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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 14/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 10468/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:10 sono presenti l'avv. DIMAGGIO LUCIANA anche in sostituzione dell'avv. SCHIMMENTI BENEDETTO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 10468 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore con gli avv.ti SCHIMMENTI BENEDETTO e
DIMAGGIO LUCIANA
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 14/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001649489 e l'ordinanza ingiunzione n. OI - 001649000;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese generali,
CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi
2 antistatari.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con separati ricorsi depositati il 10/07/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI - 001649489, notificato in data 24.06.2024 relativa all'atto di accertamento nr. 5500.25/02/2019.0112570 del CP_1
07.11.2018 riferito all'anno 2017 e avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI -
001649000, notificato in data 27.07.2024 relativa all'atto di accertamento nr.
5500.25/02/2019.0112572 del 07.11.2018 riferito all'anno 2017, CP_1
deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, sproporzione della sanzione e intercorsa prescrizione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Riuniti i procedimenti, senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Va per motivi di pregiudizialità logica scrutinata la denunciata violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, per la quale si osserva quanto appresso.
Premettendo che con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 del D.L.463/1983 conv. in L.
n. 638/1983 è stato depenalizzato, qualora al di sotto della soglia di cui alla predetta legge di depenalizzazione, con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
premettendo ancora che la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il
3 medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato;
considerando che, l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14 della legge n. 689/1981 e 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010-collegato lavoro) prevede che la funzione assolta dal verbale di contestazione è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, non essendo ammissibile la redazione contestuale o sequenziale di una molteplicità di provvedimenti ciascuno dei quali diretto verso ogni singola violazione riscontrata in sede accertativa;
ritenuto che
, il Ministero del lavoro, con circolare n. 41/2010, ha chiarito pertanto che il termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 decorre dal momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso,
e deve ricomprendere quindi, in vista della redazione di un unico provvedimento omnicomprensivo anche i tempi necessari per l'elaborazione degli elementi di fatto raccolti, la loro verifica sulla base dei punti di diritto trasgrediti e l'enucleazione nell'atto;
ritenuto che
in materia di lavoro e legislazione sociale, in tema di provvedimento di constatazione e notificazione dell'illecito amministrativo, prodromico all'esercizio della potestas puniendi da parte della P.A. (in difetto di pagamento della sanzione in misura agevolata – ex art. 13 D.Lgs. n.
124/2004 o in sede di conciliazione amministrativa – ex art. 16 legge n.
689/1981, il dies a quo del termine di decadenza di cui al citato art. 14 coincide, pertanto, con la definizione dell'accertamento inteso nella sua interezza, secondo un criterio di ragionevolezza, delle verifiche trasposte nel verbale;
ritenuto che
pertanto le violazioni sono avvenute nei periodi dal 12/2016 al
11/2017 e che, all'epoca delle violazioni non erano più oggetto di sanzione penale, ma di sanzione amministrativa;
rilevato che l'atto di accertamento risulta notificato a mani del destinatario
4 in data 5.3.2019; rilevato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all'art. 14 della
L. 689/1981 può essere posto dal momento della commissione dell'ultima violazione (11/2017), sulla scorta della disciplina precedente alla depenalizzazione ove, allorquando l'omissione avveniva per diversi mesi successivi, ricorreva una fattispecie caratterizzata dalla “progressione criminosa” nel cui ambito si sono verificati, consecutivamente, momenti esecutivi successivi che realizzano un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità impagata;
ritenuto che
la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981 (cfr. da ultimo: Cass. Ord. n. 27903 del
30/10/2019), a tal fine essendo irrilevante l'eventuale versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o notifica dell'accertamento di cui all'art. 2, co. 1 bis L. 463/1983 (che attiene ad una causa di esclusione della punibilità sia penale che amministrativa, esterna al perfezionamento dell'illecito e successiva alla conclusione del procedimento sanzionatorio); considerato quindi che anche volendo considerare una cadenza annuale e non mensile dei controlli sul pagamento della contribuzione, tale controllo avrebbe dovuto essere effettuato entro dicembre 2017; rilevato inoltre che l' allega l'inapplicabilità della norma di cui all'art. CP_2
14 della L. 689/1981 in ragione del restringimento dello spatium deliberandi motivato dal gran numero degli accertamenti da compiere, talché il termine dettato dalla norma avrebbe carattere ordinatorio e non perentorio, non essendo letteralmente definito tale dalla norma;
considerato che
quanto sopra, nella indubitabile inopponibilità a terzi delle eventuali difficoltà burocratiche, a meno che non sia espressamente stabilità per legge, va osservato che l'accertamento in questione non è frutto di complessi accertamenti ispettivi (con le conseguenze derivate espresse, come sopra accennato, dal Ministero del Lavoro con circolare 41/2010, ove
l'accertamento di una violazione in materia contributiva derivata da
5 violazioni delle norme in materia di lavoro richiede una laboriosa attività documentale), ma è viceversa automatica, alla data del mancato pagamento delle somme indicate in DM10; ritenuto ancora, sul punto, non è allegata alcuna prova delle indagini svolte;
ritenuto infine che, nel caso di specie, l' sul quale incombeva il relativo CP_1
onere probatorio, non ha allegato né provato l'eventuale complessità dell'accertamento determinante uno slittamento del dies a quo del termine decadenziale, deve ritenersi raggiunta la prova della violazione dell'art. 14 L.
689/1981 e la conseguente estinzione della sanzione amministrativa;
rilevato ancora che, secondo recente giurisprudenza di legittimità: “(..) Nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni - spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se
l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (…)
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe — ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria”
(Cass. 1921/2019); ritenuto infine che, nel caso in esame, a fronte dell'allegazione della
6 violazione, l' non ha fornito la prova della legittimità del procedimento CP_1
sanzionatorio nella specie dell'adempimento dell'onere di tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 L. 689/1981, come richiamato dall'art. 6 D.Lgs 8/2016, il ricorso deve essere accolto, ritenendo estinta la sanzione irrogata.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 14/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
7
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 14/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 10468/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:10 sono presenti l'avv. DIMAGGIO LUCIANA anche in sostituzione dell'avv. SCHIMMENTI BENEDETTO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
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Successivamente, alle ore 14:45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 10468 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore con gli avv.ti SCHIMMENTI BENEDETTO e
DIMAGGIO LUCIANA
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 14/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001649489 e l'ordinanza ingiunzione n. OI - 001649000;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese generali,
CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi
2 antistatari.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con separati ricorsi depositati il 10/07/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI - 001649489, notificato in data 24.06.2024 relativa all'atto di accertamento nr. 5500.25/02/2019.0112570 del CP_1
07.11.2018 riferito all'anno 2017 e avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI -
001649000, notificato in data 27.07.2024 relativa all'atto di accertamento nr.
5500.25/02/2019.0112572 del 07.11.2018 riferito all'anno 2017, CP_1
deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, sproporzione della sanzione e intercorsa prescrizione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Riuniti i procedimenti, senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Va per motivi di pregiudizialità logica scrutinata la denunciata violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, per la quale si osserva quanto appresso.
Premettendo che con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 del D.L.463/1983 conv. in L.
n. 638/1983 è stato depenalizzato, qualora al di sotto della soglia di cui alla predetta legge di depenalizzazione, con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
premettendo ancora che la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il
3 medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato;
considerando che, l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14 della legge n. 689/1981 e 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010-collegato lavoro) prevede che la funzione assolta dal verbale di contestazione è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, non essendo ammissibile la redazione contestuale o sequenziale di una molteplicità di provvedimenti ciascuno dei quali diretto verso ogni singola violazione riscontrata in sede accertativa;
ritenuto che
, il Ministero del lavoro, con circolare n. 41/2010, ha chiarito pertanto che il termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 decorre dal momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso,
e deve ricomprendere quindi, in vista della redazione di un unico provvedimento omnicomprensivo anche i tempi necessari per l'elaborazione degli elementi di fatto raccolti, la loro verifica sulla base dei punti di diritto trasgrediti e l'enucleazione nell'atto;
ritenuto che
in materia di lavoro e legislazione sociale, in tema di provvedimento di constatazione e notificazione dell'illecito amministrativo, prodromico all'esercizio della potestas puniendi da parte della P.A. (in difetto di pagamento della sanzione in misura agevolata – ex art. 13 D.Lgs. n.
124/2004 o in sede di conciliazione amministrativa – ex art. 16 legge n.
689/1981, il dies a quo del termine di decadenza di cui al citato art. 14 coincide, pertanto, con la definizione dell'accertamento inteso nella sua interezza, secondo un criterio di ragionevolezza, delle verifiche trasposte nel verbale;
ritenuto che
pertanto le violazioni sono avvenute nei periodi dal 12/2016 al
11/2017 e che, all'epoca delle violazioni non erano più oggetto di sanzione penale, ma di sanzione amministrativa;
rilevato che l'atto di accertamento risulta notificato a mani del destinatario
4 in data 5.3.2019; rilevato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all'art. 14 della
L. 689/1981 può essere posto dal momento della commissione dell'ultima violazione (11/2017), sulla scorta della disciplina precedente alla depenalizzazione ove, allorquando l'omissione avveniva per diversi mesi successivi, ricorreva una fattispecie caratterizzata dalla “progressione criminosa” nel cui ambito si sono verificati, consecutivamente, momenti esecutivi successivi che realizzano un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità impagata;
ritenuto che
la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981 (cfr. da ultimo: Cass. Ord. n. 27903 del
30/10/2019), a tal fine essendo irrilevante l'eventuale versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o notifica dell'accertamento di cui all'art. 2, co. 1 bis L. 463/1983 (che attiene ad una causa di esclusione della punibilità sia penale che amministrativa, esterna al perfezionamento dell'illecito e successiva alla conclusione del procedimento sanzionatorio); considerato quindi che anche volendo considerare una cadenza annuale e non mensile dei controlli sul pagamento della contribuzione, tale controllo avrebbe dovuto essere effettuato entro dicembre 2017; rilevato inoltre che l' allega l'inapplicabilità della norma di cui all'art. CP_2
14 della L. 689/1981 in ragione del restringimento dello spatium deliberandi motivato dal gran numero degli accertamenti da compiere, talché il termine dettato dalla norma avrebbe carattere ordinatorio e non perentorio, non essendo letteralmente definito tale dalla norma;
considerato che
quanto sopra, nella indubitabile inopponibilità a terzi delle eventuali difficoltà burocratiche, a meno che non sia espressamente stabilità per legge, va osservato che l'accertamento in questione non è frutto di complessi accertamenti ispettivi (con le conseguenze derivate espresse, come sopra accennato, dal Ministero del Lavoro con circolare 41/2010, ove
l'accertamento di una violazione in materia contributiva derivata da
5 violazioni delle norme in materia di lavoro richiede una laboriosa attività documentale), ma è viceversa automatica, alla data del mancato pagamento delle somme indicate in DM10; ritenuto ancora, sul punto, non è allegata alcuna prova delle indagini svolte;
ritenuto infine che, nel caso di specie, l' sul quale incombeva il relativo CP_1
onere probatorio, non ha allegato né provato l'eventuale complessità dell'accertamento determinante uno slittamento del dies a quo del termine decadenziale, deve ritenersi raggiunta la prova della violazione dell'art. 14 L.
689/1981 e la conseguente estinzione della sanzione amministrativa;
rilevato ancora che, secondo recente giurisprudenza di legittimità: “(..) Nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni - spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se
l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (…)
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe — ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria”
(Cass. 1921/2019); ritenuto infine che, nel caso in esame, a fronte dell'allegazione della
6 violazione, l' non ha fornito la prova della legittimità del procedimento CP_1
sanzionatorio nella specie dell'adempimento dell'onere di tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 L. 689/1981, come richiamato dall'art. 6 D.Lgs 8/2016, il ricorso deve essere accolto, ritenendo estinta la sanzione irrogata.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 14/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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