Sentenza 28 marzo 2024
Ordinanza cautelare 16 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 22 ottobre 2024
Inammissibile
Sentenza 30 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/01/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00729/2025REG.PROV.COLL.
N. 05066/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5066 del 2024, proposto dai sigg. OV AN BA, MM BA, CO BA, PI De AR nonché dalla società BA RO s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrizio Crisci, Lucio Rodolfo Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione LI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Libera Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la società Rwe EN IA s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la LI, Bari (Sezione Seconda) n. 00332/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione LI e della società Rwe EN IA s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il consigliere Giuseppe Rotondo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento dell’autorizzazione unica, prot. n. 159 del 30 giugno 2023, rilasciata dalla Regione LI in favore della RWE EN IA SR per la costruzione ed esercizio delle opere e dei lavori di costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 54 MW, costituito da 12 aerogeneratori, denominato San Severo, sito appunto nel territorio comunale di San Severo (Foggia).
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda:
a) i signori OV AN BA, MM BA, CO BA, PI De AR e la società BA RO s.r.l. sono proprietari nel Comune di San Severo di numerosi appezzamenti di terreno sui quali svolgono attività agricolo-imprenditoriale;
b) in data 1° dicembre 2016, i signori OV AN BA e MM BA costituivano la società BA RO SR avente ad oggetto la produzione di energia elettrica e la commercializzazione dell'energia prodotta;
c) la costituita BA RO SR realizzava n. 3 aerogeneratori ciascuno della potenza nominale di 60 KW, due dei quali insistenti sulle p.lle 299 (ex 210) e 297 (ex 35-13) del foglio 112 del Comune di San Severo;
d) in data 19 giugno 2019, con nota prot. n. 2714 del 24 giugno 2019, l’originaria proponente NN IA s.p.a. (cui è poi subentrata l’odierna società appellata) chiedeva il rilascio ex art. 12 del d.lgs n. 387 del 2003 dell’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica denominato "Parco Eolico San Severo" della potenza di 54,00 MW nel Comune di San Severo (FG), in località “Centoquaranta - Mezzanone”, nonché delle infrastrutture connesse;
e) in precedenza, con nota del 28 gennaio 2019, la NN aveva avanzato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) istanza ai sensi dell’art 23 del d.lgs n. 152 del 2006, finalizzata all’avvio della procedura di valutazione d’impatto ambientale del progetto;
f) con nota prot. n. 967 del 26 agosto 2022, la società RWE trasmetteva all’Amministrazione regionale la nota prot. n. 103556 del 25 agosto 2022, a mezzo della quale la quale il MASE aveva comunicato l’avvenuta adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, della deliberazione del 28 luglio/1° agosto 2022, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto “Parco Eolico San Severo”, a fronte del parere positivo con condizioni ambientali n. 187 del 29 novembre 2021 reso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS operante in seno al Ministero;
g) con nota prot. n. 9459 del 23 settembre 2022, la Regione comunicava formalmente al proponente l’avvio del procedimento teso al rilascio del titolo autorizzativo ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e, contestualmente, convocava per il giorno 14 ottobre 2022 la prima riunione della conferenza di servizi per l’esame del progetto (all’esito della quale veniva rivolto l’invito alla Società istante a voler provvedere a dar seguito alle richieste di integrazione formulate dagli Enti competenti nel corso della seduta e fatte proprie dalla sezione regionale, come indicate nel verbale redatto in detta sede);
h) con note datate 20 ottobre 2022, la RWE riscontrava positivamente le richieste documentali avanzate nel corso della riunione del 14 ottobre 2022 dall’ufficio per le espropriazioni e dall’ufficio Parco Tratturi;
i) la seconda seduta della conferenza di servizi si teneva il giorno 24 ottobre 2022, poi rinviata al successivo 2 novembre (nel corso della quale si evidenziava: la necessità di chiarimenti in merito al parere reso ed acquisito dal Comune di San Severo; di ritenere assolta la compatibilità paesaggistica ai fini autorizzativi nel procedimento di autorizzazione unica; la necessità di verificare la sussistenza di una possibile interferenza con l’impianto eolico della società Luxenia SR; la necessità di riscontrare i rilievi ovvero le incoerenze rispetto alla interferenza segnalati dall’Ufficio per le espropriazioni);
l) con nota prot. n. 11508, datata 8 novembre 2022, veniva trasmesso alla società proponente e agli Enti il verbale del 2 novembre 2022;
m) con nota prot. n. 14846 del 20 dicembre 2022, la Regione LI, a mezzo della RWE EN SR, comunicava ai ricorrenti l’avvio del procedimento amministrativo di asservimento di parte dei terreni di proprietà siti nel Comune di San Severo in Catasto al F. 112 p.lle 13, 23, 227 e 67 ed al F. 120 p.lle 15, 24, 32, 34, 38 e 62 con costituzione anche di servitù di sorvolo e di servitù di passaggio;
n) nella circostanza, i ricorrenti-appellanti apprendevano che nei pressi delle tre turbine eoliche di proprietà della BA RO SR sarebbero sorte delle torri eoliche di grandi dimensioni alte oltre 200 metri con eliche del diametro di oltre 150 metri che, una volta in funzione, avrebbero interferito sia con l’attività agricola sia, in particolare, con l’attività imprenditoriale di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con asserite ripercussioni in termini di funzionamento dei propri aerogeneratori;
o) pertanto, in data 27 gennaio 2023 essi, collettivamente e ognuno per le proprie ragioni (le persone fisiche quali soggetti direttamente incisi dal procedimento amministrativo, la società BA RO SR quale interventrice nel procedimento amministrativo), inviavano osservazioni ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990 alle quali veniva allegata relazione tecnica a firma dell’ing. F. atta ad evidenziare la interferenza delle realizzande torri eoliche con i preesistenti aerogeneratori della BA RO SR;
p) la Regione LI con nota pec del 9 febbraio 2023 inviava alla proponente società RWE EN IA SR, dando comunicazione dell’invio anche alla BA RO SR, le osservazioni di quest’ultima e di tutti gli altri ricorrenti;
q) la società proponente, con nota pec del 15 febbraio 2023, inviava alla Regione LI e per conoscenza ad BA RO SR proprie controdeduzioni in merito alle osservazioni;
r) successivamente, il proponente riscontrava tutte le richieste di integrazioni/controdeduzioni formulate nel corso della seduta della conferenza di servizi del 2 novembre 2022, trasmettendo la documentazione suppletiva, tra cui l’ultima nota pec del 30 marzo 2023 a mezzo della quale RWE riscontrava positivamente la richiesta di integrazione documentale avanzata dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, giusta nota prot. n. 6624 del 22.03.2023, dichiarando di rendersi “ disponibile a recepire in sede di progettazione esecutiva le prescrizioni indicate ” dal citato Consorzio;
s) con nota prot. n. 6124 del 4 aprile 2023, la Sezione TE comunicava la conclusione positiva della conferenza di servizi, assegnando alla proponente un termine pari a venti giorni per il deposito di ulteriore comunicazione; alla suddetta nota venivano allegate le seguenti note successivamente acquisite nel corso del procedimento: nota prot. n. 6624 del 22 marzo 2023 del Consorzio per la Bonifica della Capitanata; nota prot. n. 981 del 25 gennaio 2023 della Regione LI - Sezione Risorse Idriche; nota prot. n. 2493 del 26 gennaio 2023 del Comando Militare Esercito “LI”; nota prot. n. 20220105558 del dicembre 2022 di Terna s.p.a.);
t) successivamente, la Regione LI invitava la società RWE Renewable IA s.r.l. a trasmettere proposta di delocalizzazione del tratto del cavidotto insistente sulle particelle 401-402-404-407-408-410 del foglio 126 di San Severo intestate al Demanio Pubblico della Regione LI.
u) con nota p.e.c. del 9 giugno 2023, il proponente riscontrava la richiesta, comunicando la traslazione della sottostazione utente 30/150 kV; inoltre, al fine di superare la sovrapposizione del tratto di cavidotto MT, insistente sulle particelle 401-402-404-407-408-410 del foglio 126 di San Severo intestate al Demanio Pubblico della Regione LI, con le condotte idriche del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, attesa la impossibilità di accettare il preventivo formulato dal citato Ente risultato troppo oneroso, proponeva “la delocalizzazione del tratto su strada esistente di proprietà di Terna S.p.A. alle p.lle 558 e 560 fg. 126 allegando una relazione tecnica esplicativa e una planimetria di dettaglio con la indicazione del vecchio tracciato e del nuovo”, avviando contestualmente una interlocuzione con il gestore della RTN al fine di sottoscrivere accordi bonari per il passaggio sulle già citate particelle 558 e 560 fg. 126 di San Severo;
v) all’esito di tali modifiche progettuali e localizzative, con nota prot. n. 10387 del 26 giugno 2023 il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili: i) confermava e integrava, rispetto alla precedente nota prot. n. 6124 del 4 aprile 2023, la conclusione positiva della conferenza di servizi; ii) osservava che la società proponente avrebbe dovuto ottenere un nuovo nulla osta all’esecuzione dei lavori per il superamento dell’interferenza rilevata nell’elaborato “Relazione Tecnica Specialistica” trasmesso in uno con la nota pec del 9 giugno 2023; iii) chiedeva a RWE EN IA s.r.l. la trasmissione di una dichiarazione di impegno, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del dpr n. 445/2000, del legale rappresentante della istante: alla rinuncia formale alla occupazione delle particelle 401-402-404-407-408-410 del foglio 126 di San Severo, all'aggiornamento del relativo piano particellare e tutta la documentazione ad esso collegata, nonché alla rinuncia ad una nuova dichiarazione di pubblica utilità, con impegno all’acquisizione delle particelle 558 e 560 fg. 126;
z) a seguito del deposito da parte della società proponenete della ulteriore documentazione normativamente prescritta, con la determinazione dirigenziale n. 159 del 30 giugno 2023, la Sezione regionale TE procedeva al rilascio della autorizzazione unica.
3. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la LI (nrg 1165/2023) i signori BA, De AR e la società BA RO SR impugnavano l’autorizzazione unica prot. n. 159 del 30 giugno 2023, deducendo i seguenti motivi.
I) Illegittimità nonché nullità dell’a.u. n. 159 del 30 giugno 2023 - violazione art. 10, lett. b, legge 241/1990 e dell’art. 12 del d.lgs n. 387/2003 - omessa motivazione – perplessità.
Queste le censure:
a) ingiustificato, mancato riscontro alle osservazioni dei ricorrenti, in uno all’omesso esame delle stesse da parte della Regione LI;
b) nonostante la Regione avesse inviato le osservazioni alla società beneficiaria, la società RWE SR avrebbe addotto nelle proprie controdeduzioni questioni non decisive per superare le contestazioni mosse dai ricorrenti persone fisiche, mentre si sarebbe rifiutata di rispondere sulle osservazioni della BA RO SR ritenendola erroneamente estranea al procedimento amministrativo;
c) in ogni caso, su dette motivazioni alcuna posizione avrebbe assunto l’amministrazione, unico soggetto legittimato a verificare la correttezza della richiesta e la compiutezza della risposta;
d) la Regione, per la posizione della RG SR e della Polo Solar SR, avrebbe adottato motivazioni stringenti e complete mentre per la BA RO SR alcuna motivazione avrebbe fornito.
II) Nullità del provvedimento per difetto di motivazione e difetto di istruttoria - illogicità - eccesso di potere - violazione linee guida nazionali approvate con dm 19/09/2010 all. 4 punto 3.2.
Queste le censure:
a) il provvedimento impugnato non avrebbe adottato alcuna decisione sulle osservazioni formulate dai ricorrenti né reca argomentazione circa i motivi per i quali non sussistano le denunciate interferenze tra le realizzande torri e quelle della ricorrente società;
b) l’amministrazione avrebbe omesso la verifica circa l’esistenza di trattative di bonario componimento tra la società proponente RWE IA SR e la BA RO SR nel mentre, mediante una adeguata istruttoria, avrebbe dovuto verificare se i contrapposti interessi delle due società fossero realmente in conflitto tra loro;
c) l’espletamento di accertamenti di tipo istruttorio avrebbe dovuto indurre la Regione LI ad esaminare le osservazioni dei ricorrenti e a confrontarle con le controdeduzioni della proponente RWE SR.
III) eccesso di potere per sviamento - perplessità – violazione art. 41 e 97 Cost. - tutela dell’affidamento.
Queste le censure:
la Regione avrebbe favorito un’iniziativa squisitamente privata, posta in essere per fini di lucro, mediante l’utilizzo di strumenti pubblicistici per permettere ad un soggetto privato di conseguire un utile economico e di paralizzare l’attività, anch’essa privata, svolta dalla ricorrente BA RO SR nel medesimo campo della produzione di energia alternativa da fonte eolica.
3.1. Si costituivano, per resistere, la società Rwe EN IA SR e la Regione LI eccependo, altresì:
- irricevibilità per tardività, del ricorso proposto dalla BA RO SR;
- inammissibilità, per carenza di interesse, del gravame proposto da tutti i ricorrenti stante la mancata impugnazione della V.i.a. oltre che la mancata allegazione, da parte delle persone fisiche, di un concreto danno;
- la società controinteressata eccependo, altresì, la mancata impugnazione del provvedimento autorizzatorio formatosi per silentium, ex art. 7, comma 2, del d.l. n. 50 del 2022.
3.2. Il T.a.r., con la sentenza n. 332 del 13 marzo 2024, dichiarava il ricorso inammissibile per:
a) mancata impugnazione del provvedimento autorizzatorio formatosi per silentium, ex art. 7, comma 2, del d.l. n. 50 del 2022;
b) mancata impugnazione della delibera del Consiglio dei Ministri recante il giudizio favorevole di V.i.a.;
c) assenza di omogeneità tra le posizioni dei ricorrenti;
compensava, infine, le spese.
4. Hanno appellato gli originari ricorrenti, che censurano la sentenza per i seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, co. 2, decreto legge n. 50/2022, conv. in legge n. 91/2022, in connessione all’art. 12 d.lgs. 387/2003 - disapplicazione dell’art. 20, co. 4, l. 241/1990.
Queste le censure:
a) sul silenzio assenso:
i) non può condividersi l’interpretazione dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 50 del 2022 offerta dalla gravata sentenza, perché alcun riferimento la norma fa al procedimento di cui all’art. 12 del d.lgs n. 387/03.
ii) le ipotesi previste al comma 2 del richiamato art. 7 avrebbero previsto due fattispecie differenti: la prima, riguarderebbe quella in cui il Consiglio dei ministri adotta una deliberazione vera e propria in sostituzione del provvedimento di VIA; la seconda, invece, riguarderebbe l’ipotesi di semplice parere da parte del medesimo Consiglio dei ministri con onere dell’amministrazione competente di adottare il provvedimento di VIA entro i successivi 60 giorni. È qui che il legislatore avrebbe previsto il silenzio assenso al fine di evitare che, in presenza di un parere favorevole del Consiglio dei ministri, l’Amministrazione competente ritardasse nell’adozione del provvedimento finale di VIA.
b) sull’omessa impugnazione della Via:
i) l’autorizzazione unica consisterebbe in un provvedimento autonomo rispetto al provvedimento di VIA;
ii) non emergerebbe alcuna argomentazione sul punto se non una laconica affermazione costituente l’ incipit della successiva motivazione circa la formazione del silenzio assenso;
iii) è con l’avvio del procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione unica che si instaurerebbe il contraddittorio con il privato inciso dal procedimento ablatorio ed è con detto provvedimento che il privato (inciso o non) prenderebbe contezza dell’effettività dell’azione amministrativa visto che con la valutazione di impatto ambientale il rapporto sarebbe strettamente pubblicistico e rientrerebbe ancora nell’orbita della discrezionalità amministrativa sulla quale il privato non può intervenire per propri interessi ma solo per questioni ambientali.
III) Vizi della sentenza per error in procedendo ed error in iudicando - apparente motivazione - violazione dell’art. 3 del d.lgs n. 104/2010.
Queste le censure:
a) il T.a.r. non avrebbe spiegato le ragioni per le quali tra i ricorrenti non vi sia omogeneità di posizioni né avrebbe chiarito gli elementi di conflitto tra i medesimi che avrebbero dovuto indurre i ricorrenti ad un’impugnazione in via autonoma dell’A.U.;
b) non conferente sarebbe il richiamo del principio enunciato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6520/2020;
c) tutti i ricorrenti avrebbero impugnato l’A.U. 159/2023 per omessa pronuncia sulle osservazioni mosse e per vizi intrinseci dell’atto, dimostrando così omogeneità delle posizioni e l’assenza di conflitti di interessi.
4.1. Si sono costituiti, per resistere, la società e EN IA SR e la Regione LI eccependo, altresì, l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.a. nonché riproponendo l’eccezione di tardività del ricorso proposto dalla società BA RO SR.
4.2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie conclusive con le quali insistono nelle rispettive tesi difensive: Regione Lazio in data 18 ottobre 2024, la società Rwe EN IA SR in data 21 ottobre 2024.
4.3. Parte appellante, in data 31 ottobre 2024, ha depositato memoria di replica.
4.4. La società Rwe EN IA SR, con memoria di replica depositata il 31 ottobre 2024, ha eccepito, altresì, la inammissibilità dell’appello per mancato deposito della sentenza impugnata.
4.5. Parte appellante, in data 31 ottobre 2024, ha depositato il provvedimento impugnato (sentenza n. 332/2024 del T.a.r. per la LI, sede di Bari).
5. All’udienza del 21 novembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Come accennato in esposizione dei fatti processuali, la società EN IA SR e la Regione LI hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per la violazione dell’art. 101, comma 2, del c.p.a.
7. L’eccezione è fondata, e dal Collegio ritenuta altresì assorbente anche rispetto all’altra eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla società EN IA SR per mancato deposito, nel termine, della sentenza impugnata, dal cui esame può pertanto prescindersi. Come può prescindersi dalle eccezioni di rito non esaminate in primo grado e riproposte in questa sede.
8. In effetti con l'atto di appello, gli originari ricorrenti hanno contestato la statuizione di inammissibilità del T.a.r. (sotto distinti profili).
8.1. Tuttavia, nel medesimo atto non sono stati riproposti i motivi del ricorso di primo grado, salva una mera descrizione riassuntiva in punto di esposizione di fatto, non sufficiente a far desumere l’espressa volontà della parte di riproporre le censure di primo grado non esaminate, mentre nella parte in diritto la parte si è limitata a contrastare le affermazioni del TAR circa l’inammissibilità del ricorso introduttivo sotto vari concorrenti profili, per poi concludere, ma solo in sede di richieste finali, senza il supporto dunque del richiamo espresso dell’impianto censorio, per l’annullamento degli atti impugnati in primo grado.
8.2. Orbene, come è noto, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del c.p.a., devono intendersi rinunciati i motivi di ricorso non trattati nella sentenza di primo grado e che non sono stati espressamente riproposti nell'atto di appello.
8.3. Così costante giurisprudenza, formatasi invero già nel sistema normativo antecedente alla entrata in vigore del c.p.a., afferma che la parte originaria ricorrente che censura una sentenza di primo grado che si è pronunciata soltanto in rito ha l'onere di riproporre i motivi di merito non esaminati dal T.a.r., a pena di inammissibilità dell'appello proposto ( cfr. Cons. Stato, sentenza 2 gennaio 2020, n. 23; Cons. Stato n. 2880 del 2015; cfr. anche Ad. plen. n. 14 del 2018).
9. In replica a tale eccezione, parte appellante argomenta nel senso che “non vi è una forma sacramentale da seguire per ritenere riproposte tutte le censure di primo grado anche nel successivo grado di appello, (essendo) sufficiente che dall’atto di impugnazione si evinca la volontà della parte di non rinunciare a determinate domande e/o motivi … Da una semplice comparazione dei motivi riassunti nell’atto di impugnazione e quelli proposti innanzi al TAR nel ricorso originario emerge una identità di contenuti che non lascia adito a interpretazioni diverse della volontà dei ricorrenti di proseguire nell’impugnazione per ottenere quanto richiesto in primo grado … a ciò si aggiunga che nelle conclusioni i ricorrenti riformulano le medesime richieste del primo grado chiedendo appunto l’accoglimento del ricorso di primo grado i cui motivi erano stati riassunti e trascritti nella parte fattuale”.
In altri termini, gli istanti sostengono che si sarebbe in ogni caso innescato l'effetto devolutivo/sostitutivo del giudizio di appello in virtù del richiamo dei motivi nella parte espositiva in fatto nonché delle conclusive richieste di annullamento dei provvedimenti gravati in prime cure.
10. Tale argomentazione difensiva, pur suggestiva, non coglie nel segno, dal momento che la trascrizione delle sole conclusioni di cui al ricorso originario (ovvero il petitum formale) non consente in alcun modo al giudice di secondo grado di avere contezza di quella che, secondo l’appellante-ricorrente, è la concreta difformità degli atti impugnati dal paradigma legale, che si può indagare solo con la specifica riproposizione, totale o parziale, dei motivi di ricorso contenenti i supposti vizi dedotti nei confronti dei provvedimenti gravati.
In altri e più espliciti termini, l’onere di espressa riproposizione dei motivi non esaminati dal TAR risponde al chiaro fine di consentire al giudice di appello una compiuta disamina delle specifiche questioni che l’appellante intende devolvere alla sua cognizione ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse (Cons. Stato, V, 21 marzo 2011, n. 4135).
11. In un precedente similare, peraltro, questo Consiglio ha concluso che l'onere di riproposizione di cui alla norma citata non risulta rispettato nemmeno laddove i motivi del ricorso di primo grado siano stati (e comunque non è neppure questo il caso) semplicemente richiamati sintetizzandone l’epigrafe (cfr. Cons. Stato n. 6416 del 2018).
12. Nel caso di specie, è pacifico che l'atto di appello non contenga in alcun modo, nella parte argomentativa in diritto, i motivi di ricorso dedotti in primo grado e non esaminati dal giudice territoriale (che ha adottato una pronuncia in rito), nonostante il legislatore abbia previsto, anche per il processo amministrativo, uno specifico onere di esplicita riproposizione: si intendono infatti rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello.
13. Né può essere imposto al giudice di esplorare l’appello per individuare ed enucleare quali motivi sarebbero stati riproposti e quali eventualmente abbandonati; una simile indagine sarebbe possibile solo a fronte di una specifica riproposizione dei motivi di ricorso contenenti i supposti vizi dedotti nei confronti dei provvedimenti gravati, in grado cioè di manifestare e perimetrare l’effettivo ius postulandi.
14. Dalla norma in esame e dai principi affermati dalla giurisprudenza sopra richiamata si evince, dunque, che, pur configurandosi l’appello come un’impugnazione di carattere devolutivo (nel senso che il giudice di secondo grado procederà ad un nuovo esame della controversia che terminerà con una pronuncia sostitutiva di quella di prime cure), vige pur sempre e comunque il principio della domanda.
15. Ne consegue che essendo incorsa la parte appellante nella violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.a, è venuto meno l'interesse ad esaminare i motivi di appello con cui si contestano le statuizioni di inammissibilità del primo giudice, posto che, stante l'impossibilità di esaminare i motivi di ricorso originari a causa della loro mancata esplicita riproposizione, anche un ipotetico accoglimento di tali censure non apporterebbe alcuna effettiva utilità alla parte appellante, da cui deriva dunque la carenza di interesse alla decisione sullo stesso gravame.
16. In definitiva, l'appello risulta inammissibile.
17. Le ragioni sottese alla decisione possono giustificare, data la peculiarità della fattispecie, la compensazione delle spese di lite del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Compensa fra le parti le spese del giudizio d’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO