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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7100/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7100/2017 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., con Parte_1
il patrocinio dell'avvocato Liberato Francesco De Falco
OPPONENTE
Contro
(già in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rapp.te p.t, con il patrocinio degli avvocati Alberto Sciumè e Marisa
Olga Meroni
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 21/01/2025.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1483/2017, emesso dal
Tribunale di Nola in favore della quale Controparte_2
cessionaria dei crediti vantati da per l'importo di € Controparte_3
278.618,46 oltre interessi convenzionali e spese di procedura.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'inefficacia dell'ingiunzione opposta per tardiva notifica e la nullità dell'atto di cessione del credito.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale Controparte_2
chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Instauratosi il contraddittorio e negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi i termini di cui all'art 183, comma 6,
c.p.c. all'esito di quali, stante la mancata formulazione di istanze istruttorie ad opera delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Infine, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, il procedimento giungeva all'udienza cartolare del 21/01/2025 all'esito della quale veniva riservato in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
2 Preliminarmente, deve reputarsi priva di pregio la doglianza sollevata dall'odierno opponente in relazione alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto in quanto il decreto in questione, depositato dal Tribunale in data 12/06/2017, veniva notificata all'opponente entro il termine di sessanta giorni previsti dall'art. 644 c.p.c.
Premesso ciò, in merito all'opposizione a decreto ingiuntivo occorre rammentare che la stessa determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697
c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il
giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o
dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla
parte costituita”; ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al
convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della
propria domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
3 vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Orbene, originando il credito in esame da un contratto stipulato da un ente pubblico, la volontà di obbligarsi della p.a. non può desumersi per implicito da
4 fatti o atti, richiedendo necessariamente la forma scritta ad substantiam secondo quanto prescritto dal R.D. n. 2440 del 1923. In merito, la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che “In tema di contratti con la Pubblica
amministrazione, la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in
forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione un apposito
documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica
titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei
confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del
rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da
rendere e al compenso da corrispondere;
che tale regime formale, funzionale
all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto
volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela
delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di
adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità
delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo
dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive
modificazioni” (Cass. civ. 5996/2022). Anche la giurisprudenza di merito ha da ultimo evidenziato che “In tema di contratti con la P.A. la relativa stipulazione
deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, requisito che si intende
soddisfatto mediante la redazione, di regola, di un unico documento recante la
sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui
spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal
quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le
indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al
compenso da corrispondere. Tale requisito formale è funzionale all'attuazione
5 del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad
agevolare il regime dei controlli ed è rispondente all'esigenza di evitare
l'assunzione di impegni privi di copertura finanziaria” (Tribunale Napoli sez.
XI, 05/12/2024, n.10527).
A ciò si aggiunga che, in caso di contratti stipulati da enti locali, vi è un ulteriore requisito di validità, ovvero che i contratti siano accompagnati dal relativo impegno di spesa. Ed infatti, l'art. 191, comma 1, T.U.E.L. dispone che
“gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile
registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione
della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese
riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche,
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile
del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative
all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa
copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le
prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della
prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata
con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto
al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà
di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano
comunicati”.
Orbene, venendo agli specifici motivi di impugnazione prospettati dalla parte opponente, quest'ultima evidenziava la nullità della cessione del credito in oggetto stante la mancata adesione alla stessa del Parte_1
ai sensi dell'art. 9, L. 2248/1865, Allegato E, il quale difatti dispone
[...]
6 che, qualora la cessione del credito derivi da un contratto ancora in corso di esecuzione, è necessaria l'adesione dell'amministrazione interessata. Inoltre,
anche l'art. 70 del R.D. 2240/1923 prevede che “Per le somme dovute dallo
Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le
disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli
articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”. In merito la Corte di
Cassazione ha evidenziato che “Il divieto di cessione dei crediti verso la
p.a. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2440 del 1923,
si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione
(o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio
generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.),
l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale,
evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del
soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare
compromessa la regolare prosecuzione del rapporto [...]” (Cass. civ.
24758/2021) ed anche la giurisprudenza di merito ha più volte affermato che
“La disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. ha
natura speciale rispetto a quella generale fissata agli artt. 1260 e seg. c.c. In
particolare la più rilevante differenza sta nella libera cedibilità dei crediti, che
non opera per i crediti "pubblici" in quanto la cessione è subordinata alla
preventiva adesione della pubblica amministrazione ceduta: affinché, quindi, la
cessione sia opponibile all'ente debitore è necessario che questo esprima il
proprio consenso. Peraltro la deroga al principio di libera cedibilità è
applicabile solo ai contratti di durata, mentre i contratti ad esecuzione
7 istantanea restano soggetti in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'art. 1260
c.c.” (Tribunale Rieti sez. I, 08/09/2023, n.406)
Pertanto, deve ravvisarsi l'inefficacia della cessione del credito in caso di mancanza di un formale atto di assenso da parte dell'amministrazione interessata in relazione ai rapporti di durata ancora in essere (mentre in caso di crediti relativi a rapporti ormai esauriti, l'accettazione in questione sarà del tutto irrilevante). Tuttavia, nel caso in esame il debitore ceduto è un ente locale a cui non può estendersi l'applicazione della disciplina sopra enunciata. Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato che tale norma trova applicazione unicamente in riferimento alle amministrazioni statali, in quanto norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica o interpretazione estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (cfr. Cass. civ. sez. trib.
28390/2018), inclusi gli enti locali.
Tanto premesso in merito alla suddetta doglianza, la domanda esercitata dalla in sede monitoria non appare comunque idonea a Controparte_2
fondare la relativa pretesa di pagamento. Difatti, l'opposta documentava il contratto stipulato tra la ed il , CP_3 Parte_1
oggetto del contratto di cessione, ma lo stesso risultava privo di impegno contabile, registrato sul competente programma del bilancio di previsione, e di attestazione di copertura finanziaria, come prescritti dall'art. 191, comma I,
TUEL; in atti manca quindi la prova che il contratto da cui è sorto il credito sia stato validamente concluso secondo le forme di legge che disciplinano la stipulazione dei contratti da parte degli enti locali. In merito, la Corte di
Cassazione ha evidenziato che “In materia di contratti conclusi dalla p.a. [...]
la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”
8 (Cass. civ. 15410/2018): d'altronde, anche il comma IV del citato art. 191
dispone che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in
violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio
intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai
sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che
hanno reso possibili le singole prestazioni”.
Nel caso in esame doveva essere il soggetto cedente a fornire al cessionario tutte le informazioni relative al credito ceduto ed era onere del cessionario darne prova nella presente sede giudiziaria, in quanto i predetti presupposti vanno qualificati come elementi costitutivi del diritto fatto valere, spettando all'attore in senso sostanziale provarne l'esistenza.
Alla luce di quanto innanzi, ne discende la fondatezza dell'odierna opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di qualsiasi attività di tal genere).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1483/2017,
emesso dal Tribunale di Nola;
9 - Condanna parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente,
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 12.046,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Liberato Francesco De Falco
dichiaratosi anticipatario.
Nola, 31/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7100/2017 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., con Parte_1
il patrocinio dell'avvocato Liberato Francesco De Falco
OPPONENTE
Contro
(già in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rapp.te p.t, con il patrocinio degli avvocati Alberto Sciumè e Marisa
Olga Meroni
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 21/01/2025.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1483/2017, emesso dal
Tribunale di Nola in favore della quale Controparte_2
cessionaria dei crediti vantati da per l'importo di € Controparte_3
278.618,46 oltre interessi convenzionali e spese di procedura.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'inefficacia dell'ingiunzione opposta per tardiva notifica e la nullità dell'atto di cessione del credito.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale Controparte_2
chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Instauratosi il contraddittorio e negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi i termini di cui all'art 183, comma 6,
c.p.c. all'esito di quali, stante la mancata formulazione di istanze istruttorie ad opera delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Infine, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, il procedimento giungeva all'udienza cartolare del 21/01/2025 all'esito della quale veniva riservato in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
2 Preliminarmente, deve reputarsi priva di pregio la doglianza sollevata dall'odierno opponente in relazione alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto in quanto il decreto in questione, depositato dal Tribunale in data 12/06/2017, veniva notificata all'opponente entro il termine di sessanta giorni previsti dall'art. 644 c.p.c.
Premesso ciò, in merito all'opposizione a decreto ingiuntivo occorre rammentare che la stessa determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697
c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il
giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o
dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla
parte costituita”; ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al
convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della
propria domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
3 vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Orbene, originando il credito in esame da un contratto stipulato da un ente pubblico, la volontà di obbligarsi della p.a. non può desumersi per implicito da
4 fatti o atti, richiedendo necessariamente la forma scritta ad substantiam secondo quanto prescritto dal R.D. n. 2440 del 1923. In merito, la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che “In tema di contratti con la Pubblica
amministrazione, la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in
forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione un apposito
documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica
titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei
confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del
rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da
rendere e al compenso da corrispondere;
che tale regime formale, funzionale
all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto
volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela
delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di
adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità
delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo
dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive
modificazioni” (Cass. civ. 5996/2022). Anche la giurisprudenza di merito ha da ultimo evidenziato che “In tema di contratti con la P.A. la relativa stipulazione
deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, requisito che si intende
soddisfatto mediante la redazione, di regola, di un unico documento recante la
sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui
spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal
quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le
indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al
compenso da corrispondere. Tale requisito formale è funzionale all'attuazione
5 del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad
agevolare il regime dei controlli ed è rispondente all'esigenza di evitare
l'assunzione di impegni privi di copertura finanziaria” (Tribunale Napoli sez.
XI, 05/12/2024, n.10527).
A ciò si aggiunga che, in caso di contratti stipulati da enti locali, vi è un ulteriore requisito di validità, ovvero che i contratti siano accompagnati dal relativo impegno di spesa. Ed infatti, l'art. 191, comma 1, T.U.E.L. dispone che
“gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile
registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione
della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese
riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche,
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile
del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative
all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa
copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le
prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della
prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata
con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto
al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà
di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano
comunicati”.
Orbene, venendo agli specifici motivi di impugnazione prospettati dalla parte opponente, quest'ultima evidenziava la nullità della cessione del credito in oggetto stante la mancata adesione alla stessa del Parte_1
ai sensi dell'art. 9, L. 2248/1865, Allegato E, il quale difatti dispone
[...]
6 che, qualora la cessione del credito derivi da un contratto ancora in corso di esecuzione, è necessaria l'adesione dell'amministrazione interessata. Inoltre,
anche l'art. 70 del R.D. 2240/1923 prevede che “Per le somme dovute dallo
Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le
disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli
articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”. In merito la Corte di
Cassazione ha evidenziato che “Il divieto di cessione dei crediti verso la
p.a. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2440 del 1923,
si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione
(o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio
generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.),
l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale,
evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del
soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare
compromessa la regolare prosecuzione del rapporto [...]” (Cass. civ.
24758/2021) ed anche la giurisprudenza di merito ha più volte affermato che
“La disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. ha
natura speciale rispetto a quella generale fissata agli artt. 1260 e seg. c.c. In
particolare la più rilevante differenza sta nella libera cedibilità dei crediti, che
non opera per i crediti "pubblici" in quanto la cessione è subordinata alla
preventiva adesione della pubblica amministrazione ceduta: affinché, quindi, la
cessione sia opponibile all'ente debitore è necessario che questo esprima il
proprio consenso. Peraltro la deroga al principio di libera cedibilità è
applicabile solo ai contratti di durata, mentre i contratti ad esecuzione
7 istantanea restano soggetti in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'art. 1260
c.c.” (Tribunale Rieti sez. I, 08/09/2023, n.406)
Pertanto, deve ravvisarsi l'inefficacia della cessione del credito in caso di mancanza di un formale atto di assenso da parte dell'amministrazione interessata in relazione ai rapporti di durata ancora in essere (mentre in caso di crediti relativi a rapporti ormai esauriti, l'accettazione in questione sarà del tutto irrilevante). Tuttavia, nel caso in esame il debitore ceduto è un ente locale a cui non può estendersi l'applicazione della disciplina sopra enunciata. Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato che tale norma trova applicazione unicamente in riferimento alle amministrazioni statali, in quanto norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica o interpretazione estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (cfr. Cass. civ. sez. trib.
28390/2018), inclusi gli enti locali.
Tanto premesso in merito alla suddetta doglianza, la domanda esercitata dalla in sede monitoria non appare comunque idonea a Controparte_2
fondare la relativa pretesa di pagamento. Difatti, l'opposta documentava il contratto stipulato tra la ed il , CP_3 Parte_1
oggetto del contratto di cessione, ma lo stesso risultava privo di impegno contabile, registrato sul competente programma del bilancio di previsione, e di attestazione di copertura finanziaria, come prescritti dall'art. 191, comma I,
TUEL; in atti manca quindi la prova che il contratto da cui è sorto il credito sia stato validamente concluso secondo le forme di legge che disciplinano la stipulazione dei contratti da parte degli enti locali. In merito, la Corte di
Cassazione ha evidenziato che “In materia di contratti conclusi dalla p.a. [...]
la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”
8 (Cass. civ. 15410/2018): d'altronde, anche il comma IV del citato art. 191
dispone che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in
violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio
intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai
sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che
hanno reso possibili le singole prestazioni”.
Nel caso in esame doveva essere il soggetto cedente a fornire al cessionario tutte le informazioni relative al credito ceduto ed era onere del cessionario darne prova nella presente sede giudiziaria, in quanto i predetti presupposti vanno qualificati come elementi costitutivi del diritto fatto valere, spettando all'attore in senso sostanziale provarne l'esistenza.
Alla luce di quanto innanzi, ne discende la fondatezza dell'odierna opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di qualsiasi attività di tal genere).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1483/2017,
emesso dal Tribunale di Nola;
9 - Condanna parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente,
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 12.046,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Liberato Francesco De Falco
dichiaratosi anticipatario.
Nola, 31/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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