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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/06/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 1326 2024 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. M. GALEANO) contro Pt_1
(rappr. e dif. dall'avv. G. NOBILE), avente ad oggetto: Controparte_1
Assegno MENSILE DI ASSISTENZA;
osserva
L' premesso di avere formulato il proprio dissenso avverso le conclusioni Pt_1 alle quali è pervenuto il c.t.u. designato nell'ambito del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso dall'odierna parte resistente, chiede accertarsi che quest'ultima è affetta da patologie implicanti un grado di invalidità inferiore rispetto a quello verificato in sede di a.t.p.. Il consulente tecnico nominato al fine di accertare lo stato fisico di parte convenuta ha ritenuto che la medesima è affetta da malattie che la rendono invalida in misura pari al 75%, e ciò con decorrenza dal dicembre 2022 (periodo al quale risale la contestata visita di revisione). Le conclusioni del designato ausiliare tecnico d'ufficio si rivelano pienamente condivisibili, in quanto immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e sulla visita diretta della ricorrente, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione. Alla luce delle considerazioni svolte, deve dichiararsi che parte resistente è affetta da patologie implicanti un grado di invalidità pari al 75% con decorrenza dal dicembre 2022. Le spese di lite, in esse comprese quelle relative alla fase di a.t.p. e quelle relative alla compiuta c.t.u., vanno poste a carico dell' ; Pt_1
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara che , nato a [...] in data [...], è affetto da Controparte_1 patologie implicanti un grado di invalidità pari al 75% con decorrenza dal mese di dicembre 2022; condanna l' a rifondere al resistente le spese processuali, in esse comprese Pt_1 quelle relative alla fase di a.t.p., liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
pone a carico dell' le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidate come da Pt_1 separato decreto. Ragusa, 27/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 1326 2024 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. M. GALEANO) contro Pt_1
(rappr. e dif. dall'avv. G. NOBILE), avente ad oggetto: Controparte_1
Assegno MENSILE DI ASSISTENZA;
osserva
L' premesso di avere formulato il proprio dissenso avverso le conclusioni Pt_1 alle quali è pervenuto il c.t.u. designato nell'ambito del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso dall'odierna parte resistente, chiede accertarsi che quest'ultima è affetta da patologie implicanti un grado di invalidità inferiore rispetto a quello verificato in sede di a.t.p.. Il consulente tecnico nominato al fine di accertare lo stato fisico di parte convenuta ha ritenuto che la medesima è affetta da malattie che la rendono invalida in misura pari al 75%, e ciò con decorrenza dal dicembre 2022 (periodo al quale risale la contestata visita di revisione). Le conclusioni del designato ausiliare tecnico d'ufficio si rivelano pienamente condivisibili, in quanto immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e sulla visita diretta della ricorrente, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione. Alla luce delle considerazioni svolte, deve dichiararsi che parte resistente è affetta da patologie implicanti un grado di invalidità pari al 75% con decorrenza dal dicembre 2022. Le spese di lite, in esse comprese quelle relative alla fase di a.t.p. e quelle relative alla compiuta c.t.u., vanno poste a carico dell' ; Pt_1
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara che , nato a [...] in data [...], è affetto da Controparte_1 patologie implicanti un grado di invalidità pari al 75% con decorrenza dal mese di dicembre 2022; condanna l' a rifondere al resistente le spese processuali, in esse comprese Pt_1 quelle relative alla fase di a.t.p., liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
pone a carico dell' le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidate come da Pt_1 separato decreto. Ragusa, 27/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)