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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO
In causa civile n. 9204/2023 R.G.L., promossa da
, con l'avv. PAGANO MARIA PIA Parte_1
contro con l'avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE CP_1
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025 le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte, parte ricorrente in data 7.02.2025 e parte resistente in data 11.02.2025
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 9204/2023 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. PAGANO Parte_1
MARIA PIA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE, elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS, in VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 3.01.2023, data della visita di revisione.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. PAGANO MARIA PIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/07/2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza di trattazione scritta.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell' indennità di accompagnamento, senza tuttavia ottemperare alle richieste di questa giudice in sede di chiarimenti, volte a riconvocare il ricorrente a visita ed effettuare i tests ADL e IADL, al fine di accertare le conseguenze invalidanti della chemioterapia cui è sottoposto il ricorrente.
Il giudizio medico-legale del CTU non può essere condiviso nelle sue conclusioni, non solo perché il CTU ha omesso di effettuare le indagini cliniche che gli sono state richieste, ma perché, dalle numerose certificazioni mediche rilasciate dall' Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti VILLA SOFIA CERVELLO U.O.C. di Oncoematologia e U.O.S.D. Trapianto di Midollo
Osseo, Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione, la Diagnosi e Cura delle Leucemie e del Linfomi e per il Trapianto di Midollo Osseo, in atti, emerge che il ricorrente – affetto da Mieloma Multiplo IgA lambda con diagnosi nel
2018. Giugno 2021. Prima recidiva con interessamento prevalentemente scheletrico. (vedi PET/fC e RM rachide) - era alla data della revisione e successivamente sottoposto a terapie che gli causano effetti collaterali, che egli aveva necessità di essere accompagnato alle numerose e frequenti visite e sedute di terapia e che, sino ad aprile 2024 (certificato datato 3.04.2024, in atti): “La terapia con carfilzomib e lenalidomide verrà proseguita sino ad intolleranza o progressione.
La terapia specifica antimieloma andrà proseguita in maniera continuativa sino ad intolleranza o inefficacia. Il paziente presenta un dolore osseo cronico correlato alla malattia e necessita di aiuto nelle attività essenziali della vita quotidiana.”.
Inoltre, deve rilevarsi che dalle certificazioni mediche in atti e dalla stessa relazione di C.T.U. non emerge alcun miglioramento sostanziale delle condizioni del ricorrente fra la data della visita in cui gli venne concessa in via amministrativa l'indennità di accompagnamento (30.08.2022) e la data della visita di revisione del 3.01.2023, miglioramento che avrebbe dovuto costituire il necessario presupposto della revisione medesima con revoca della prestazione.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della visita di revisione.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 27/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO
In causa civile n. 9204/2023 R.G.L., promossa da
, con l'avv. PAGANO MARIA PIA Parte_1
contro con l'avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE CP_1
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025 le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte, parte ricorrente in data 7.02.2025 e parte resistente in data 11.02.2025
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 9204/2023 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. PAGANO Parte_1
MARIA PIA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE, elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS, in VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 3.01.2023, data della visita di revisione.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. PAGANO MARIA PIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/07/2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza di trattazione scritta.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell' indennità di accompagnamento, senza tuttavia ottemperare alle richieste di questa giudice in sede di chiarimenti, volte a riconvocare il ricorrente a visita ed effettuare i tests ADL e IADL, al fine di accertare le conseguenze invalidanti della chemioterapia cui è sottoposto il ricorrente.
Il giudizio medico-legale del CTU non può essere condiviso nelle sue conclusioni, non solo perché il CTU ha omesso di effettuare le indagini cliniche che gli sono state richieste, ma perché, dalle numerose certificazioni mediche rilasciate dall' Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti VILLA SOFIA CERVELLO U.O.C. di Oncoematologia e U.O.S.D. Trapianto di Midollo
Osseo, Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione, la Diagnosi e Cura delle Leucemie e del Linfomi e per il Trapianto di Midollo Osseo, in atti, emerge che il ricorrente – affetto da Mieloma Multiplo IgA lambda con diagnosi nel
2018. Giugno 2021. Prima recidiva con interessamento prevalentemente scheletrico. (vedi PET/fC e RM rachide) - era alla data della revisione e successivamente sottoposto a terapie che gli causano effetti collaterali, che egli aveva necessità di essere accompagnato alle numerose e frequenti visite e sedute di terapia e che, sino ad aprile 2024 (certificato datato 3.04.2024, in atti): “La terapia con carfilzomib e lenalidomide verrà proseguita sino ad intolleranza o progressione.
La terapia specifica antimieloma andrà proseguita in maniera continuativa sino ad intolleranza o inefficacia. Il paziente presenta un dolore osseo cronico correlato alla malattia e necessita di aiuto nelle attività essenziali della vita quotidiana.”.
Inoltre, deve rilevarsi che dalle certificazioni mediche in atti e dalla stessa relazione di C.T.U. non emerge alcun miglioramento sostanziale delle condizioni del ricorrente fra la data della visita in cui gli venne concessa in via amministrativa l'indennità di accompagnamento (30.08.2022) e la data della visita di revisione del 3.01.2023, miglioramento che avrebbe dovuto costituire il necessario presupposto della revisione medesima con revoca della prestazione.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della visita di revisione.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 27/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025
LA GIUDICE
Paola Marino