Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 93 R.G. L. 2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Erasmo Parte_1
Addì ______________ TARANTINO, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Piazza Leoni forma esecutiva all'Avv.
49; ______________________
- Ricorrente -
______________________
per ___________________
CONTRO
______________________
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...] Il Cancelliere
, giusta procura generale richiamata in memoria, CP_2
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 29/01/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara illegittimi i provvedimenti, emessi dall' il 21/05/2012 e il 21/12/2021, CP_1 con i quali è stata richiesta dall' la ripetizione dei ratei della prestazione AS CP_1
4020766 erogati nei confronti del defunto el periodo dal Persona_1 gennaio 2009 al febbraio 2011 e pari ad € 15.023,21, poi ridotto in autotutela ad €
8.652,08 e, conseguentemente che nulla è dovuto da , erede del primo, Parte_1 per i suddetti titoli.
Condanna l' soccombente, al pagamento delle spese processuali, che liquida CP_1 in complessivi € 2.900,00, oltre IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv.
Erasmo TARANTINO;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/01/2023, , adì questo Tribunale, in funzione Parte_2
di Giudice del Lavoro e della Previdenza e, premesso che l' convenuto in giudizio, CP_1
con nota del 21/12/2021 le aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 15.023,21 a titolo di importi percepiti indebitamente dal proprio coniuge dal 1°/01/2007 al 28/02/2011, dedusse in primo luogo l'avvenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme percepite oltre dieci anni prima e l'illegittimità del suindicato provvedimento, per insussistenza dell'indebito, in virtù dei principi generali che regolano l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali e posto che la percezione delle somme era avvenuta in buona fede,
ricorrendo l'affidamento incolpevole del percettore.
Chiese, pertanto, di dichiarare illegittimo il recupero delle somme percepite a titolo di assegno sociale n. 4020766/AS dal Sig. per il periodo compreso fra il gennaio Persona_1
2007 ed il febbraio 2011, con conseguente annullamento del provvedimento di recupero dell'indebito di cui alla nota del 30/11/2021 emesso nei confronti della Sig.ra n.q. di erede Parte_3
di e relativo alle presunte somme percepite dal de cuius a titolo di assegno sociale Persona_1
n. 4020766/AS nel periodo compreso fra il gennaio 2007 ed il febbraio 2011 e la declaratoria che nulla era dovuto dalla ricorrente per il suddetto titolo, con condanna dell'Istituto alle spese del giudizio.
L' si è costituito con memoria, rilevando la fondatezza dell'indebito, CP_1
documentando di aver ritualmente notificato al ricorrente, in data 21/05/2012, la richiesta di restituzione delle somme;
contestualmente l' ha riconosciuto l'avvenuta CP_1
prescrizione del diritto di ripetere le somme percepite nel 2008, periodo per il quale
(dichiarando di avere ridotto, in autotutela, l'importo originariamente richiesto da €
15.023,21 a € 8.652,08) ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Per il periodo dal 2009 al febbraio 2011, invece, ha dedotto che la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, l. n° 412/91 non potesse operare, atteso che la dichiarazione del 2009 era stata presentata nel 2010, cosicché il provvedimento di recupero era stato tempestivamente notificato al titolare e ha insistito per il rigetto del Persona_1
ricorso, con condanna alle spese a carico della ricorrente.
All'udienza del 29/01/2025, sulla scorta della documentazione allegata in atti e delle conclusioni delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
Va premesso che, per l'anno 2008, l' ha aderito all'eccezione di prescrizione CP_1
sollevata in ricorso e, con disposizione del 3/03/2023, ritenendo non ripetibili le somme percepite da parte ricorrente nel 2008, ha ridotto il debito originario da 15.023,21 a
8.652,08, dunque per l'anno 2008 va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non è fondata invece l'eccezione di prescrizione per il periodo dal 2009 al 2011, essendo stato notificato un atto interruttivo il 21/05/2012, cosicchè l'ulteriore interruzione prima del decennio, mediante la nota di indebito del 30/11/2021 ha impedito il maturarsi della prescrizione estintiva decennale.
Ciò premesso, la fattispecie riguarda la ripetibilità delle somme percepite in difetto del requisito reddituale, nell'ambito delle prestazioni assistenziali. La Corte di Cassazione, Sezione VI^, con ordinanza n° 13223/2020, ha enunciato, in materia di indebito relativo a prestazioni di natura assistenziale, i seguenti princìpi di diritto:
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Per_2
v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è
affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 -
che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato
(Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
10.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del
02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens".
11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..)
non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte Per_2
(sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba CP_1
procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano CP_1
sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42),
salvo il dolo comprovato. 15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019
ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al CP_1
quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni CP_1
presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari,
di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei CP_1
redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27
febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento,
sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti
stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_1
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_1
reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata
(D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei CP_1
controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1 21.2. Inoltre, come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30
luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza CP_1
per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali,
le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati,
per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del
Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente,
ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed
è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come,
nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta
(cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
A tali regulae iuris intende attenersi questo Tribunale, anche ai fini della soluzione della presente controversia, condividendone le ragioni giuridiche.
Nel caso di specie, l' che ha sempre avuto conoscibilità dei redditi percepiti dal CP_1
a titolo di assegno ordinario di invalidità n.18021887/IO a far data dal Persona_1
gennaio 1983, (trasformato in pensione di vecchiaia n.10086135/VO a decorrere dal gennaio 2004) e di assegno sociale (n. 4020766/AS) con decorrenza dal gennaio 2003,
avrebbe dovuto tempestivamente provvedere alla soppressione della prestazione,
mentre l'erogazione della medesima per il periodo dal 2009 al 2011 ha ingenerato nel ricorrente l'affidamento incolpevole in ordine alla spettanza della stessa.
Alla luce di tali considerazioni, va dichiarata illegittima la ripetizione, nei confronti di
, da parte dell' degli importi erogati a titolo di assegno sociale in favore Parte_3 CP_1
del proprio dante causa per gli anni dal 2009 al 2011. Persona_1
Attesa la sua prevalente soccombenza, l' va condannato al pagamento delle CP_1
spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.
Erasmo TARANTINO, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 29/01/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)