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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da
1) Dott. PE LU Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. AL TO Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1416 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
(C.F. ), sito in Palermo nell'omonima via, Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ruggirello;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...], in data [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Martorana;
APPELLATO
Oggetto: pagamento di spese condominiali
Conclusioni: per l'appellante: cfr. nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 18 luglio
2025, pagine 1-2; per l'appellato: cfr. nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 23 luglio 2025, pagina 1.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza 9 giugno 2023, n. 2811, il Tribunale di Palermo accolse l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2791 del 10 giugno 2021, con cui Controparte_1 quest'ultimo era stato condannato al pagamento, in favore del Parte_1
, dell'importo di € 7.451,02, oltre agli interessi e alle spese di procedura, a titolo di oneri
[...] condominiali non corrisposti.
A tanto pervenne il Tribunale ritenendo che l'omessa approvazione dei rendiconti relativi alle spese condominiali oggetto d'ingiunzione precludesse la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa sostanziale fatta valere dal condominio opposto.
2. Con atto di citazione, notificato in data 26 luglio 2023, il Parte_1
ha interposto appello, chiedendo la riforma della sentenza gravata sulla scorta di un
[...] unico motivo, con il quale, per un verso, ha censurato l'erronea valutazione giuridica dei fatti di causa e delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio e, per altro verso, ha dedotto la sopravvenuta approvazione dei rendiconti relativi agli oneri condominiali richiesti al . Parte_1
3. Si è ritualmente costituito , che ha contestato il gravame, chiedendone il Controparte_1 rigetto e sollecitando l'integrale conferma della sentenza impugnata.
4. Senza incombenti istruttori, all'udienza del 24 ottobre 2025 – sostituita ai sensi all'art. 127- ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con unico ed articolato motivo l'appellante critica la valutazione giudiziale dei presupposti per il pagamento degli oneri di gestione condominiale effettuata dalla decisione impugnata.
Assume, a tal fine, che a torto il Tribunale aveva attribuito valenza costitutiva alla delibera assembleare di approvazione dei bilanci perché, così facendo, avrebbe incluso nella fattispecie costitutiva del credito condominiale degli elementi ultronei rispetto al diritto di fruizione delle parti comuni che, per natura, qualifica il godimento delle unità immobiliari costituite in condominio.
Al contrario – ha proseguito - l'obbligazione reale di contribuzione alle spese condominiali rinverrebbe il suo titolo giustificativo nel fatto in sé della proprietà esclusiva sui singoli beni immobili, senza che la rilevanza giuridica dell'approvazione assembleare dei bilanci possa esorbitare i confini stabiliti dall'art. 63, co. 1, disp. att. c.c., secondo cui l'approvazione dello stato di ripartizione consente all'amministratore di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi.
La fondatezza della pretesa fatta valere dal appellante discenderebbe altresì dalla Parte_1 sopravvenuta approvazione dei rendiconti di spesa in seno all'adunanza assembleare del 29 giugno
2023, il cui verbale, in quanto redatto posteriormente alla definizione del processo di primo grado, rientrerebbe tra le prove documentali ammesse al presente giudizio d'appello.
6. La doglianza è infondata.
6.1 La formazione di vincoli giuridicamente rilevanti riferibili ai singoli componenti del risale alla volontà dell'organo assembleare, la cui conformazione collegiale conferisce Parte_1 valenza obbligatoria alle deliberazioni della maggioranza (art. 1137, co. 1, c.c.). Sul medesimo modello d'instaurazione dei rapporti giuridici obbligatori si fonda la gestione condominiale inerente alla manutenzione delle parti comuni dell'edificio, la cui natura ordinaria o straordinaria incide sulle modalità di esercizio del potere approvativo dell'assemblea.
Infatti, se la ripartizione dei costi di straordinaria ristrutturazione o innovazione postula la formazione di un consenso collegiale a monte con efficacia costitutiva dell'obbligazione gravante sui condomini, la gestione ordinaria delle cose comuni è affidata, in prima istanza, all'azione dell'amministratore, il cui operato rinviene un fondamento postumo nell'approvazione assembleare delle voci contabili documentate dal bilancio consuntivo.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, “mentre per l'erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali, che non richiede la preventiva approvazione dell'assemblea, l'approvazione è poi richiesta in sede di consuntivo, perché l'amministratore possa agire contro i condomini morosi per il recupero delle quote poste a loro carico (cfr., da ultimo, Cass. civ, Sez. II, 11 gennaio 2017, n. 454), per i lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni (…) la delibera assembleare che dispone l'esecuzione dei detti interventi ha ex se valore costitutivo della relativa obbligazione di contribuzione” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 23 luglio 2020, n. 15696).
La manifestazione della volontà collegiale, indipendentemente dalla sua riferibilità alle scelte di manutenzione straordinaria o alla rendicontazione dei costi di normale amministrazione delle parti comuni, compone, dunque, la fattispecie costituiva dell'obbligo di partecipazione ai costi di gestione condominiale, onde, sul piano degli oneri probatori, l'accoglimento della domanda di pagamento dei contributi richiede la dimostrazione dell'esistenza e della perdurante efficacia della deliberazione assembleare di approvazione delle spese (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 14 giugno 2024, n. 16635).
7.2 Nel caso di specie, le difese formulate dall'appellante non valgono a superare il dato pacifico dell'omessa approvazione assembleare dei rendiconti relativi alla pretesa creditizia fatta valere con la domanda d'ingiunzione.
Né l'invocata natura dichiarativa del bilancio può ricavarsi in via interpretativa dall'art. 63, co.1, disp. att. c.c., il quale correla la pronuncia di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo all'approvazione assembleare, non del rendiconto condominiale (analiticamente disciplinato, nella sua attitudine costitutiva, dall'art. 1130-bis c.c.), bensì del distinto documento ricognitivo che, su basi meramente aritmetiche, esplicita la distribuzione degli oneri fra ciascuno dei condomini (cosiddetto stato di riparto).
Alla luce di tali rilievi, deve ritenersi che la mancata approvazione dei bilanci di esercizio si traduca, al pari della carenza di risultanze documentali sull'approvazione collegiale di spese di gestione straordinaria, nell'omessa dimostrazione della fattispecie costitutiva del credito condominiale.
7.3 A conclusioni diverse non è dato pervenire sulla scorta della deliberazione con cui l'assemblea del appellante, dopo La pronuncia della sentenza impugnata, ha approvato i Parte_1 rendiconti di esercizio relativi alle annualità comprese tra il 2016 e il 2023.
Sebbene la produzione del verbale d'assemblea del 29 giugno 2023, in quanto formatosi posteriormente alla definizione del giudizio di primo grado, non incorra nel divieto probatorio di cui all'art. 345, co. 3, c.p.c., è pure documentato che detta delibera abbia perso, nelle more, la sua perdurante efficacia.
Ed infatti è stato pure tardivamente documentato l'intervenuto annullamento della suddetta delibera in un separato giudizio (sentenza del Tribunale di Palermo n. 4927/2024 pubblicata il
14/10/2024), come da produzione dell'appellato in allegato alla comparsa conclusionale tardivamente depositata: fatto, comunque, implicitamente ammesso nelle memorie di replica della controparte.
Ancorchè abbia efficacia costitutiva – e, quindi, esecutiva al passaggio in giudicato della pronuncia - la pronuncia di annullamento, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1137 comma 4 c.c., raca in sé un'efficacia sospensiva del deliberato assembleare annullato, i cui effetti verranno definitivamente travolti solo con la definitività della pronuncia.
Ed ancora non giova l'ulteriore richiamo, pure effettuato dall'appellante agli ulteriori deliberati assembleari del 25 ottobre 2024 e del 2 aprile 2025 che – in disparte la circostanza per cui la prospettazione postulerebbe il tacito riconoscimento della perdita di efficacia di un fatto costitutivo del credito oggetto della domanda - in ogni caso si riferiscono a rendiconti e ad esercizi contabili diversi rispetto a quelli cui si correla la pretesa dell'appellante in questa sede.
In ragione della pacifica perdita di efficacia della deliberazione assembleare del 29 giugno
2023, permane indimostrata la sussistenza degli elementi che compongono la fattispecie del diritto fatto valere dall'appellante.
7. Per le considerazioni svolte, l'appello proposto dal Parte_1
deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
[...]
8. Secondo il principio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di , secondo quanto stabilito nel Controparte_1 dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello proposto con atto di citazione Parte_1 notificato in data 26 luglio 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 9 giugno 2023 n.
2811, che, per l'effetto, interamente conferma;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1 Parte_1 Pt_1
le spese di lite liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre al rimborso delle spese Controparte_1 forfettarie e agli oneri accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, così come modificato dall'art. 1, co. 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 31 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AL TO PE LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da
1) Dott. PE LU Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. AL TO Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1416 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
(C.F. ), sito in Palermo nell'omonima via, Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ruggirello;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...], in data [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Martorana;
APPELLATO
Oggetto: pagamento di spese condominiali
Conclusioni: per l'appellante: cfr. nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 18 luglio
2025, pagine 1-2; per l'appellato: cfr. nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 23 luglio 2025, pagina 1.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza 9 giugno 2023, n. 2811, il Tribunale di Palermo accolse l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2791 del 10 giugno 2021, con cui Controparte_1 quest'ultimo era stato condannato al pagamento, in favore del Parte_1
, dell'importo di € 7.451,02, oltre agli interessi e alle spese di procedura, a titolo di oneri
[...] condominiali non corrisposti.
A tanto pervenne il Tribunale ritenendo che l'omessa approvazione dei rendiconti relativi alle spese condominiali oggetto d'ingiunzione precludesse la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa sostanziale fatta valere dal condominio opposto.
2. Con atto di citazione, notificato in data 26 luglio 2023, il Parte_1
ha interposto appello, chiedendo la riforma della sentenza gravata sulla scorta di un
[...] unico motivo, con il quale, per un verso, ha censurato l'erronea valutazione giuridica dei fatti di causa e delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio e, per altro verso, ha dedotto la sopravvenuta approvazione dei rendiconti relativi agli oneri condominiali richiesti al . Parte_1
3. Si è ritualmente costituito , che ha contestato il gravame, chiedendone il Controparte_1 rigetto e sollecitando l'integrale conferma della sentenza impugnata.
4. Senza incombenti istruttori, all'udienza del 24 ottobre 2025 – sostituita ai sensi all'art. 127- ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con unico ed articolato motivo l'appellante critica la valutazione giudiziale dei presupposti per il pagamento degli oneri di gestione condominiale effettuata dalla decisione impugnata.
Assume, a tal fine, che a torto il Tribunale aveva attribuito valenza costitutiva alla delibera assembleare di approvazione dei bilanci perché, così facendo, avrebbe incluso nella fattispecie costitutiva del credito condominiale degli elementi ultronei rispetto al diritto di fruizione delle parti comuni che, per natura, qualifica il godimento delle unità immobiliari costituite in condominio.
Al contrario – ha proseguito - l'obbligazione reale di contribuzione alle spese condominiali rinverrebbe il suo titolo giustificativo nel fatto in sé della proprietà esclusiva sui singoli beni immobili, senza che la rilevanza giuridica dell'approvazione assembleare dei bilanci possa esorbitare i confini stabiliti dall'art. 63, co. 1, disp. att. c.c., secondo cui l'approvazione dello stato di ripartizione consente all'amministratore di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi.
La fondatezza della pretesa fatta valere dal appellante discenderebbe altresì dalla Parte_1 sopravvenuta approvazione dei rendiconti di spesa in seno all'adunanza assembleare del 29 giugno
2023, il cui verbale, in quanto redatto posteriormente alla definizione del processo di primo grado, rientrerebbe tra le prove documentali ammesse al presente giudizio d'appello.
6. La doglianza è infondata.
6.1 La formazione di vincoli giuridicamente rilevanti riferibili ai singoli componenti del risale alla volontà dell'organo assembleare, la cui conformazione collegiale conferisce Parte_1 valenza obbligatoria alle deliberazioni della maggioranza (art. 1137, co. 1, c.c.). Sul medesimo modello d'instaurazione dei rapporti giuridici obbligatori si fonda la gestione condominiale inerente alla manutenzione delle parti comuni dell'edificio, la cui natura ordinaria o straordinaria incide sulle modalità di esercizio del potere approvativo dell'assemblea.
Infatti, se la ripartizione dei costi di straordinaria ristrutturazione o innovazione postula la formazione di un consenso collegiale a monte con efficacia costitutiva dell'obbligazione gravante sui condomini, la gestione ordinaria delle cose comuni è affidata, in prima istanza, all'azione dell'amministratore, il cui operato rinviene un fondamento postumo nell'approvazione assembleare delle voci contabili documentate dal bilancio consuntivo.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, “mentre per l'erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali, che non richiede la preventiva approvazione dell'assemblea, l'approvazione è poi richiesta in sede di consuntivo, perché l'amministratore possa agire contro i condomini morosi per il recupero delle quote poste a loro carico (cfr., da ultimo, Cass. civ, Sez. II, 11 gennaio 2017, n. 454), per i lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni (…) la delibera assembleare che dispone l'esecuzione dei detti interventi ha ex se valore costitutivo della relativa obbligazione di contribuzione” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 23 luglio 2020, n. 15696).
La manifestazione della volontà collegiale, indipendentemente dalla sua riferibilità alle scelte di manutenzione straordinaria o alla rendicontazione dei costi di normale amministrazione delle parti comuni, compone, dunque, la fattispecie costituiva dell'obbligo di partecipazione ai costi di gestione condominiale, onde, sul piano degli oneri probatori, l'accoglimento della domanda di pagamento dei contributi richiede la dimostrazione dell'esistenza e della perdurante efficacia della deliberazione assembleare di approvazione delle spese (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 14 giugno 2024, n. 16635).
7.2 Nel caso di specie, le difese formulate dall'appellante non valgono a superare il dato pacifico dell'omessa approvazione assembleare dei rendiconti relativi alla pretesa creditizia fatta valere con la domanda d'ingiunzione.
Né l'invocata natura dichiarativa del bilancio può ricavarsi in via interpretativa dall'art. 63, co.1, disp. att. c.c., il quale correla la pronuncia di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo all'approvazione assembleare, non del rendiconto condominiale (analiticamente disciplinato, nella sua attitudine costitutiva, dall'art. 1130-bis c.c.), bensì del distinto documento ricognitivo che, su basi meramente aritmetiche, esplicita la distribuzione degli oneri fra ciascuno dei condomini (cosiddetto stato di riparto).
Alla luce di tali rilievi, deve ritenersi che la mancata approvazione dei bilanci di esercizio si traduca, al pari della carenza di risultanze documentali sull'approvazione collegiale di spese di gestione straordinaria, nell'omessa dimostrazione della fattispecie costitutiva del credito condominiale.
7.3 A conclusioni diverse non è dato pervenire sulla scorta della deliberazione con cui l'assemblea del appellante, dopo La pronuncia della sentenza impugnata, ha approvato i Parte_1 rendiconti di esercizio relativi alle annualità comprese tra il 2016 e il 2023.
Sebbene la produzione del verbale d'assemblea del 29 giugno 2023, in quanto formatosi posteriormente alla definizione del giudizio di primo grado, non incorra nel divieto probatorio di cui all'art. 345, co. 3, c.p.c., è pure documentato che detta delibera abbia perso, nelle more, la sua perdurante efficacia.
Ed infatti è stato pure tardivamente documentato l'intervenuto annullamento della suddetta delibera in un separato giudizio (sentenza del Tribunale di Palermo n. 4927/2024 pubblicata il
14/10/2024), come da produzione dell'appellato in allegato alla comparsa conclusionale tardivamente depositata: fatto, comunque, implicitamente ammesso nelle memorie di replica della controparte.
Ancorchè abbia efficacia costitutiva – e, quindi, esecutiva al passaggio in giudicato della pronuncia - la pronuncia di annullamento, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1137 comma 4 c.c., raca in sé un'efficacia sospensiva del deliberato assembleare annullato, i cui effetti verranno definitivamente travolti solo con la definitività della pronuncia.
Ed ancora non giova l'ulteriore richiamo, pure effettuato dall'appellante agli ulteriori deliberati assembleari del 25 ottobre 2024 e del 2 aprile 2025 che – in disparte la circostanza per cui la prospettazione postulerebbe il tacito riconoscimento della perdita di efficacia di un fatto costitutivo del credito oggetto della domanda - in ogni caso si riferiscono a rendiconti e ad esercizi contabili diversi rispetto a quelli cui si correla la pretesa dell'appellante in questa sede.
In ragione della pacifica perdita di efficacia della deliberazione assembleare del 29 giugno
2023, permane indimostrata la sussistenza degli elementi che compongono la fattispecie del diritto fatto valere dall'appellante.
7. Per le considerazioni svolte, l'appello proposto dal Parte_1
deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
[...]
8. Secondo il principio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di , secondo quanto stabilito nel Controparte_1 dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello proposto con atto di citazione Parte_1 notificato in data 26 luglio 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 9 giugno 2023 n.
2811, che, per l'effetto, interamente conferma;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1 Parte_1 Pt_1
le spese di lite liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre al rimborso delle spese Controparte_1 forfettarie e agli oneri accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, così come modificato dall'art. 1, co. 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 31 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AL TO PE LU