Articolo 2 della Legge 3 dicembre 1962, n. 1711
Articolo 1
Versione
12 gennaio 1963
Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede mediante pari riduzione del fondo di cui al capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Il Ministro per il tesoro provvedera', con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 gennaio 1963