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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/04/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
N. R.G. 149/2016
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Consoli Giudice on. rel.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
ed ivi residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliata in Siracusa via del Teatro n. 1, presso lo studio dell'Avv. Luca Brandino, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE
GIULIANO (C.F. , giusta procura in calce al CodiceFiscale_2
ricorso per separazione giudiziale;
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) ed ivi residente in [...], C.F._3 elettivamente domiciliato in Siracusa, V.le Zecchino n. 83, presso lo studio dell'Avv. INNOCENTI GIUSEPPE ( ), che lo CodiceFiscale_4
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e nei confronti del figlio minore
, nato a [...] il [...] RS
(C.F. e residente in [...]
Maddalena n. 89, rappresentato dal curatore speciale Avv. OLGA
DIAMANTE ), nel cui studio in Siracusa, via CodiceFiscale_6
Sciacca n. 5, è elettivamente domiciliato, giusta ordinanza di nomina del curatore speciale del 06.06.2023;
INTERVENIENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.01.2016, deduceva di Parte_1
aver contratto matrimonio in data 17/08/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SIRACUSA al n. 309 parte 2 serie A dell'anno 2002, con , dalla cui unione, in data Controparte_1
20.07.2008, è nato il figlio . Asseriva la ricorrente RS
che, a causa del comportamento del marito, poco conciliante e distaccato, era venuta meno l'affectio coniugalis, e che solo per evitare di provocare un trauma al figlio , affetto peraltro da “disturbo dello spettro Per_1
autistico”, aveva, per lungo tempo, tollerato la convivenza col marito.
Pag. 2 di 7 Pertanto, adiva l'intestato Tribunale chiedendo, previa emanazione dei provvedimenti Presidenziali di legge, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, affidando il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, previa regolamentazione dei giorni e degli orari del diritto di visita del padre, in modo da mantenere un equilibrato rapporto con entrambi i genitori e di ordinare al di corrispondere CP_1
alla moglie un assegno mensile di € 800,00 per il mantenimento della moglie e del figlio minore, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il Tribunale di Siracusa fissava la comparizione personale dei coniugi, ex art. 706 c.p.c. e segg. per l'udienza del 04.04.2016.
Alla suddetta udienza, innanzi al Presidente del Tribunale compariva soltanto mentre non era presente il Parte_1 [...]
, citato con il rito degli irreperibili e, con ordinanza di pari data, CP_1
il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi: autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
disponeva che il padre potesse vederlo e tenerlo con sé in base a liberi accordi tra le parti;
disponeva che Controparte_1
contribuisse al mantenimento del figlio minore e della moglie versando mensilmente a quest'ultima la somma di € 400,00, con rivalutazione annua su base I.S.T.A.T., oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Indi, rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Si costituiva tardivamente in giudizio il resistente, con comparsa del
07.07.2016, ove, preliminarmente, eccepiva la nullità della notifica del
Pag. 3 di 7 ricorso introduttivo, chiedendo di essere rimesso in termini. Nel merito, pur non opponendosi alla richiesta di separazione personale tra i coniugi, chiedeva addebitarsi la stessa alla moglie, nonché rigettarsi la richiesta di mantenimento della;
inoltre chiedeva l'affidamento del figlio Parte_1
ad entrambi i coniugi, regolamentando le modalità di RS
affidamento in modo da garantire al minore il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, e determinare, infine, il contributo mensile di mantenimento in favore del figlio in € 100,00, somma rivalutabile annualmente al 100% degli indici I.S.T.A.T., oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso ex art. 330 c.c., depositato dal proprio procuratore all'udienza del 15.03.2019, premettendo che Parte_1 Controparte_1
da diverso tempo si disinteressava completamente del figlio, omettendo finanche di corrispondere il contributo di mantenimento, ponendo in essere gravissime violazioni dei doveri del genitore, chiedeva dichiararsi lo stesso decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Nel sub-procedimento così incardinato, si costituiva il , instando, in CP_1
via preliminare, affinché venisse dichiarata l'incompetenza di codesto
Tribunale in favore del Tribunale dei Minorenni di Catania, nel merito chiedeva rigettarsi la domanda proposta da controparte perché del tutto infondata e non supportata da idonei elementi probatori, in subordine chiedeva disporre CTU per l'accertamento sulla capacità genitoriale di entrambi i coniugi.
La causa è stata istruita come in atti, mediante la produzione documentale offerta dalle parti, l'interrogatorio formale di entrambi i coniugi e le prove testimoniali.
Pag. 4 di 7 All'udienza del 19.11.2021, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 06.06.2023, il Collegio, ravvisando la necessità di nominare un curatore speciale, rimetteva la causa sul ruolo e nominava all'uopo l'Avv. Olga Diamante, che si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 08.03.2024, nell'interesse del minore RS
, chiedendo espletarsi CTU al fine di verificare la capacità
[...]
genitoriale dei coniugi e la possibilità di recuperare il rapporto padre-figlio.
All'udienza del 06.12.2024, disposta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo di pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni: “i coniugi vivranno separati con diritto per entrambi, previa comunicazione, di stabilire la residenza ove meglio riterranno opportuno, sempre tenendo conto del prevalente interesse del figlio minore;
il figlio minore viene RS
affidato in via esclusiva alla IG.ra , lo stesso, è Parte_1
collocato presso l'abitazione della madre;
il IG. Controparte_1
potrà tenere con se il figlio minorenne , RS
concordandosi di volta in volta, con la IG.ra Parte_1
compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore;
in difetto di accordo, secondo i periodi di seguito indicati: il genitore non collocatario terrà il figlio il martedì dalle ore 17:30 alle ore 21:30 ed il venerdì dalle ore 17:30 alle ore 21:30; trascorrerà con il figlio almeno cinque giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando le festività con il genitore collocatario;
trascorrerà con il figlio una settimana durante il periodo delle vacanze estive. Il IG.
si obbliga a versare alla IG.ra Controparte_1 Parte_2 , entro giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di Pt_1
contributo per il mantenimento del figlio minore;
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
gli assegni unici familiari saranno corrisposti in favore della IG.ra ; Le spese Parte_1
straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%. Con il presente accordo la IG.ra rinuncia al ricorso ex Parte_1
art. 330 c.p.c. per ablazione della potestà genitoriale. Le parti dichiarano compensate le spese legali”.
Quindi, con ordinanza del 28.03.2025, la causa veniva posta in decisione, riferendo al Collegio.
Il Collegio, preso atto del consenso prestato dal curatore speciale del minore e verificata la compatibilità delle singole pattuizioni con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, ritiene di poter accogliere le richieste congiunte dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 CP_1
alle condizioni trascritte in pars motiva.
[...]
Dichiara cessata la materia del contendere nel sub-procedimento ex art. 330
c.c.
Compensa per intero le spese di giudizio.
ORDINA
Pag. 6 di 7 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Siracusa il
03/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Consoli Dott.ssa Veronica Milone
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 di 7
[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
N. R.G. 149/2016
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Consoli Giudice on. rel.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
ed ivi residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliata in Siracusa via del Teatro n. 1, presso lo studio dell'Avv. Luca Brandino, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE
GIULIANO (C.F. , giusta procura in calce al CodiceFiscale_2
ricorso per separazione giudiziale;
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) ed ivi residente in [...], C.F._3 elettivamente domiciliato in Siracusa, V.le Zecchino n. 83, presso lo studio dell'Avv. INNOCENTI GIUSEPPE ( ), che lo CodiceFiscale_4
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e nei confronti del figlio minore
, nato a [...] il [...] RS
(C.F. e residente in [...]
Maddalena n. 89, rappresentato dal curatore speciale Avv. OLGA
DIAMANTE ), nel cui studio in Siracusa, via CodiceFiscale_6
Sciacca n. 5, è elettivamente domiciliato, giusta ordinanza di nomina del curatore speciale del 06.06.2023;
INTERVENIENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.01.2016, deduceva di Parte_1
aver contratto matrimonio in data 17/08/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SIRACUSA al n. 309 parte 2 serie A dell'anno 2002, con , dalla cui unione, in data Controparte_1
20.07.2008, è nato il figlio . Asseriva la ricorrente RS
che, a causa del comportamento del marito, poco conciliante e distaccato, era venuta meno l'affectio coniugalis, e che solo per evitare di provocare un trauma al figlio , affetto peraltro da “disturbo dello spettro Per_1
autistico”, aveva, per lungo tempo, tollerato la convivenza col marito.
Pag. 2 di 7 Pertanto, adiva l'intestato Tribunale chiedendo, previa emanazione dei provvedimenti Presidenziali di legge, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, affidando il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, previa regolamentazione dei giorni e degli orari del diritto di visita del padre, in modo da mantenere un equilibrato rapporto con entrambi i genitori e di ordinare al di corrispondere CP_1
alla moglie un assegno mensile di € 800,00 per il mantenimento della moglie e del figlio minore, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il Tribunale di Siracusa fissava la comparizione personale dei coniugi, ex art. 706 c.p.c. e segg. per l'udienza del 04.04.2016.
Alla suddetta udienza, innanzi al Presidente del Tribunale compariva soltanto mentre non era presente il Parte_1 [...]
, citato con il rito degli irreperibili e, con ordinanza di pari data, CP_1
il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi: autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
disponeva che il padre potesse vederlo e tenerlo con sé in base a liberi accordi tra le parti;
disponeva che Controparte_1
contribuisse al mantenimento del figlio minore e della moglie versando mensilmente a quest'ultima la somma di € 400,00, con rivalutazione annua su base I.S.T.A.T., oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Indi, rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Si costituiva tardivamente in giudizio il resistente, con comparsa del
07.07.2016, ove, preliminarmente, eccepiva la nullità della notifica del
Pag. 3 di 7 ricorso introduttivo, chiedendo di essere rimesso in termini. Nel merito, pur non opponendosi alla richiesta di separazione personale tra i coniugi, chiedeva addebitarsi la stessa alla moglie, nonché rigettarsi la richiesta di mantenimento della;
inoltre chiedeva l'affidamento del figlio Parte_1
ad entrambi i coniugi, regolamentando le modalità di RS
affidamento in modo da garantire al minore il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, e determinare, infine, il contributo mensile di mantenimento in favore del figlio in € 100,00, somma rivalutabile annualmente al 100% degli indici I.S.T.A.T., oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso ex art. 330 c.c., depositato dal proprio procuratore all'udienza del 15.03.2019, premettendo che Parte_1 Controparte_1
da diverso tempo si disinteressava completamente del figlio, omettendo finanche di corrispondere il contributo di mantenimento, ponendo in essere gravissime violazioni dei doveri del genitore, chiedeva dichiararsi lo stesso decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Nel sub-procedimento così incardinato, si costituiva il , instando, in CP_1
via preliminare, affinché venisse dichiarata l'incompetenza di codesto
Tribunale in favore del Tribunale dei Minorenni di Catania, nel merito chiedeva rigettarsi la domanda proposta da controparte perché del tutto infondata e non supportata da idonei elementi probatori, in subordine chiedeva disporre CTU per l'accertamento sulla capacità genitoriale di entrambi i coniugi.
La causa è stata istruita come in atti, mediante la produzione documentale offerta dalle parti, l'interrogatorio formale di entrambi i coniugi e le prove testimoniali.
Pag. 4 di 7 All'udienza del 19.11.2021, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 06.06.2023, il Collegio, ravvisando la necessità di nominare un curatore speciale, rimetteva la causa sul ruolo e nominava all'uopo l'Avv. Olga Diamante, che si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 08.03.2024, nell'interesse del minore RS
, chiedendo espletarsi CTU al fine di verificare la capacità
[...]
genitoriale dei coniugi e la possibilità di recuperare il rapporto padre-figlio.
All'udienza del 06.12.2024, disposta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo di pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni: “i coniugi vivranno separati con diritto per entrambi, previa comunicazione, di stabilire la residenza ove meglio riterranno opportuno, sempre tenendo conto del prevalente interesse del figlio minore;
il figlio minore viene RS
affidato in via esclusiva alla IG.ra , lo stesso, è Parte_1
collocato presso l'abitazione della madre;
il IG. Controparte_1
potrà tenere con se il figlio minorenne , RS
concordandosi di volta in volta, con la IG.ra Parte_1
compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore;
in difetto di accordo, secondo i periodi di seguito indicati: il genitore non collocatario terrà il figlio il martedì dalle ore 17:30 alle ore 21:30 ed il venerdì dalle ore 17:30 alle ore 21:30; trascorrerà con il figlio almeno cinque giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando le festività con il genitore collocatario;
trascorrerà con il figlio una settimana durante il periodo delle vacanze estive. Il IG.
si obbliga a versare alla IG.ra Controparte_1 Parte_2 , entro giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di Pt_1
contributo per il mantenimento del figlio minore;
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
gli assegni unici familiari saranno corrisposti in favore della IG.ra ; Le spese Parte_1
straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%. Con il presente accordo la IG.ra rinuncia al ricorso ex Parte_1
art. 330 c.p.c. per ablazione della potestà genitoriale. Le parti dichiarano compensate le spese legali”.
Quindi, con ordinanza del 28.03.2025, la causa veniva posta in decisione, riferendo al Collegio.
Il Collegio, preso atto del consenso prestato dal curatore speciale del minore e verificata la compatibilità delle singole pattuizioni con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, ritiene di poter accogliere le richieste congiunte dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 CP_1
alle condizioni trascritte in pars motiva.
[...]
Dichiara cessata la materia del contendere nel sub-procedimento ex art. 330
c.c.
Compensa per intero le spese di giudizio.
ORDINA
Pag. 6 di 7 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Siracusa il
03/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Consoli Dott.ssa Veronica Milone
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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