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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello, iscritta al N. 14 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 24.9.2025
TRA
(c.f.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Amministratore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente Parte_2
domiciliata in Martina Franca al Viale dei Lecci n. 46, presso lo studio dell'avv. Maria
D'Arcangelo, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Certomà,
Antonio Andriulli e Rita Battiato, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'avvocatura della sede distrettuale dell' , CP_1
- APPELLATO -
Oggetto: opposizione a avviso di addebito
All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'appellata sentenza (n. 1492/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava l'opposizione ex art. 24, comma 5, d.l.vo 26.2.1999 n. 46 e art. 30 d.l.
31.5.2010 n. 78, conv. in l. 30.7.2010 n. 122, promossa da nei Parte_1
confronti di , avverso l'avviso di addebito n. 406-2019-00017538.91 di €. 11.112,79, CP_1
notificato il 13.8.2019 in relazione a contributi previdenziali e sanzioni dovuti alla Gestione
Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo 1.4.2015-31.10.2018; condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello la lamentandone la Parte_1
erroneità e chiedendone la riforma con declaratoria dell'insussistenza del credito
CP_ contributivo preteso dall' ritenuta l'illegittimità dell'impugnato avviso di addebito con riferimento alla decadenza dalla iscrizione a ruolo per inosservanza del termine di cui all'art. 25 comma 1 D. L.vo n. 46/1999, in coordinamento con l'art. 30 D.L. 78/2010 convertito in
Legge 122/2010, nonché per l'omesso esame dei fatti decisivi ai fini della decisione e per l'ingiusta condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, vinte le spese di giudizio. CP_1
Alla prima udienza fissata per la discussione della causa l'appellante non compariva.
Disposto rinvio all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 348 cpc, le parti disertavano il giudizio.
Verificata l'avvenuta regolare comunicazione dell'ordinanza di invio, la Corte provvedeva come da separato dispositivo del quale dava lettura.
Risulta dalla narrativa che precede come si versi, nella specie, nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 348 cpc, pacificamente applicabile alle controversie di lavoro.
L'appello proposto deve dunque essere dichiarato improcedibile.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dovuto anche in caso di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
1) Dichiara improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.;
2) Nulla per le spese;
2 3) Ai sensi del D.P.R. n. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Taranto, 24.9.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello, iscritta al N. 14 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 24.9.2025
TRA
(c.f.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Amministratore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente Parte_2
domiciliata in Martina Franca al Viale dei Lecci n. 46, presso lo studio dell'avv. Maria
D'Arcangelo, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Certomà,
Antonio Andriulli e Rita Battiato, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'avvocatura della sede distrettuale dell' , CP_1
- APPELLATO -
Oggetto: opposizione a avviso di addebito
All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'appellata sentenza (n. 1492/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava l'opposizione ex art. 24, comma 5, d.l.vo 26.2.1999 n. 46 e art. 30 d.l.
31.5.2010 n. 78, conv. in l. 30.7.2010 n. 122, promossa da nei Parte_1
confronti di , avverso l'avviso di addebito n. 406-2019-00017538.91 di €. 11.112,79, CP_1
notificato il 13.8.2019 in relazione a contributi previdenziali e sanzioni dovuti alla Gestione
Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo 1.4.2015-31.10.2018; condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello la lamentandone la Parte_1
erroneità e chiedendone la riforma con declaratoria dell'insussistenza del credito
CP_ contributivo preteso dall' ritenuta l'illegittimità dell'impugnato avviso di addebito con riferimento alla decadenza dalla iscrizione a ruolo per inosservanza del termine di cui all'art. 25 comma 1 D. L.vo n. 46/1999, in coordinamento con l'art. 30 D.L. 78/2010 convertito in
Legge 122/2010, nonché per l'omesso esame dei fatti decisivi ai fini della decisione e per l'ingiusta condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, vinte le spese di giudizio. CP_1
Alla prima udienza fissata per la discussione della causa l'appellante non compariva.
Disposto rinvio all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 348 cpc, le parti disertavano il giudizio.
Verificata l'avvenuta regolare comunicazione dell'ordinanza di invio, la Corte provvedeva come da separato dispositivo del quale dava lettura.
Risulta dalla narrativa che precede come si versi, nella specie, nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 348 cpc, pacificamente applicabile alle controversie di lavoro.
L'appello proposto deve dunque essere dichiarato improcedibile.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dovuto anche in caso di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
1) Dichiara improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.;
2) Nulla per le spese;
2 3) Ai sensi del D.P.R. n. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Taranto, 24.9.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
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