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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 22 maggio 2024 avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano n.
4232/2024, pubblicata il 19 aprile 2024,
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Emiliano Parte_1 C.F._1
TE e con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Legnano, via Della Vittoria n.
68, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Davide Cattaneo e dell'avv. Chiara Zardi e con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Milano, Viale Bianca Maria n. 2, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano n. 4232/2024, pubblicata il
19 aprile 2024, in materia di “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 10 “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare:
PRELIMINARMENTE:
- piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano disporre, inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza all'uopo, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza impugnata;
Nel merito:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in totale accoglimento del presente gravame, riformare l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. del Tribunale di Milano repert. n. 3416/2024 del 22.04.2024, emessa nell'ambito del giudizio rubricato con R.G. n. 1726/2023, e per l'effetto, in via principale:
- per i motivi in fatto ed in diritto dedotti in narrativa, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. a favore della società Pt_1 Controparte_1
in via subordinata:
- per i motivi in fatto ed in diritto dedotti in narrativa, determinare la quantificazione dell'eventuale danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto della non ripetibilità dell'IVA da parte della società odierna appellata, dei pagamenti effettuati dal sig.
a favore di per l'importo di euro 10.285,33 oltre iva (e dunque Pt_1 Controparte_1
per complessivi euro 12.385,09), dell'intervenuta prescrizione dei diritti civili derivanti dal contratto di leasing, del ridotto valore dei beni al momento della richiesta di restituzione risalente al 29.03.2012 e del comportamento colposo ex artt. 1227 e 2056 c.c. di parte appellata nel non aver conseguito la ripresa in carico dei beni a seguito del sequestro eseguito in data
13.11.2012.
In ogni caso:
- per i motivi in fatto ed in diritto dedotti in narrativa, accertata la parziale soccombenza della parte appellata, dichiarare le spese di lite del giudizio di primo grado compensate tra le parti ovvero rideterminare l'importo dovuto dal sig. in quella diversa misura che verrà Pt_1
ritenuta di giustizia.
In via istruttoria, e senza alcuna inversione dell'onere della prova:
- si chiede, ove ritenuto necessario dall'Ill.mo Giudice, disporsi CTU volta a valutare il danno
e segnatamente il deprezzamento dei beni in esame dal momento del richiesta di restituzione al momento della loro sottoposizione a sequestro.
Con vittoria di spese ed anticipazioni legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
pagina 2 di 10 “Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, reiectis adversis:
I. IN VIA PRINCIPALE,
1) Rigettare in toto, siccome assolutamente infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal Signor avverso l'ordinanza n. 4232/2024 del 19.04.2024, resa all'esito Parte_1
del giudizio R.G. n. 1726/2023 e, conseguentemente, confermare l'ordinanza n. 4232/2024 del
19.04.2024, resa all'e-sito del giudizio R.G. n. 1726/2023;
Appello incidentale, in via subordinata
- Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, a parziale riforma dell'ordinanza n. 4232/2024 del 19.04.2024, resa all'esito del giudizio R.G. n. 1726/2023, accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2043
c.c. e 185 c.p. del signor , condannare il signor al Parte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 84.170,40, a titolo di lucro cessante per i motivi tutti esposti nel paragrafo IV.1 del presente atto qui integralmente richiamati, ovvero, quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
- In via istruttoria,
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire si richiama tutto quanto dedotto ed eccepito in tutti gli atti del giudizio di primo grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Giudizio di primo grado
1.1 ha adito il Tribunale di Milano, esponendo: Controparte_1
- di avere stipulato con in data 24 Controparte_2
maggio 2011, un contratto di locazione operativa avente ad oggetto quattro macchinari di stampa di marca Canon e di avere pattuito a titolo di corrispettivo il versamento di sessanta canoni mensili dell'importo di euro 1.402,84 ciascuno;
- di avere riscontrato l'inadempimento della società conduttrice con riguardo al pagamento dei canoni di locazione e di essersi quindi avvalsa della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, richiedendo la restituzione dei beni locati;
- di non avere ottenuto riscontro positivo e di avere quindi presentato alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano una denuncia querela per appropriazione indebita a carico di , legale rappresentante della società conduttrice;
Parte_1
- di avere ottenuto, con la pronuncia della sentenza n. 8167/2019 del Tribunale di Milano,
l'accertamento della responsabilità penale di per essersi Parte_1
indebitamente appropriato di tre macchinari di stampa oggetto del contratto di locazione pagina 3 di 10 del 24 maggio 2011 e la condanna generica dello stesso al risarcimento del danno ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p.
In forza dei suddetti rilievi, dato atto che aveva Controparte_1 Parte_1
impugnato la sentenza penale di condanna e che la Corte di Appello di Milano aveva accertato l'intervenuta prescrizione del reato, confermando tuttavia le statuizioni civili, ha concluso chiedendo al Tribunale di condannare , ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 185 c.p., Parte_1
al risarcimento dei danni cagionati mediante la commissione del reato di appropriazione indebita, quantificati nella somma complessiva di euro 165.770,40 (di cui euro 81.600,00 corrispondenti al valore di acquisto dei beni locati e euro 84.170,40, corrispondenti al mancato guadagno).
1.2 si è costituito nel giudizio di primo grado, contestando la Parte_1
fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto, nonché deducendo: - che l'appropriazione indebita era stata accertata nella sentenza penale di condanna pronunciata a suo carico solo con riguardo ai tre macchinari di stampa menzionati nel contratto di locazione operativa, con conseguente diritto alla circoscrizione del risarcimento, in caso di accoglimento della pretesa di ai suddetti tre macchinari;
- che i beni ricevuti in Controparte_1
consegna presentavano vizi tali da renderli pressoché inutilizzabili;
- che la mancata restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa in favore di era Controparte_1 almeno in parte riconducibile all'inerzia della stessa locatrice, la quale non si era attivata per ottenerne il dissequestro nonostante la sussistenza dei relativi presupposti.
1.3 Il Tribunale, con l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 4232/2024 del 19 aprile 2024, ha accertato la responsabilità di per la appropriazione indebita dei tre Parte_1
macchinari menzionati nella sentenza penale e di un quarto macchinario di cui ha ritenuto dimostrata la consegna e lo ha condannato a corrispondere a la somma Controparte_1
di euro 84.170,04, determinata facendo applicazione delle clausole del contratto di locazione operativa deputate a disciplinare le ipotesi di inadempimento del conduttore (artt. 13 e 14).
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha impugnato l'ordinanza di primo grado, articolando quattro Parte_1
motivi di appello: - con il primo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la commissione del reato di appropriazione indebita anche con riferimento ad un macchinario non compreso fra quelli concessi in locazione;
- con il secondo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso la rilevanza dei vizi dei macchinari ricevuti in consegna e nella parte in cui non ha tenuto conto, ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c., dell'inerzia manifestata da nel richiedere la Controparte_1
pagina 4 di 10 restituzione in proprio favore dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale;
- con il terzo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha liquidato il danno in favore di applicando le pattuizioni del contratto di leasing;
- con il Controparte_1
quarto motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto esso appellante integralmente soccombente ai fini della liquidazione delle spese di lite, nonostante l'accoglimento solo parziale delle domane avversarie.
2.2 si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo di Controparte_1
respingere l'impugnazione e proponendo appello incidentale condizionato con riferimento alla statuizione di rigetto della domanda di liquidazione del danno consistito nell'impossibilità di riallocare i beni oggetto del contratto risolto presso terzi.
***
2.3 Il primo motivo di appello è fondato.
Il contratto di locazione stipulato fra e fa Controparte_1 Controparte_2
riferimento esclusivamente ai seguenti macchinari: “Image Runner IR9060C; EFI Rip di
Stampa; Finitore Booklet per IR 9060”.
La pretesa risarcitoria avanzata in causa da ai sensi degli artt. 185 c.p. Controparte_1
e 2043 c.c. presuppone invece l'accertamento della commissione da parte di Parte_1
del reato di appropriazione indebita con riferimento a tutti i macchinari ricevuti in consegna.
La sentenza penale ha accertato la commissione del suddetto reato da parte di Parte_1
con riguardo ai tre macchinari descritti nel contratto di locazione, ma non ai restanti due macchinari ricompresi nella fattura di acquisto depositata da Controparte_1
In ordine a tali due macchinari esclusi, non ha dimostrato il titolo in Controparte_1
forza del quale (rectius ne aveva ricevuto la Parte_1 Controparte_2
disponibilità (essendo appunto contestato che fossero ricompresi nel contratto di locazione) e non ha allegato le circostanze della lamentata appropriazione indebita. In proposito, anche a prescindere dalle contestazioni proposte da , non assume rilievo l'intimazione Parte_1
alla restituzione inviata da in quanto formulata mediante richiamo per Controparte_1
relationem ai beni descritti nel contratto di locazione.
Non sussistono dunque i presupposti per affermare incidentalmente la responsabilità penale di anche in relazione ai due macchinari non compresi nel contratto di locazione Parte_1
operativa e non contemplati nella sentenza penale di condanna.
2.4 Il secondo e il terzo motivo di appello formulati da possono essere Parte_1
trattati congiuntamente, essendo entrambi riferiti alla quantificazione del risarcimento spettante a Controparte_1
pagina 5 di 10 Innanzitutto, va chiarito che ha agito in giudizio ai sensi degli artt. 185 Controparte_1
c.p. e 2043 c.c. nei confronti di personalmente e non quale socio di Parte_1 [...]
con la quale era stato stipulato il contratto di locazione operativa relativo ai tre CP_2
macchinari oggetto di appropriazione indebita.
Pertanto, essendo formalmente estraneo al contratto, non si reputa Parte_1
condivisibile la decisione del Tribunale di applicare, peraltro in contrasto con le domande proposte dalla stessa le pattuizioni contrattuali in tema di risoluzione Controparte_1
per inadempimento del conduttore e di risarcimento del danno.
Inoltre, occorre evidenziare che, in via di principio, il pregiudizio subito per effetto della appropriazione indebita di un bene va commisurato, sotto il profilo del danno emergente, al valore del bene stesso al momento della commissione del reato e, sotto il profilo del lucro cessante, ai guadagni che si sarebbero ottenuti se esso fosse rimasto nella disponibilità dell'avente diritto.
Tuttavia, nel caso concreto, deve tenersi in considerazione che i tre macchinari oggetto del contratto di locazione operativa:
- sono stati acquistati da su indicazione di , in Controparte_1 Parte_1
qualità di legale rappresentante di esclusivamente al fine di Controparte_2
stipulare il suddetto contratto;
- sono beni strumentali tecnologici soggetti a rapida obsolescenza, il cui valore si sarebbe sostanzialmente azzerato al termine della durata del contratto di locazione, fissata in cinque anni.
La prima delle circostanze sopra evidenziate è stata ammessa dalla stessa Controparte_1
nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio e negli atti depositati nel
[...]
processo di primo grado;
la seconda è stata allegata da ed è rimasta Parte_1
incontestata; essa, inoltre, trova riscontro nella richiesta di risarcimento del danno per mancato guadagno formulata da limitata ai cinque anni di canone pattuiti con Controparte_1
Controparte_2
In ragione delle caratteristiche dei beni oggetto di appropriazione indebita, il pregiudizio risarcibile in favore di per effetto della condotta illecita di Controparte_1 Pt_1
non può superare le somme che la locatrice avrebbe incassato a titolo di corrispettivo
[...]
della locazione a far tempo dalla richiesta di restituzione rimasta inevasa (recapitata al conduttore in data 29 marzo 2012) e fino alla integrale perdita di valore dei beni stessi per obsolescenza. Il riconoscimento di somme ulteriori determinerebbe una indebita locupletazione.
pagina 6 di 10 Ciò posto, ai fini della liquidazione del suddetto pregiudizio, va esclusa la rilevanza, al fine di contenere la liquidazione del risarcimento, dei malfunzionamenti dei macchinari oggetto del contratto di locazione operativa lamentati da parte di . Tali malfunzionamenti Parte_1
sono stati allegati in termini del tutto generici;
inoltre, i testi escussi nel corso del processo penale di primo grado non ne hanno precisato la consistenza e non hanno fornito indicazioni sulla idoneità di essi ad incidere sul valore dei beni locati.
Nella prospettiva in esame, deve invece deve darsi rilievo alla condotta tenuta da
[...]
successivamente al sequestro dei macchinari, eseguito in data 13 novembre Controparte_1
2012.
Secondo la tesi di , avrebbe negligentemente Parte_1 Controparte_1
trascurato di attivarsi per ottenere il dissequestro in proprio favore dei macchinari concessi in locazione a con ciò precludendosi la possibilità di riallocarli presso Controparte_2
un altro conduttore e di contenere i danni. ha invece sostenuto di avere tempestivamente chiesto il dissequestro Controparte_1
dei beni in discussione, ma di non avere potuto recuperarne la disponibilità in mancanza della necessaria collaborazione di . Parte_1
Dalla sentenza penale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 19 giugno 2019, risulta che i suddetti macchinari sono rimasti in sequestro sino al termine del giudizio penale di primo grado e che la relativa restituzione è stata disposta solo all'esito di tale giudizio. non ha documentato di essersi attivata per il dissequestro prima della Controparte_1
sentenza.
A fronte delle riferite emergenze processuali, si osserva che, pur essendo condivisibile l'orientamento secondo il quale la condotta diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento pregiudizievole, pretendibile dal soggetto danneggiato ex art. 1227 comma 2
c.c., non può consistere nello svolgimento di attività gravose o implicanti rischi, tra le quali va ricompresa l'instaurazione di una azione giudiziale (v. Cass. n. 3797/2019), nondimeno una tale gravosità non è riscontrabile nel caso concreto, in cui si trattava di presentare una mera istanza di dissequestro, che avrebbe dato luogo semplicemente ad un incidente interno di un procedimento giudiziario già in atto;
il fatto poi che l'istanza di dissequestro potesse essere rigettata è una mera ipotesi, non prospettata da alcuna delle parti, e non vale quindi a giustificare l'inerzia di (v. Cass. n. 30665/2017, che si è pronunciata su una Controparte_1
fattispecie analoga a quella in esame).
Risulta anzi verosimile, alla luce dei termini stabiliti per il compimento delle indagini preliminari e della deposizione testimoniale resa innanzi al Tribunale penale da –la Tes_1
pagina 7 di 10 quale ha riferito della prassi di di recuperare i beni sequestrati –, che, Controparte_1 nell'arco temporale di non più di sei mesi dal sequestro, avrebbe potuto Controparte_1
riacquisire la disponibilità dei macchinari;
è altresì ipotizzabile, avendo riguardo alla natura dei beni in discussione (stampanti e accessori di stampa prodotti in serie), che entro ulteriori sei mesi sarebbe riuscita a riallocarli presso terzi.
Il danno va quindi determinato tenendo in considerazione il periodo compreso fra il 29 marzo
2012, data di ricezione della raccomandata di risoluzione da parte di Controparte_2
(e quindi da parte di ), e il 13 novembre 2013, data di compimento dei dodici Parte_1
mesi (come sopra individuati) dal sequestro dei macchinari. Per il periodo successivo,
l'impossibilità di riallocazione va invece ascritta alla negligenza della stessa Controparte_1
[...]
, si assume come riferimento il canone mensile pattuito con Controparte_3 [...] il quale, rivalutato all'attualità, ammonta a euro 1.704,45. CP_2
Per quanto sin qui argomentato, la somma spettante a a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p.c, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , va rideterminata nel minore importo di euro 33.236,78 (i.e. Parte_1
1.704,45 euro x 19,5 mesi).
Per effetto della liquidazione il debito risarcitorio diventa obbligazione di valuta per cui, sull'importo liquidato all'attualità, sono dovuti, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.
2.5 Il quarto motivo di appello, essendo riferito alla decisione sulle spese di lite, resta assorbito dalla riforma parziale dell'ordinanza di primo grado, la quale comporta la pronuncia di un nuovo regolamento di tali spese.
***
2.6 L'appello incidentale condizionato proposto da avente ad Controparte_1 oggetto la richiesta di liquidazione dell'ulteriore somma di euro 84.170,40 a titolo di risarcimento del danno, deve essere respinto in forza delle considerazioni già sopra svolte in merito al danno complessivamente risarcibile in favore della locatrice.
***
2.7 In ordine al regolamento delle spese processuali tra le parti, va rammentato che allorché la sentenza impugnata sia riformata in tutto o in parte è necessario procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, ossia valutando la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale.
pagina 8 di 10 Nella fattispecie in discussione, nonostante il significativo ridimensionamento della pretesa avanzata da parte di (anche nella fase di appello), la stessa resta pur Controparte_1 sempre la parte vittoriosa all'esito del giudizio.
Nondimeno, considerata la riduzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, si reputa congruo compensare fra le parti per la quota di tre quarti le spese di entrambi i gradi di giudizio e porre la restante frazione a carico di . Le suddette spese sono Parte_1
liquidate avendo riguardo allo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro
52.000,00 e euro 260.000,00 e facendo applicazione, per il giudizio di primo grado, dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per le fasi di studio e introduttiva e dei parametri minimi per le fasi di mera trattazione e decisionale e, per il giudizio di secondo grado, dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei parametri minimi per la fase di mera trattazione.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Controparte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano n. 3416/2024, pubblicata Parte_1
il 19 aprile 2024, così provvede:
1) in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, condanna a Parte_1
corrispondere in favore di a titolo di risarcimento del danno ex Controparte_1 artt. 2043 c.c. e 185 c.p.c. per l'appropriazione indebita dei tre macchinari di stampa di cui al contratto di locazione stipulato in data 19 maggio 2011, la somma di euro
33.236,78, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo effettivo;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3) compensa per ¾ le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna a Parte_1
rifondere in favore di la restante parte di tali spese, liquidata, Controparte_1
per la quota di ¼:
o per il giudizio di primo grado, in euro 2.285,50 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
o per il giudizio di secondo grado, in euro 3.038,50 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
pagina 9 di 10 4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo Controparte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 22 maggio 2024 avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano n.
4232/2024, pubblicata il 19 aprile 2024,
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Emiliano Parte_1 C.F._1
TE e con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Legnano, via Della Vittoria n.
68, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Davide Cattaneo e dell'avv. Chiara Zardi e con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Milano, Viale Bianca Maria n. 2, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano n. 4232/2024, pubblicata il
19 aprile 2024, in materia di “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 10 “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare:
PRELIMINARMENTE:
- piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano disporre, inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza all'uopo, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza impugnata;
Nel merito:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in totale accoglimento del presente gravame, riformare l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. del Tribunale di Milano repert. n. 3416/2024 del 22.04.2024, emessa nell'ambito del giudizio rubricato con R.G. n. 1726/2023, e per l'effetto, in via principale:
- per i motivi in fatto ed in diritto dedotti in narrativa, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. a favore della società Pt_1 Controparte_1
in via subordinata:
- per i motivi in fatto ed in diritto dedotti in narrativa, determinare la quantificazione dell'eventuale danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto della non ripetibilità dell'IVA da parte della società odierna appellata, dei pagamenti effettuati dal sig.
a favore di per l'importo di euro 10.285,33 oltre iva (e dunque Pt_1 Controparte_1
per complessivi euro 12.385,09), dell'intervenuta prescrizione dei diritti civili derivanti dal contratto di leasing, del ridotto valore dei beni al momento della richiesta di restituzione risalente al 29.03.2012 e del comportamento colposo ex artt. 1227 e 2056 c.c. di parte appellata nel non aver conseguito la ripresa in carico dei beni a seguito del sequestro eseguito in data
13.11.2012.
In ogni caso:
- per i motivi in fatto ed in diritto dedotti in narrativa, accertata la parziale soccombenza della parte appellata, dichiarare le spese di lite del giudizio di primo grado compensate tra le parti ovvero rideterminare l'importo dovuto dal sig. in quella diversa misura che verrà Pt_1
ritenuta di giustizia.
In via istruttoria, e senza alcuna inversione dell'onere della prova:
- si chiede, ove ritenuto necessario dall'Ill.mo Giudice, disporsi CTU volta a valutare il danno
e segnatamente il deprezzamento dei beni in esame dal momento del richiesta di restituzione al momento della loro sottoposizione a sequestro.
Con vittoria di spese ed anticipazioni legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
pagina 2 di 10 “Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, reiectis adversis:
I. IN VIA PRINCIPALE,
1) Rigettare in toto, siccome assolutamente infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal Signor avverso l'ordinanza n. 4232/2024 del 19.04.2024, resa all'esito Parte_1
del giudizio R.G. n. 1726/2023 e, conseguentemente, confermare l'ordinanza n. 4232/2024 del
19.04.2024, resa all'e-sito del giudizio R.G. n. 1726/2023;
Appello incidentale, in via subordinata
- Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, a parziale riforma dell'ordinanza n. 4232/2024 del 19.04.2024, resa all'esito del giudizio R.G. n. 1726/2023, accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2043
c.c. e 185 c.p. del signor , condannare il signor al Parte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 84.170,40, a titolo di lucro cessante per i motivi tutti esposti nel paragrafo IV.1 del presente atto qui integralmente richiamati, ovvero, quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
- In via istruttoria,
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire si richiama tutto quanto dedotto ed eccepito in tutti gli atti del giudizio di primo grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Giudizio di primo grado
1.1 ha adito il Tribunale di Milano, esponendo: Controparte_1
- di avere stipulato con in data 24 Controparte_2
maggio 2011, un contratto di locazione operativa avente ad oggetto quattro macchinari di stampa di marca Canon e di avere pattuito a titolo di corrispettivo il versamento di sessanta canoni mensili dell'importo di euro 1.402,84 ciascuno;
- di avere riscontrato l'inadempimento della società conduttrice con riguardo al pagamento dei canoni di locazione e di essersi quindi avvalsa della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, richiedendo la restituzione dei beni locati;
- di non avere ottenuto riscontro positivo e di avere quindi presentato alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano una denuncia querela per appropriazione indebita a carico di , legale rappresentante della società conduttrice;
Parte_1
- di avere ottenuto, con la pronuncia della sentenza n. 8167/2019 del Tribunale di Milano,
l'accertamento della responsabilità penale di per essersi Parte_1
indebitamente appropriato di tre macchinari di stampa oggetto del contratto di locazione pagina 3 di 10 del 24 maggio 2011 e la condanna generica dello stesso al risarcimento del danno ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p.
In forza dei suddetti rilievi, dato atto che aveva Controparte_1 Parte_1
impugnato la sentenza penale di condanna e che la Corte di Appello di Milano aveva accertato l'intervenuta prescrizione del reato, confermando tuttavia le statuizioni civili, ha concluso chiedendo al Tribunale di condannare , ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 185 c.p., Parte_1
al risarcimento dei danni cagionati mediante la commissione del reato di appropriazione indebita, quantificati nella somma complessiva di euro 165.770,40 (di cui euro 81.600,00 corrispondenti al valore di acquisto dei beni locati e euro 84.170,40, corrispondenti al mancato guadagno).
1.2 si è costituito nel giudizio di primo grado, contestando la Parte_1
fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto, nonché deducendo: - che l'appropriazione indebita era stata accertata nella sentenza penale di condanna pronunciata a suo carico solo con riguardo ai tre macchinari di stampa menzionati nel contratto di locazione operativa, con conseguente diritto alla circoscrizione del risarcimento, in caso di accoglimento della pretesa di ai suddetti tre macchinari;
- che i beni ricevuti in Controparte_1
consegna presentavano vizi tali da renderli pressoché inutilizzabili;
- che la mancata restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa in favore di era Controparte_1 almeno in parte riconducibile all'inerzia della stessa locatrice, la quale non si era attivata per ottenerne il dissequestro nonostante la sussistenza dei relativi presupposti.
1.3 Il Tribunale, con l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 4232/2024 del 19 aprile 2024, ha accertato la responsabilità di per la appropriazione indebita dei tre Parte_1
macchinari menzionati nella sentenza penale e di un quarto macchinario di cui ha ritenuto dimostrata la consegna e lo ha condannato a corrispondere a la somma Controparte_1
di euro 84.170,04, determinata facendo applicazione delle clausole del contratto di locazione operativa deputate a disciplinare le ipotesi di inadempimento del conduttore (artt. 13 e 14).
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha impugnato l'ordinanza di primo grado, articolando quattro Parte_1
motivi di appello: - con il primo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la commissione del reato di appropriazione indebita anche con riferimento ad un macchinario non compreso fra quelli concessi in locazione;
- con il secondo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso la rilevanza dei vizi dei macchinari ricevuti in consegna e nella parte in cui non ha tenuto conto, ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c., dell'inerzia manifestata da nel richiedere la Controparte_1
pagina 4 di 10 restituzione in proprio favore dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale;
- con il terzo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha liquidato il danno in favore di applicando le pattuizioni del contratto di leasing;
- con il Controparte_1
quarto motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto esso appellante integralmente soccombente ai fini della liquidazione delle spese di lite, nonostante l'accoglimento solo parziale delle domane avversarie.
2.2 si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo di Controparte_1
respingere l'impugnazione e proponendo appello incidentale condizionato con riferimento alla statuizione di rigetto della domanda di liquidazione del danno consistito nell'impossibilità di riallocare i beni oggetto del contratto risolto presso terzi.
***
2.3 Il primo motivo di appello è fondato.
Il contratto di locazione stipulato fra e fa Controparte_1 Controparte_2
riferimento esclusivamente ai seguenti macchinari: “Image Runner IR9060C; EFI Rip di
Stampa; Finitore Booklet per IR 9060”.
La pretesa risarcitoria avanzata in causa da ai sensi degli artt. 185 c.p. Controparte_1
e 2043 c.c. presuppone invece l'accertamento della commissione da parte di Parte_1
del reato di appropriazione indebita con riferimento a tutti i macchinari ricevuti in consegna.
La sentenza penale ha accertato la commissione del suddetto reato da parte di Parte_1
con riguardo ai tre macchinari descritti nel contratto di locazione, ma non ai restanti due macchinari ricompresi nella fattura di acquisto depositata da Controparte_1
In ordine a tali due macchinari esclusi, non ha dimostrato il titolo in Controparte_1
forza del quale (rectius ne aveva ricevuto la Parte_1 Controparte_2
disponibilità (essendo appunto contestato che fossero ricompresi nel contratto di locazione) e non ha allegato le circostanze della lamentata appropriazione indebita. In proposito, anche a prescindere dalle contestazioni proposte da , non assume rilievo l'intimazione Parte_1
alla restituzione inviata da in quanto formulata mediante richiamo per Controparte_1
relationem ai beni descritti nel contratto di locazione.
Non sussistono dunque i presupposti per affermare incidentalmente la responsabilità penale di anche in relazione ai due macchinari non compresi nel contratto di locazione Parte_1
operativa e non contemplati nella sentenza penale di condanna.
2.4 Il secondo e il terzo motivo di appello formulati da possono essere Parte_1
trattati congiuntamente, essendo entrambi riferiti alla quantificazione del risarcimento spettante a Controparte_1
pagina 5 di 10 Innanzitutto, va chiarito che ha agito in giudizio ai sensi degli artt. 185 Controparte_1
c.p. e 2043 c.c. nei confronti di personalmente e non quale socio di Parte_1 [...]
con la quale era stato stipulato il contratto di locazione operativa relativo ai tre CP_2
macchinari oggetto di appropriazione indebita.
Pertanto, essendo formalmente estraneo al contratto, non si reputa Parte_1
condivisibile la decisione del Tribunale di applicare, peraltro in contrasto con le domande proposte dalla stessa le pattuizioni contrattuali in tema di risoluzione Controparte_1
per inadempimento del conduttore e di risarcimento del danno.
Inoltre, occorre evidenziare che, in via di principio, il pregiudizio subito per effetto della appropriazione indebita di un bene va commisurato, sotto il profilo del danno emergente, al valore del bene stesso al momento della commissione del reato e, sotto il profilo del lucro cessante, ai guadagni che si sarebbero ottenuti se esso fosse rimasto nella disponibilità dell'avente diritto.
Tuttavia, nel caso concreto, deve tenersi in considerazione che i tre macchinari oggetto del contratto di locazione operativa:
- sono stati acquistati da su indicazione di , in Controparte_1 Parte_1
qualità di legale rappresentante di esclusivamente al fine di Controparte_2
stipulare il suddetto contratto;
- sono beni strumentali tecnologici soggetti a rapida obsolescenza, il cui valore si sarebbe sostanzialmente azzerato al termine della durata del contratto di locazione, fissata in cinque anni.
La prima delle circostanze sopra evidenziate è stata ammessa dalla stessa Controparte_1
nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio e negli atti depositati nel
[...]
processo di primo grado;
la seconda è stata allegata da ed è rimasta Parte_1
incontestata; essa, inoltre, trova riscontro nella richiesta di risarcimento del danno per mancato guadagno formulata da limitata ai cinque anni di canone pattuiti con Controparte_1
Controparte_2
In ragione delle caratteristiche dei beni oggetto di appropriazione indebita, il pregiudizio risarcibile in favore di per effetto della condotta illecita di Controparte_1 Pt_1
non può superare le somme che la locatrice avrebbe incassato a titolo di corrispettivo
[...]
della locazione a far tempo dalla richiesta di restituzione rimasta inevasa (recapitata al conduttore in data 29 marzo 2012) e fino alla integrale perdita di valore dei beni stessi per obsolescenza. Il riconoscimento di somme ulteriori determinerebbe una indebita locupletazione.
pagina 6 di 10 Ciò posto, ai fini della liquidazione del suddetto pregiudizio, va esclusa la rilevanza, al fine di contenere la liquidazione del risarcimento, dei malfunzionamenti dei macchinari oggetto del contratto di locazione operativa lamentati da parte di . Tali malfunzionamenti Parte_1
sono stati allegati in termini del tutto generici;
inoltre, i testi escussi nel corso del processo penale di primo grado non ne hanno precisato la consistenza e non hanno fornito indicazioni sulla idoneità di essi ad incidere sul valore dei beni locati.
Nella prospettiva in esame, deve invece deve darsi rilievo alla condotta tenuta da
[...]
successivamente al sequestro dei macchinari, eseguito in data 13 novembre Controparte_1
2012.
Secondo la tesi di , avrebbe negligentemente Parte_1 Controparte_1
trascurato di attivarsi per ottenere il dissequestro in proprio favore dei macchinari concessi in locazione a con ciò precludendosi la possibilità di riallocarli presso Controparte_2
un altro conduttore e di contenere i danni. ha invece sostenuto di avere tempestivamente chiesto il dissequestro Controparte_1
dei beni in discussione, ma di non avere potuto recuperarne la disponibilità in mancanza della necessaria collaborazione di . Parte_1
Dalla sentenza penale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 19 giugno 2019, risulta che i suddetti macchinari sono rimasti in sequestro sino al termine del giudizio penale di primo grado e che la relativa restituzione è stata disposta solo all'esito di tale giudizio. non ha documentato di essersi attivata per il dissequestro prima della Controparte_1
sentenza.
A fronte delle riferite emergenze processuali, si osserva che, pur essendo condivisibile l'orientamento secondo il quale la condotta diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento pregiudizievole, pretendibile dal soggetto danneggiato ex art. 1227 comma 2
c.c., non può consistere nello svolgimento di attività gravose o implicanti rischi, tra le quali va ricompresa l'instaurazione di una azione giudiziale (v. Cass. n. 3797/2019), nondimeno una tale gravosità non è riscontrabile nel caso concreto, in cui si trattava di presentare una mera istanza di dissequestro, che avrebbe dato luogo semplicemente ad un incidente interno di un procedimento giudiziario già in atto;
il fatto poi che l'istanza di dissequestro potesse essere rigettata è una mera ipotesi, non prospettata da alcuna delle parti, e non vale quindi a giustificare l'inerzia di (v. Cass. n. 30665/2017, che si è pronunciata su una Controparte_1
fattispecie analoga a quella in esame).
Risulta anzi verosimile, alla luce dei termini stabiliti per il compimento delle indagini preliminari e della deposizione testimoniale resa innanzi al Tribunale penale da –la Tes_1
pagina 7 di 10 quale ha riferito della prassi di di recuperare i beni sequestrati –, che, Controparte_1 nell'arco temporale di non più di sei mesi dal sequestro, avrebbe potuto Controparte_1
riacquisire la disponibilità dei macchinari;
è altresì ipotizzabile, avendo riguardo alla natura dei beni in discussione (stampanti e accessori di stampa prodotti in serie), che entro ulteriori sei mesi sarebbe riuscita a riallocarli presso terzi.
Il danno va quindi determinato tenendo in considerazione il periodo compreso fra il 29 marzo
2012, data di ricezione della raccomandata di risoluzione da parte di Controparte_2
(e quindi da parte di ), e il 13 novembre 2013, data di compimento dei dodici Parte_1
mesi (come sopra individuati) dal sequestro dei macchinari. Per il periodo successivo,
l'impossibilità di riallocazione va invece ascritta alla negligenza della stessa Controparte_1
[...]
, si assume come riferimento il canone mensile pattuito con Controparte_3 [...] il quale, rivalutato all'attualità, ammonta a euro 1.704,45. CP_2
Per quanto sin qui argomentato, la somma spettante a a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p.c, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , va rideterminata nel minore importo di euro 33.236,78 (i.e. Parte_1
1.704,45 euro x 19,5 mesi).
Per effetto della liquidazione il debito risarcitorio diventa obbligazione di valuta per cui, sull'importo liquidato all'attualità, sono dovuti, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.
2.5 Il quarto motivo di appello, essendo riferito alla decisione sulle spese di lite, resta assorbito dalla riforma parziale dell'ordinanza di primo grado, la quale comporta la pronuncia di un nuovo regolamento di tali spese.
***
2.6 L'appello incidentale condizionato proposto da avente ad Controparte_1 oggetto la richiesta di liquidazione dell'ulteriore somma di euro 84.170,40 a titolo di risarcimento del danno, deve essere respinto in forza delle considerazioni già sopra svolte in merito al danno complessivamente risarcibile in favore della locatrice.
***
2.7 In ordine al regolamento delle spese processuali tra le parti, va rammentato che allorché la sentenza impugnata sia riformata in tutto o in parte è necessario procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, ossia valutando la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale.
pagina 8 di 10 Nella fattispecie in discussione, nonostante il significativo ridimensionamento della pretesa avanzata da parte di (anche nella fase di appello), la stessa resta pur Controparte_1 sempre la parte vittoriosa all'esito del giudizio.
Nondimeno, considerata la riduzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, si reputa congruo compensare fra le parti per la quota di tre quarti le spese di entrambi i gradi di giudizio e porre la restante frazione a carico di . Le suddette spese sono Parte_1
liquidate avendo riguardo allo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro
52.000,00 e euro 260.000,00 e facendo applicazione, per il giudizio di primo grado, dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per le fasi di studio e introduttiva e dei parametri minimi per le fasi di mera trattazione e decisionale e, per il giudizio di secondo grado, dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei parametri minimi per la fase di mera trattazione.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Controparte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano n. 3416/2024, pubblicata Parte_1
il 19 aprile 2024, così provvede:
1) in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, condanna a Parte_1
corrispondere in favore di a titolo di risarcimento del danno ex Controparte_1 artt. 2043 c.c. e 185 c.p.c. per l'appropriazione indebita dei tre macchinari di stampa di cui al contratto di locazione stipulato in data 19 maggio 2011, la somma di euro
33.236,78, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo effettivo;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3) compensa per ¾ le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna a Parte_1
rifondere in favore di la restante parte di tali spese, liquidata, Controparte_1
per la quota di ¼:
o per il giudizio di primo grado, in euro 2.285,50 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
o per il giudizio di secondo grado, in euro 3.038,50 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
pagina 9 di 10 4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo Controparte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
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