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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/02/2024, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8756 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 09.01.2024 e vertente
TRA
in proprio e quale erede di , nonché Parte_1 Persona_1 Parte_2 [...]
, , , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
e Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
rappresentati e difesi la prima dall'avvocato V. Capuano e dall'avvocato F, Mastroianni e gli altri dall'avvocato F. Mastroianni
ATTORI
E
in persona del legale rappresentante p.t., quale Impresa designata alla liquidazione dei CP_1
sinistri a carico del di Garanzia per le Vittime della Strada per il territorio del Lazio Org_1
rappresentata e difesa dall'avvocato B. Luppino
CONVENUTA OGGETTO: risarcimento danno.
CONCLUSIONI. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.01.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio la quale Impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del CP_1 [...]
del Lazio, spiegando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Organizzazione_2
Civile di Roma: a) Accogliere la domanda attorea e condannare la convenuta al pagamento della somma di
euro 1.689.55,50 nei limiti della sua competenza, oltre interessi e svalutazione monetaria dovuta dalla
maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge, così divisi:
- Danno da lucida agonia del defunto pari ad € 3.610,00 corrispondenti in giorni 35;
- Danno da perdita parentale: per la sig.ra nella qualità di moglie del defunto € Parte_1
284.394,30; per la sig.ra nella qualità di nipote del defunto € 127.487,10; per il sig. Parte_2 [...]
nella qualità di nipote del defunto € 117.680,40; per la sig.ra nella qualità di Parte_3 Parte_4
nipote del defunto € 147.100,50; per il sig. nella qualità di nipote del defunto € 127.487,10; Parte_5
per la sig.ra nella qualità di nipote del defunto € 127.487,10; per il sig. Parte_6 Parte_7
nella qualità di nipote del defunto € 147.100,50; per il sig. nella qualità di nipote del defunto Parte_8
€ 127.487,10; per la sig.ra nella qualità di nipote del defunto € 127.487,10; per la sig.ra Parte_9
nella qualità di nipote del defunto € 137.293,80; per il sig. nella qualità di Persona_2 Parte_11
nipote del defunto € 137.293,80; per la sig.ra nella qualità di nipote del defunto € 137.203,80; Parte_12
per la sig.ra nella qualità di nipote € 137.293,80. Parte_13
- Il danno non patrimoniale corrispondente ai patimenti transeunti e permanenti procurati agli attori,
anche solo di carattere meramente morale, che si quantifica in € 190.600,00 anche in termini di perdita di
attitudine relazionale;
b) le spese sostenute che si quantificano in € 4.618,00; c) con vittoria di spese,
competenze ed onorari di giudizio da distrarsi a favore del sott.to difensore, antistatario…”. A sostegno della domanda hanno dedotto che il giorno 09.11.2017 alle ore 18.30 circa, in Roma, il sig.
percorreva a piedi Piazza Conca d'Oro; giunto all'altezza del civico 18 iniziava Persona_1
l'attraversamento pedonale, allorquando veniva violentemente investito da un'autovettura che si dava alla fuga;
sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti di Polizia Roma Capitale del III, i quali provvedevano ad effettuare i rilievi ed a verbalizzare la dichiarazione fornita dalla testimone ivi presente;
a seguito dell'investimento il sig. veniva trasportato a mezzo autoambulanza presso il pronto soccorso Per_1
dell'ospedale “ di Roma, ove decedeva in data 13.12.2017; la CO , quale Impresa Org_3 CP_1
designata dal F.G.V.S per la , con missiva dell'11.07.2019 comunicava di: ritenere riteneva di Org_4
non poter ammettere alla tutela del Fondo la fattispecie, stante l'assenza di idonea prova circa la responsabilità del riferito veicolo non identificato.
Si è costituita in giudizio la nella qualità, contestando la fondatezza della domanda attrice CP_1
e chiedendone il rigetto.
Deve in primo luogo rilevarsi che difettano di legittimazione attiva gli attori , Parte_3 Parte_6
e , non avendo tali soggetti alcun legame di parentela con il de cuius ,
[...] Parte_9 Persona_1
essendo i coniugi rispettivamente di e tutti nipoti del Parte_2 Parte_5 Parte_8
medesimo de cuius.
Per quanto concerne, invece, le altre parti attrici va premesso che unico soggetto legittimato ad agire per il danno da morte iure hereditario è la moglie del de cuius, soggetto istituito erede dal Parte_1
marito e alla quale spetterebbe, comunque, una quota di legittima.
Peraltro, ritiene il giudicante che la domanda attrice non possa trovare accoglimento in quanto non provata.
Ed invero, deve premettersi in diritto che la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge,
potrà agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non fosse identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza (Cass. n. 23710 del 2016).
Ed ancora, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Org_2
sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che lo stesso sia rimasto sconosciuto. In
ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, la prova può
essere fornita dal danneggiato anche sulla base di “mere tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali” (Cass.
n. 1325 del 2016).
L'onere della prova, in tali ipotesi, deve essere assolto in modo rigoroso poiché la posizione processuale delle parti è caratterizzata da una netta disparità, trovandosi l'Impresa designata nella materiale impossibilità
di provare una dinamica diversa del sinistro da quella prospettata da parte attrice.
Orbene, nel caso in esame manca la prova che il sinistro sia ascrivibile alla condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo rimasto non identificato.
Infatti, deve innanzitutto evidenziarsi che non vi sono testimoni oculari del fatto;
la sig.ra ES
unica persona sentita a verbale dalla Polizia Municipale ed escussa nel corso del presente giudizio,
[...]
ai verbalizzanti aveva dichiarato che “…la mia attenzione veniva attirata da alcune persone in mezzo alla
strada. Mi sono avvicinata per capire ciò che stava accadendo e vedevo un signore di mezza età per terra a
pancia in giù con la testa rivolta verso il marciapiede. Chiedevo agli istanti cosa fosse successo e mi veniva
riferito che era stato investito da parsone che erano lì presenti indicandomi una signora…”
In questa sede la medesima teste ha dichiarato che “…Ho visto il signor disteso a terra nella Per_1
corsia degli autobus. Mi sono fermata per prestare soccorso. Mi hanno riferito che il signor era Per_1
stato investito. Era verso sera, i negozi erano ancora aperti. Eravamo un po' di persone intorno al signor
Qualcuno dei presenti mi ha riferito che erano state delle persone che mi venivano indicate ma Per_1
stavano già andando via… Si trattava di due persone non giovanissime, ma non so descriverle…”. Dunque, la sig.ra nulla ha potuto riferire in merito alla effettiva dinamica del sinistro posto che ES
ha riferito circostanza apprese da altri soggetti;
la medesima teste, poi, si contraddice laddove ai verbalizzanti ha detto che il presunto investitore sarebbe stata una signora, mentre nella deposizione ha parlato di due persone non giovanissime.
Risulta, poi, singolare la circostanza che, pur essendovi diverse persone attorno al sig. nessuna di Per_1
esse abbia reso dichiarazioni alle Autorità a fronte di un sinistro gravissimo, anche recandosi successivamente presso il comando dei Vigili più vicino, né abbia cercato di fermare i responsabili dell'evento o, almeno, di prendere la targa del veicolo investitore o descriverlo anche sommariamente.
Inoltre, i verbalizzanti nella loro relazione hanno precisato che sia al momento dell'evento che durante il sopralluogo e per tutta la durata dei rilievi pioveva copiosamente per cui non era stato possibile rilevare la presenza di tracce ematiche, di frenature o altro tipo) riconducibili all'evento nell'area indicata loro come luogo del sinistro. L'unico elemento rinvenuto era una spazzola di tergicristallo.
Sul posto i verbalizzanti individuavano la presenza di alcune telecamere di sorveglianza: la telecamera della , le cui immagini venivano visionate immediatamente, ma che erano posizionate unicamente Org_5
sulle scale di accesso alla , mentre altre telecamere appartenevano alla al momento Org_5 Controparte_2
dell'intervento chiuse.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni la domanda attrice non può trovare accoglimento.
Tenuto conto del fatto che non è stato possibile accertare la effettiva dinamica di un sinistro dal tragico esito fatale, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- rigetta le domande attrici;
b)- compensa integralmente le spese di lite.
Roma, 29/02/2024 Il Giudice
Sergio Pannunzio