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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/04/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 229 / 2025 promossa congiuntamente da:
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SCUCCIMARRA C.F._2
FRANCESCO, presso il cui Studio hanno eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26/02/2025, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta di modifica degli accordi di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, nati fuori dal matrimonio.
1 A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno dedotto: (1) che, dall'anno 1994 al 2010 le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio, da cui sono nati i figli in data 07.12.1999, Per_1
in data 11.08.2003 e in data 01.04.2008; (2) che è ormai maggiorenne Per_2 Per_3 Per_1 ed economicamente indipendente, che è maggiorenne ma non ancora indipendente Per_2
economicamente in quanto studentessa universitaria e che è ancora minorenne;
Per_3
(3) che la convivenza tra le parti è divenuta da tempo intollerabile e che le parti con provvedimento reso dal Tribunale di Prato all'esito del procedimento iscritto al n.609/2014
VG, hanno regolamentato l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento dei figli;
(4) che tuttavia, in ragione della sopraggiunta indipendenza economica di e dell'avvio Per_1
del percorso universitario di , le parti hanno stipulato convenzione di negoziazione Per_2
assistita in data 12.01.2023 ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. n.132/2014 conv. in
Legge n.162/2014, al fine di modificare le condizioni di mantenimento e di frequentazione dei figli con il padre previste dal precedente accordo emesso dal Tribunale di Prato nel 2014;
(5) che la a gennaio 2024 ha lasciato l'abitazione ubicata in Prato e si è trasferita Pt_1 presso un immobile ubicato in Sesto Fiorentino;
(6) che in ragione delle ridotte dimensioni dell'abitazione le parti hanno concordemente stabilito che il figlio si trasferisse Per_3 presso l'abitazione del padre;
(7) che in considerazione del suddetto cambiamento le parti hanno ritenuto di modificare le condizioni di affidamento, mantenimento e frequentazione dei figli e stabilite con convenzione di negoziazione assistita in data Per_3 Per_2
12.01.2023; (8) che l' gode di un reddito autonomo mentre la è priva Parte_2 Pt_1
di occupazione;
(9) che l' ha contratto matrimonio con in data Parte_2 Per_4
14.12.2020.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto che l'intestato Tribunale recepisca le seguenti condizioni:
“1. - Il figlio minore rimarrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, ma, a Per_3 modifica di quanto previsto all'articolo 1 dell'accordo di negoziazione assistita del 12.01.2023, con collocazione prevalente presso il padre nell'abitazione posta in Prato (Po) – v. R. Mannocci, 42, dove si è trasferito e dove vive da febbraio 2024.
La responsabilità genitoriale continuerà a essere esercitata di comune accordo tra i genitori i quali, conseguentemente, dovranno decidere insieme per le questioni di maggiore importanza relative alla educazione, formazione, istruzione e salute del loro figlio.
2 2. - A modifica di quanto previsto all'articolo 3 dell'accordo di negoziazione assistita del 12.01.2023, la madre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio oggi sedicenne, anche presso la di lei Per_3 abitazione, ogni volta che lo desidererà, previo accordo con lo stesso e con il padre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del Per_3
Durante le vacanze estive la madre potrà tenere con sé per più giorni consecutivi da Per_3 concordare con il medesimo e con il padre, anche tenendo conto delle esigenze e dei desideri di
Durante le festività natalizie e pasquali i genitori si accorderanno di volta in volta affinché Per_3 trascorra parte delle stesse con entrambi i genitori secondo il principio di alternanza. Per_3
Il criterio dell'alternanza fra i genitori sarà seguito anche per le altre festività durante l'anno.
Eventuali variazioni rispetto alle suddette modalità di visita dovranno essere preventivamente concordate tra genitori, anche in funzione delle reciproche esigenze lavorative e delle attività scolastiche ed extrascolastiche del figlio.
I figli e , entrambi maggiorenni, continueranno invece a gestire in totale autonomia il Per_1 Per_2 tempo da trascorrere liberamente con il padre.
3. - Atteso il collocamento prevalente di presso il padre, con cui, come detto, vive da febbraio Per_3
2024, a modifica di quanto previsto all'articolo 4 dell'accordo a seguito di negoziazione assistita del
12.01.2023, a partire dal mese di marzo 2025 il signor non sarà più tenuto a Parte_2 versare alla signora la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00cent.) Parte_1 per il mantenimento di Il padre sarà quindi tenuto a versare il solo assegno mensile della Per_3 somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il mantenimento della figlia , maggiorenne Per_2 ma non ancora indipendente economicamente.
Sempre a modifica di quanto previsto all'articolo 4 dell'accordo a seguito di negoziazione assistita del
12.01.2023, il suddetto importo verrà corrisposto dal padre direttamente a entro il 10 (dieci) di Per_2 ogni mese, mediante accredito sul conto corrente intestato a quest'ultima e sarà aggiornato di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
4. - Tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche e ludico-ricreative) dei figli continueranno a gravare sul padre e sulla madre nella misura del 50% per ciascuno e saranno rimborsate a colui che le avrà anticipate a fronte dell'esibizione della relativa documentazione di spesa entro il giorno 10
(dieci) del mese successivo a quello in cui saranno richieste.
Le stesse, come precedentemente pattuito, comprenderanno quanto previsto nel protocollo di intesa del 13.03.2019 vigente presso il Tribunale di Prato, salvo quanto concordato in ordine alle spese
3 relative all'utilizzo e alla manutenzione del motorino di che rimarranno integralmente a Per_3 carico del padre.
5. - Tutte le condizioni sopra riportate avranno effetto dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Preso atto del tempestivo deposito delle note sostitutive d'udienza ex art. 127ter c.p.c., rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti.
In particolare, in ordine al regime di affidamento ed alle modalità di frequentazione genitori/figlio pattuite, il Collegio ritiene che la richiesta di affidamento congiunto del figlio avanzata dai ricorrenti sia pienamente condivisibile, tenuto anche conto del fatto Per_3
che questa costituisce la regola dettata dal legislatore ex art. 337ter c.p.c., derogabile soltanto in presenza di situazioni contrarie all'interesse morale e materiale del minore. Lo stesso può dirsi in ordine alla scelta del collocamento prevalente del minore presso il padre e la forma di mantenimento diretto concordata. Anche per quanto riguarda , maggiorenne ma Per_2 non ancora economicamente autosufficiente, il Collegio ritiene congrua la misura del mantenimento concordata dalle parti a carico dell' in favore Parte_2 Pt_1
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Omologa tutte le condizioni di cui all'accordo congiuntamente depositato e di seguito trascritte:
1. - Il figlio minore rimarrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_3
ma, a modifica di quanto previsto all'articolo 1 dell'accordo di negoziazione assistita del
12.01.2023, con collocazione prevalente presso il padre nell'abitazione posta in Prato (Po) –
v. R. Mannocci, 42, dove si è trasferito e dove vive da febbraio 2024.
La responsabilità genitoriale continuerà a essere esercitata di comune accordo tra i genitori i quali, conseguentemente, dovranno decidere insieme per le questioni di maggiore importanza relative alla educazione, formazione, istruzione e salute del loro figlio.
2. - A modifica di quanto previsto all'articolo 3 dell'accordo di negoziazione assistita del
12.01.2023, la madre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio , oggi sedicenne, Per_3
4 anche presso la di lei abitazione, ogni volta che lo desidererà, previo accordo con lo stesso e con il padre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del . Per_3
Durante le vacanze estive la madre potrà tenere con sé per più giorni consecutivi Per_3 da concordare con il medesimo e con il padre, anche tenendo conto delle esigenze e dei desideri di . Durante le festività natalizie e pasquali i genitori si accorderanno di Per_3
volta in volta affinché trascorra parte delle stesse con entrambi i genitori secondo Per_3
il principio di alternanza.
Il criterio dell'alternanza fra i genitori sarà seguito anche per le altre festività durante l'anno.
Eventuali variazioni rispetto alle suddette modalità di visita, dovranno essere preventivamente concordate tra genitori, anche in funzione delle reciproche esigenze lavorative e delle attività scolastiche ed extrascolastiche del figlio.
I figli e , entrambi maggiorenni, continueranno invece a gestire in totale Per_1 Per_2
autonomia il tempo da trascorrere liberamente con il padre.
3. - Atteso il collocamento prevalente di presso il padre, con cui, come detto, vive Per_3 da febbraio 2024, a modifica di quanto previsto all'articolo 4 dell'accordo a seguito di negoziazione assistita del 12.01.2023, a partire dal mese di marzo 2025 il signor
[...] non sarà più tenuto a versare alla signora la somma mensile Parte_2 Parte_1
di euro 250,00 (duecentocinquanta/00cent.) per il mantenimento di . Il padre sarà Per_3
quindi tenuto a versare il solo assegno mensile della somma di euro 250,00
(duecentocinquanta/00) per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non ancora Per_2
indipendente economicamente.
Sempre a modifica di quanto previsto all'articolo 4 dell'accordo a seguito di negoziazione assistita del 12.01.2023, il suddetto importo verrà corrisposto dal padre direttamente a Per_2
entro il 10 (dieci) di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente intestato a quest'ultima e sarà aggiornato di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
4. - Tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche e ludico-ricreative) dei figli continueranno a gravare sul padre e sulla madre nella misura del 50% per ciascuno e saranno rimborsate a colui che le avrà anticipate a fronte dell'esibizione della relativa documentazione di spesa entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello in cui saranno richieste.
Le stesse, come precedentemente pattuito, comprenderanno quanto previsto nel protocollo di intesa del 13.03.2019 vigente presso il Tribunale di Prato, salvo quanto concordato in 5 ordine alle spese relative all'utilizzo e alla manutenzione del motorino di che Per_3
rimarranno integralmente a carico del padre.
5. - Tutte le condizioni sopra riportate avranno effetto dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Dichiara le spese integralmente compensate
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 2.04.2025
Il Presidente
dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est.
dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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