Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02113/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elisa Vannucci Zauli, Francesco Guastapaglia, con domicilio eletto presso lo studio Elisa Vannucci Zauli in Firenze, viale dei Mille 50;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l''accertamento
del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Firenze in ordine all’istanza trasmessa via PEC in data -OMISSIS- avente ad oggetto la richiesta di riesame finalizzato alla revoca, ex art. 91, comma 5, ult. par., d.lgs. 159/2011 e art. 21 quinquies L. 241/1990, dell’informazione di interdittiva antimafia disposta dalla Prefettura di Firenze, prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-;
nonché per l’accertamento, ex art. 31, comma 3, c.p.a. della fondatezza della predetta istanza e la condanna, ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno ingiusto derivante dal mancato esercizio dell’attività amministrativa obbligatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. LU VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente opera dal 2008 nel settore dei rifiuti ed ha per oggetto sociale i trasporti ed i servizi per l’ambiente, la gestione dei rifiuti anche pericolosi, nonché il trasporto conto terzi nazionale ed internazionale.
A seguito di una richiesta di rinnovo dell’iscrizione alla cd. white list , la Prefettura di Firenze, con provvedimento -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, emanava nei suoi confronti l’informazione interdittiva antimafia di cui all’art. 92 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), che era impugnata dalla ricorrente con il ricorso R.G. n. -OMISSIS- (poi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse dalla sentenza -OMISSIS-, n. -OMISSIS-della Sezione, a seguito della sopravvenuta iscrizione della ricorrente alla white list operata dalla prefettura di Lucca, più oltre citata).
A seguito di espressa richiesta della ricorrente, il Tribunale di Firenze, Ufficio misure di prevenzione, con decreto -OMISSIS-, n. -OMISSIS-R.G. MIS. PREV., disponeva l’applicazione nei suoi confronti del controllo giudiziario di cui all’art. 94- bis del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159; la procedura di controllo giudiziario si concludeva con il decreto -OMISSIS- n. -OMISSIS-R.G. MIS. PREV. sempre del Tribunale di Firenze, Ufficio misure di prevenzione, che dava atto di alcune modificazioni della compagine societaria e del legale rappresentante della società e dell’assenza di rapporti commerciali con imprese coinvolte nell’indagine penale che già aveva portato all’applicazione dell’informazione interdittiva antimafia.
A seguito della conclusione del periodo di controllo giudiziario, la società ricorrente (che aveva, nel frattempo, trasferito la propria sede sociale in Provincia di Lucca) presentava una nuova richiesta di iscrizione alla white list (che era positivamente riscontrata dalla Prefettura di Lucca competente, con la precisazione relativa alla pendenza del ricorso al T.A.R. proposto avverso la precedente informazione interdittiva antimafia e della sottoposizione a controllo giudiziario; doc. n. 8 del deposito della ricorrente) ed un’istanza di revoca della precedente informazione interdittiva antimafia (presentata via P.E.C. alla Prefettura di Firenze in data -OMISSIS-).
Con ricorso in materia di silenzio della p.a., la ricorrente chiedeva pertanto l’accertamento del silenzio formatosi sull’istanza di revoca della precedente informazione interdittiva antimafia presentata via P.E.C. alla Prefettura di Firenze in data -OMISSIS- e l’accertamento ex art. 31, 3° comma c.p.a. della fondatezza dell’istanza, con conseguenziale nomina di un Commissario ad acta destinato eventualmente a surrogare l’inerzia della p.a.; chiedeva altresì il risarcimento del danno derivante dal ritardo dell’amministrazione nel provvedere (non quantificato in giudizio in alcun modo) oppure, in via subordinata, la concessione dell’indennizzo di cui agli artt. 2- bis , comma 1- bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 e 28 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (come modificato dalla l. di conversione 9 agosto 2013, n. 98).
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate che controdeducevano sul merito del ricorso ed articolavano eccezione preliminare di inammissibilità dell’azione in materia di silenzio della p.a. (essendo già stato comunicato alla ricorrente, alla data di notificazione del ricorso, il provvedimento -OMISSIS- della Prefettura di Firenze che dichiarava la propria incompetenza territoriale a decidere, essendo ormai competente, in ragione del trasferimento di sede della ricorrente, la Prefettura di Lucca).
Con sentenza parziale -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, la Sezione dichiarava l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse delle azioni in materia di silenzio della p.a. proposte dalla ricorrente (essendo, nel frattempo, intervenuto il provvedimento -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- della Prefettura di Lucca che ha disposto l’iscrizione della ricorrente alla relativa white list , senza limitazioni) e fissava pubblica udienza al 16 dicembre 2025 per la decisione dell’azione risarcitoria e dell’azione indennitaria proposte da parte ricorrente.
Nell’assoluta assenza di ulteriori depositi documentali ad opera di parte ricorrente, l’azione risarcitoria e l’azione indennitaria proposte da parte ricorrente erano quindi trattenute in decisione alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025.
2. L’azione risarcitoria proposta dalla ricorrente e l’azione subordinata tendente alla corresponsione dell’indennizzo da ritardo devono essere respinte in quanto infondate nel merito; a questo proposito ed al di là delle ulteriori eccezioni proposte dall’Avvocatura dello Stato nella memoria conclusionale del 14 novembre 2025, la Sezione ritiene del tutto assorbente il rilievo relativo alla mancata prova del nesso causale e del pregiudizio sofferto ad opera di parte ricorrente (ovvero, da parte del solo soggetto onerato del relativo onere della prova, secondo un principio ormai pacificamente applicato anche in ambito amministrativo: Cons. Stato, sez. IV, 23 maggio 2025, n. 4507; 6 maggio 2025, n. 3844).
Per quello che riguarda la posta risarcitoria relativa all’esclusione dalla procedura di gara indetta da -OMISSIS-s.p.a. (docc. 14 e 14- bis del deposito della ricorrente) determinata dal provvedimento interdittivo antimafia precedentemente intervenuto nei confronti della ricorrente, la Sezione non può, infatti, mancare di rilevare come, a prescindere da ogni considerazione relativa alla possibilità di aggiudicarsi in concreto i tre lotti in discorso (che risulta, in astratto, provata solo per quello che riguarda i lotti 1 e 2, mentre rimane incerta per quello che riguarda il lotto n. 3, ove è presente l’offerta di un concorrente non aggiudicatario di cui non è conosciuta l’offerta e che, potrebbe, in astratto, risultare aggiudicatario in luogo della ricorrente), l’azione risarcitoria risulti evidentemente mal posta; risulta, infatti, evidente come il danno risarcibile possa derivare solo dal provvedimento di esclusione della gara emanato dalla Stazione appaltante e non dalla Commissione di gara.
Una pacifica giurisprudenza ha, infatti, rilevato come “il provvedimento di esclusione dalla gara …(sia) di pertinenza della stazione appaltante, e non già dell'organo straordinario-commissione giudicatrice; la documentazione di gara può, comunque, demandare alla commissione giudicatrice ulteriori compiti, di mero supporto ed ausilio del R.U.P., ferma rimanendo la competenza della stazione appaltante nello svolgimento dell'attività di amministrazione attiva alla stessa riservata” (Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2024, n. 6873; sez. VI, 8 novembre 2021, n. 7419).
Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a depositare in giudizio un verbale di gara (doc. n. 14) con il quale la Commissione di gara ha proposto alla Stazione appaltante l’esclusione della ricorrente dalle procedure relative a tre lotti di gara; manca pertanto del tutto la dimostrazione che l’esclusione sia poi avvenuta (ovvero che la Stazione appaltante abbia recepito la proposta della Commissione) ed in quale data, non potendo darsi per definitiva la mera proposta di esclusione articolata dalla Commissione.
2.1. Discorso sostanzialmente analogo per la vicenda relativa al subappalto oggetto della richiesta di chiarimenti di -OMISSIS- s.p.a. (docc. n. 17 e 17- bis del deposito della ricorrente); non risulta, infatti, essere stato documentato in giudizio, in alcun modo, il punto centrale relativo al fatto stesso che il subappalto sia poi stato negato dopo gli atti interlocutori emanati dalla Stazione appaltante (unico momento in cui si può ritenere effettivamente concretizzato il pregiudizio sostanzialmente azionato in giudizio in “via anticipata”).
Manca quindi del tutto la prova giudiziaria del fatto genetico dell’eventuale azione risarcitoria, non potendosi considerare sufficiente la semplice richiesta di chiarimenti in ordine ad una possibile inidoneità della ricorrente ad assumere il ruolo di subappaltatrice.
2.2. Per quello che riguarda il danno derivante dalla difficoltà nell’ottenimento del credito manca poi del tutto la prova anche solo della linea di credito richiesta dalla ricorrente (risultando solo genericamente documentato il diniego da parte dell’Istituto di credito di una richiesta della ricorrente, non meglio individuata) e risulta pertanto del tutto impossibile determinarne gli effetti sull’”acquisto di mezzi per lo svolgimento delle attività aziendali” che ne sarebbe risultato pregiudicato secondo la prospettazione di parte ricorrente; manca pertanto e del tutto la prova di un pregiudizio effettivo, non potendo il generico riferimento al potere equitativo del Giudice operato da parte ricorrente surrogare l’assoluta mancanza dei dati essenziali per la valutazione della fattispecie risarcitoria.
2.3. Discorso analogo per la sospensione della concessione del rating di legalità da parte di A.N.A.C. (doc. n. 18 del deposito di parte ricorrente); anche in questo caso, oltre all’assoluta incertezza in ordine al momento in cui detta sospensione sia venuta meno (risultando, a questo proposito, importante anche la diligenza della ricorrente nel trasmettere ad A.N.A.C. gli atti che hanno portato alla cessazione della causa di sospensione), risulta, infatti, del tutto assorbente il rilievo relativo alla mancata dimostrazione, ad opera della ricorrente, del fatto che detta circostanza (sicuramente dimostrata in giudizio), abbia poi determinato in concreto perdite patrimoniali o mancato guadagno nella sfera patrimoniale della società, ovvero che si siano concretizzati i due (possibili) elementi del danno emergente e del lucro cessante; l’azione risarcitoria è, quindi, in sostanza, mal posta, essendo rivolta ad un mero antecedente della fattispecie risarcitoria e non all’atto finale (esclusione da una procedura di gara; impossibilità di effettuare investimenti che possano portare a nuove commesse; ecc.) che viene ad integrare il pregiudizio suscettibile di risarcimento.
3. Con riferimento poi all’azione subordinata relativa alla corresponsione dal danno da ritardo, la Sezione deve preliminarmente rilevare come non possa essere attribuita sostanziale considerazione al riferimento operato da parte ricorrente alla fattispecie risarcitoria di cui all’art. 2- bis , comma 1- bis della l. 7 agosto 1990, n. 241; come sottolineato da una giurisprudenza pienamente condivisa dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 settembre 2024, n. 16116), tra la detta disposizione e la più specifica previsione di cui all’art. 28 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (come modificato dalla l. di conversione 9 agosto 2013, n. 98) sussiste, infatti, un rapporto di specialità che porta ad applicare la seconda previsione ai “procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla… data di entrata in vigore” del provvedimento (così espressamente il decimo comma del citato art. 28); ed è proprio il caso che ci occupa, risultando evidente come la ricorrente chieda un danno derivante da un ritardo maturato dopo l’entrata in vigore del decreto legge ed incidente sull’esercizio dell’attività di impresa.
Per quello che riguarda l’indennizzo da ritardo di cui all’art. 28 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (come modificato dalla l. di conversione 9 agosto 2013, n. 98), il secondo comma della disposizione reca poi una formulazione (“al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9- bis , della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1- ter , della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo”) che condiziona la richiesta di indennizzo alla previa attivazione dei meccanismi di controllo sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dimostrato per nulla di aver attivato il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9- bis , della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento e pertanto l’azione di corresponsione del danno da indennizzo non può trovare accoglimento, come precisato da una pacifica giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2025, n. 526; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 luglio 2021, n. 1389; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 29 aprile 2020, n. 4433; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 9 dicembre 2019, n. 5785) anche in questo caso pienamente condivisa dalla Sezione.
3. In definitiva, l’azione risarcitoria e l’azione subordinata di corresponsione del danno da ritardo proposte da parte ricorrente devono essere respinte; la regolazione delle spese dell’intero giudizio deve poi essere effettuata con riferimento alla soccombenza delle resistenti sull’azione in materia di silenzio della p.a. proposta da parte ricorrente (e sicuramente fondata, visto il tardivo riscontro dell’istanza della ricorrente) e secondo la liquidazione indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’azione risarcitoria e l’azione subordinata di corresponsione del danno da ritardo proposte da parte ricorrente, come da motivazione.
Condanna le Amministrazioni resistenti alla corresponsione a parte ricorrente della somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI GI, Presidente
LU VI, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU VI | RI GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.