TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 481/2022 R.Gen.
N. 2894/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 15.1.2025; già riunito a mezzo di separato provvedimento il procedimento contrassegnato dal
N.2894/2022 R.Gen., stante la connessione soggettiva e oggettiva;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 481 - 2894 del R.G. dell'anno 2022, riservati in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertenti tra (16.2.1967 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce ai ricorsi dall' avv.
Sebastiano Gasparone) e il in persona del (c.f. Controparte_1 CP_2
- domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria).
1. I ricorsi riuniti proposti da sono fondati e vanno pertanto accolti per i motivi Parte_1
di seguito esposti.
1 A mezzo degli stessi la predetta ricorrente, già titolare di plurimi e successivi contratti di lavoro a tempo determinato con il in qualità di personale A.T.A., ha chiesto Controparte_1
il riconoscimento del Compenso individuale accessorio (di qui in avanti: CIA) previsto dall' art. 25 C.C.N.I. Comparto Scuola 31.8.1999 e dal successivo art. 82 C.C.N.L. Comparto Scuola
16.11.2017 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 (oggetto del procedimento N.R.G.
481/2022) e 2020/2021, 2021/2022 (oggetto del procedimento riunito N.R.G. 2894/2022).
Ai fini dell'accoglimento della propria domanda, la ha dedotto negli atti introduttivi Pt_1
di lite:
- di essere al momento della proposizione del ricorso N.R.G. 481/2022 titolare di contratto di lavoro (n.prot. 8207 del 13.12.2021) a tempo determinato fino al 30.6.2022 con il
[...]
, in qualità di personale A.T.A. e con il profilo professionale di Assistente Controparte_1
amministrativo presso l'I.C. “Corrado Alvaro” di Melito di Porto Salvo (RC);
- di avere analogamente prestato servizio alle dipendenze dello stesso resistente, con CP_1
l'identica qualifica di Assistente amministrativo e in forza di più contratti a tempo determinato, dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2021/2022;
- più specificamente, di aver svolto molteplici supplenze brevi e temporanee – spesso in diretta successione cronologica e presso lo stesso istituto - per i periodi così specificati: I) dal
17.1.2019 all'1.2./2019, presso l'Istituto Scolastico Superiore “Renda” di Polistena (RC), per
36 ore settimanali, per un totale di 16 giorni di servizio;
II) dal 2.2.2019 al 2.2.2019, presso l'Istituto Scolastico Superiore “Renda” di Polistena (RC), per un totale di 1 giorno servizio;
III) dal 6.2.2019 al 9.2.2019, presso l'Istituto Scolastico Superiore “Renda” di Polistena (RC), per un totale di 4 giorni di servizio;
IV) dal 13.2.2019 al 15.2.2019, presso l'Istituto Scolastico
Superiore “Boccioni - Fermi” di Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 3 giorni di servizio;
V) dal 16.2.2019 al 19.2.2019, presso l'Istituto Scolastico Superiore
“Boccioni - Fermi” di Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 4 giorni di servizio;
VI) dal 20.2.2019 al 23.3.2019, presso l'Istituto Scolastico Superiore “Boccioni -
Fermi” di Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 32 giorni di servizio;
VII) dal 24.3.2019 al 12.4.2019, presso l'Istituto Scolastico Superiore “Boccioni - Fermi” di Reggio
Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 20 giorni di servizio;
VIII) dal 13.4.2019 al
2.5.2019, presso l'Istituto Scolastico Superiore “Boccioni - Fermi” di Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 20 giorni di servizio;
IX) dal 3.5.2019 al 20.5.2019, presso l'Istituto Scolastico Superiore “Boccioni - Fermi” di Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 18 giorni di servizio;
X) dal 21.5.2019 al 30.6.2019, presso l'Istituto Scolastico
Superiore “Boccioni - Fermi” di Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 41
2 giorni di servizio;
XI) dall'1.7.2019 al 31.7.2019, presso l'Istituto Scolastico Superiore
“Boccioni - Fermi” di Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 31 giorni di servizio;
XII) dal 1.8.2019 al 31.8.2019, presso l'Istituto Scolastico Superiore “Boccioni -
Fermi” di Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 31 giorni di servizio;
XII) dal 9.10.2019 al 20.10.2019, presso l'Istituto Scolastico Superiore “Boccioni - Fermi” di
Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 12 giorni di servizio;
XIII) dal
21.10.2019 al 28.10.2019, presso l'Istituto Scolastico Superiore “Boccioni - Fermi” di Reggio
Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 8 giorni di servizio;
XIV) dal 26.9.2020 al
29.9.2020, presso l'Istituto Scolastico Superiore “Boccioni - Fermi” di Reggio Calabria, per 18 ore settimanali, per un totale di 4 giorni di servizio;
XV) dal 30.9.2020 al 4.10.2020, presso l'Istituto Scolastico Superiore “Boccioni - Fermi” di Reggio Calabria, per 18 ore settimanali, per un totale di 5 giorni di servizio;
XVI) dal 5.10.2020 al 3.11.2020, presso l'Istituto
Scolastico Superiore “Boccioni - Fermi” di Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 30 giorni di servizio;
XVII) dal 4.11.2020 al 23.11.2020, presso l'Istituto Scolastico
Superiore “Boccioni - Fermi” di Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 20 giorni di servizio;
XVIII) dal 24.11.2020 al 23.12.2020, presso l'Istituto Scolastico Superiore
“Boccioni - Fermi” di Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 30 giorni di servizio;
XIX) dal 24.12.2020 al 21.1.2021, presso l'Istituto Scolastico Superiore “Boccioni -
Fermi” di Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 29 giorni di servizio;
XX) dal 22.1.2021 al 21.2.2021, presso l'Istituto Scolastico Superiore “Boccioni - Fermi” di Reggio
Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 31 giorni di servizio;
XXI) dal 22.2.2021 al
23.3.2021, presso l'Istituto Scolastico Superiore “Boccioni - Fermi” di Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 30 giorni di servizio;
XXII) dal 24.3.2021 al 22.4.2021, presso l'Istituto Scolastico Superiore “Boccioni - Fermi” di Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 30 giorni di servizio;
XXIII) dal 22.4.2021 al 21.5.2021, presso l'Istituto
Scolastico Superiore “Boccioni - Fermi” di Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 30 giorni di servizio;
XXIV) dal 22.5.2021 al 21.6.2021, presso l'Istituto Scolastico
Superiore “Boccioni - Fermi” di Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 31 giorni di servizio;
XXV) dal 22.6.2021 al 21.7.2021, presso l'Istituto Scolastico Superiore
“Boccioni -Fermi” di Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 30 giorni di servizio;
XXVI) dal 22.7.2021 al 22.8.2021, presso l'Istituto Scolastico Superiore “Boccioni -
Fermi” di Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 32 giorni di servizio;
XXVII) dal 23.8.2021 al 31.8.2021, presso l'Istituto Scolastico Superiore “Boccioni - Fermi” di Reggio
Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 9 giorni di servizio;
XXVIII) dal 4.10.2021 al
3 30.11.2021, presso l'Istituto Comprensivo “Roccella Ionica” di Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 58 giorni di servizio;
XXIX) dall'1.12.2021 al 12.12.2021, presso l'Istituto Comprensivo “Roccella Ionica” di Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 12 giorni di servizio.
- di non avere tuttavia ingiustificatamente percepito il già citato CIA, quale voce stipendiale prevista per dodici mensilità.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Costituendosi in giudizio il ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo Controparte_1
la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
A detta dello stesso, infatti, la limitata durata delle supplenze brevi e temporanee della ricorrente escluderebbe l'applicabilità della normativa contrattualcollettiva disciplinante la voce retributiva oggetto di causa.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali, ritiene il Tribunale che la pretesa della ricorrente sia fondata.
Il Compenso individuale accessorio (CIA) di cui si discute è stato come detto istituito dal
C.C.N.I. 31.8.1999 per il personale del Comparto Scuola.
L'art. 25 della disposizione contrattualcollettiva in esame dispone infatti che “a norma dell'art.
42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed
A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale (…)”, specificandosi poi che “il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello
4 indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” (doc. 3).
Individuata la normativa di riferimento e incontestato – anche perché documentalmente provato
- lo svolgimento da parte della ricorrente dell'attività lavorativa come personale A.T.A. in virtù dei plurimi incarichi a tempo determinato indicati nell'esposizione dei fatti in ricorso, è evidente che il thema decidendum è costituito proprio dall'applicabilità di tale disposizione ai titolari di supplenze brevi e saltuarie come per l'appunto la Pt_1
A giudizio del resistente tale applicabilità dovrebbe escludersi in quanto il CIA CP_1 spetterebbe solo a coloro che contribuiscano con la loro attività ad apportare “stabilità” nell'azione amministrativa all'interno delle istituzioni scolastiche ove operano.
In tal senso, argomenta l'Amministrazione resistente, “l'attività di coloro i quali abbiano acquisito una capacità professionale tale da contribuire ad ottimizzare i servizi generali e amministrativi viene riconosciuta con la corresponsione della predetta retribuzione accessoria” (pg.3 memoria difensiva).
La natura saltuaria e temporanea delle sostituzioni indicate dalla ricorrente escluderebbe quindi in nuce la possibilità che il loro apporto possa garantire la stabilità operativa di cui sopra, di guisa che il riconoscimento del CIA sarebbe del tutto ingiustificato.
Riprova di ciò, sempre secondo il resistente, è che la contrattazione collettiva CP_1
successivamente intervenuta sul punto ha modificato solo gli importi del compenso lasciando inalterata per il resto la disciplina originaria: e questo, a suo dire, proprio perché è da escludere che quest'ultimo possa essere riconosciuto ai supplenti temporanei (supplenze brevi e saltuarie), la cui attività si differenzia da quella del personale A.T.A. a tempo indeterminato o annuale in quanto, tra le altre cose, non partecipa al piano delle attività né all'attività di aggiornamento e di formazione (pg.4 memoria difensiva).
Il requisito implicito della permanenza minima funzionale sul posto ai fini del riconoscimento del diritto al CIA sarebbe stato poi da ultimo ulteriormente confermato proprio dall'art.82
C.C.N.L. Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-
2007, sottoscritto il 16.11.2017 (doc. 4 fascicolo parte resistente).
Nell'incrementare il detto compenso, infatti, esso ha confermato la spettanza al (solo) personale con contratto a tempo indeterminato, oppure con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico od ancora su posto fino al termine delle attività didattiche: il tutto, quindi, con esclusione delle supplenze temporanee.
L'assunto non è tuttavia condivisibile.
5 La disciplina relativa al personale A.T.A. di cui si discute si appalesa del tutto analoga a quella dettata per il personale docente dall'art. 7 C.C.N.L. del 2001 in tema di Retribuzione professionale docenti (RPD), in relazione alla quale deve trovare applicazione il principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee già enunciato dalla Corte di Cassazione (Cass., 20015/2018).
Quest'ultima, nel pronunciarsi in merito al diverso istituto della RPD, ha infatti avuto modo di affermare che non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell attività lavorativa fra assunti a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti in relazione alle quali il trattamento accessorio stato istituito .
Inoltre, sempre a giudizio della Corte, “l emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo” (cfr., sul punto, anche Cass., 17773/2017).
Tanto la voce retributiva in questione quanto il CIA - alla luce dell chiara assimilabilità strutturale già evidenziata in premessa - rientrano pertanto nelle "condizioni di impiego" non discriminatorie che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro (pubblico e privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato.
In tale ottica, questi ultimi "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro
a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass., 20015/2018, cit.), perché “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4” (Cass., 20015/2018 cit.; Cass. 6293/2020).
Tali considerazioni si attagliano pienamente, come già evidenziato, alla fattispecie oggetto di causa.
Non è stata infatti né specificamente dedotta né tanto meno provata alcuna significativa diversificazione – se non la mera durata del singolo contratto - dell'attività svolta dalla ricorrente nell'arco del proprio orario di lavoro giornaliero rispetto al personale docente assunto a tempo interminato o determinato con incarico annuale.
A fronte di ciò è agevole osservare come, a ben vedere, la quasi totalità delle supplenze brevi e temporanee oggetto di causa sia stata resa dalla presso gli stessi istituti scolastici e in Pt_1
sostanziale continuità temporale tra le stesse, di guisa che la diversa interpretazione proposta dal – secondo cui le ragioni oggettive che giustificherebbero la diversità di disciplina CP_1
6 andrebbero individuate nella necessità di fronteggiare mediante supplenze brevi e temporanee eventi sopravvenuti e non prevedibili/programmabili – finirebbe con l'agevolare quell'abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato (e precario) in campo scolastico come noto già stigmatizzato dalla CGUE.
Alla luce delle considerazioni che precedono ritiene quindi il Tribunale che i ricorsi siano meritevoli di accoglimento (nello stesso senso: Trib. Grosseto, n. 129/2024 del 14.3.2024).
2.1. Non può infatti sostenersi, come ritenuto dal resistente, che la violazione del CP_1
divieto di disparità di trattamento di cui si discute non dia luogo alla diretta tutelabilità della correlata situazione soggettiva dinanzi al giudice nazionale.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha infatti evidenziato la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, dettato dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Al riguardo si è infatti affermato che “la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15 aprile 2008, causa C- 268/06, Impact;
13 settembre 2007, causa C307/05, Del;
8 settembre Persona_1
2011, causa C - 177/10 SA Santana” (Cass., 20015/2018, cit.).
In accoglimento della domanda di condanna generica formulata dalla lavoratrice, va quindi accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione del Parte_2
Compenso individuale accessorio - CIA ex art. 25 C.C.N.I. del 31.8.1999 e dal successivo art. 82 C.C.N.L. 16.11.2017 per gli a.s. 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 (per quest'ultimo anno scolastico, nella misura in cui non risulti già riconosciuto e corrisposto in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30.6.2022 presso l'I.C. “Corrado
Alvaro” di Melito di Porto Salvo (RC - n.prot. 8207 del 13.12.2021), con conseguente condanna del resistente alla corresponsione di tali importi, maggiorati di accessori CP_1
come per legge.
L'assenza di domanda riferibile a compensi a tale titolo maturati in epoca antecedente al
30.7.2017 rende infatti con ogni evidenza non accoglibile l'eccezione di prescrizione formulata dal resistente all'atto della costituzione nel procedimento N.R.G. 2894/2022. CP_1
7 3. Le spese di lite delle cause riunite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M.
55/2014 come in dispositivo (con decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale e di non eccessivamente complessa spedizione della causa).
Quanto alla liquidazione del compenso in relazione alle cause riunite, va richiamato il principio di diritto per cui (“in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse mentre per la fase successiva alla riunione può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4 comma 2 dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass., 17693/2022).
Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Sebastiano Gasparone, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
- accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione del Compenso individuale accessorio - CIA ex art. 25 Parte_2
C.C.N.I. del 31.8.1999 e dal successivo art. 82 C.C.N.L. 16.11.2017 per gli a.s. 2018/2019;
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 nei limiti indicati in sentenza, condanna il CP_1
resistente alla corresponsione dei relativi importi, maggiorati di accessori come per legge;
- pone a carico del l'onere di rifusione delle spese di lite di parte Controparte_1
ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 3.800,00 oltre spese documentate,
IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Sebastiano Gasparone, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 15.1.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
8