Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede mediante pari riduzione del fondo di cui al capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Il Ministro per il tesoro provvedera', con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede mediante pari riduzione del fondo di cui al capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Il Ministro per il tesoro provvedera', con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.