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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3979/2020
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3979/2020
Oggi 12 febbraio 2025, alle ore 11:00, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. Aldo Valtimora il quale precisa le proprie Parte_1
conclusioni come da atti di causa;
chiede che - in caso di eventuale conferma del decreto opposto - il giudice tenga conto dei pagamenti medio tempore effettuati dall'opponente in favore dell'opposta, sulla base di un accordo intervenuto con la controparte che non è stato integralmente eseguito;
- per l'avv. Marco Rossi, oggi sostituito dall'avv. Laura Fichera, la Controparte_1
quale precisa che l'accordo tra le parti cui fa riferimento il procuratore di controparte non è mai stato concluso formalmente e che il debitore ha iniziato a pagare di sua
CP spontanea volontà; tali somme sono state trattenute da in acconto del maggiore avere;
si riporta alle note conclusive telematicamente depositate;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
19:35, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in pubblica udienza - assenti le parti e i loro procuratori - a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 10 N. R.G. 3979/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3979/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Aldo Valtimora, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), già con il Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_1
patrocinio dell'Avv. Marco Rossi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 12.02.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 947/2020 emesso in data 03.07.2020 nel
[...]
procedimento iscritto al n. 1457/2020 r.g., in virtù dl quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore della la somma di € 5.625,75, oltre interessi, spese e Controparte_1
compensi del monitorio.
1.1. - A supporto di tale opposizione, ha dedotto ed eccepito: a) l'omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ratione materiae; b) la nullità delle clausole determinative degli interessi in misura superiore alla soglia usuraria;
c) la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e la violazione degli art. 50 e 119 TUB;
d) la nullità del decreto ingiuntivo opposto stante: d1) l'indeterminatezza della somma ingiunta, in conseguenza dell'indeterminatezza del tasso degli interessi moratori;
d2) l'erroneità della somma ingiunta, in conseguenza dell'illegittimo addebito di interessi usurari.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la (frattanto Controparte_1
divenuta a seguito di mero cambio di denominazione sociale), Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Fallito il tentativo di mediazione e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa ha subito numerosi rinvii per bonario componimento.
4. - Non raggiunto l'accordo bonario, la causa è stata rinviata all'udienza del 05.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
5. - Nelle more del suddetto rinvio, la causa è transitata sul ruolo dello scrivente magistrato per effetto della variazione tabellare immediatamente esecutiva del
17.01.2025; quindi, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.02.2025 (così ricalendarizzata quella precedentemente fissata al 05.02.2025, giusta decreto del
03.02.2025), sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale dei procuratori delle parti ex art. 281-sexies c.p.c.
6. - Ciò posto, l'opposizione va disattesa per le ragioni di seguito indicate.
6.1. - Al riguardo, va premesso che, con il deposito del ricorso monitorio, l'odierna opposta ha spiegato una tipica domanda di adempimento del contratto di prestito finalizzato stipulato tra l'opponente e la società TA in data 12.03.2012 (la quale ha
Pag. 3 di 10 ceduto il credito sottostante alla giusta contratto del 09.10.2019, com'è Controparte_1
incontestato inter partes).
6.1.1. - Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il consolidato principio di diritto secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento (o per la risoluzione o per il risarcimento del danno), deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. Un., n. 13533/2001).
6.1.2. - Nella fattispecie, la società opposta ha assolto il proprio onere probatorio con la produzione del contratto di prestito finalizzato del 12.03.2012 (cfr. doc. 2, fasc. monitorio), ed allegando l'inadempimento dell'opponente all'obbligo di rimborso rateale del prestito per capitale e interessi.
6.1.3. - A fronte di tali allegazioni, sarebbe stato onere dell'opponente quello di dimostrare l'avvenuto adempimento, ovvero la sussistenza di ulteriori fatti impeditivi, estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa: onere che, nella fattispecie non risulta in alcun modo assolto dal il quale, peraltro, ha sostanzialmente ammesso di non aver Parte_1
potuto onorare il debito contratto con TA “a causa di personali difficoltà economiche” (cfr. pag. 1, atto di citazione in opposizione a d.i.).
6.1.4. - La somma ingiunta, dunque, risulta effettivamente dovuta dall'opponente nella chiesta misura di € 5.625,72, così composta: € 142,22 per spese e penali contrattualmente previste (di cui € 112,68 a titolo di penale per decadenza dal beneficio del termine); € 3.635,02 a titolo di capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine (23.10.2015); € 1.848,48 a titolo di n. 8 rate insolute sino alla data di decadenza dal beneficio del termine;
il tutto, come chiaramente risultante dall'estratto conto versato in atti dalla società opposta (cfr. doc. 7, fasc. monitorio); e con l'importante precisazione che, in sede monitoria, la società opposta non ha richiesto il pagamento della somma (anch'essa risultante dal citato estratto conto in atti) di €
2.507,92 a titolo di interessi di mora maturati sino alla data del 09.10.2019, come chiaramente desumibile dal ricorso per d.i., in seno al quale è stata richiesta la somma di
€ 5.625,72, “oltre interessi al tasso contrattualmente previsto dalla data della presente domanda [...] fino all'effettivo soddisfo” (cfr. pag. 2, ricorso monitorio).
Pag. 4 di 10 7. - Né, peraltro, le eccezioni da sollevate dal appaiono idonee a condurre a Parte_1
diverse conclusioni.
7.1. - Ed invero, l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione va respinta per la semplice ragione che il suddetto tentativo di mediazione è stato ritualmente esperito nel termine all'uopo concesso dal precedente Giudice Istruttore (cfr. dep. telematico dell'8.10.2021), conformemente al disposto di cui all'art. 5, co. 4, lett. a), del D.lgs. n. 28/2010 (nella versione applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.lgs. n.
149/2022 - c.d. “riforma Cartabia”), in base al quale nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, “I commi 1-bis e 2 non si applicano: [...] fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
7.2. - L'eccezione di usurarietà dei tassi convenuti nel contratto di prestito finalizzato del 12.03.2012 è palesemente infondata.
7.2.1. - Al riguardo, deve ricordarsi che gli interessi sono prestazioni pecuniarie dovute da chi utilizza una somma di danaro altrui o ne ritarda la restituzione.
Sulla base di tale prima definizione, è possibile enucleare una fondamentale distinzione degli interessi sulla base della loro causa: gli interessi del primo tipo, detti corrispettivi, assolvono alla funzione di remunerare, in percentuale e con periodicità, un determinato capitale;
quelli del secondo tipo, detti moratori, assolvono alla funzione risarcitoria, anticipata e forfetizzata, del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
7.2.2. - Trattandosi di prestazioni che, come detto, assolvono a funzioni diverse, ai fini della valutazione dell'usurarietà di un tasso d'interesse non potrebbe giustificarsi l'operazione secondo cui il tasso dei corrispettivi andrebbe sommato aritmeticamente con quello dei moratori, costituendo, invece, operazione corretta la valutazione separata di ciascuno di essi con riguardo al tasso soglia.
7.2.3. - Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi sulla base della nota sentenza n.
350/2013, con la quale a Corte di cassazione si è limitata ad affermare che “[…] ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono
Pag. 5 di 10 promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori […]”, con ciò intendendo dire che il disposto di cui all'art. 1815, co. 2, c.c. - in virtù del quale “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” - si applica sia agli interessi corrispettivi che a quelli moratori, conformemente, peraltro, ad un indirizzo interpretativo già consolidato nel tempo (cfr.
Cass. n. 5286/2000; Cass. n. 5324/2003; Cass. n. 16992/2007).
7.2.4. - Tali approdi sono stati, da ultimo, parzialmente1 confermati dalla Corte di cassazione a Sezioni unite (cfr. Sez. Un., n. 19597/2020), secondo cui la disciplina antiusura, mirando a sanzionare la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori e la relativa verifica va condotta raffrontando il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, con il tasso soglia usura (TSU), da determinarsi in applicazione dei seguenti criteri: a) per i contratti conclusi fino al 31.03.2003, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, poiché i decreti anteriori al D.M.
25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'1.04.2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori. La formula da seguire è la seguente:
(T.E.G.M. × 1,5); b) per i contratti conclusi dall'1.04.2003 (data di entrata in vigore del
D.M. 25.03.2003) al 30.06.2011, il “tasso soglia di mora” va determinato sommando al
T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media degli interessi di mora indicata nei decreti), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, l. 108/1996 pro tempore vigente. La formula da seguire è la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) × 1,5; c) per i contratti conclusi dall'01.07.2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27.06.2011) al 31.12.2017, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1%
(maggiorazione media degli interessi di mora indicata nei decreti), il tutto maggiorato di
1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, l. 108/1996, come modificato dal d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla l. 106/2011. La formula corrispondente è la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) × 1,25 + 4; d) per i contratti conclusi dall'1.01.2018 (data di entrata in vigore del D.M. 21.12.2017), il “tasso soglia di mora”
Pag. 6 di 10 si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 1,9% (per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale) o del 4,1% (per le operazioni di leasing) o del 3,1% (per il complesso degli altri prestiti) (maggiorazioni medie interessi di mora indicate nei decreti a partire dal D.M. 21 dicembre 2017), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, l. 108/1996, come modificato dal D.L. 13 maggio
2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106. La formula corrispondente è la seguente: (T.E.G.M. + 1,9 o 4,1 o 3,1) × 1,25 + 4.
7.2.5. - A ciò si aggiunga che il “principio della sommatoria” di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura è solo uno dei criteri astrattamente utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento. Esso è, tuttavia, incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni unite, oltre ad essere stato espressamente ripudiato in numerose sentenze della S.C.2.
7.2.6. - Non potendosi, dunque, applicare il suddetto meccanismo della “sommatoria dei tassi”, nel caso in esame non si ravvisa alcun superamento del TSU pro tempore vigente, tanto con riguardo ai corrispettivi, quanto con riguardo ai moratori.
7.2.6.1. - Nello specifico, anche ipotizzando che il TEG coincida con il TAEG indicato nel contratto in oggetto3, non sarebbe comunque ravvisabile alcuna usura.
Ed infatti, sulla scorta di quanto previsto dal Decreto M.E.F. del 20.12.2011, il T.A.E.G. contrattuale (12,90%) non superava il TSU relativo alla categoria “Credito finalizzato all'acquisto rateale - oltre € 5.000”, il quale, per il I trimestre 2012, era stabilito nella misura del 16,975% (TEGM 10,38% maggiorato un quarto cui si aggiunge un margine
Pag. 7 di 10 di ulteriori quattro punti percentuali, come previsto dall'art. 2 della L. n. 108/1996 nel testo pro tempore vigente).
7.2.6.2. - Il tasso degli interessi di mora (determinati in misura non inferiore all'1,5% mensile, pari al 18% annuo), non superava il relativo TSU di mora, in specie pari al
19,600%, determinato applicando la formula indicata da Sez. Un., n. 19597/2020, ossia:
[(T.E.G.M. + 2,1) × 1,25] + 4 =
[(10,38 + 2,1) × 1,25] + 4 =
[12,48 × 1,25] + 4 =
15,60 + 4 = 19,600%.
Tali conclusioni risultano a maggior ragione valide ove si consideri che, stando alle allegazioni di parte opposta, il tasso di mora è stato concretamente applicato al minor tasso indicato in contratto, pari allo 0,30% in più del TAN rapportato su base mensile
(10,50% annuo = 0,875% mensile), corrispondente al 14,10% annuo (0,875% + 0,30%
- 1,175% mensile;
1,175% × 12 = 14,10% annuo).
7.3. - L'eccepita inidoneità dell'estratto conto prodotto in sede monitoria dalla società opposta (cfr. doc. 7, fasc. monitorio) a fungere da certificazione ex art. 50 TUB appare del tutto irrilevante ai fini decisori, posto che, come detto, il credito è stato provato con la produzione del contratto di prestito finalizzato del 12.03.2012 (cfr. doc. 2, fasc. monitorio), del quale la parte opponente non ha contestato l'esistenza, né l'avvenuta cessione del relativo credito in favore dell'odierna opposta.
7.4. - Secondo l'opponente, il decreto ingiuntivo opposto sarebbe nullo l'indeterminatezza della somma ingiunta, in conseguenza dell'indeterminatezza del tasso degli interessi moratori.
7.4.1. - Tale eccezione è infondata e va respinta, tenuto conto che il contratto dedotto in lite consente di individuare senza incertezze il tasso moratorio nella misura minima dell'1,5% mensile, pari al 18% annuo.
7.4.2. - Nessuna indeterminatezza può, poi, discendere dalla concreta applicazione, da parte della società opposta, del tasso del 14,10% annuo (in misura, dunque, nettamente inferiore rispetto a quello contrattualmente pattuito nella misura del 18% annuo),
Pag. 8 di 10 vertendosi, infatti, nell'ipotesi specificamente considerata dalle Sezioni Unite della S.C. nella citata sentenza n. 19597/2020, secondo cui, laddove i presupposti della mora si siano già verificati a seguito dell'inadempimento del mutuatario, la valutazione di usurarietà non può riguardare l'interesse previsto in contratto, ma quello concretamente praticato dopo l'inadempimento.
7.5. - L'opponente ha eccepito l'erroneità della somma ingiunta, in conseguenza dell'illegittimo addebito di interessi usurari.
7.5.1. - L'eccezione è infondata e va respinta, per la semplice ragione che, come dianzi chiarito, il contratto in esame non contempla pattuizioni usurarie.
8. - Contrariamente a quanto richiesto dal procuratore di parte opponente all'odierna udienza di discussione orale, non possono, infine, dedursi in favore dell'odierno opponente le somme medio tempore pagate in favore dell'opposta, tenuto conto che, per costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 22489/2006; Cass. n. 11660/2007;
Cass. n. 22960/2007; Cass. n. 21432/2011), grava sull'opponente l'onere di provare i pagamenti effettuati nel corso del giudizio di opposizione, e considerato che, nel caso in esame, il suddetto onere probatorio non è stato in alcun modo assolto dal Parte_1
9. - Conformemente alle risultanze di causa, l'opposizione va conclusivamente rigettata.
9.1. - Non va ulteriormente dichiarata l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di titolo già munito di efficacia esecutiva (cfr. ordinanza ex art. 648 c.p.c. resa a verbale di udienza del 12.10.2021), a tale conclusione pervenendosi attraverso una piana esegesi dell'art. 653, co. 1, c.p.c., secondo cui il rigetto dell'opposizione con sentenza provvisoriamente esecutiva determina l'acquisto dell'efficacia esecutiva del decreto “che non ne sia già munito”, ricavandosi a contrario che, ove il decreto “ne sia già munito”, non debba dichiararsene nuovamente l'esecutorietà.
10. - Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento, individuato secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, sulla base del valore della controversia dichiarato in domanda (€ 5.625,72 - scaglione sino ad € 26.000,00), si liquidano come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, con congrua riduzione attesa la natura documentale della
Pag. 9 di 10 controversia e la ripetitività delle difese spiegate dalle parti nel corso del giudizio.
11. - Tenuto conto, infine, che l'opponente non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria, come da relativo verbale negativo in atti
(cfr. dep. telematico dell'8.10.2021 di parte opposta), il predetto va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, a norma dell'art. 8, co. 4-bis, del D.lgs. n.
28/2010 (nella versione applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 149/2022 - c.d. “riforma Cartabia”).
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3979/2020 r.g., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna l'opponente a rifondere la società opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
3) Condanna l'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma d'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso a Siracusa, in data 12 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 10 di 10
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si è trattato di conferma solo parziale, avendo le Sezioni unite della S.C. precisato che, dall'accertamento dell'usurarietà, discende l'applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, ma in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, co. 1, c.c. 2 Cfr. Cass. n. 31615/2021: “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non
è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi
e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”; da ultimo, cfr. Cass. n. 14214/2022. 3 Ferma restando l'erroneità di una tale equiparazione, non essendo il TAEG un tasso applicato, bensì un indicatore sintetico dei costi contrattuali con funzione meramente informativa.
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3979/2020
Oggi 12 febbraio 2025, alle ore 11:00, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. Aldo Valtimora il quale precisa le proprie Parte_1
conclusioni come da atti di causa;
chiede che - in caso di eventuale conferma del decreto opposto - il giudice tenga conto dei pagamenti medio tempore effettuati dall'opponente in favore dell'opposta, sulla base di un accordo intervenuto con la controparte che non è stato integralmente eseguito;
- per l'avv. Marco Rossi, oggi sostituito dall'avv. Laura Fichera, la Controparte_1
quale precisa che l'accordo tra le parti cui fa riferimento il procuratore di controparte non è mai stato concluso formalmente e che il debitore ha iniziato a pagare di sua
CP spontanea volontà; tali somme sono state trattenute da in acconto del maggiore avere;
si riporta alle note conclusive telematicamente depositate;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
19:35, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in pubblica udienza - assenti le parti e i loro procuratori - a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 10 N. R.G. 3979/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3979/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Aldo Valtimora, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), già con il Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_1
patrocinio dell'Avv. Marco Rossi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 12.02.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 947/2020 emesso in data 03.07.2020 nel
[...]
procedimento iscritto al n. 1457/2020 r.g., in virtù dl quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore della la somma di € 5.625,75, oltre interessi, spese e Controparte_1
compensi del monitorio.
1.1. - A supporto di tale opposizione, ha dedotto ed eccepito: a) l'omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ratione materiae; b) la nullità delle clausole determinative degli interessi in misura superiore alla soglia usuraria;
c) la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e la violazione degli art. 50 e 119 TUB;
d) la nullità del decreto ingiuntivo opposto stante: d1) l'indeterminatezza della somma ingiunta, in conseguenza dell'indeterminatezza del tasso degli interessi moratori;
d2) l'erroneità della somma ingiunta, in conseguenza dell'illegittimo addebito di interessi usurari.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la (frattanto Controparte_1
divenuta a seguito di mero cambio di denominazione sociale), Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Fallito il tentativo di mediazione e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa ha subito numerosi rinvii per bonario componimento.
4. - Non raggiunto l'accordo bonario, la causa è stata rinviata all'udienza del 05.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
5. - Nelle more del suddetto rinvio, la causa è transitata sul ruolo dello scrivente magistrato per effetto della variazione tabellare immediatamente esecutiva del
17.01.2025; quindi, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.02.2025 (così ricalendarizzata quella precedentemente fissata al 05.02.2025, giusta decreto del
03.02.2025), sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale dei procuratori delle parti ex art. 281-sexies c.p.c.
6. - Ciò posto, l'opposizione va disattesa per le ragioni di seguito indicate.
6.1. - Al riguardo, va premesso che, con il deposito del ricorso monitorio, l'odierna opposta ha spiegato una tipica domanda di adempimento del contratto di prestito finalizzato stipulato tra l'opponente e la società TA in data 12.03.2012 (la quale ha
Pag. 3 di 10 ceduto il credito sottostante alla giusta contratto del 09.10.2019, com'è Controparte_1
incontestato inter partes).
6.1.1. - Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il consolidato principio di diritto secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento (o per la risoluzione o per il risarcimento del danno), deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. Un., n. 13533/2001).
6.1.2. - Nella fattispecie, la società opposta ha assolto il proprio onere probatorio con la produzione del contratto di prestito finalizzato del 12.03.2012 (cfr. doc. 2, fasc. monitorio), ed allegando l'inadempimento dell'opponente all'obbligo di rimborso rateale del prestito per capitale e interessi.
6.1.3. - A fronte di tali allegazioni, sarebbe stato onere dell'opponente quello di dimostrare l'avvenuto adempimento, ovvero la sussistenza di ulteriori fatti impeditivi, estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa: onere che, nella fattispecie non risulta in alcun modo assolto dal il quale, peraltro, ha sostanzialmente ammesso di non aver Parte_1
potuto onorare il debito contratto con TA “a causa di personali difficoltà economiche” (cfr. pag. 1, atto di citazione in opposizione a d.i.).
6.1.4. - La somma ingiunta, dunque, risulta effettivamente dovuta dall'opponente nella chiesta misura di € 5.625,72, così composta: € 142,22 per spese e penali contrattualmente previste (di cui € 112,68 a titolo di penale per decadenza dal beneficio del termine); € 3.635,02 a titolo di capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine (23.10.2015); € 1.848,48 a titolo di n. 8 rate insolute sino alla data di decadenza dal beneficio del termine;
il tutto, come chiaramente risultante dall'estratto conto versato in atti dalla società opposta (cfr. doc. 7, fasc. monitorio); e con l'importante precisazione che, in sede monitoria, la società opposta non ha richiesto il pagamento della somma (anch'essa risultante dal citato estratto conto in atti) di €
2.507,92 a titolo di interessi di mora maturati sino alla data del 09.10.2019, come chiaramente desumibile dal ricorso per d.i., in seno al quale è stata richiesta la somma di
€ 5.625,72, “oltre interessi al tasso contrattualmente previsto dalla data della presente domanda [...] fino all'effettivo soddisfo” (cfr. pag. 2, ricorso monitorio).
Pag. 4 di 10 7. - Né, peraltro, le eccezioni da sollevate dal appaiono idonee a condurre a Parte_1
diverse conclusioni.
7.1. - Ed invero, l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione va respinta per la semplice ragione che il suddetto tentativo di mediazione è stato ritualmente esperito nel termine all'uopo concesso dal precedente Giudice Istruttore (cfr. dep. telematico dell'8.10.2021), conformemente al disposto di cui all'art. 5, co. 4, lett. a), del D.lgs. n. 28/2010 (nella versione applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.lgs. n.
149/2022 - c.d. “riforma Cartabia”), in base al quale nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, “I commi 1-bis e 2 non si applicano: [...] fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
7.2. - L'eccezione di usurarietà dei tassi convenuti nel contratto di prestito finalizzato del 12.03.2012 è palesemente infondata.
7.2.1. - Al riguardo, deve ricordarsi che gli interessi sono prestazioni pecuniarie dovute da chi utilizza una somma di danaro altrui o ne ritarda la restituzione.
Sulla base di tale prima definizione, è possibile enucleare una fondamentale distinzione degli interessi sulla base della loro causa: gli interessi del primo tipo, detti corrispettivi, assolvono alla funzione di remunerare, in percentuale e con periodicità, un determinato capitale;
quelli del secondo tipo, detti moratori, assolvono alla funzione risarcitoria, anticipata e forfetizzata, del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
7.2.2. - Trattandosi di prestazioni che, come detto, assolvono a funzioni diverse, ai fini della valutazione dell'usurarietà di un tasso d'interesse non potrebbe giustificarsi l'operazione secondo cui il tasso dei corrispettivi andrebbe sommato aritmeticamente con quello dei moratori, costituendo, invece, operazione corretta la valutazione separata di ciascuno di essi con riguardo al tasso soglia.
7.2.3. - Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi sulla base della nota sentenza n.
350/2013, con la quale a Corte di cassazione si è limitata ad affermare che “[…] ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono
Pag. 5 di 10 promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori […]”, con ciò intendendo dire che il disposto di cui all'art. 1815, co. 2, c.c. - in virtù del quale “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” - si applica sia agli interessi corrispettivi che a quelli moratori, conformemente, peraltro, ad un indirizzo interpretativo già consolidato nel tempo (cfr.
Cass. n. 5286/2000; Cass. n. 5324/2003; Cass. n. 16992/2007).
7.2.4. - Tali approdi sono stati, da ultimo, parzialmente1 confermati dalla Corte di cassazione a Sezioni unite (cfr. Sez. Un., n. 19597/2020), secondo cui la disciplina antiusura, mirando a sanzionare la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori e la relativa verifica va condotta raffrontando il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, con il tasso soglia usura (TSU), da determinarsi in applicazione dei seguenti criteri: a) per i contratti conclusi fino al 31.03.2003, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, poiché i decreti anteriori al D.M.
25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'1.04.2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori. La formula da seguire è la seguente:
(T.E.G.M. × 1,5); b) per i contratti conclusi dall'1.04.2003 (data di entrata in vigore del
D.M. 25.03.2003) al 30.06.2011, il “tasso soglia di mora” va determinato sommando al
T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media degli interessi di mora indicata nei decreti), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, l. 108/1996 pro tempore vigente. La formula da seguire è la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) × 1,5; c) per i contratti conclusi dall'01.07.2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27.06.2011) al 31.12.2017, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1%
(maggiorazione media degli interessi di mora indicata nei decreti), il tutto maggiorato di
1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, l. 108/1996, come modificato dal d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla l. 106/2011. La formula corrispondente è la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) × 1,25 + 4; d) per i contratti conclusi dall'1.01.2018 (data di entrata in vigore del D.M. 21.12.2017), il “tasso soglia di mora”
Pag. 6 di 10 si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 1,9% (per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale) o del 4,1% (per le operazioni di leasing) o del 3,1% (per il complesso degli altri prestiti) (maggiorazioni medie interessi di mora indicate nei decreti a partire dal D.M. 21 dicembre 2017), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, l. 108/1996, come modificato dal D.L. 13 maggio
2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106. La formula corrispondente è la seguente: (T.E.G.M. + 1,9 o 4,1 o 3,1) × 1,25 + 4.
7.2.5. - A ciò si aggiunga che il “principio della sommatoria” di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura è solo uno dei criteri astrattamente utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento. Esso è, tuttavia, incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni unite, oltre ad essere stato espressamente ripudiato in numerose sentenze della S.C.2.
7.2.6. - Non potendosi, dunque, applicare il suddetto meccanismo della “sommatoria dei tassi”, nel caso in esame non si ravvisa alcun superamento del TSU pro tempore vigente, tanto con riguardo ai corrispettivi, quanto con riguardo ai moratori.
7.2.6.1. - Nello specifico, anche ipotizzando che il TEG coincida con il TAEG indicato nel contratto in oggetto3, non sarebbe comunque ravvisabile alcuna usura.
Ed infatti, sulla scorta di quanto previsto dal Decreto M.E.F. del 20.12.2011, il T.A.E.G. contrattuale (12,90%) non superava il TSU relativo alla categoria “Credito finalizzato all'acquisto rateale - oltre € 5.000”, il quale, per il I trimestre 2012, era stabilito nella misura del 16,975% (TEGM 10,38% maggiorato un quarto cui si aggiunge un margine
Pag. 7 di 10 di ulteriori quattro punti percentuali, come previsto dall'art. 2 della L. n. 108/1996 nel testo pro tempore vigente).
7.2.6.2. - Il tasso degli interessi di mora (determinati in misura non inferiore all'1,5% mensile, pari al 18% annuo), non superava il relativo TSU di mora, in specie pari al
19,600%, determinato applicando la formula indicata da Sez. Un., n. 19597/2020, ossia:
[(T.E.G.M. + 2,1) × 1,25] + 4 =
[(10,38 + 2,1) × 1,25] + 4 =
[12,48 × 1,25] + 4 =
15,60 + 4 = 19,600%.
Tali conclusioni risultano a maggior ragione valide ove si consideri che, stando alle allegazioni di parte opposta, il tasso di mora è stato concretamente applicato al minor tasso indicato in contratto, pari allo 0,30% in più del TAN rapportato su base mensile
(10,50% annuo = 0,875% mensile), corrispondente al 14,10% annuo (0,875% + 0,30%
- 1,175% mensile;
1,175% × 12 = 14,10% annuo).
7.3. - L'eccepita inidoneità dell'estratto conto prodotto in sede monitoria dalla società opposta (cfr. doc. 7, fasc. monitorio) a fungere da certificazione ex art. 50 TUB appare del tutto irrilevante ai fini decisori, posto che, come detto, il credito è stato provato con la produzione del contratto di prestito finalizzato del 12.03.2012 (cfr. doc. 2, fasc. monitorio), del quale la parte opponente non ha contestato l'esistenza, né l'avvenuta cessione del relativo credito in favore dell'odierna opposta.
7.4. - Secondo l'opponente, il decreto ingiuntivo opposto sarebbe nullo l'indeterminatezza della somma ingiunta, in conseguenza dell'indeterminatezza del tasso degli interessi moratori.
7.4.1. - Tale eccezione è infondata e va respinta, tenuto conto che il contratto dedotto in lite consente di individuare senza incertezze il tasso moratorio nella misura minima dell'1,5% mensile, pari al 18% annuo.
7.4.2. - Nessuna indeterminatezza può, poi, discendere dalla concreta applicazione, da parte della società opposta, del tasso del 14,10% annuo (in misura, dunque, nettamente inferiore rispetto a quello contrattualmente pattuito nella misura del 18% annuo),
Pag. 8 di 10 vertendosi, infatti, nell'ipotesi specificamente considerata dalle Sezioni Unite della S.C. nella citata sentenza n. 19597/2020, secondo cui, laddove i presupposti della mora si siano già verificati a seguito dell'inadempimento del mutuatario, la valutazione di usurarietà non può riguardare l'interesse previsto in contratto, ma quello concretamente praticato dopo l'inadempimento.
7.5. - L'opponente ha eccepito l'erroneità della somma ingiunta, in conseguenza dell'illegittimo addebito di interessi usurari.
7.5.1. - L'eccezione è infondata e va respinta, per la semplice ragione che, come dianzi chiarito, il contratto in esame non contempla pattuizioni usurarie.
8. - Contrariamente a quanto richiesto dal procuratore di parte opponente all'odierna udienza di discussione orale, non possono, infine, dedursi in favore dell'odierno opponente le somme medio tempore pagate in favore dell'opposta, tenuto conto che, per costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 22489/2006; Cass. n. 11660/2007;
Cass. n. 22960/2007; Cass. n. 21432/2011), grava sull'opponente l'onere di provare i pagamenti effettuati nel corso del giudizio di opposizione, e considerato che, nel caso in esame, il suddetto onere probatorio non è stato in alcun modo assolto dal Parte_1
9. - Conformemente alle risultanze di causa, l'opposizione va conclusivamente rigettata.
9.1. - Non va ulteriormente dichiarata l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di titolo già munito di efficacia esecutiva (cfr. ordinanza ex art. 648 c.p.c. resa a verbale di udienza del 12.10.2021), a tale conclusione pervenendosi attraverso una piana esegesi dell'art. 653, co. 1, c.p.c., secondo cui il rigetto dell'opposizione con sentenza provvisoriamente esecutiva determina l'acquisto dell'efficacia esecutiva del decreto “che non ne sia già munito”, ricavandosi a contrario che, ove il decreto “ne sia già munito”, non debba dichiararsene nuovamente l'esecutorietà.
10. - Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento, individuato secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, sulla base del valore della controversia dichiarato in domanda (€ 5.625,72 - scaglione sino ad € 26.000,00), si liquidano come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, con congrua riduzione attesa la natura documentale della
Pag. 9 di 10 controversia e la ripetitività delle difese spiegate dalle parti nel corso del giudizio.
11. - Tenuto conto, infine, che l'opponente non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria, come da relativo verbale negativo in atti
(cfr. dep. telematico dell'8.10.2021 di parte opposta), il predetto va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, a norma dell'art. 8, co. 4-bis, del D.lgs. n.
28/2010 (nella versione applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 149/2022 - c.d. “riforma Cartabia”).
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3979/2020 r.g., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna l'opponente a rifondere la società opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
3) Condanna l'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma d'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso a Siracusa, in data 12 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 10 di 10
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si è trattato di conferma solo parziale, avendo le Sezioni unite della S.C. precisato che, dall'accertamento dell'usurarietà, discende l'applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, ma in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, co. 1, c.c. 2 Cfr. Cass. n. 31615/2021: “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non
è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi
e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”; da ultimo, cfr. Cass. n. 14214/2022. 3 Ferma restando l'erroneità di una tale equiparazione, non essendo il TAEG un tasso applicato, bensì un indicatore sintetico dei costi contrattuali con funzione meramente informativa.