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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 214 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. FALSONE PLACIDA Parte_1
CLAUDIA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CARLISI
VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Con ricorso del 24.1.23 impugnava l'avviso di addebito n. Parte_1 CP_1
591 2022 0001648506 /000 riguardante contributi previdenziali per Gestione
Agricola – Lavoratori Autonomi Associati competenza per l'anno 2020/ a 2021/1, con interessi e sanzioni, di complessivi €.15.992,03 notificato in data 05.10.2022.
Eccepiva l'inesistenza del credito per cessazione dell'attività.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto il ricorrente risulta CP_1 ancora iscritto alla gestione agricola. La causa viene decisa con sentenza all'udienza del 26.2.25 a seguito di discussione orale.
Motivi della decisione
Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez.
VI, 02/09/2020, n. 18256: «13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal
1 D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del
2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n.
24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr.
Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
».
Nel caso di specie la parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 con la quale ha negato l'esistenza del debito per cessazione dell'attività svolta sin dal 2017.
Va ricordato in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1047/1957,
“L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in
2 quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”; a seguire, l'art. 2 stabilisce che “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”. L'art. 2 della legge n. 9/1963 prevede poi che “È condizione per il diritto o all'assicurazione di invalidità, e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri o coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondi o e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della precedente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1017, e dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisce per essi la maggior fonte di reddito”, mentre il successivo art. 3 dispone che “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'articolo 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.
Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia rimezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposto regolarmente affidati”.
Dalla documentazione in atti emerge che il era titolare di partita IVA Pt_1
, con cessazione della propria attività di impresa agricola in data P.IVA_1
31.12.2017, cancellata formalmente in data 29.03.2019, come emerge dalla visura camerale depositata in atti (all.3).
Il giudizio di opposizione all'AVA, in quanto strutturato secondo un modulo impugnatorio, risulta assimilabile all'opposizione al decreto ingiuntivo (Cassazione,
Sez. L, Sentenza n. 23600 del 06/11/2009-Rv. 610854; Cassazione, Sez. L, Sentenza
n. 5763 del 20/04/2002-Rv. 553896; Corte Costituzionale, Ordinanza 111 del
19.3.2007; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13467 del 13/09/2003; Cassazione, Sez.
3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).
3 In questi termini, va condiviso l'orientamento per il quale “grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito” (Cassazione, Sez. L,
Sentenza n. 23600 del 06/11/2009-Rv. 610854). Nel caso di specie non ha fornito prova dello svolgimento dell'attività da parte CP_1 del ricorrente, limitandosi dedurre che la posizione di coltivatore diretto del ricorrente ancora attiva presso l' . CP_1
Inoltre, all'udienza del 26.2.25, parte ricorrente ha documentato l'avvenuta cancellazione del ricorrente dalla gestione agricola in data 24.6.24 con decorrenza dal 3.12.2017 (v. documentazione allegata alle note del 25.2.25)
È evidente che tale allegazione, da sola, non basta a fornire la piena prova dello svolgimento dell'attività, anche a fronte degli elementi di segno negativo portati a smentita da parte ricorrente (visura camerale che attesta la cessazione).
Inoltre, ad avviso della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. 3 luglio
2001, n. 9006) la cessazione dell'attività comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dalla relativa gestione;
ne deriva che se per un verso l'iscrizione nell'elenco e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, dall'altro tali elementi possono comunque essere smentiti – come avvenuto nel caso di specie – da una prova contraria (cfr. visura camerale e informazioni anagrafiche prodotte da parte ricorrente, dalle quali emerge che l'impresa agricola del ricorrente
è cessata il 31.12.2017 ed è stata cancellata in data 29.03.2019).
Alla luce di quanto esposto il ricorso va accolto, le spese di lite vanno tuttavia compensate in ragione del fatto che il ricorrente non ha provveduto tempestivamente a cancellare la propria posizione previdenziale dalla gestione di riferimento al momento della cessazione dell'attività (m solo in data successiva all'instaurazione del giudizio), circostanza che ha portato l'Ente previdenziale all'emissione dell'avviso di addebito impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del lavoro, dichiara non dovuti i contributi richiesti con l'avviso di addebito n. 591 2022 0001648506 /000; CP_1 compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento, 26/02/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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