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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3034/2024
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3034/2024 tra
[...]
Parte_1
RICORRENTI OPPONENTI
e
Controparte_1
Controparte_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 20 febbraio 2025 ad ore 12.20 innanzi al dott. Franco Pastorelli, sono comparsi:
Per e per l'avv. CASSANO ANGELO RAFFAELE. Parte_1 Parte_1
Per Controparte_1 rappresentata dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE il funzionario dott. Turchi Flavio e
Fiorentini Leo, giusta delega in atto ex art 2 RD 1611/1933. Nessuno Per Controparte_2
.
[...]
Il giudice preliminarmente rileva il difetto di legittimazione passiva della essendo Controparte_2 stata la ordinanza impugnata emessa dalla ed essendo legittimata passiva nei Controparte_1 procedimenti di opposizione alla ordinanza ingiunzione unicamente la autorità che ha emesso l'ordinanza impugnata della quale si chiede l'annullamento e invita le parti costituite a prendere posizione su tale questione.
L'avv. Cassano si rimette sul punto alla valutazione del giudicante.
I dott. Turchi e Fiorentini si rimettono sul punto alla valutazione del giudicante
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. I procuratori delle parti precisano le conclusioni nel seguente modo: l'avv. Cassano per parte ricorrente: come da ricorso. i dottori Turchi e Fiorentini per la come da comparsa di Controparte_1 costituzione.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. Quindi allontanatisi i procuratori delle parti pronuncia sentenza ex art. 6 D. Lgs 150/2011 e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 6 D. Lgs 150/2011
e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3034/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), Parte_1 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. CASSANO ANGELO RAFFAELE del foro di ROMA
RICORRENTI
contro
, Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso l'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
Controparte_2
(C.F. ),
[...] CP_2 P.IVA_3
RESISTENTI
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione e contestuale provvedimento di confisca.
decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 44/2024 e contestuale provvedimento di confisca n.
4/2024 la di Controparte_3
pagina 2 di 17 Contr
, Sezione Legale e Contenzioso (d'ora in poi breviter anche ) ha ordinato, ai sensi CP_1 dell'art. 18 della L. n. 689/1981, al Sig. nonché, in solido, alla Parte_1 Controparte_5
di pagare l'importo di € 826,00 (euro ottocentoventisei/00), a titolo di sanzione amministrativa
[...]
per la violazione dell'art. 11 del RDL 1923/1926 in relazione agli art. 12 e 18 del Regolamento (CE)
1005/08 e, al contempo, ha ingiunto sempre al Sig. nonché, in solido, alla Società Parte_1
di pagare detto importo, pari a € 826,00 (euro ottocentoventisei/00), entro il termine Parte_1
perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento e, infine, ha disposto la confisca obbligatoria ex art. 11 del R.D.L. 1923/1926, poi convertito dalla L. n. 1495/1927, della merce cautelativamente sequestrata, suddivisa in colli, come di seguito riportato nella tabella sottostante, costituita da prodotti ittici congelati, nello specifico kg netti verificati 34.193,00, riguardanti varie specie stoccate nelle celle frigorifere dei magazzini della in Contrada Sgariglia a Controparte_6
Porto D'Ascoli (AP):
1.1 Con ricorso in opposizione ex art 22 l. 689/1981 e 6 D. Lgs 150/2011 depositato il 18.12.2024 la e hanno impugnato dinanzi all'intestato Tribunale detta ordinanza Parte_1 Parte_1
ingiunzione, il provvedimento di confisca, nonché la precedente ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro adottata ex art. 19 della L. n. 689/1981 dall' Controparte_7
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, voglia:
pagina 3 di 17 - in sede cautelare, per le ragioni esposte in narrativa, accogliere la domanda cautelare con decreto emesso inaudita altera parte, atteso il pericolo insito in ogni possibile dilazione e, solo in denegato subordine, previa convocazione delle parti in contraddittorio;
- nel merito, annullare i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, (i) annullare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento impugnata o, in subordine, ridurre la sanzione al minimo edittale e (ii) annullare il provvedimento di confisca.
Con vittoria di spese, diritti e accessori come per legge.
A fondamento di tale opposizione hanno dedotto, in estrema sintesi, i seguenti motivi:
A. illegittimità della confisca e insussistenza dell'illecito amministrativo;
B. irrilevanza dello scostamento dei pesi riscontrato e violazione del principio di tolleranza;
C. illegittimità del provvedimento, in quanto al massimo poteva essere sequestrato (e conseguentemente confiscato) unicamente l'eccedenza di prodotto rispetto a quello indicato nel certificato di cattura;
D. illegittimità del provvedimento impugnato per assenza dell'elemento soggettivo in capo al sig.
Parte_1
E. difetto di motivazione del provvedimento impugnato e difetto di istruttoria.
1.2 Rigettata la richiesta di emettere misure cautelari inaudita altera parte e fissata udienza di comparizione delle parti, si è costituita la rappresentata dalla Controparte_1
Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto della opposizione e concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
2. Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della in Controparte_2
quanto nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, l'autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione è la sola parte passivamente legittimata (cfr. tra le altre Cass. 12742 del 30/05/2007).
Pertanto non può ritenersi passivamente legittimata nel presente giudizio la che si è Controparte_2
Contr limitata ad emettere, unitamente alla , il verbale di constatazione e contestazione.
3. La eccezione relativa alla nullità della notifica del ricorso introduttivo in quanto notificato alla privo del decreto di fissazione di udienza è infondata. Controparte_1
In primo luogo infatti va rilevato che oltre al ricorso introduttivo è stato notificato dalla cancelleria anche il decreto di fissazione di udienza. In ogni caso, anche ove tale vizio fosse sussistente, la nullità sarebbe stata sanata dalla tempestiva costituzione della parte opposta attenendo il vizio alla vocatio in ius.
pagina 4 di 17 4. Per la ricostruzione dei fatti che hanno portato alla emissione della ordinanza ingiunzione impugnata si può fare richiamo a quanto esposto dalle parti nei loro scritti difensivi.
4.1 Sebbene gli effetti del provvedimento di sequestro cautelare, all'illegittimità del quale parte ricorrente fa riferimento in ricorso in molteplici passaggi (asserendo a pag. 1 del ricorso di chiedere l'annullamento, per quanto occorrer possa, anche dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro adottata ex art. 19 della L. n. 689/1981, seppure ciò non venga riprodotto nelle conclusioni) sono ormai cessati, in quanto sostituiti da quelli propri del sopravvenuto provvedimento di confisca, tuttavia non può dirsi che la ricorrente non abbia interesse a sentir accertare la illegittimità del sequestro. in quanto la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato nella sentenza n. 10534 del 09/08/2000 che con riguardo al sequestro cautelare di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, mentre l'atto che dispone la misura cautelare ed il provvedimento di rigetto dell'opposizione in sede amministrativa contro la medesima (ovvero dell'istanza di dissequestro) non sono impugnabili in sede giurisdizionale, tuttavia l'accertamento dell'illegittimità della suddetta misura può essere richiesto con ricorso ex art. 22 della legge 689 del 1981 contro il provvedimento di confisca.
5. Ciò detto si possono passare ad esaminare i motivi di ricorso in opposizione.
5.1 In primo luogo parte opponente argomenta che la ordinanza impugnata è illegittima perché emessa in violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 2, del Regolamento (CE) 1005/2008 del
Consiglio del 29 settembre 2008 (d'ora innanzi anche breviter regolamento) e dell'art. 11 del R.D.L.
1923/1926 in relazione a quanto stabilito con la circolare n. 4/D prot. 21769/RU in data 11 marzo 2010 dell' (peraltro neppure prodotta); nonché perché emessa in violazione dell'art. 97 Controparte_1
Cost. in relazione all'eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, travisamento in fatto e in diritto, difetto di proporzione, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
Più precisamente, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, in primo luogo, il provvedimento sanzionatorio dell'Autorità amministrativa sarebbe illegittimo in quanto avrebbe fatto indebita applicazione dell'art. 12, comma 2, del Regolamento (CE) 1005/08, piuttosto che dell'art. 18, comma
1, lett. b) del medesimo Regolamento. Ciò sul presupposto che le due disposizioni avrebbero due ambiti applicativi autonomi e concernerebbero violazioni distinte - la prima, la mancanza di un certificato di cattura conforme al Regolamento, la seconda, la non conformità dei prodotti destinati all'importazione rispetto a quelli menzionati nel certificato di cattura - e in considerazione del fatto che, nel caso di specie, la partita ittica oggetto di importazione sarebbe stata munita di un certificato di cattura conforme alle previsioni contenute nella normativa comunitaria, anche se privo di una piena corrispondenza, quanto al peso netto, tra quanto dichiarato nella certificazione rilasciata dallo Stato di bandiera del peschereccio di cattura e quanto verificato dalle autorità competenti presso il porto dello pagina 5 di 17 Stato membro importatore. Da tale ricostruzione interpretativa viene poi tratta l'ulteriore considerazione che il sequestro amministrativo disposto in via cautelare ex art. 13, L. n. 689/1981 è illegittimo poiché nella circolare n. 4/D prot. 21769/RU del 11 marzo 2010 dell' Controparte_1
tale misura conservativa viene richiamata con esclusivo riferimento alla violazione dell'art. 12 del
Regolamento CE e non anche con riferimento alla violazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), cit..
In secondo luogo, l' avrebbe emesso un provvedimento Controparte_7
sanzionatorio annullabile per eccesso di potere e, nello specifico, tale sviamento di potere avrebbe quale figura sintomatica la violazione del c.d. principio generale di tolleranza degli scostamenti minimi.
Secondo parte ricorrente, infatti, sarebbe immanente al nostro ordinamento un principio generale di tolleranza dei suddetti scostamenti, quale precipitato necessario del principio di solidarietà ex art. 2
Cost., in base al quale “determina una lesione ingiustificabile del bene ultimo non la mera violazione delle prescrizioni poste dalle norme a sua tutela, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 10 maggio 2018, n. 11244)”. Da un simile postulato discenderebbe, quindi, l'irrilevanza di quel margine di errore che non inficia il risultato che la norma si pone. Nel caso di specie, tale irrilevanza deriverebbe dalla costatazione che la somma aritmetica degli scostamenti positivi e negativi accertati dai verificatori, al momento dello sbarco della partita di pesce presso il porto di , rispetto al peso netto certificato dallo Stato di bandiera del CP_1
peschereccio di cattura, corrisponderebbe ad una eccedenza in positivo di 324 Kg, ovvero pari a meno dell'1% del peso totale indicato nel certificato di cattura. Sicché, in tale prospettiva, il minimo errore di misurazione commesso sarebbe inidoneo a ledere le norme a tutela della pesca.
In terzo luogo, e in subordine rispetto alle predette contestazioni, la difesa di parte ricorrente eccepisce che il vizio dell'eccesso di potere avrebbe, quale ulteriore figura sintomatica, la violazione del principio di ragionevolezza e, in particolare, del principio di proporzionalità ex artt. 1, L. n. 241/1990, nella parte in cui rinvia ai principi dell'ordinamento comunitario (e, nello specifico, all'art. 5 TUE), e 97 Cost., per avere l' disposto la confisca dell'intera partita di pesce importata dalla Controparte_1 Pt_1
piuttosto che della sola eccedenza accertata rispetto a quanto riportato nel certificato di cattura.
5.2 Quanto al motivo attinente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 12, Reg. (CE) 1005/08 lo stesso è infondato.
Nell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 44/2024 e contestuale provvedimento di confisca n. Contr 4/2024 (cfr. pag. 2), l' richiama espressamente la violazione dell'art. 18, par. 1, lett. b), del Reg.
(CE) 1005/08, oltre che dell'art. 12, comma 2, del medesimo provvedimento normativo, come del resto viene riportato dalla stessa parte ricorrente nel suo atto introduttivo (cfr. pag. 7). Ne discende che non è possibile sindacare la legittimità dei provvedimenti oggetto di opposizione in ragione dell'esclusiva ed pagina 6 di 17 asseritamente erronea applicazione dell'art. 12, par. 2, cit., e della mancata applicazione dell'art. 18, par. 1, lett. b), cit., posto che l'Amministrazione ha fondato i provvedimenti impugnati sulla violazione di ambedue le disposizioni citate.
Ciò detto, non può condividersi la tesi secondo cui, nel caso di specie, non verrebbe integrata la violazione dell'art. 12, sul presupposto che tale norma e la disposizione contenuta nell'art. 18, comma
1, lett. b), avrebbero due ambiti operativi autonomi e concernerebbero violazioni distinte. La previsione che i prodotti di pesce siano accompagnati da un certificato di cattura implica, infatti, necessariamente che gli stessi siano anche corrispondenti alle dichiarazioni e descrizioni ivi menzionate e che tali informazioni siano veritiere, posto che una normativa che si limitasse ad imporre il rispetto sul piano meramente formale delle prescrizioni in tema di certificazione documentale senza preoccuparsi di riconoscere ad apposite autorità, da un lato, i poteri d'indagine necessari a verificare che tali informazioni trovino riscontro sul piano sostanziale e, dall'altro lato, di conferire loro i poteri sanzionatori idonei a prevenire e reprimere le condotte devianti sarebbe una normativa inefficace, incapace di perseguire l'interesse pubblico al cui perseguimento la stessa è preordinata.
Ne discende che l'unica interpretazione coerente con gli obiettivi di contrasto alla pesca INN è una lettura unitaria degli artt. 12 e l'art 18.
Pertanto se ai sensi dell'art. 12 comma 2 del regolamento “possono essere importati nella Comunità unicamente i prodotti della pesca accompagnati da un certificato di cattura conforme al … regolamento” e se ai sensi dell'art 18 “le competenti autorità degli Stati membri rifiutano, se del caso,
l'importazione di prodotti della pesca nella Comunità … se sono venute a conoscenza del fatto che:
…
b) i prodotti destinati all'importazione non corrispondono a quelli menzionati nel certificato di cattura”, ne consegue che del tutto legittimamente, come avvenuto nel caso di specie, può essere rifiutata la importazione di pesce, nel caso in cui la partita sia stata ritenuta priva della necessaria certificazione di cattura di cui all'art. 12, paragrafo 2, del regolamento in ragione del fatto che per tutte le specie ittiche dichiarate all'importazione il peso netto rilevato non corrisponde al peso indicato nei documentia corredo dell'operazione in questione, con eccedenze e deficienze non giustificabili e pertanto legittimamente ne è stata disposta la confisca ai sensi dell'art 18 paragrafo 3.
Del resto che, pur in presenza di un certificato di cattura, spetti allo stato importatore l'obbligo di verificare che detto certificato sia veritiero e dunque che possa riferirsi alla partita di pesce in oggetto emerge:
pagina 7 di 17 A) dall'art 13, paragrafo 1, che dispone che: I documenti di cattura ed eventuali documenti connessi, convalidati (...) e riconosciuti conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono accettati come certificati di cattura (...) e sono soggetti agli obblighi di controllo e di verifica spettanti allo Stato membro importatore ai sensi degli articoli 16 e 17 e alle disposizioni previste all'articolo 18 in materia di diniego di importazione;
B) dall'art. 12, paragrafo 2, che prevede che possono essere importati nella Comunità unicamente i prodotti della pesca accompagnati da un certificato di cattura conforme al presente regolamento;
C) dall'art. 18, paragrafo 1, lett. a), che prevede il diniego di importazione se l'importatore non è stato in grado di presentare un certificato di cattura per i prodotti considerati;
D) dall'art. 12, par. 4, che dispone che Il certificato di cattura deve contenere tutte le informazioni indicate nel modello riportato nell'allegato II ed è convalidato da un'autorità pubblica dello Stato di bandiera abilitata ad attestare l'esattezza delle informazioni;
E) dall'art. 18, comma 1, lett. c), che dispone il diniego di importazione se il certificato di cattura non reca tutte le informazioni prescritte.
Si deve, in definitiva, ritenere legittimo il divieto di importazione ai sensi dell'art. 18, par. 1, lett. b), non solo nel caso in cui un certificato di cattura non vi sia ma anche nel caso in cui la merce in esso indicata non sia quella verificata dagli accertatori, così da dover concludere che tale certificato di cattura non è riferibile alla partita di pesce, che dunque è priva di certificazione, con conseguente applicazione anche dell'art 12 e conseguente legittimità della confisca.
Ed è ciò che nel caso di specie è avvenuto avendo le competenti autorità evidenziato rilevanti scostamenti tra quanto indicato nel certificato di cattura e quanto riscontrato, evidenziate nella seguente tabella:
pagina 8 di 17 Essendo gli scostamenti tra il certificato di cattura rilevanti (perché il peso differisce per alcune specie in più o in meno per oltre 300 kg) e non essendo spiegabili dal momento che nel certificato di cattura si precisa che il peso è stato verificato allo sbarco, legittimamente è stato ritenuto che la merce importata fosse priva di certificato di cattura, non essendo quello presentato riferibile alla merce importata, con la conseguenza che è infondato il motivo attinente alla non applicabilità al caso di specie dell'art. 12 del regolamento, con le relative conseguenze.
Né può dirsi che la valutazione della amministrazione di considerare tutta la partita di pesce priva di certificato possa essere sindacata sotto il profilo dell'eccesso di potere. Il criterio tecnico-scientifico impiegato nell'attività istruttoria dell'Amministrazione risulta, infatti, logico, coerente con la ratio della normativa comunitaria posta a contrasto delle pratiche di pesca INN, ragionevole, non sindacabile sotto il profilo dell'apparato motivazionale o del difetto d'istruttoria e, in definitiva, attendibile;
con la ulteriore conseguenza che il potere dell'Amministrazione di disporre prima il sequestro e poi la confisca risulta esente da vizi.
pagina 9 di 17 Per quanto attiene alla confisca si può ulteriormente rilevare che se le previsioni contenute all'interno del Regolamento (CE) n. 1005/08 rimettono alle Autorità competenti degli Stati membri la facoltà di scegliere se limitarsi a negare l'importazione dei prodotti di pesca INN o se disporne la confisca, la normativa interna erode una simile discrezionalità, poiché l'art. 11, comma 1 e 2, del R.D.L. n. 1923/26 prevede che chiunque trasgredisca le disposizioni relative ai divieti di importazione è assoggettato alla confisca delle merci.
Si consideri, inoltre, che anche sulla base delle FAQ “on the practical application of Council
Regulation (EC) No. 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (“IUU Regulation”)”, risulta evidente la volontà del Consiglio europeo di vietare l'importazione all'interno del territorio comunitario di ogni quantitativo di pesce che presenti uno scostamento, seppur minimo, rispetto ai dati presenti nel relativo certificato di cattura di accompagnamento.
Innanzitutto, il Punto 5 delle suddette FAQ chiarisce che anche Le importazioni di piccole partite o campioni di prodotti della pesca importati nell'UE da paesi terzi sono soggette alle prescrizioni del regolamento INN;
pertanto, le stesse sono soggette ai requisiti del capo III e all'importazione deve essere presentato un certificato di cattura. Il successivo Punto 26, poi, aggiunge che in In caso di sbarchi diretti nei porti dell'Unione di prodotti della pesca provenienti da pescherecci di Paesi terzi, se al momento dello sbarco il peso verificato supera il peso indicato nel certificato di cattura, l'operatore può richiedere un certificato di cattura aggiuntivo al Paese di bandiera del peschereccio di cattura che copra le quantità eccedenti. Viene espressamente specificato che non è previsto alcun margine di tolleranza nel Regolamento INN e che la quantità totale di pesce da importare nell'UE deve essere coperto da un certificato di cattura. In base al Punto 63, si stabilisce che Il certificato di cattura deve contenere informazioni esatte sul peso dei prodotti della pesca che copre; tuttavia, si specifica anche che i dati relativi alle quantità di pesce trasportato dovrebbero essere inclusi nei box del certificato relativi al peso “stimato”, non “verificato allo sbarco”, proprio in considerazione del fatto che le concrete modalità di pesatura adoperate (a bordo degli stessi pescherecci o presso i porti di Paesi terzi diversi da quello di bandiera che rilascia il certificato) potrebbero inficiare la possibilità di attribuire al carico il suo peso esatto (ad esempio, per il rollio del peschereccio o per la presenza di avversità meteo marine, come evidenziato dallo stesso ricorrente). Si prevede, infatti, che anche in caso di sbarchi presso Paesi terzi (compreso lo Stato di bandiera del peschereccio di cattura) il box “peso verificato allo sbarco” andrebbe impiegato solamente in aggiunta al box “peso vivo stimato”.
Aggiunge, inoltre il Punto 63 che tale box andrebbe compilato (in caso di sbarchi presso Paesi diversi da quello del peschereccio di cattura e dai Paesi membri;
mentre nel caso di sbarchi presso lo stesso pagina 10 di 17 Paese di bandiera di peschereccio di cattura si dovrebbe comunque preferire la compilazione del box relativo al peso stimato) solamente quanto appropriati meccanismi di cooperazione e controllo sussistano tra il Paese di bandiera e il Paese di sbarco e sia assicurato che l'autorità dello Stato di bandiera riceva informazioni ufficiali e affidabili verificate dalle autorità dello Stato di sbarco.
L'indicazione per cui il peso verificato deve essere compilata solo ove sia opportuno farlo non è da intendersi nel senso, inteso da parte ricorrente, che l'elemento del peso (in generale) non sia essenziale ai fini dell'identificazione della merce importata e che, quindi, la relativa indicazione nel certificato sia facoltativa. E' ictu oculi evidente, infatti, che l'indicazione del peso della merce costituisce un elemento essenziale (seppur non l'unico) per assicurarsi che l'interezza delle partite di pesci importate nell'Ue sia coperta dal certificato e vi sia, quindi, l'attestazione che la sua catturata sia avvenuta in conformità alle leggi, regolamenti e alle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili. Tale previsione deve, invece, essere intesa nel senso che, una volta compilato il box relativo al peso verificato allo sbarco, si attribuisce pubblica fede all'indicazione di un valore che non è più da considerarsi quale mera stima ma come peso esatto. È, in definitiva, la circostanza che il peso da indicare nel certificato sia essenzialmente quello stimato a legittimare degli eventuali scostamenti in eccesso tra il carico certificato e quello verificato dalle autorità dei Paesi membri, con l'ulteriore conseguenza che solo in questo caso l'importatore non sarà considerato trasgressore rispetto alla normativa regolamentare comunitaria e potrà ottenere un nuovo certificato di cattura, dal relativo Paese di bandiera, sostitutivo del precedente (come previsto al Punto 27 delle FAQ), posto che, comunque, rimane fermo che l'intero quantitativo di carico deve essere coperto dalla suddetta certificazione. Contr Nel caso di specie, tuttavia, come correttamente evidenziato dalla stessa , il box compilato nel certificato attiene esclusivamente al peso verificato allo sbarco presso il Paese di bandiera del peschereccio di cattura, con la conseguenza che tale dato deve considerarsi come misura esatta e non come stima, non potendosi perciò ammettere alcuno scostamento di peso rispetto allo stesso da parte del Paese importatore. Contr Pertanto, anche sotto tale profilo, l' ha legittimamente ritenuto che la intera partita di pesce fosse priva del certificato di cattura non essendo quello presentato riferibile alla merce importata.
Pertanto, in ragione di ciò, l' era tenuta a disporre la confisca della merce, non Controparte_1
sussistendo alcuna opzione discrezionale in merito a tale scelta.
5.3 Per quanto concerne il motivo del ricorso in opposizione avente ad oggetto l'asserita violazione del principio di tolleranza degli scostamenti minimi, la giurisprudenza citata da parte ricorrente risulta del tutto inconferente posto che la stessa concerne un altro principio, venutosi a formare in seno alla giurisprudenza di legittimità, costituzionale e, infine, anche all'interno della legislazione in materia pagina 11 di 17 assicurativa, attinente alla risarcibilità del danno non patrimoniale, secondo cui, ai fini della suddetta risarcibilità, non è sufficiente soltanto che il danno si sia verificato e che la sua risarcibilità sia prevista dalla legge (nella sua interpretazione letterale o costituzionalmente orientata), ma occorre anche che questo danno assuma una consistenza tale da poter essere definito “serio”, ossia in grado di giustificare l'intervento dell'attività del giudice. Tale principio di c.d. tolleranza della lesione minima, espressione del più generale principio di solidarietà ex art. 2 Cost. (in base al quale sussisterebbe un dovere di tutti di tollerare il danno di lieve entità, in ragione del fatto che il diritto del singolo è chiamato ad affrontare
“i costi” di un'esistenza collettiva, venendo a calarsi nell'ambito di una concreta comunità), affermatosi prima con riferimento ai soli illeciti penali e, successivamente, anche con riferimento agli illeciti extracontrattuali, presuppone da un lato che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e dall'altro che il danno non sia “futile” (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario: in altre parole che sia “serio”) -cfr. Cass., Sez. Un., 26972/2008; Cass. 16133/2014; Cass. 20615/2016; Cass.
17383/2020 -.
Ciò evidenziato, il riferimento a tale principio risulta del tutto privo di pregnanza con riferimento al caso di specie
Peraltro si deve considerare che nelle FAQ “on the practical application of Council Regulation (EC)
No. 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (“IUU Regulation”) al punto 26, come sopra ricordato, viene espressamente specificato che non è previsto alcun margine di tolleranza nel Regolamento INN, così che in ogni caso nessuna tolleranza può essere ammessa.
Infine occorre rilevare che, nel caso di specie, non vi sono scostamenti minimi ma differenze di peso anche di centinaia di chilogrammi di prodotto che non possono essere considerati scostamenti minimi se si considera che il peso era stato verificato allo sbarco, come detto, e non stimato.
È, quindi, evidente l'infondatezza del suddetto motivo del ricorso per come formulato.
5.3.1 Parte ricorrente, tuttavia, richiama un ulteriore principio a fondamento del più volte menzionato principio di tolleranza, ovvero il principio di ragionevolezza e, più precisamente, il principio di proporzionalità (in particolare sotto il profilo dei criteri di “necessarietà” e/o “adeguatezza” della misura prescelta), affermando che la scelta da parte dell'Amministrazione di disporre la confisca dell'intera partita di merce importata avrebbe integrato una violazione dei suddetti principi, comportando l'annullabilità dei provvedimenti emessi per vizio dell'eccesso di potere.
pagina 12 di 17 I ricorrenti affermano infatti che la misura appare evidentemente sproporzionata rispetto alla lieve entità delle variazioni di peso riscontrate, soprattutto considerando il principio di tolleranza che dovrebbe guidare l'azione amministrativa in presenza di scostamenti irrilevanti. Aggiungono, poi, che:
a) sarebbe lo stesso punto 26 delle FAQ “on the practical application of Council Regulation (EC) No.
1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (“IUU Regulation”)” richiamate nel provvedimento impugnato a prevedere la possibilità che allo sbarco il quantitativo ecceda quello indicato nel certificato di cattura;
b) nel certificato di cattura vi sono informazioni ben più rilevanti del peso sbarcato (il cui inserimento
è infatti facoltativo, “laddove opportuno”) per verificare che le società non esercitino attività di pesca illegale. Non è infatti il peso ad identificare la merce, ma, se mai, il nome della specie, la zona di cattura, la descrizione del prodotto.
c) i dati relativi al peso vivo stimato e alla stima del peso da sbarcare sono, appunto, “stime” e in ragione di ciò l'informazione relativa al peso sbarcato verificato è meramente facoltativa, potendo essere inserita solo laddove sia opportuno farlo.
Ne discende che sarebbe manifestamente illogico ritenere che la minima discrepanza tra il peso indicato nel certificato di cattura e quello verificato possa giustificare l'ordinanza-ingiunzione e il provvedimento di confisca dell'intera merce.
Tali asserti sono infondati per i seguenti motivi:
i) quanto al punto a) si è già detto al punto 5.2 che precede;
ii) quanto al punto b) va rilevato che sebbene nel certificato di cattura vi siano informazioni ulteriori rispetto al peso verificato allo sbarco, quali la zona di cattura, il nome della specie, ecc., tuttavia il peso del pesce verificato allo sbarco, assume rilevanza decisiva ai fini della riferibilità della merce della quale si chiede la importazione a quella oggetto del certificato di cattura. Infatti in assenza di corrispondenza dello stesso, per la presenza di scostamenti assoluti notevoli, tale certificato di cattura, che pur presenti tali indicazioni, non consente di riferirlo alla partita di pesce oggetto di importazione;
iii) quanto al punto c) non è vero che i dati relativi al peso sono, nel caso di specie, dati relativi a stime poiché lo scostamento, in eccesso e in difetto, oggetto di contestazione non è riferito alla differenza tra il peso stimato calcolato dal Comandante in mare e quello effettivo misurato successivamente allo sbarco, ma tra quello effettivo verificato allo sbarco e quello effettivo calcolato e verificato, per ogni singola specie, durante l'attività ispettiva eseguita dalle Autorità di controllo all'atto dell' importazione.
Quindi, come detto, appare del tutto ragionevole la decisione della amministrazione di considerare tutta la merce priva del certificato di cattura (proprio perché il certificato di cattura, per le sue difformità non pagina 13 di 17 era riferibile alla partita importata). La conseguenza di ciò è che legittimamente è stata disposta la confisca di tutta la partita di pesce e non solo dei quantitativi (ricavabili da una operazione matematica di sottrazione) non coperti da certificato di cattura, come vorrebbe in subordine parte ricorrente.
Per quanto attiene alla modulazione del contenuto del provvedimento autoritativo e, quindi, alla scelta in merito all'estensione della confisca all'intera partita di pesce piuttosto che alla sola porzione accertata in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel certificato di importazione va poi rilevato che una volta che, congruamente, è stato accertato che la intera partita di pesce fosse priva di certificato di cattura, ne consegue che è del tutto legittima la scelta della amministrazione di sequestrare prima e poi confiscare la intera partita di pesce.
Peraltro occorre ricordare che l'autorità giurisdizionale non ha nessun potere di sostituire un diverso criterio tecnico a quello prescelto dall'Amministrazione, bensì ha solo il potere di ripercorrere l'iter logico-giuridico e tecnico-scientifico seguito dall'Amministrazione nella fase istruttoria, al fine di vagliare l'attendibilità dello stesso alla luce delle c.d. figure sintomatiche dell'eccesso di potere che non attengano al contenuto del provvedimento e al bilanciamento di interessi contrastanti (posto che tale valutazione attiene esclusivamente alla fase di adozione del provvedimento e alla discrezionalità amministrativa in senso proprio).
La Amministrazione opposta ha considerato in termini assoluti i singoli scostamenti di peso in relazione a ciascuna specie ittica, al fine di evidenziare la falsità dei dati riportati nel certificato di cattura;
ha accertato scostamenti non solo in positivo ma anche in negativo;
ha rilevato un numero di colli differenti rispetto a quanto asseverato per alcune specie di pesce (il che impedisce di applicare i criteri di calcolo usati dal ricorrente per dimostrare che per ciascun collo lo scostamento in eccesso sarebbe di appena 0,9 kg) e ha riscontrato divergenze di peso non fisse ma variabili in relazione a ciascuna specie (di modo che non si può neppure attribuire tali discrepanze ad un errore nel settaggio della bilancia); ciò la ha condotta a disconoscere la riferibilità del certificato di cattura alla partita importata e l'identità tra questa e quella oggetto del certificato.
Tale valutazione tecnica non risulta sindacabile sotto il profilo della irragionevolezza, dell'illogicità o del difetto di imparzialità, posto che gli scostamenti sono talmente diffusi con riferimento ad ogni specie da indurre obiettivamente a dubitare della riferibilità del certificato di cattura al carico importato.
Contr Ne discende dunque la legittimità della confisca (e prima del sequestro disposto dalla ) disposta con riguardo all'intera merce poiché importata senza un valido (nel senso di riferibile alla merce importata) certificato di cattura.
pagina 14 di 17 5.4 , in proprio e quale legale rappresentante della , lamenta l'insussistenza Parte_1 Pt_1 dell'elemento soggettivo in capo a sé, deducendo di non poter essere consapevole della variazione contestata, trattandosi di un numero calcolato dall'esportatore.
Essendo stato accertato dalla amministrazione, in modo del tutto legittimo, per quanto suddetto, che il certificato di cattura non si riferiva alla partita di pesce importata è stata contestata al la Parte_1 violazione dell'art 11 del RD 1923/1926.
Se così è, egli deve ritenersi in colpa per avere presentato per la importazione della partita di pesce in oggetto un certificato di cattura non corrispondente alla partita di pesce della quale ha chiesto la importazione, spettando all'importatore, certamente, verificare che quanto chiede di importare corrisponda al certificato di cattura.
5.4.1 Peraltro va rilevato che, in ogni caso, ciò potrebbe rilevare solo ai fini della applicazione della sanzione pecuniaria ma non certamente ai fini della applicazione della confisca.
Infatti, essendo obbligatoria la confisca della merce importata in violazione del divieto di importazione e dunque, nel caso di specie, la confisca del pesce importato, in assenza del certificato di cattura riferibile alla merce importata, tale confisca dovrebbe operare indipendentemente dalla commissione dell'illecito amministrativo contestato.
Ne consegue che anche il motivo in esame non è fondato e deve essere rigettato.
5.5 Infine non merita accoglimento neppure l'ultimo motivo di opposizione.
La ordinanza è congruamente motivata sul perché ha ritenuto che la partita di pesce de qua sia stata importata senza un valido certificato di cattura. A prescindere dai richiami ai precedenti accertamenti nella ordinanza ingiunzione si legge infatti:
CONSIDERATO, in particolare, che, dall'attività ispettiva svolta dall' di Controparte_1 CP_1
congiuntamente con la di , sono state riscontrate notevoli criticità sulla Controparte_2 CP_1
dichiarazione doganale di importazione sopra indicata ed è stato constatato che per tutte le specie ittiche dichiarate all'importazione il peso netto rilevato non corrisponde al peso indicato nei documenti a corredo dell'operazione in questione, con eccedenze e deficienze non giustificabili;
RILEVATO, quindi, che l'intera partita di merce dichiarata per l'immissione in libera pratica è da considerarsi sprovvista della necessaria certificazione di cattura di cui all'art. 12, paragrafo 2, del
Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29.09.2008, violazione, quest'ultima, sanzionabile, in quanto tale, ai sensi del riferito art. 11 del R.D.L. n. 1923/1926, poi convertito dalla L. n. 1495/1927, poiché il certificato di cattura esibito dalla parte, pur formalmente esistente, non è in alcun modo riferibile a detta partita di merce;
e ancora pagina 15 di 17 • le variazioni in eccedenza e in deficienza di peso e di colli riscontrati avuto riguardo alla merce importata non sono affatto irrilevanti, avendo erroneamente la parte considerato tali difformità quale somma algebrica tra le eccedenze e le deficienze, che, invece, devono essere valutate in valore assoluto
e con riferimento a ciascuna singola specie ittica importata;
• le giustificazioni di parte circa gli errori nella pesatura dei prodotti ittici importati, dovuti al rollio del peschereccio e alla presenza spesso di avversità meteo marine in cui opera l'imbarcazione non hanno alcun fondamento e rilevanza poiché nel certificato di cattura in questione è indicato da parte del Paese di bandiera del peschereccio (Senegal) il “peso verificato allo sbarco”;
• che le informazioni contenute nel riferito certificato di cattura, validato dalla Repubblica del
Senegal quale Paese di bandiera del peschereccio in base a un accordo con la Commissione Europea, sono assistite da fede privilegiata al contrario delle dichiarazioni di parte.
Pertanto non vi è stata alcuna violazione dell'art 3 l. 241/1990 essendo la ordinanza congruamente motivata.
Né ancora può dirsi che la amministrazione non abbia tenuto conto delle osservazioni avanzate dall'opponente.
Dalla lettura della ordinanza ingiunzione emerge infatti che la amministrazione abbia tenuto conto delle osservazioni avanzate, le abbia considerate e le abbia rigettate in forza di specifici argomenti.
Si vedano, oltre alle parti sopra trascritte, anche, ad esempio, le parti nelle quali la amministrazione ha esaminato le questioni avanzate dall'opponente sotto le parti intitolate come segue:
• Sulla supposta irrilevanza dello scostamento con asserita violazione del principio di tolleranza,
• Sulla richiesta, in subordine, di sequestro dell'eccedenza relativamente alla merce importata,
• Sulla presunta assenza dell'elemento soggettivo sotto il profilo sanzionatorio.
Del resto parte opponente, al di là di tale generica doglianza, non ha indicato quali specifiche questioni sottoposte alla amministrazione non sarebbero state dalla stessa esaminiate prima di emettere la ordinanza ingiunzione impugnata.
6. In definitiva essendo la opposizione totalmente infondata la stessa deve essere rigettata.
7. Difettando in ragione di ciò il fumus boni iuris della opposizione, a prescindere da ogni altra considerazione, non possono essere emesse le misure cautelari richieste da parte opponente.
8. In ragione della assoluta novità della questione sottoposta all'esame del Tribunale, non rinvenendosi specifici precedenti, almeno noti allo scrivente, sussistono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 16 di 17 dispone: dichiara il difetto di legittimazione passiva della . Controparte_2
rigetta le domande proposte con la opposizione avanzata con il ricorso introduttivo del presente giudizio da e da Parte_1 Parte_1
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Livorno, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
pagina 17 di 17
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3034/2024 tra
[...]
Parte_1
RICORRENTI OPPONENTI
e
Controparte_1
Controparte_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 20 febbraio 2025 ad ore 12.20 innanzi al dott. Franco Pastorelli, sono comparsi:
Per e per l'avv. CASSANO ANGELO RAFFAELE. Parte_1 Parte_1
Per Controparte_1 rappresentata dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE il funzionario dott. Turchi Flavio e
Fiorentini Leo, giusta delega in atto ex art 2 RD 1611/1933. Nessuno Per Controparte_2
.
[...]
Il giudice preliminarmente rileva il difetto di legittimazione passiva della essendo Controparte_2 stata la ordinanza impugnata emessa dalla ed essendo legittimata passiva nei Controparte_1 procedimenti di opposizione alla ordinanza ingiunzione unicamente la autorità che ha emesso l'ordinanza impugnata della quale si chiede l'annullamento e invita le parti costituite a prendere posizione su tale questione.
L'avv. Cassano si rimette sul punto alla valutazione del giudicante.
I dott. Turchi e Fiorentini si rimettono sul punto alla valutazione del giudicante
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. I procuratori delle parti precisano le conclusioni nel seguente modo: l'avv. Cassano per parte ricorrente: come da ricorso. i dottori Turchi e Fiorentini per la come da comparsa di Controparte_1 costituzione.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. Quindi allontanatisi i procuratori delle parti pronuncia sentenza ex art. 6 D. Lgs 150/2011 e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 6 D. Lgs 150/2011
e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3034/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), Parte_1 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. CASSANO ANGELO RAFFAELE del foro di ROMA
RICORRENTI
contro
, Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso l'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
Controparte_2
(C.F. ),
[...] CP_2 P.IVA_3
RESISTENTI
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione e contestuale provvedimento di confisca.
decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 44/2024 e contestuale provvedimento di confisca n.
4/2024 la di Controparte_3
pagina 2 di 17 Contr
, Sezione Legale e Contenzioso (d'ora in poi breviter anche ) ha ordinato, ai sensi CP_1 dell'art. 18 della L. n. 689/1981, al Sig. nonché, in solido, alla Parte_1 Controparte_5
di pagare l'importo di € 826,00 (euro ottocentoventisei/00), a titolo di sanzione amministrativa
[...]
per la violazione dell'art. 11 del RDL 1923/1926 in relazione agli art. 12 e 18 del Regolamento (CE)
1005/08 e, al contempo, ha ingiunto sempre al Sig. nonché, in solido, alla Società Parte_1
di pagare detto importo, pari a € 826,00 (euro ottocentoventisei/00), entro il termine Parte_1
perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento e, infine, ha disposto la confisca obbligatoria ex art. 11 del R.D.L. 1923/1926, poi convertito dalla L. n. 1495/1927, della merce cautelativamente sequestrata, suddivisa in colli, come di seguito riportato nella tabella sottostante, costituita da prodotti ittici congelati, nello specifico kg netti verificati 34.193,00, riguardanti varie specie stoccate nelle celle frigorifere dei magazzini della in Contrada Sgariglia a Controparte_6
Porto D'Ascoli (AP):
1.1 Con ricorso in opposizione ex art 22 l. 689/1981 e 6 D. Lgs 150/2011 depositato il 18.12.2024 la e hanno impugnato dinanzi all'intestato Tribunale detta ordinanza Parte_1 Parte_1
ingiunzione, il provvedimento di confisca, nonché la precedente ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro adottata ex art. 19 della L. n. 689/1981 dall' Controparte_7
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, voglia:
pagina 3 di 17 - in sede cautelare, per le ragioni esposte in narrativa, accogliere la domanda cautelare con decreto emesso inaudita altera parte, atteso il pericolo insito in ogni possibile dilazione e, solo in denegato subordine, previa convocazione delle parti in contraddittorio;
- nel merito, annullare i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, (i) annullare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento impugnata o, in subordine, ridurre la sanzione al minimo edittale e (ii) annullare il provvedimento di confisca.
Con vittoria di spese, diritti e accessori come per legge.
A fondamento di tale opposizione hanno dedotto, in estrema sintesi, i seguenti motivi:
A. illegittimità della confisca e insussistenza dell'illecito amministrativo;
B. irrilevanza dello scostamento dei pesi riscontrato e violazione del principio di tolleranza;
C. illegittimità del provvedimento, in quanto al massimo poteva essere sequestrato (e conseguentemente confiscato) unicamente l'eccedenza di prodotto rispetto a quello indicato nel certificato di cattura;
D. illegittimità del provvedimento impugnato per assenza dell'elemento soggettivo in capo al sig.
Parte_1
E. difetto di motivazione del provvedimento impugnato e difetto di istruttoria.
1.2 Rigettata la richiesta di emettere misure cautelari inaudita altera parte e fissata udienza di comparizione delle parti, si è costituita la rappresentata dalla Controparte_1
Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto della opposizione e concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
2. Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della in Controparte_2
quanto nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, l'autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione è la sola parte passivamente legittimata (cfr. tra le altre Cass. 12742 del 30/05/2007).
Pertanto non può ritenersi passivamente legittimata nel presente giudizio la che si è Controparte_2
Contr limitata ad emettere, unitamente alla , il verbale di constatazione e contestazione.
3. La eccezione relativa alla nullità della notifica del ricorso introduttivo in quanto notificato alla privo del decreto di fissazione di udienza è infondata. Controparte_1
In primo luogo infatti va rilevato che oltre al ricorso introduttivo è stato notificato dalla cancelleria anche il decreto di fissazione di udienza. In ogni caso, anche ove tale vizio fosse sussistente, la nullità sarebbe stata sanata dalla tempestiva costituzione della parte opposta attenendo il vizio alla vocatio in ius.
pagina 4 di 17 4. Per la ricostruzione dei fatti che hanno portato alla emissione della ordinanza ingiunzione impugnata si può fare richiamo a quanto esposto dalle parti nei loro scritti difensivi.
4.1 Sebbene gli effetti del provvedimento di sequestro cautelare, all'illegittimità del quale parte ricorrente fa riferimento in ricorso in molteplici passaggi (asserendo a pag. 1 del ricorso di chiedere l'annullamento, per quanto occorrer possa, anche dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro adottata ex art. 19 della L. n. 689/1981, seppure ciò non venga riprodotto nelle conclusioni) sono ormai cessati, in quanto sostituiti da quelli propri del sopravvenuto provvedimento di confisca, tuttavia non può dirsi che la ricorrente non abbia interesse a sentir accertare la illegittimità del sequestro. in quanto la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato nella sentenza n. 10534 del 09/08/2000 che con riguardo al sequestro cautelare di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, mentre l'atto che dispone la misura cautelare ed il provvedimento di rigetto dell'opposizione in sede amministrativa contro la medesima (ovvero dell'istanza di dissequestro) non sono impugnabili in sede giurisdizionale, tuttavia l'accertamento dell'illegittimità della suddetta misura può essere richiesto con ricorso ex art. 22 della legge 689 del 1981 contro il provvedimento di confisca.
5. Ciò detto si possono passare ad esaminare i motivi di ricorso in opposizione.
5.1 In primo luogo parte opponente argomenta che la ordinanza impugnata è illegittima perché emessa in violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 2, del Regolamento (CE) 1005/2008 del
Consiglio del 29 settembre 2008 (d'ora innanzi anche breviter regolamento) e dell'art. 11 del R.D.L.
1923/1926 in relazione a quanto stabilito con la circolare n. 4/D prot. 21769/RU in data 11 marzo 2010 dell' (peraltro neppure prodotta); nonché perché emessa in violazione dell'art. 97 Controparte_1
Cost. in relazione all'eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, travisamento in fatto e in diritto, difetto di proporzione, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
Più precisamente, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, in primo luogo, il provvedimento sanzionatorio dell'Autorità amministrativa sarebbe illegittimo in quanto avrebbe fatto indebita applicazione dell'art. 12, comma 2, del Regolamento (CE) 1005/08, piuttosto che dell'art. 18, comma
1, lett. b) del medesimo Regolamento. Ciò sul presupposto che le due disposizioni avrebbero due ambiti applicativi autonomi e concernerebbero violazioni distinte - la prima, la mancanza di un certificato di cattura conforme al Regolamento, la seconda, la non conformità dei prodotti destinati all'importazione rispetto a quelli menzionati nel certificato di cattura - e in considerazione del fatto che, nel caso di specie, la partita ittica oggetto di importazione sarebbe stata munita di un certificato di cattura conforme alle previsioni contenute nella normativa comunitaria, anche se privo di una piena corrispondenza, quanto al peso netto, tra quanto dichiarato nella certificazione rilasciata dallo Stato di bandiera del peschereccio di cattura e quanto verificato dalle autorità competenti presso il porto dello pagina 5 di 17 Stato membro importatore. Da tale ricostruzione interpretativa viene poi tratta l'ulteriore considerazione che il sequestro amministrativo disposto in via cautelare ex art. 13, L. n. 689/1981 è illegittimo poiché nella circolare n. 4/D prot. 21769/RU del 11 marzo 2010 dell' Controparte_1
tale misura conservativa viene richiamata con esclusivo riferimento alla violazione dell'art. 12 del
Regolamento CE e non anche con riferimento alla violazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), cit..
In secondo luogo, l' avrebbe emesso un provvedimento Controparte_7
sanzionatorio annullabile per eccesso di potere e, nello specifico, tale sviamento di potere avrebbe quale figura sintomatica la violazione del c.d. principio generale di tolleranza degli scostamenti minimi.
Secondo parte ricorrente, infatti, sarebbe immanente al nostro ordinamento un principio generale di tolleranza dei suddetti scostamenti, quale precipitato necessario del principio di solidarietà ex art. 2
Cost., in base al quale “determina una lesione ingiustificabile del bene ultimo non la mera violazione delle prescrizioni poste dalle norme a sua tutela, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 10 maggio 2018, n. 11244)”. Da un simile postulato discenderebbe, quindi, l'irrilevanza di quel margine di errore che non inficia il risultato che la norma si pone. Nel caso di specie, tale irrilevanza deriverebbe dalla costatazione che la somma aritmetica degli scostamenti positivi e negativi accertati dai verificatori, al momento dello sbarco della partita di pesce presso il porto di , rispetto al peso netto certificato dallo Stato di bandiera del CP_1
peschereccio di cattura, corrisponderebbe ad una eccedenza in positivo di 324 Kg, ovvero pari a meno dell'1% del peso totale indicato nel certificato di cattura. Sicché, in tale prospettiva, il minimo errore di misurazione commesso sarebbe inidoneo a ledere le norme a tutela della pesca.
In terzo luogo, e in subordine rispetto alle predette contestazioni, la difesa di parte ricorrente eccepisce che il vizio dell'eccesso di potere avrebbe, quale ulteriore figura sintomatica, la violazione del principio di ragionevolezza e, in particolare, del principio di proporzionalità ex artt. 1, L. n. 241/1990, nella parte in cui rinvia ai principi dell'ordinamento comunitario (e, nello specifico, all'art. 5 TUE), e 97 Cost., per avere l' disposto la confisca dell'intera partita di pesce importata dalla Controparte_1 Pt_1
piuttosto che della sola eccedenza accertata rispetto a quanto riportato nel certificato di cattura.
5.2 Quanto al motivo attinente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 12, Reg. (CE) 1005/08 lo stesso è infondato.
Nell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 44/2024 e contestuale provvedimento di confisca n. Contr 4/2024 (cfr. pag. 2), l' richiama espressamente la violazione dell'art. 18, par. 1, lett. b), del Reg.
(CE) 1005/08, oltre che dell'art. 12, comma 2, del medesimo provvedimento normativo, come del resto viene riportato dalla stessa parte ricorrente nel suo atto introduttivo (cfr. pag. 7). Ne discende che non è possibile sindacare la legittimità dei provvedimenti oggetto di opposizione in ragione dell'esclusiva ed pagina 6 di 17 asseritamente erronea applicazione dell'art. 12, par. 2, cit., e della mancata applicazione dell'art. 18, par. 1, lett. b), cit., posto che l'Amministrazione ha fondato i provvedimenti impugnati sulla violazione di ambedue le disposizioni citate.
Ciò detto, non può condividersi la tesi secondo cui, nel caso di specie, non verrebbe integrata la violazione dell'art. 12, sul presupposto che tale norma e la disposizione contenuta nell'art. 18, comma
1, lett. b), avrebbero due ambiti operativi autonomi e concernerebbero violazioni distinte. La previsione che i prodotti di pesce siano accompagnati da un certificato di cattura implica, infatti, necessariamente che gli stessi siano anche corrispondenti alle dichiarazioni e descrizioni ivi menzionate e che tali informazioni siano veritiere, posto che una normativa che si limitasse ad imporre il rispetto sul piano meramente formale delle prescrizioni in tema di certificazione documentale senza preoccuparsi di riconoscere ad apposite autorità, da un lato, i poteri d'indagine necessari a verificare che tali informazioni trovino riscontro sul piano sostanziale e, dall'altro lato, di conferire loro i poteri sanzionatori idonei a prevenire e reprimere le condotte devianti sarebbe una normativa inefficace, incapace di perseguire l'interesse pubblico al cui perseguimento la stessa è preordinata.
Ne discende che l'unica interpretazione coerente con gli obiettivi di contrasto alla pesca INN è una lettura unitaria degli artt. 12 e l'art 18.
Pertanto se ai sensi dell'art. 12 comma 2 del regolamento “possono essere importati nella Comunità unicamente i prodotti della pesca accompagnati da un certificato di cattura conforme al … regolamento” e se ai sensi dell'art 18 “le competenti autorità degli Stati membri rifiutano, se del caso,
l'importazione di prodotti della pesca nella Comunità … se sono venute a conoscenza del fatto che:
…
b) i prodotti destinati all'importazione non corrispondono a quelli menzionati nel certificato di cattura”, ne consegue che del tutto legittimamente, come avvenuto nel caso di specie, può essere rifiutata la importazione di pesce, nel caso in cui la partita sia stata ritenuta priva della necessaria certificazione di cattura di cui all'art. 12, paragrafo 2, del regolamento in ragione del fatto che per tutte le specie ittiche dichiarate all'importazione il peso netto rilevato non corrisponde al peso indicato nei documentia corredo dell'operazione in questione, con eccedenze e deficienze non giustificabili e pertanto legittimamente ne è stata disposta la confisca ai sensi dell'art 18 paragrafo 3.
Del resto che, pur in presenza di un certificato di cattura, spetti allo stato importatore l'obbligo di verificare che detto certificato sia veritiero e dunque che possa riferirsi alla partita di pesce in oggetto emerge:
pagina 7 di 17 A) dall'art 13, paragrafo 1, che dispone che: I documenti di cattura ed eventuali documenti connessi, convalidati (...) e riconosciuti conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono accettati come certificati di cattura (...) e sono soggetti agli obblighi di controllo e di verifica spettanti allo Stato membro importatore ai sensi degli articoli 16 e 17 e alle disposizioni previste all'articolo 18 in materia di diniego di importazione;
B) dall'art. 12, paragrafo 2, che prevede che possono essere importati nella Comunità unicamente i prodotti della pesca accompagnati da un certificato di cattura conforme al presente regolamento;
C) dall'art. 18, paragrafo 1, lett. a), che prevede il diniego di importazione se l'importatore non è stato in grado di presentare un certificato di cattura per i prodotti considerati;
D) dall'art. 12, par. 4, che dispone che Il certificato di cattura deve contenere tutte le informazioni indicate nel modello riportato nell'allegato II ed è convalidato da un'autorità pubblica dello Stato di bandiera abilitata ad attestare l'esattezza delle informazioni;
E) dall'art. 18, comma 1, lett. c), che dispone il diniego di importazione se il certificato di cattura non reca tutte le informazioni prescritte.
Si deve, in definitiva, ritenere legittimo il divieto di importazione ai sensi dell'art. 18, par. 1, lett. b), non solo nel caso in cui un certificato di cattura non vi sia ma anche nel caso in cui la merce in esso indicata non sia quella verificata dagli accertatori, così da dover concludere che tale certificato di cattura non è riferibile alla partita di pesce, che dunque è priva di certificazione, con conseguente applicazione anche dell'art 12 e conseguente legittimità della confisca.
Ed è ciò che nel caso di specie è avvenuto avendo le competenti autorità evidenziato rilevanti scostamenti tra quanto indicato nel certificato di cattura e quanto riscontrato, evidenziate nella seguente tabella:
pagina 8 di 17 Essendo gli scostamenti tra il certificato di cattura rilevanti (perché il peso differisce per alcune specie in più o in meno per oltre 300 kg) e non essendo spiegabili dal momento che nel certificato di cattura si precisa che il peso è stato verificato allo sbarco, legittimamente è stato ritenuto che la merce importata fosse priva di certificato di cattura, non essendo quello presentato riferibile alla merce importata, con la conseguenza che è infondato il motivo attinente alla non applicabilità al caso di specie dell'art. 12 del regolamento, con le relative conseguenze.
Né può dirsi che la valutazione della amministrazione di considerare tutta la partita di pesce priva di certificato possa essere sindacata sotto il profilo dell'eccesso di potere. Il criterio tecnico-scientifico impiegato nell'attività istruttoria dell'Amministrazione risulta, infatti, logico, coerente con la ratio della normativa comunitaria posta a contrasto delle pratiche di pesca INN, ragionevole, non sindacabile sotto il profilo dell'apparato motivazionale o del difetto d'istruttoria e, in definitiva, attendibile;
con la ulteriore conseguenza che il potere dell'Amministrazione di disporre prima il sequestro e poi la confisca risulta esente da vizi.
pagina 9 di 17 Per quanto attiene alla confisca si può ulteriormente rilevare che se le previsioni contenute all'interno del Regolamento (CE) n. 1005/08 rimettono alle Autorità competenti degli Stati membri la facoltà di scegliere se limitarsi a negare l'importazione dei prodotti di pesca INN o se disporne la confisca, la normativa interna erode una simile discrezionalità, poiché l'art. 11, comma 1 e 2, del R.D.L. n. 1923/26 prevede che chiunque trasgredisca le disposizioni relative ai divieti di importazione è assoggettato alla confisca delle merci.
Si consideri, inoltre, che anche sulla base delle FAQ “on the practical application of Council
Regulation (EC) No. 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (“IUU Regulation”)”, risulta evidente la volontà del Consiglio europeo di vietare l'importazione all'interno del territorio comunitario di ogni quantitativo di pesce che presenti uno scostamento, seppur minimo, rispetto ai dati presenti nel relativo certificato di cattura di accompagnamento.
Innanzitutto, il Punto 5 delle suddette FAQ chiarisce che anche Le importazioni di piccole partite o campioni di prodotti della pesca importati nell'UE da paesi terzi sono soggette alle prescrizioni del regolamento INN;
pertanto, le stesse sono soggette ai requisiti del capo III e all'importazione deve essere presentato un certificato di cattura. Il successivo Punto 26, poi, aggiunge che in In caso di sbarchi diretti nei porti dell'Unione di prodotti della pesca provenienti da pescherecci di Paesi terzi, se al momento dello sbarco il peso verificato supera il peso indicato nel certificato di cattura, l'operatore può richiedere un certificato di cattura aggiuntivo al Paese di bandiera del peschereccio di cattura che copra le quantità eccedenti. Viene espressamente specificato che non è previsto alcun margine di tolleranza nel Regolamento INN e che la quantità totale di pesce da importare nell'UE deve essere coperto da un certificato di cattura. In base al Punto 63, si stabilisce che Il certificato di cattura deve contenere informazioni esatte sul peso dei prodotti della pesca che copre; tuttavia, si specifica anche che i dati relativi alle quantità di pesce trasportato dovrebbero essere inclusi nei box del certificato relativi al peso “stimato”, non “verificato allo sbarco”, proprio in considerazione del fatto che le concrete modalità di pesatura adoperate (a bordo degli stessi pescherecci o presso i porti di Paesi terzi diversi da quello di bandiera che rilascia il certificato) potrebbero inficiare la possibilità di attribuire al carico il suo peso esatto (ad esempio, per il rollio del peschereccio o per la presenza di avversità meteo marine, come evidenziato dallo stesso ricorrente). Si prevede, infatti, che anche in caso di sbarchi presso Paesi terzi (compreso lo Stato di bandiera del peschereccio di cattura) il box “peso verificato allo sbarco” andrebbe impiegato solamente in aggiunta al box “peso vivo stimato”.
Aggiunge, inoltre il Punto 63 che tale box andrebbe compilato (in caso di sbarchi presso Paesi diversi da quello del peschereccio di cattura e dai Paesi membri;
mentre nel caso di sbarchi presso lo stesso pagina 10 di 17 Paese di bandiera di peschereccio di cattura si dovrebbe comunque preferire la compilazione del box relativo al peso stimato) solamente quanto appropriati meccanismi di cooperazione e controllo sussistano tra il Paese di bandiera e il Paese di sbarco e sia assicurato che l'autorità dello Stato di bandiera riceva informazioni ufficiali e affidabili verificate dalle autorità dello Stato di sbarco.
L'indicazione per cui il peso verificato deve essere compilata solo ove sia opportuno farlo non è da intendersi nel senso, inteso da parte ricorrente, che l'elemento del peso (in generale) non sia essenziale ai fini dell'identificazione della merce importata e che, quindi, la relativa indicazione nel certificato sia facoltativa. E' ictu oculi evidente, infatti, che l'indicazione del peso della merce costituisce un elemento essenziale (seppur non l'unico) per assicurarsi che l'interezza delle partite di pesci importate nell'Ue sia coperta dal certificato e vi sia, quindi, l'attestazione che la sua catturata sia avvenuta in conformità alle leggi, regolamenti e alle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili. Tale previsione deve, invece, essere intesa nel senso che, una volta compilato il box relativo al peso verificato allo sbarco, si attribuisce pubblica fede all'indicazione di un valore che non è più da considerarsi quale mera stima ma come peso esatto. È, in definitiva, la circostanza che il peso da indicare nel certificato sia essenzialmente quello stimato a legittimare degli eventuali scostamenti in eccesso tra il carico certificato e quello verificato dalle autorità dei Paesi membri, con l'ulteriore conseguenza che solo in questo caso l'importatore non sarà considerato trasgressore rispetto alla normativa regolamentare comunitaria e potrà ottenere un nuovo certificato di cattura, dal relativo Paese di bandiera, sostitutivo del precedente (come previsto al Punto 27 delle FAQ), posto che, comunque, rimane fermo che l'intero quantitativo di carico deve essere coperto dalla suddetta certificazione. Contr Nel caso di specie, tuttavia, come correttamente evidenziato dalla stessa , il box compilato nel certificato attiene esclusivamente al peso verificato allo sbarco presso il Paese di bandiera del peschereccio di cattura, con la conseguenza che tale dato deve considerarsi come misura esatta e non come stima, non potendosi perciò ammettere alcuno scostamento di peso rispetto allo stesso da parte del Paese importatore. Contr Pertanto, anche sotto tale profilo, l' ha legittimamente ritenuto che la intera partita di pesce fosse priva del certificato di cattura non essendo quello presentato riferibile alla merce importata.
Pertanto, in ragione di ciò, l' era tenuta a disporre la confisca della merce, non Controparte_1
sussistendo alcuna opzione discrezionale in merito a tale scelta.
5.3 Per quanto concerne il motivo del ricorso in opposizione avente ad oggetto l'asserita violazione del principio di tolleranza degli scostamenti minimi, la giurisprudenza citata da parte ricorrente risulta del tutto inconferente posto che la stessa concerne un altro principio, venutosi a formare in seno alla giurisprudenza di legittimità, costituzionale e, infine, anche all'interno della legislazione in materia pagina 11 di 17 assicurativa, attinente alla risarcibilità del danno non patrimoniale, secondo cui, ai fini della suddetta risarcibilità, non è sufficiente soltanto che il danno si sia verificato e che la sua risarcibilità sia prevista dalla legge (nella sua interpretazione letterale o costituzionalmente orientata), ma occorre anche che questo danno assuma una consistenza tale da poter essere definito “serio”, ossia in grado di giustificare l'intervento dell'attività del giudice. Tale principio di c.d. tolleranza della lesione minima, espressione del più generale principio di solidarietà ex art. 2 Cost. (in base al quale sussisterebbe un dovere di tutti di tollerare il danno di lieve entità, in ragione del fatto che il diritto del singolo è chiamato ad affrontare
“i costi” di un'esistenza collettiva, venendo a calarsi nell'ambito di una concreta comunità), affermatosi prima con riferimento ai soli illeciti penali e, successivamente, anche con riferimento agli illeciti extracontrattuali, presuppone da un lato che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e dall'altro che il danno non sia “futile” (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario: in altre parole che sia “serio”) -cfr. Cass., Sez. Un., 26972/2008; Cass. 16133/2014; Cass. 20615/2016; Cass.
17383/2020 -.
Ciò evidenziato, il riferimento a tale principio risulta del tutto privo di pregnanza con riferimento al caso di specie
Peraltro si deve considerare che nelle FAQ “on the practical application of Council Regulation (EC)
No. 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (“IUU Regulation”) al punto 26, come sopra ricordato, viene espressamente specificato che non è previsto alcun margine di tolleranza nel Regolamento INN, così che in ogni caso nessuna tolleranza può essere ammessa.
Infine occorre rilevare che, nel caso di specie, non vi sono scostamenti minimi ma differenze di peso anche di centinaia di chilogrammi di prodotto che non possono essere considerati scostamenti minimi se si considera che il peso era stato verificato allo sbarco, come detto, e non stimato.
È, quindi, evidente l'infondatezza del suddetto motivo del ricorso per come formulato.
5.3.1 Parte ricorrente, tuttavia, richiama un ulteriore principio a fondamento del più volte menzionato principio di tolleranza, ovvero il principio di ragionevolezza e, più precisamente, il principio di proporzionalità (in particolare sotto il profilo dei criteri di “necessarietà” e/o “adeguatezza” della misura prescelta), affermando che la scelta da parte dell'Amministrazione di disporre la confisca dell'intera partita di merce importata avrebbe integrato una violazione dei suddetti principi, comportando l'annullabilità dei provvedimenti emessi per vizio dell'eccesso di potere.
pagina 12 di 17 I ricorrenti affermano infatti che la misura appare evidentemente sproporzionata rispetto alla lieve entità delle variazioni di peso riscontrate, soprattutto considerando il principio di tolleranza che dovrebbe guidare l'azione amministrativa in presenza di scostamenti irrilevanti. Aggiungono, poi, che:
a) sarebbe lo stesso punto 26 delle FAQ “on the practical application of Council Regulation (EC) No.
1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (“IUU Regulation”)” richiamate nel provvedimento impugnato a prevedere la possibilità che allo sbarco il quantitativo ecceda quello indicato nel certificato di cattura;
b) nel certificato di cattura vi sono informazioni ben più rilevanti del peso sbarcato (il cui inserimento
è infatti facoltativo, “laddove opportuno”) per verificare che le società non esercitino attività di pesca illegale. Non è infatti il peso ad identificare la merce, ma, se mai, il nome della specie, la zona di cattura, la descrizione del prodotto.
c) i dati relativi al peso vivo stimato e alla stima del peso da sbarcare sono, appunto, “stime” e in ragione di ciò l'informazione relativa al peso sbarcato verificato è meramente facoltativa, potendo essere inserita solo laddove sia opportuno farlo.
Ne discende che sarebbe manifestamente illogico ritenere che la minima discrepanza tra il peso indicato nel certificato di cattura e quello verificato possa giustificare l'ordinanza-ingiunzione e il provvedimento di confisca dell'intera merce.
Tali asserti sono infondati per i seguenti motivi:
i) quanto al punto a) si è già detto al punto 5.2 che precede;
ii) quanto al punto b) va rilevato che sebbene nel certificato di cattura vi siano informazioni ulteriori rispetto al peso verificato allo sbarco, quali la zona di cattura, il nome della specie, ecc., tuttavia il peso del pesce verificato allo sbarco, assume rilevanza decisiva ai fini della riferibilità della merce della quale si chiede la importazione a quella oggetto del certificato di cattura. Infatti in assenza di corrispondenza dello stesso, per la presenza di scostamenti assoluti notevoli, tale certificato di cattura, che pur presenti tali indicazioni, non consente di riferirlo alla partita di pesce oggetto di importazione;
iii) quanto al punto c) non è vero che i dati relativi al peso sono, nel caso di specie, dati relativi a stime poiché lo scostamento, in eccesso e in difetto, oggetto di contestazione non è riferito alla differenza tra il peso stimato calcolato dal Comandante in mare e quello effettivo misurato successivamente allo sbarco, ma tra quello effettivo verificato allo sbarco e quello effettivo calcolato e verificato, per ogni singola specie, durante l'attività ispettiva eseguita dalle Autorità di controllo all'atto dell' importazione.
Quindi, come detto, appare del tutto ragionevole la decisione della amministrazione di considerare tutta la merce priva del certificato di cattura (proprio perché il certificato di cattura, per le sue difformità non pagina 13 di 17 era riferibile alla partita importata). La conseguenza di ciò è che legittimamente è stata disposta la confisca di tutta la partita di pesce e non solo dei quantitativi (ricavabili da una operazione matematica di sottrazione) non coperti da certificato di cattura, come vorrebbe in subordine parte ricorrente.
Per quanto attiene alla modulazione del contenuto del provvedimento autoritativo e, quindi, alla scelta in merito all'estensione della confisca all'intera partita di pesce piuttosto che alla sola porzione accertata in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel certificato di importazione va poi rilevato che una volta che, congruamente, è stato accertato che la intera partita di pesce fosse priva di certificato di cattura, ne consegue che è del tutto legittima la scelta della amministrazione di sequestrare prima e poi confiscare la intera partita di pesce.
Peraltro occorre ricordare che l'autorità giurisdizionale non ha nessun potere di sostituire un diverso criterio tecnico a quello prescelto dall'Amministrazione, bensì ha solo il potere di ripercorrere l'iter logico-giuridico e tecnico-scientifico seguito dall'Amministrazione nella fase istruttoria, al fine di vagliare l'attendibilità dello stesso alla luce delle c.d. figure sintomatiche dell'eccesso di potere che non attengano al contenuto del provvedimento e al bilanciamento di interessi contrastanti (posto che tale valutazione attiene esclusivamente alla fase di adozione del provvedimento e alla discrezionalità amministrativa in senso proprio).
La Amministrazione opposta ha considerato in termini assoluti i singoli scostamenti di peso in relazione a ciascuna specie ittica, al fine di evidenziare la falsità dei dati riportati nel certificato di cattura;
ha accertato scostamenti non solo in positivo ma anche in negativo;
ha rilevato un numero di colli differenti rispetto a quanto asseverato per alcune specie di pesce (il che impedisce di applicare i criteri di calcolo usati dal ricorrente per dimostrare che per ciascun collo lo scostamento in eccesso sarebbe di appena 0,9 kg) e ha riscontrato divergenze di peso non fisse ma variabili in relazione a ciascuna specie (di modo che non si può neppure attribuire tali discrepanze ad un errore nel settaggio della bilancia); ciò la ha condotta a disconoscere la riferibilità del certificato di cattura alla partita importata e l'identità tra questa e quella oggetto del certificato.
Tale valutazione tecnica non risulta sindacabile sotto il profilo della irragionevolezza, dell'illogicità o del difetto di imparzialità, posto che gli scostamenti sono talmente diffusi con riferimento ad ogni specie da indurre obiettivamente a dubitare della riferibilità del certificato di cattura al carico importato.
Contr Ne discende dunque la legittimità della confisca (e prima del sequestro disposto dalla ) disposta con riguardo all'intera merce poiché importata senza un valido (nel senso di riferibile alla merce importata) certificato di cattura.
pagina 14 di 17 5.4 , in proprio e quale legale rappresentante della , lamenta l'insussistenza Parte_1 Pt_1 dell'elemento soggettivo in capo a sé, deducendo di non poter essere consapevole della variazione contestata, trattandosi di un numero calcolato dall'esportatore.
Essendo stato accertato dalla amministrazione, in modo del tutto legittimo, per quanto suddetto, che il certificato di cattura non si riferiva alla partita di pesce importata è stata contestata al la Parte_1 violazione dell'art 11 del RD 1923/1926.
Se così è, egli deve ritenersi in colpa per avere presentato per la importazione della partita di pesce in oggetto un certificato di cattura non corrispondente alla partita di pesce della quale ha chiesto la importazione, spettando all'importatore, certamente, verificare che quanto chiede di importare corrisponda al certificato di cattura.
5.4.1 Peraltro va rilevato che, in ogni caso, ciò potrebbe rilevare solo ai fini della applicazione della sanzione pecuniaria ma non certamente ai fini della applicazione della confisca.
Infatti, essendo obbligatoria la confisca della merce importata in violazione del divieto di importazione e dunque, nel caso di specie, la confisca del pesce importato, in assenza del certificato di cattura riferibile alla merce importata, tale confisca dovrebbe operare indipendentemente dalla commissione dell'illecito amministrativo contestato.
Ne consegue che anche il motivo in esame non è fondato e deve essere rigettato.
5.5 Infine non merita accoglimento neppure l'ultimo motivo di opposizione.
La ordinanza è congruamente motivata sul perché ha ritenuto che la partita di pesce de qua sia stata importata senza un valido certificato di cattura. A prescindere dai richiami ai precedenti accertamenti nella ordinanza ingiunzione si legge infatti:
CONSIDERATO, in particolare, che, dall'attività ispettiva svolta dall' di Controparte_1 CP_1
congiuntamente con la di , sono state riscontrate notevoli criticità sulla Controparte_2 CP_1
dichiarazione doganale di importazione sopra indicata ed è stato constatato che per tutte le specie ittiche dichiarate all'importazione il peso netto rilevato non corrisponde al peso indicato nei documenti a corredo dell'operazione in questione, con eccedenze e deficienze non giustificabili;
RILEVATO, quindi, che l'intera partita di merce dichiarata per l'immissione in libera pratica è da considerarsi sprovvista della necessaria certificazione di cattura di cui all'art. 12, paragrafo 2, del
Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29.09.2008, violazione, quest'ultima, sanzionabile, in quanto tale, ai sensi del riferito art. 11 del R.D.L. n. 1923/1926, poi convertito dalla L. n. 1495/1927, poiché il certificato di cattura esibito dalla parte, pur formalmente esistente, non è in alcun modo riferibile a detta partita di merce;
e ancora pagina 15 di 17 • le variazioni in eccedenza e in deficienza di peso e di colli riscontrati avuto riguardo alla merce importata non sono affatto irrilevanti, avendo erroneamente la parte considerato tali difformità quale somma algebrica tra le eccedenze e le deficienze, che, invece, devono essere valutate in valore assoluto
e con riferimento a ciascuna singola specie ittica importata;
• le giustificazioni di parte circa gli errori nella pesatura dei prodotti ittici importati, dovuti al rollio del peschereccio e alla presenza spesso di avversità meteo marine in cui opera l'imbarcazione non hanno alcun fondamento e rilevanza poiché nel certificato di cattura in questione è indicato da parte del Paese di bandiera del peschereccio (Senegal) il “peso verificato allo sbarco”;
• che le informazioni contenute nel riferito certificato di cattura, validato dalla Repubblica del
Senegal quale Paese di bandiera del peschereccio in base a un accordo con la Commissione Europea, sono assistite da fede privilegiata al contrario delle dichiarazioni di parte.
Pertanto non vi è stata alcuna violazione dell'art 3 l. 241/1990 essendo la ordinanza congruamente motivata.
Né ancora può dirsi che la amministrazione non abbia tenuto conto delle osservazioni avanzate dall'opponente.
Dalla lettura della ordinanza ingiunzione emerge infatti che la amministrazione abbia tenuto conto delle osservazioni avanzate, le abbia considerate e le abbia rigettate in forza di specifici argomenti.
Si vedano, oltre alle parti sopra trascritte, anche, ad esempio, le parti nelle quali la amministrazione ha esaminato le questioni avanzate dall'opponente sotto le parti intitolate come segue:
• Sulla supposta irrilevanza dello scostamento con asserita violazione del principio di tolleranza,
• Sulla richiesta, in subordine, di sequestro dell'eccedenza relativamente alla merce importata,
• Sulla presunta assenza dell'elemento soggettivo sotto il profilo sanzionatorio.
Del resto parte opponente, al di là di tale generica doglianza, non ha indicato quali specifiche questioni sottoposte alla amministrazione non sarebbero state dalla stessa esaminiate prima di emettere la ordinanza ingiunzione impugnata.
6. In definitiva essendo la opposizione totalmente infondata la stessa deve essere rigettata.
7. Difettando in ragione di ciò il fumus boni iuris della opposizione, a prescindere da ogni altra considerazione, non possono essere emesse le misure cautelari richieste da parte opponente.
8. In ragione della assoluta novità della questione sottoposta all'esame del Tribunale, non rinvenendosi specifici precedenti, almeno noti allo scrivente, sussistono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 16 di 17 dispone: dichiara il difetto di legittimazione passiva della . Controparte_2
rigetta le domande proposte con la opposizione avanzata con il ricorso introduttivo del presente giudizio da e da Parte_1 Parte_1
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Livorno, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
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