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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/07/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
n. 526/2024 RGVG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-----------------------
La Corte di Appello di Firenze, Sezione specializzata per i Minorenni, composta dai
Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott.ssa Daniela LOCOCO Consigliere dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott. Lorenzo FRUSTERI Esperto dott.ssa Francesca MUGNAI Esperto riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di impugnazione iscritta a ruolo il 15.10.2024 avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Firenze n. 156/24 del 06.08.2024 promossa da
, nato in [...] il [...]; nata in [...] il Parte_1 Parte_2
14/04/1980, elettivamente domiciliati in Prato, via Ferrucci n. 33 presso e nello studio dell'avv. Anna Maria Ventrella che, unitamente all'Avv. Serenza Cresti, li rappresenta e difende come da mandato in atti
- appellanti - in contraddittorio con
, nato in [...] il [...]; COroparte_1 Parte_3
nato a [...] [...], tutti nella persona del loro tutore, Avv.
[...]
rappresentati e difesi dalla medesima ed elettivamente domiciliati Parte_4 presso lo studio di quest'ultima in Pisa via L.L. Zamenhof n. 16;
- appellati/litisconsorti -
e nato in [...] il [...], elettivamente COroparte_2 domiciliato in Cecina (LI), corso Matteotti n. 16 presso e nello studio dell'Avv. Marta Luzi che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
- appellato/litisconsorte -
e nato a [...] il [...]; nata a [...], il COroparte_3 CP_4
08.01.1973, ambedue elettivamente domiciliati in Pisa, via San Martino n. 51 presso e nello studio degli Avv.ti Claudio Cecchella e Carlotta Santarnecchi che li rappresentano e difendono come da mandato in atti
- appellati/litisconsorti - e
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: adozione in casi particolari.
-----------------------------------
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti
[...]
e “…in riforma della sentenza n. 156/2024, pubblicata il Pt_1 Parte_2
06/08/2024 e notificata il 16/09/2024, emessa dal Tribunale per i Minorenni di
Firenze all'esito del procedimento n. RG. 162/2023, Voglia in accoglimento della presente impugnazione, sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della stessa:
1. In via preliminare, dichiarare la nullità del procedimento per la mancata nomina del Curatore Speciale del minore;
2. In via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare la domanda di adozione in casi particolari ex art. 44, lettera d), della Legge 184/1983; 3. In via subordinata, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al primo giudice per una nuova valutazione completa delle circostanze, con particolare riferimento all'interesse dei minori a mantenere un legame con i genitori naturali;
4. In ogni caso, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata fino alla definizione del presente giudizio di appello;
5. In ogni caso ordinarsi la predisposizione di misure idonee al recupero della funzione genitoriale attraverso incontri osservati e monitorati;
6. In via istruttoria, si richiede che la Corte d'Appello di Firenze voglia disporre ove ritenuto opportuno: a) l'audizione dei Sigg.ri con Parte_1 Parte_2
idoneo interprete nominato dalla Corte ed in presenza di un interprete di fiducia degli stessi;
b) CTU psico-culturale in ordine alle capacità genitoriali dei Sigg.r
[...]
e alle loro capacità di recupero delle competenze Pt_1 Parte_2
genitoriali, agli interventi psico-sociali necessari a tal fine, tenuto conto della cultura di origine degli stessi.
7. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA…”; per il Tutore degli adottandi
[...]
e “…Voglia la Corte di Appello COroparte_1 Parte_3
adita rigettare l'appello interposto e per l'effetto confermare la sentenza di adozione
2 ex art 44 lett d L 183/84 del Tribunale per i Minori di Firenze 156/2024, pubblicata il
06.08.2024…”; per l'adottando “…rigettare le COroparte_2
domande avversarie, tutte anche in via istruttoria. Con vittoria di spese e compensi di causa…”; per e : “…Voglia la Corte di appello di COroparte_3 CP_4
Firenze, disattesa ogni contraria istanza, domanda od eccezione:
1. in rito dichiarare l'impugnativa inammissibile per carenza di legittimazione da parte dei sigg.ri T_
; In subordine dichiarare l'impugnativa improcedibile per carenza di interesse
[...]
ad agire dei sigg.ri ;
2. nel merito rigettare le domande avversarie, tutte Pt_6
anche in via istruttoria. Con vittoria di spese e compensi di causa…”; per il PM:
“…reiezione dell'appello con conferma della sentenza impugnata…”.
- FATTO E DIRITTO -
I. I pregressi procedimenti a tutela dei minori, Il giudizio di adozione in casi speciali di primo grado e la sentenza del Tribunale per i Minorenni. Con la sentenza in epigrafe indicata e qui impugnata, il Tribunale per i Minorenni (TM) aveva così
provveduto: “…dispone farsi luogo all'adozione dei minori CP_2
nato a [...] il [...]; nato a
[...] COroparte_1
NU (Nigeria) il 14.5.2009; nato a [...] il Parte_3
27.7.2015 da parte dei coniug nato a [...] il [...] e COroparte_3
nata a [...] l'[...] residenti a [...]
Niccolò Copernico 26; Ordina alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione all'Ufficiale di stato civile del comune competente, della presente sentenza, per l'annotazione a margine dell'atto di nascita degli adottati previa formazione di atto di nascita per i minor nato a [...] il [...] COroparte_2
e nato a [...] il [...]. Manda alla COroparte_1
Cancelleria per il seguito di competenza (comunicazione della presente sentenza al
P.M., al curatore, al servizio sociale competente e all'Ufficiale di Stato civile del
Comune competente, notifica ai ricorrenti presso la residenza e ai genitori biologici nato in [...] il [...] e nata in [...] il Parte_1 Parte_2
14.4.1980 residenti a [...] int. 2 avvisando gli stessi
3 che possono proporre appello avverso detta sentenza entro trenta giorni dalla notifica della stessa;
Dispone che il cognome dell'adottante sia anteposto a quello proprio dei minori…”. Emerge dagli atti e dai provvedimenti del TM quanto segue.
I.
1. I pregressi procedimenti a tutela dei minori. L'intero nucleo familiare era stato sottoposto a tutela fin dal 2015.
I.
1.1. Il procedimento n. 379/2015 VG. Fu aperto nell'interesse dei minori e concluso con decreto cron. 4999/17 di affidamento dei minori al Servizio Sociale e collocamento dei minori presso la coppia In esso si dava atto come il Persona_1
nucleo familiare era stato attenzionato per le segnalazioni di maltrattamenti poste in essere da entrambi i genitori nei confronti dei figli ed anche del padre nei confronti della madre che nel corso del procedimento ha posto in essere comportamenti bizzarri anche nei confronti degli operatori del servizio sociale, sempre tenuti a distanza senza alcuna intenzione di collaborare;
la madre dei minori non si è fatta mai valutare e tutte le iniziative poste in essere dal Servizio Sociale sono state nel tempo boicottate dai genitori e per questo, visto l'aggravarsi della situazione di pregiudizio vissuta dai minori ed in particolare dal più grande DI che non solo veniva picchiato ma anche sobbarcato di compiti familiari, è stato deciso di allontanare i minori dalla famiglia prima tramite collocamento dei minori in idonea comunità e poi in una famiglia collocataria. Dopo tale collocamento la distanza tra i minori ed i genitori, refrattari ad ogni tipo di intervento ed ostili ad ogni iniziativa, è aumentata sempre più in quanto i minori, soprattutto i più grandi DI e Per_2
non riuscivano a sostenere i rapporti con dei genitori che cercavano in ogni tipo di comunicazione di rivendicare esclusivamente il legame di sangue quale ragione per cui i bambini dovessero tornare a vivere con loro, senza minimamente interrogarsi sulle ragioni che avevano condotto al loro allontanamento. Nel fascicolo del ricorso sono, poi, allegati i numerosi provvedimenti emessi dal giudice tutelare di Pisa, più
volte adito dai Servizi Sociali affidatari, rispetto alla annosa questione del rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore dei minori, rilascio a cui il padre dei minori di fatto si è sempre opposto portando avanti spiegazioni definite “fumose e
4 articolate” che non tenevano in adeguata considerazione il superiore interesse dei minori alla celere definizione dell'iter burocratico e alla conservazione dello stato di benessere psicologico dei bambini;
nell'ambito di tali procedure per il rilascio del passaporto, conclusesi con un rigetto del giudice tutelare a causa dell'assenza dell'assenso di almeno uno dei genitori al rilascio dello stesso, il giudice tutelare evidenziava il grave disinteresse mostrato dai genitori dei minori in considerazione, tra l'altro, della circostanza, emersa anche in questo procedimento, che la condotta ostativa dei genitori impedisce al figlio maggiore, DI, di prendere parte a competizioni sportive di rilievo internazionale.
I.
1.2. Con successivo ricorso in data 07.11.2022, il chiedeva, ai sensi CP_5
COr dell'art. 330 c.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriali per i signori . Esso
trae origine dalla relazione del Servizio Sociale della SDS Valdarno Inferiore, a cui i minori erano affidati sin dal 2015, del novembre 2022 con cui si evidenziava come a fronte di un andamento più che positivo del collocamento dei minori presso la famiglia veniva riscontrata una forte difficoltà dei minori a mantenere CP_3
rapporti con i genitori soprattutto con riguardo a DI, il primogenito, il quale conserva ancora memoria dei maltrattamenti subiti;
si sottolineava inoltre che i genitori dei minori, affidati da tempo alla coppia non sembrerebbero Persona_1
aver fatto una percorso di revisione critica delle loro condotte, che i minori appaiono turbati dai pochi contatti tenuti con gli stessi genitori, che i genitori non hanno dato il consenso all'emissione di carte d'identità valide per l'espatrio necessarie per un viaggio con i collocatari, senza fornire un buon motivo al loro diniego;
a fronte di ciò
il servizio sociale rilevava come i genitori dei minori non avessero mai cercato, in questi anni, di mettersi in discussione, non avendo mai ammesso di aver avuto comportamenti maltrattanti nei loro confronti e non accettando aiuti e sostegni forniti dal servizio sociale il quale faceva notare come la madre dei minori, persona certamente bisognosa di supporto anche psicologico, avesse gradatamente smesso di rispondere al Servizio Sociale rendendosi inaccessibile. Il procedimento si chiudeva con proprio decreto in data 21.03.2024 con cui il TM aveva dichiarato decaduti
5 entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale;
era disposto l'affidamento dei minori ai coniugi e già collocatari fin dal 2017, con CP_4 COroparte_3
riconoscimento dei poteri di cui all'art. 5 L. 184/83, revocando l'affido al Servizio
Sociale; era altresì stata disposta la trasmissione degli atti al giudice tutelare di Pisa
per la nomina di un tutore.
I.
2. Il procedimento di adozione speciale in primo grado. Il procedimento trae origine dal ricorso proposto dai coniugi dinanzi al Tribunale per i Parte_7
Co Minorenni di Firenze (d'ora in poi, soltanto ”) in data 24/07/2023, con il quale chiedevano di adottare, ai sensi dell'art. 44 lett. d), L. n.184/83 (LA) i minori, tutti di sesso maschile, (“DI”, di anni 17), COroparte_2 CP_1
( , di anni 15) e (“Bube”, di anni 9),
[...] Per_3 Parte_3
figli naturali degli odierni appellanti. Deducevano che erano coniugati con un figlio,
nato a [...] il [...]; che erano divenuti collocatari dei minori Persona_4
a far data dal 31/10/2017 a seguito di provvedimento del TM (n. R.G.V.G. 379/2015,
di cui oltre); che erano intenzionati ad adottare i minori al fine di accompagnarli nel loro percorso di vita e deducevano l'esistenza di necessità di tipo pratico della vita quotidiana, quali ad esempio l'organizzazione di viaggi all'estero – dove allo stato i ragazzi non potevano recarsi – con la possibilità concreta, in tal modo, per il figlio maggiore DI, atleta promettente, di partecipare a competizioni sportive al di fuori del territorio italiano, per il figlio studente di violino, di Per_5 Per_3
partecipare a stage organizzati all'estero. Il procedimento era istruito documentalmente, anche con Relazione dei SS di Pisa, e con l'audizione dei figli e DI nonché dei genitori naturali, odierni appellanti, che si opponevano Per_3
all'adozione. In esito, il TM pronunciava sentenza di adozione in casi speciali con il dispositivo in apertura riportato.
I.
3. La motivazione della sentenza di adozione appellata. Nella sentenza qui impugnata, invece, il TM osservava che la norma di cui all'art. 44 lett. d) L. n.
184/1884 deve ritenersi funzionale a salvaguardare, nella sua massima espressione,
l'interesse preminente del minore, così da poter operare laddove gli angusti spazi
6 dell'adozione legittimante non consente di tutelare appieno quell'interesse; che la dichiarazione di decadenza rendeva non rilevante il dissenso espresso dai genitori all'adozione, dissenso in ogni caso di cui non si può tener conto ai sensi dell'art. 46/2 legge n. 184/1983 in quanto, a prescindere dalla dichiarata decadenza, il rifiuto appare ingiustificato e contrario all'interesse degli adottandi (che hanno dichiarato di voler essere adottati e di non volere più rapporti coi genitori, adottandi che ormai sono nella famiglia dei ricorrenti da quasi sette anni, quando DI aveva 11 anni,
anni e 2 anni) e i genitori di fatto da anni (non vedono i figli da ben Per_3 Per_6
otto anni) non esercitano la responsabilità genitoriale pur nella sua forma limitata dall'affidamento al servizio sociale del collocamento dei minori in un'altra famiglia non avendo colto lo spirito dell'affidamento per sua natura provvisorio non collaborando con servizi e famiglia e quindi di fatto disinteressandosi in modo consapevole dei figli ed anzi tenendo condotte ingiustificatamente oppositive e pregiudizievoli per i figli come ad esempio negare il consenso al passaporto, che rende la vita degli stessi più difficile e con impossibilità di far cogliere agli stessi le occasioni di crescita che si presentano in vari campi come lo sport e la musica;
che anche le relazioni del servizio sociale facevano emergere con tutta evidenza come i minori stiano bene nella famiglia che li ha accolti e su ciò anche il figlio degli affidatari è d'accordo; che dalle assunte informazioni risultava sufficientemente comprovato che gli adottanti sono dotati di idoneità affettiva, capacità educativa, situazione personale ed economica, salute, ambiente familiare e motivazioni adeguate all'interesse dei minori;
che, in conclusione, ricorrono tutte le circostanze di cui all'art. 44 l. cit. e che l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
II. Il giudizio di appello. e , proponevano Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza;
si costituivano i genitori affidatari, il Tutore dei minori e nonché l'adottando DI in proprio, in quanto divenuto nel Per_3 Per_6
frattempo maggiore di età.
II.
1. I genitori naturali lamentavano che la sentenza era ingiusta e destituita di fondamento e specificamente avanzando quali motivi: 1) Violazione dell'art. 8 della
7 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e dell'art. 30 della Costituzione
Italiana. Erronea valutazione dell'interesse preminente dei minori. Mancata
considerazione delle possibilità di recupero delle capacità genitoriali. L'istruttoria espletata nel corso del procedimento – infatti – non aveva tenuto in debita considerazione le potenzialità di recupero e miglioramento del nucleo familiare di origine e si era concentrata esclusivamente sulla idoneità genitoriale, di cui nessuno dubita, della famiglia affidataria. 2) Violazione dell'art. 46, co. 2, della L. n. 184 del
1983. Dissenso preclusivo del genitore naturale. Né può rilevare in tema di irrilevanza del dissenso la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale posto che nessun provvedimento in tal senso è mai stato notificato ai genitori naturali.
Peraltro, i genitori naturali, per quanto possibile, hanno sempre manifestato interesse al recupero dei rapporti con i figli minori, ostacolati dalla condotta dei servizi sociali, che venendo meno alle prescrizioni imposte dal Tribunale per i
Minorenni non hanno favorito i contatti e non hanno fornito quel supporto necessario al recupero della genitorialità. 3) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 330 e ss., c.c., 336, comma 1 e 4, c.c., 17, comma 2, l. n. 184/83, 75, comma
2, 78, comma 2, c.p.c., in relazione alle norme costituzionali e della Convenzione di
New York e della Convenzione europea di Strasburgo del 1996, per la mancata nomina di un curatore speciale del minore. Concludevano, pertanto, come da epigrafe.
II.
2. A loro volta, i genitori affidatari nel costituirsi eccepivano in rito l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale con provvedimento ormai passato in giudicato nonché l'improcedibilità per carenza di interesse ad agire degli appellanti ex art 100
cpc.- La posizione del genitore decaduto dalla potestà sul figlio minore non riceve alcun sostanziale pregiudizio poiché l'adozione disciplinata dall'art. 44 della L 184
del 1983 non interrompe infatti i rapporti del minore con la famiglia d'origine.
Qualora il provvedimento di decadenza venga revocato, egli assume la posizione di genitore non affidatario e, pur privato dell'esercizio della potestà sul figlio minore,
8 ne riacquista la titolarità congiuntamente con gli adottanti e, con essa, il potere di controllo e di intervento nelle scelte decisive per l'educazione e la crescita del figlio;
inoltre, se cessa l'esercizio della potestà da parte degli adottanti, il genitore può riprenderne l'esercizio a norma dell'art 50 L 184/83. Replicavano, infine,
diffusamente argomentando, in ordine alle altre eccezioni sollevate dagli appellanti.
II.
3. Infine, il Tutore riferiva in comparsa di costituzione che alla luce delle informazioni raccolte, tramite colloqui con il servizio sociale incaricato in merito ai fatti di causa che avevano portato alla pronuncia di decadenza dei genitori naturali e tramite quanto potuto riscontrare personalmente nella conduzione della quotidianità
dei ragazzi e al loro progetto di vita futura all'interno di detto nucleo adottivo, nel quale vivono ormai da quasi otto anni, risultava evidenza del fatto che i ragazzi sono inseriti in un ambiente familiare sereno, estremamente positivo;
che la coppia
CO
supporta i fratelli rispettando e favorendo le loro attitudini e doti Parte_7
personali; che, conclusivamente, l'adozione doveva ritenersi conforme agli interessi dei tutelati e pertanto l'appello interposto dalla coppia dei genitori biologici T_
, alla sentenza di adozione sopradetta, era da ritenersi infondato e contrario agli
[...]
interessi dei ragazzi stessi.
II.
4. Infine, DI, nelle more del procedimento divenuto maggiorenne, si costituiva personalmente al fine di ribadire quanto già dichiarato nel corso del primo grado di giudizio esprimendo nuovamente il proprio convincimento circa la totale conformità ai propri interessi della disposta adozione in suo favore da parte della coppia . Concludeva pertanto, come in epigrafe, per la reiezione Parte_7
dell'appello, risultando le ragioni frapposte a sostegno totalmente infondate e i rilievi effettuati privi di pregio.
II.
5. All'udienza le parti discutevano oralmente la casa e, udite le conclusioni delle Parti private e del Procuratore Generale della Repubblica, la Corte si riservava.
L'appello è infondato e va respinto.
9 III. Le eccezioni pregiudiziali e preliminari. Sono tutte da respingere. Per più
chiara trattazione saranno trattate separatamente anche in considerazione della loro differente provenienza.
III.
1. La decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori naturali.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione sollevata dagli appellanti (genitori naturali) di inopponibilità nei loro confronti del decreto che dichiara la loro decadenza dalla responsabilità genitoriale in riferimento a tutti i figli in quanto mai comunicato né
notificato (Secondo motivo di appello, prima parte). Osserva la Corte al riguardo che,
al di là del contenuto del fascicolo cartaceo del TM n.2002/22 aperto su ricorso del
PMTM ex art. 330 c.c., allo stato risultano pacifici – e dirimenti – due fatti: da un lato che il decreto ex art. 330 c.c. che pronuncia la decadenza dei genitori naturali risale al 05.04.2024 ed in esso i genitori naturali compaiono in intestazione quali
Parti non costituite dei quali, infatti, si indica la residenza e dall'altro lato che allo stato detto provvedimento non risulta essere stato impugnato dai genitori naturali per loro stessa ammissione, neppure successivamente alla conoscenza del decreto.
Eccepire, dunque, in questo procedimento che il decreto di decadenza, conclusivo di altro procedimento, non sarebbe loro opponibile, riservandosi di impugnarlo, pur senza averlo impugnato in tutti i mesi intercorrenti dalla conoscenza di esso
(settembre-ottobre 2024) ad oggi, equivale a chiedere a questa Corte una sorta di
“disapplicazione” di esso limitatamente agli effetti su questo procedimento, con il che occorrerebbe effettuare una irrituale indagine incidentale sul difetto formale denunciato in relazione ad un provvedimento “presupposto”.
III.
2. Inammissibilità dell'impugnazione. Legittimazione ed interesse ad impugnare dei genitori decaduti in casi adozione ex art. 44 l. n. 184/83. Le dette eccezioni, sollevate dai genitori adottivi costituiti sono altrettanto infondate. Difatti,
va preso atto che – come insegna la Suprema Corte – la decadenza del genitore dalla potestà non impedisce al medesimo di contestare la dichiarazione di adottabilità del minore, stante il suo interesse ad opporsi all'adozione per evitare le più incisive e definitive conseguenze di tale provvedimento che comportano nel caso di adozione
10 ordinaria, oltre alla perdita della potestà, il venir meno di ogni rapporto nei riguardi del figlio. La legittimazione a contestare lo stato di adottabilità non è, d'altro canto,
espressione della rappresentanza legale del figlio minore da parte del genitore, ma viene esercitata dal medesimo in proprio, quale portatore dell'interesse alla tendenziale conservazione della famiglia naturale, cui la normativa in questione è
prioritariamente ispirata (Casse, 30/10/2013, n. 24482; Cass., 18/06/1986, n. 4062).
Ne discende che – nell'ottica della conservazione della famiglia di origine del minore
– il genitore che, sebbene decaduto dalla potestà (ora responsabilità), abbia interesse ad un recupero del rapporto genitoriale, ben può opporsi – per intanto – alla dichiarazione di adottabilità per insussistenza dei suoi presupposti, per poi, in caso di esito positivo una volta avvenuto gradualmente il recupero di detto rapporto,
eventualmente attivarsi per richiedere la reintegrazione nella responsabilità
genitoriale, ai sensi dell'art. 332 cod. civ. (Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza n.
16060 del 18/06/2018).
III.
3. La nomina del Curatore Speciale nel procedimento di primo grado.
L'eccezione di nullità del procedimento di primo grado per mancata nomina di un
Curatore, sollevata dagli appellanti (Terzo motivo di appello), è altrettanto infondata.
Co I minori erano in giudizio a mezzo del Curatore Speciale nominato dal con propria ordinanza in data 20.06.2023, in atti, all'apertura del procedimento ex art. di bambini;
lei non incontra i suoi bambini da circa 8 anni;
dal periodo del Covid non li ha più visti;
prima aveva fatto tre videochiamate, poi ha richiesto di riparlare con i suoi figli anche tramite videochiamate, ma l'A.S. ha bloccato tutto;
l'A.S. non l'ha mai incontrato perché l'A.S. non le diceva la verità e la poneva difficoltà nell'incontrare i suoi figli o nel fare videochiamate e quindi non riteneva utile andare da lei;
rispetto ai passaporti dei suoi figli non è una cosa che devono chiedere a lei;
suo marito dice che non può fare i documenti per i bambini che stanno in un altro posto perché ha paura di perdere i bambini tramite adozione;
rispetto al procedimento penale in cui era imputata a Pisa lo stesso si è chiuso con un'archiviazione perché secondo la corte non c'erano i comportamenti maltrattanti da parte sua e chi l'aveva accusata non si è presentato;
che l'A.S. tramite telefonate le dice che i suoi figli stanno bene nella famiglia dove sono ma lei non ci crede (“loro non possono stare bene in una casa di altre persone, non è nostra tradizione;
nessuno può adottare i miei figli, io non sono d'accordo; se loro vogliono adottare dei bambini vadano a cercarli altrove”; i genitori sono qui in Italia e i bambini devono stare con i genitori;
forse è per questa richiesta di adozione che l'A.S. ci ha impedito di vedere i miei figli, di parlare con il giudice o con l'avvocato dei miei figli;
io mando una maledizione alle A.S. per tutto questo”; il padre a sua volta si mostrava contrario all'adozione dichiarando “quello che io voglio è avere i miei bambini;
l'adozione è contro la mia umanità; non sono d'accordo con l'adozione; solo quando sarò morto qualcun altro potrà prendersi cura dei miei figli;
mio padre ha vissuto 103 anni, io vivrò molto di più; io lavoro in fonderia in Italia;
non sono un invalido, nessuno può adottare i miei figli;
la corte deve prendere una decisione giusta, sennò sarà come i bambini sono ancora nella pancia, ma sono già nati;
la migliore decisione
è quella che darà ai genitori la possibilità di prendersi cura dei bambini;
questo è quello che pensa anche il Signore;
se vogliono vedere come stanno i bambini a casa con noi possono anche montare una telecamera così vedono quello che facciamo;
secondo me i miei figli quello che vogliono sono i genitori e loro secondo me vorrebbero tornare a casa con noi;
quello è il loro diritto;
quello dello sport è un
12 modo di prelevare i bambini da me;
non so che mio figlio è un atleta;
non so dove lo fa, io vorrei vederlo;
io non l'ho mai visto fare sport;
se un figlio fa sport i genitori devono essere lì a gioire e fare il tifo;
rispetto ai passaporti io dico che la questione dei passaporti non è il problema, il problema è il loro ritorno a casa;
in ogni caso sono io il loro passaporto;
mio figli è nato in [...]; per DI on ci Per_6 Per_3
sono documenti relativi alla nascita…”.
IV.
2. I concetti espressi, come esplicitato dal TM ma anche dal Giudice
Tutelare che si è occupato della vicenda, manifestano una assoluta anteposizione dei propri interessi, certamente riferibili a costumi che affondano radici culturali nel proprio territorio di origine, ma che non paiono tenere conto degli attuali e concreti interessi dei ragazzi e della circostanza che questi ultimi possano trovare migliore realizzazione nella attuale – nuova – modalità di vita assunta presso la famiglia degli affidatari che consente loro, nell'ambito di una vita familiare serena (come dagli stessi riferito), di svolgere una proficua attività scolastica e di approfondire le rispettive passioni, anche foriere di occasioni lavorative, quali lo sport e la musica ad alti livelli. Esempi nitidi di tale incomprensione e assenza di autocritica paiono essere proprio quelli dell'opposizione al rilascio dei documenti per l'espatrio dei ragazzi, della negazione che i figli possano trovarsi a loro agio nella nuova famiglia,
dell'opposizione preconcetta ad ogni forma di adozione, della avversione per l'operato dei Servizi Sociali che nel tempo si sono occupati della loro famiglia e dei minori, fino all'utilizzo di espressioni, addirittura, discontrollate, in relazione alla procedura in corso (“…quello che stanno facendo con loro potrebbero denunciarlo come traffico di bambini…”) oppure fondate su evocazioni religiose (“…la migliore decisione è quella che darà ai genitori la possibilità di prendersi cura dei bambini;
questo è quello che pensa anche il Signore…”) ma dall'altro lato certamente distorsive nei loro effetti (“…io mando una maledizione alle A.S. [Assistenti Sociali] per tutto questo…”). Insomma, la posizione psicologica dei genitori di incomprensione totale delle esigenze dei figli, tanto da compromettere la loro integrità psico-fisica, permane inalterata nel tempo dal 2015, a tutt'oggi senza essere
13 scalfita da alcuna forma di, seppure iniziale, introspezione o autocritica sul proprio operato. Conclusivamente, da quanto sopra, emerge l'insussistenza di presupposti per lo svolgimento di attività ulteriori – in corso da circa un decennio – volte al recupero della genitorialità degli odierni appellanti così come di ulteriori indagini istruttorie.
V. Le spese. La natura in concreto della lite e i suoi complessivi esiti inducono a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione totale delle spese tra tutte le
Parti.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
RESPINGE l'appello;
COMPENSA integralmente tra le Parti le spese di lite;
DÀ ATTO che sussistono per gli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia e che nel caso di specie il presente procedimento è esente da contributo unificato.
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.l.vo n. 30.06.2003 n.196.
Firenze, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Leonardo Scionti Giovanni Sgambati
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
330 c.c. introdotto con ricorso del PMTM per far pronunciare la decadenza e successivamente era loro nominato un Tutore provvisorio che – nel presente grado –
si costituiva in giudizio.
IV. Il merito. L'appello è infondato e va respinto.
IV.
1. Sulla base di tutto quanto ripercorso e accertato, merita a questo punto ascoltare, nelle stesse parole riferite dal TM impugnato, le dichiarazioni dei genitori naturali dei ragazzi, sentiti nella procedura, alla presenza di un mediatore Culturale:
“…La madre dichiarava di non essere d'accordo con il ricorso del P.M. che non è etico perché i genitori sono ancora vivi e il giudice non ha il diritto di fare una cosa del genere;
quello che stanno facendo con loro potrebbero denunciarlo come traffico
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-----------------------
La Corte di Appello di Firenze, Sezione specializzata per i Minorenni, composta dai
Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott.ssa Daniela LOCOCO Consigliere dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott. Lorenzo FRUSTERI Esperto dott.ssa Francesca MUGNAI Esperto riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di impugnazione iscritta a ruolo il 15.10.2024 avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Firenze n. 156/24 del 06.08.2024 promossa da
, nato in [...] il [...]; nata in [...] il Parte_1 Parte_2
14/04/1980, elettivamente domiciliati in Prato, via Ferrucci n. 33 presso e nello studio dell'avv. Anna Maria Ventrella che, unitamente all'Avv. Serenza Cresti, li rappresenta e difende come da mandato in atti
- appellanti - in contraddittorio con
, nato in [...] il [...]; COroparte_1 Parte_3
nato a [...] [...], tutti nella persona del loro tutore, Avv.
[...]
rappresentati e difesi dalla medesima ed elettivamente domiciliati Parte_4 presso lo studio di quest'ultima in Pisa via L.L. Zamenhof n. 16;
- appellati/litisconsorti -
e nato in [...] il [...], elettivamente COroparte_2 domiciliato in Cecina (LI), corso Matteotti n. 16 presso e nello studio dell'Avv. Marta Luzi che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
- appellato/litisconsorte -
e nato a [...] il [...]; nata a [...], il COroparte_3 CP_4
08.01.1973, ambedue elettivamente domiciliati in Pisa, via San Martino n. 51 presso e nello studio degli Avv.ti Claudio Cecchella e Carlotta Santarnecchi che li rappresentano e difendono come da mandato in atti
- appellati/litisconsorti - e
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: adozione in casi particolari.
-----------------------------------
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti
[...]
e “…in riforma della sentenza n. 156/2024, pubblicata il Pt_1 Parte_2
06/08/2024 e notificata il 16/09/2024, emessa dal Tribunale per i Minorenni di
Firenze all'esito del procedimento n. RG. 162/2023, Voglia in accoglimento della presente impugnazione, sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della stessa:
1. In via preliminare, dichiarare la nullità del procedimento per la mancata nomina del Curatore Speciale del minore;
2. In via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare la domanda di adozione in casi particolari ex art. 44, lettera d), della Legge 184/1983; 3. In via subordinata, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al primo giudice per una nuova valutazione completa delle circostanze, con particolare riferimento all'interesse dei minori a mantenere un legame con i genitori naturali;
4. In ogni caso, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata fino alla definizione del presente giudizio di appello;
5. In ogni caso ordinarsi la predisposizione di misure idonee al recupero della funzione genitoriale attraverso incontri osservati e monitorati;
6. In via istruttoria, si richiede che la Corte d'Appello di Firenze voglia disporre ove ritenuto opportuno: a) l'audizione dei Sigg.ri con Parte_1 Parte_2
idoneo interprete nominato dalla Corte ed in presenza di un interprete di fiducia degli stessi;
b) CTU psico-culturale in ordine alle capacità genitoriali dei Sigg.r
[...]
e alle loro capacità di recupero delle competenze Pt_1 Parte_2
genitoriali, agli interventi psico-sociali necessari a tal fine, tenuto conto della cultura di origine degli stessi.
7. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA…”; per il Tutore degli adottandi
[...]
e “…Voglia la Corte di Appello COroparte_1 Parte_3
adita rigettare l'appello interposto e per l'effetto confermare la sentenza di adozione
2 ex art 44 lett d L 183/84 del Tribunale per i Minori di Firenze 156/2024, pubblicata il
06.08.2024…”; per l'adottando “…rigettare le COroparte_2
domande avversarie, tutte anche in via istruttoria. Con vittoria di spese e compensi di causa…”; per e : “…Voglia la Corte di appello di COroparte_3 CP_4
Firenze, disattesa ogni contraria istanza, domanda od eccezione:
1. in rito dichiarare l'impugnativa inammissibile per carenza di legittimazione da parte dei sigg.ri T_
; In subordine dichiarare l'impugnativa improcedibile per carenza di interesse
[...]
ad agire dei sigg.ri ;
2. nel merito rigettare le domande avversarie, tutte Pt_6
anche in via istruttoria. Con vittoria di spese e compensi di causa…”; per il PM:
“…reiezione dell'appello con conferma della sentenza impugnata…”.
- FATTO E DIRITTO -
I. I pregressi procedimenti a tutela dei minori, Il giudizio di adozione in casi speciali di primo grado e la sentenza del Tribunale per i Minorenni. Con la sentenza in epigrafe indicata e qui impugnata, il Tribunale per i Minorenni (TM) aveva così
provveduto: “…dispone farsi luogo all'adozione dei minori CP_2
nato a [...] il [...]; nato a
[...] COroparte_1
NU (Nigeria) il 14.5.2009; nato a [...] il Parte_3
27.7.2015 da parte dei coniug nato a [...] il [...] e COroparte_3
nata a [...] l'[...] residenti a [...]
Niccolò Copernico 26; Ordina alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione all'Ufficiale di stato civile del comune competente, della presente sentenza, per l'annotazione a margine dell'atto di nascita degli adottati previa formazione di atto di nascita per i minor nato a [...] il [...] COroparte_2
e nato a [...] il [...]. Manda alla COroparte_1
Cancelleria per il seguito di competenza (comunicazione della presente sentenza al
P.M., al curatore, al servizio sociale competente e all'Ufficiale di Stato civile del
Comune competente, notifica ai ricorrenti presso la residenza e ai genitori biologici nato in [...] il [...] e nata in [...] il Parte_1 Parte_2
14.4.1980 residenti a [...] int. 2 avvisando gli stessi
3 che possono proporre appello avverso detta sentenza entro trenta giorni dalla notifica della stessa;
Dispone che il cognome dell'adottante sia anteposto a quello proprio dei minori…”. Emerge dagli atti e dai provvedimenti del TM quanto segue.
I.
1. I pregressi procedimenti a tutela dei minori. L'intero nucleo familiare era stato sottoposto a tutela fin dal 2015.
I.
1.1. Il procedimento n. 379/2015 VG. Fu aperto nell'interesse dei minori e concluso con decreto cron. 4999/17 di affidamento dei minori al Servizio Sociale e collocamento dei minori presso la coppia In esso si dava atto come il Persona_1
nucleo familiare era stato attenzionato per le segnalazioni di maltrattamenti poste in essere da entrambi i genitori nei confronti dei figli ed anche del padre nei confronti della madre che nel corso del procedimento ha posto in essere comportamenti bizzarri anche nei confronti degli operatori del servizio sociale, sempre tenuti a distanza senza alcuna intenzione di collaborare;
la madre dei minori non si è fatta mai valutare e tutte le iniziative poste in essere dal Servizio Sociale sono state nel tempo boicottate dai genitori e per questo, visto l'aggravarsi della situazione di pregiudizio vissuta dai minori ed in particolare dal più grande DI che non solo veniva picchiato ma anche sobbarcato di compiti familiari, è stato deciso di allontanare i minori dalla famiglia prima tramite collocamento dei minori in idonea comunità e poi in una famiglia collocataria. Dopo tale collocamento la distanza tra i minori ed i genitori, refrattari ad ogni tipo di intervento ed ostili ad ogni iniziativa, è aumentata sempre più in quanto i minori, soprattutto i più grandi DI e Per_2
non riuscivano a sostenere i rapporti con dei genitori che cercavano in ogni tipo di comunicazione di rivendicare esclusivamente il legame di sangue quale ragione per cui i bambini dovessero tornare a vivere con loro, senza minimamente interrogarsi sulle ragioni che avevano condotto al loro allontanamento. Nel fascicolo del ricorso sono, poi, allegati i numerosi provvedimenti emessi dal giudice tutelare di Pisa, più
volte adito dai Servizi Sociali affidatari, rispetto alla annosa questione del rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore dei minori, rilascio a cui il padre dei minori di fatto si è sempre opposto portando avanti spiegazioni definite “fumose e
4 articolate” che non tenevano in adeguata considerazione il superiore interesse dei minori alla celere definizione dell'iter burocratico e alla conservazione dello stato di benessere psicologico dei bambini;
nell'ambito di tali procedure per il rilascio del passaporto, conclusesi con un rigetto del giudice tutelare a causa dell'assenza dell'assenso di almeno uno dei genitori al rilascio dello stesso, il giudice tutelare evidenziava il grave disinteresse mostrato dai genitori dei minori in considerazione, tra l'altro, della circostanza, emersa anche in questo procedimento, che la condotta ostativa dei genitori impedisce al figlio maggiore, DI, di prendere parte a competizioni sportive di rilievo internazionale.
I.
1.2. Con successivo ricorso in data 07.11.2022, il chiedeva, ai sensi CP_5
COr dell'art. 330 c.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriali per i signori . Esso
trae origine dalla relazione del Servizio Sociale della SDS Valdarno Inferiore, a cui i minori erano affidati sin dal 2015, del novembre 2022 con cui si evidenziava come a fronte di un andamento più che positivo del collocamento dei minori presso la famiglia veniva riscontrata una forte difficoltà dei minori a mantenere CP_3
rapporti con i genitori soprattutto con riguardo a DI, il primogenito, il quale conserva ancora memoria dei maltrattamenti subiti;
si sottolineava inoltre che i genitori dei minori, affidati da tempo alla coppia non sembrerebbero Persona_1
aver fatto una percorso di revisione critica delle loro condotte, che i minori appaiono turbati dai pochi contatti tenuti con gli stessi genitori, che i genitori non hanno dato il consenso all'emissione di carte d'identità valide per l'espatrio necessarie per un viaggio con i collocatari, senza fornire un buon motivo al loro diniego;
a fronte di ciò
il servizio sociale rilevava come i genitori dei minori non avessero mai cercato, in questi anni, di mettersi in discussione, non avendo mai ammesso di aver avuto comportamenti maltrattanti nei loro confronti e non accettando aiuti e sostegni forniti dal servizio sociale il quale faceva notare come la madre dei minori, persona certamente bisognosa di supporto anche psicologico, avesse gradatamente smesso di rispondere al Servizio Sociale rendendosi inaccessibile. Il procedimento si chiudeva con proprio decreto in data 21.03.2024 con cui il TM aveva dichiarato decaduti
5 entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale;
era disposto l'affidamento dei minori ai coniugi e già collocatari fin dal 2017, con CP_4 COroparte_3
riconoscimento dei poteri di cui all'art. 5 L. 184/83, revocando l'affido al Servizio
Sociale; era altresì stata disposta la trasmissione degli atti al giudice tutelare di Pisa
per la nomina di un tutore.
I.
2. Il procedimento di adozione speciale in primo grado. Il procedimento trae origine dal ricorso proposto dai coniugi dinanzi al Tribunale per i Parte_7
Co Minorenni di Firenze (d'ora in poi, soltanto ”) in data 24/07/2023, con il quale chiedevano di adottare, ai sensi dell'art. 44 lett. d), L. n.184/83 (LA) i minori, tutti di sesso maschile, (“DI”, di anni 17), COroparte_2 CP_1
( , di anni 15) e (“Bube”, di anni 9),
[...] Per_3 Parte_3
figli naturali degli odierni appellanti. Deducevano che erano coniugati con un figlio,
nato a [...] il [...]; che erano divenuti collocatari dei minori Persona_4
a far data dal 31/10/2017 a seguito di provvedimento del TM (n. R.G.V.G. 379/2015,
di cui oltre); che erano intenzionati ad adottare i minori al fine di accompagnarli nel loro percorso di vita e deducevano l'esistenza di necessità di tipo pratico della vita quotidiana, quali ad esempio l'organizzazione di viaggi all'estero – dove allo stato i ragazzi non potevano recarsi – con la possibilità concreta, in tal modo, per il figlio maggiore DI, atleta promettente, di partecipare a competizioni sportive al di fuori del territorio italiano, per il figlio studente di violino, di Per_5 Per_3
partecipare a stage organizzati all'estero. Il procedimento era istruito documentalmente, anche con Relazione dei SS di Pisa, e con l'audizione dei figli e DI nonché dei genitori naturali, odierni appellanti, che si opponevano Per_3
all'adozione. In esito, il TM pronunciava sentenza di adozione in casi speciali con il dispositivo in apertura riportato.
I.
3. La motivazione della sentenza di adozione appellata. Nella sentenza qui impugnata, invece, il TM osservava che la norma di cui all'art. 44 lett. d) L. n.
184/1884 deve ritenersi funzionale a salvaguardare, nella sua massima espressione,
l'interesse preminente del minore, così da poter operare laddove gli angusti spazi
6 dell'adozione legittimante non consente di tutelare appieno quell'interesse; che la dichiarazione di decadenza rendeva non rilevante il dissenso espresso dai genitori all'adozione, dissenso in ogni caso di cui non si può tener conto ai sensi dell'art. 46/2 legge n. 184/1983 in quanto, a prescindere dalla dichiarata decadenza, il rifiuto appare ingiustificato e contrario all'interesse degli adottandi (che hanno dichiarato di voler essere adottati e di non volere più rapporti coi genitori, adottandi che ormai sono nella famiglia dei ricorrenti da quasi sette anni, quando DI aveva 11 anni,
anni e 2 anni) e i genitori di fatto da anni (non vedono i figli da ben Per_3 Per_6
otto anni) non esercitano la responsabilità genitoriale pur nella sua forma limitata dall'affidamento al servizio sociale del collocamento dei minori in un'altra famiglia non avendo colto lo spirito dell'affidamento per sua natura provvisorio non collaborando con servizi e famiglia e quindi di fatto disinteressandosi in modo consapevole dei figli ed anzi tenendo condotte ingiustificatamente oppositive e pregiudizievoli per i figli come ad esempio negare il consenso al passaporto, che rende la vita degli stessi più difficile e con impossibilità di far cogliere agli stessi le occasioni di crescita che si presentano in vari campi come lo sport e la musica;
che anche le relazioni del servizio sociale facevano emergere con tutta evidenza come i minori stiano bene nella famiglia che li ha accolti e su ciò anche il figlio degli affidatari è d'accordo; che dalle assunte informazioni risultava sufficientemente comprovato che gli adottanti sono dotati di idoneità affettiva, capacità educativa, situazione personale ed economica, salute, ambiente familiare e motivazioni adeguate all'interesse dei minori;
che, in conclusione, ricorrono tutte le circostanze di cui all'art. 44 l. cit. e che l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
II. Il giudizio di appello. e , proponevano Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza;
si costituivano i genitori affidatari, il Tutore dei minori e nonché l'adottando DI in proprio, in quanto divenuto nel Per_3 Per_6
frattempo maggiore di età.
II.
1. I genitori naturali lamentavano che la sentenza era ingiusta e destituita di fondamento e specificamente avanzando quali motivi: 1) Violazione dell'art. 8 della
7 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e dell'art. 30 della Costituzione
Italiana. Erronea valutazione dell'interesse preminente dei minori. Mancata
considerazione delle possibilità di recupero delle capacità genitoriali. L'istruttoria espletata nel corso del procedimento – infatti – non aveva tenuto in debita considerazione le potenzialità di recupero e miglioramento del nucleo familiare di origine e si era concentrata esclusivamente sulla idoneità genitoriale, di cui nessuno dubita, della famiglia affidataria. 2) Violazione dell'art. 46, co. 2, della L. n. 184 del
1983. Dissenso preclusivo del genitore naturale. Né può rilevare in tema di irrilevanza del dissenso la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale posto che nessun provvedimento in tal senso è mai stato notificato ai genitori naturali.
Peraltro, i genitori naturali, per quanto possibile, hanno sempre manifestato interesse al recupero dei rapporti con i figli minori, ostacolati dalla condotta dei servizi sociali, che venendo meno alle prescrizioni imposte dal Tribunale per i
Minorenni non hanno favorito i contatti e non hanno fornito quel supporto necessario al recupero della genitorialità. 3) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 330 e ss., c.c., 336, comma 1 e 4, c.c., 17, comma 2, l. n. 184/83, 75, comma
2, 78, comma 2, c.p.c., in relazione alle norme costituzionali e della Convenzione di
New York e della Convenzione europea di Strasburgo del 1996, per la mancata nomina di un curatore speciale del minore. Concludevano, pertanto, come da epigrafe.
II.
2. A loro volta, i genitori affidatari nel costituirsi eccepivano in rito l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale con provvedimento ormai passato in giudicato nonché l'improcedibilità per carenza di interesse ad agire degli appellanti ex art 100
cpc.- La posizione del genitore decaduto dalla potestà sul figlio minore non riceve alcun sostanziale pregiudizio poiché l'adozione disciplinata dall'art. 44 della L 184
del 1983 non interrompe infatti i rapporti del minore con la famiglia d'origine.
Qualora il provvedimento di decadenza venga revocato, egli assume la posizione di genitore non affidatario e, pur privato dell'esercizio della potestà sul figlio minore,
8 ne riacquista la titolarità congiuntamente con gli adottanti e, con essa, il potere di controllo e di intervento nelle scelte decisive per l'educazione e la crescita del figlio;
inoltre, se cessa l'esercizio della potestà da parte degli adottanti, il genitore può riprenderne l'esercizio a norma dell'art 50 L 184/83. Replicavano, infine,
diffusamente argomentando, in ordine alle altre eccezioni sollevate dagli appellanti.
II.
3. Infine, il Tutore riferiva in comparsa di costituzione che alla luce delle informazioni raccolte, tramite colloqui con il servizio sociale incaricato in merito ai fatti di causa che avevano portato alla pronuncia di decadenza dei genitori naturali e tramite quanto potuto riscontrare personalmente nella conduzione della quotidianità
dei ragazzi e al loro progetto di vita futura all'interno di detto nucleo adottivo, nel quale vivono ormai da quasi otto anni, risultava evidenza del fatto che i ragazzi sono inseriti in un ambiente familiare sereno, estremamente positivo;
che la coppia
CO
supporta i fratelli rispettando e favorendo le loro attitudini e doti Parte_7
personali; che, conclusivamente, l'adozione doveva ritenersi conforme agli interessi dei tutelati e pertanto l'appello interposto dalla coppia dei genitori biologici T_
, alla sentenza di adozione sopradetta, era da ritenersi infondato e contrario agli
[...]
interessi dei ragazzi stessi.
II.
4. Infine, DI, nelle more del procedimento divenuto maggiorenne, si costituiva personalmente al fine di ribadire quanto già dichiarato nel corso del primo grado di giudizio esprimendo nuovamente il proprio convincimento circa la totale conformità ai propri interessi della disposta adozione in suo favore da parte della coppia . Concludeva pertanto, come in epigrafe, per la reiezione Parte_7
dell'appello, risultando le ragioni frapposte a sostegno totalmente infondate e i rilievi effettuati privi di pregio.
II.
5. All'udienza le parti discutevano oralmente la casa e, udite le conclusioni delle Parti private e del Procuratore Generale della Repubblica, la Corte si riservava.
L'appello è infondato e va respinto.
9 III. Le eccezioni pregiudiziali e preliminari. Sono tutte da respingere. Per più
chiara trattazione saranno trattate separatamente anche in considerazione della loro differente provenienza.
III.
1. La decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori naturali.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione sollevata dagli appellanti (genitori naturali) di inopponibilità nei loro confronti del decreto che dichiara la loro decadenza dalla responsabilità genitoriale in riferimento a tutti i figli in quanto mai comunicato né
notificato (Secondo motivo di appello, prima parte). Osserva la Corte al riguardo che,
al di là del contenuto del fascicolo cartaceo del TM n.2002/22 aperto su ricorso del
PMTM ex art. 330 c.c., allo stato risultano pacifici – e dirimenti – due fatti: da un lato che il decreto ex art. 330 c.c. che pronuncia la decadenza dei genitori naturali risale al 05.04.2024 ed in esso i genitori naturali compaiono in intestazione quali
Parti non costituite dei quali, infatti, si indica la residenza e dall'altro lato che allo stato detto provvedimento non risulta essere stato impugnato dai genitori naturali per loro stessa ammissione, neppure successivamente alla conoscenza del decreto.
Eccepire, dunque, in questo procedimento che il decreto di decadenza, conclusivo di altro procedimento, non sarebbe loro opponibile, riservandosi di impugnarlo, pur senza averlo impugnato in tutti i mesi intercorrenti dalla conoscenza di esso
(settembre-ottobre 2024) ad oggi, equivale a chiedere a questa Corte una sorta di
“disapplicazione” di esso limitatamente agli effetti su questo procedimento, con il che occorrerebbe effettuare una irrituale indagine incidentale sul difetto formale denunciato in relazione ad un provvedimento “presupposto”.
III.
2. Inammissibilità dell'impugnazione. Legittimazione ed interesse ad impugnare dei genitori decaduti in casi adozione ex art. 44 l. n. 184/83. Le dette eccezioni, sollevate dai genitori adottivi costituiti sono altrettanto infondate. Difatti,
va preso atto che – come insegna la Suprema Corte – la decadenza del genitore dalla potestà non impedisce al medesimo di contestare la dichiarazione di adottabilità del minore, stante il suo interesse ad opporsi all'adozione per evitare le più incisive e definitive conseguenze di tale provvedimento che comportano nel caso di adozione
10 ordinaria, oltre alla perdita della potestà, il venir meno di ogni rapporto nei riguardi del figlio. La legittimazione a contestare lo stato di adottabilità non è, d'altro canto,
espressione della rappresentanza legale del figlio minore da parte del genitore, ma viene esercitata dal medesimo in proprio, quale portatore dell'interesse alla tendenziale conservazione della famiglia naturale, cui la normativa in questione è
prioritariamente ispirata (Casse, 30/10/2013, n. 24482; Cass., 18/06/1986, n. 4062).
Ne discende che – nell'ottica della conservazione della famiglia di origine del minore
– il genitore che, sebbene decaduto dalla potestà (ora responsabilità), abbia interesse ad un recupero del rapporto genitoriale, ben può opporsi – per intanto – alla dichiarazione di adottabilità per insussistenza dei suoi presupposti, per poi, in caso di esito positivo una volta avvenuto gradualmente il recupero di detto rapporto,
eventualmente attivarsi per richiedere la reintegrazione nella responsabilità
genitoriale, ai sensi dell'art. 332 cod. civ. (Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza n.
16060 del 18/06/2018).
III.
3. La nomina del Curatore Speciale nel procedimento di primo grado.
L'eccezione di nullità del procedimento di primo grado per mancata nomina di un
Curatore, sollevata dagli appellanti (Terzo motivo di appello), è altrettanto infondata.
Co I minori erano in giudizio a mezzo del Curatore Speciale nominato dal con propria ordinanza in data 20.06.2023, in atti, all'apertura del procedimento ex art. di bambini;
lei non incontra i suoi bambini da circa 8 anni;
dal periodo del Covid non li ha più visti;
prima aveva fatto tre videochiamate, poi ha richiesto di riparlare con i suoi figli anche tramite videochiamate, ma l'A.S. ha bloccato tutto;
l'A.S. non l'ha mai incontrato perché l'A.S. non le diceva la verità e la poneva difficoltà nell'incontrare i suoi figli o nel fare videochiamate e quindi non riteneva utile andare da lei;
rispetto ai passaporti dei suoi figli non è una cosa che devono chiedere a lei;
suo marito dice che non può fare i documenti per i bambini che stanno in un altro posto perché ha paura di perdere i bambini tramite adozione;
rispetto al procedimento penale in cui era imputata a Pisa lo stesso si è chiuso con un'archiviazione perché secondo la corte non c'erano i comportamenti maltrattanti da parte sua e chi l'aveva accusata non si è presentato;
che l'A.S. tramite telefonate le dice che i suoi figli stanno bene nella famiglia dove sono ma lei non ci crede (“loro non possono stare bene in una casa di altre persone, non è nostra tradizione;
nessuno può adottare i miei figli, io non sono d'accordo; se loro vogliono adottare dei bambini vadano a cercarli altrove”; i genitori sono qui in Italia e i bambini devono stare con i genitori;
forse è per questa richiesta di adozione che l'A.S. ci ha impedito di vedere i miei figli, di parlare con il giudice o con l'avvocato dei miei figli;
io mando una maledizione alle A.S. per tutto questo”; il padre a sua volta si mostrava contrario all'adozione dichiarando “quello che io voglio è avere i miei bambini;
l'adozione è contro la mia umanità; non sono d'accordo con l'adozione; solo quando sarò morto qualcun altro potrà prendersi cura dei miei figli;
mio padre ha vissuto 103 anni, io vivrò molto di più; io lavoro in fonderia in Italia;
non sono un invalido, nessuno può adottare i miei figli;
la corte deve prendere una decisione giusta, sennò sarà come i bambini sono ancora nella pancia, ma sono già nati;
la migliore decisione
è quella che darà ai genitori la possibilità di prendersi cura dei bambini;
questo è quello che pensa anche il Signore;
se vogliono vedere come stanno i bambini a casa con noi possono anche montare una telecamera così vedono quello che facciamo;
secondo me i miei figli quello che vogliono sono i genitori e loro secondo me vorrebbero tornare a casa con noi;
quello è il loro diritto;
quello dello sport è un
12 modo di prelevare i bambini da me;
non so che mio figlio è un atleta;
non so dove lo fa, io vorrei vederlo;
io non l'ho mai visto fare sport;
se un figlio fa sport i genitori devono essere lì a gioire e fare il tifo;
rispetto ai passaporti io dico che la questione dei passaporti non è il problema, il problema è il loro ritorno a casa;
in ogni caso sono io il loro passaporto;
mio figli è nato in [...]; per DI on ci Per_6 Per_3
sono documenti relativi alla nascita…”.
IV.
2. I concetti espressi, come esplicitato dal TM ma anche dal Giudice
Tutelare che si è occupato della vicenda, manifestano una assoluta anteposizione dei propri interessi, certamente riferibili a costumi che affondano radici culturali nel proprio territorio di origine, ma che non paiono tenere conto degli attuali e concreti interessi dei ragazzi e della circostanza che questi ultimi possano trovare migliore realizzazione nella attuale – nuova – modalità di vita assunta presso la famiglia degli affidatari che consente loro, nell'ambito di una vita familiare serena (come dagli stessi riferito), di svolgere una proficua attività scolastica e di approfondire le rispettive passioni, anche foriere di occasioni lavorative, quali lo sport e la musica ad alti livelli. Esempi nitidi di tale incomprensione e assenza di autocritica paiono essere proprio quelli dell'opposizione al rilascio dei documenti per l'espatrio dei ragazzi, della negazione che i figli possano trovarsi a loro agio nella nuova famiglia,
dell'opposizione preconcetta ad ogni forma di adozione, della avversione per l'operato dei Servizi Sociali che nel tempo si sono occupati della loro famiglia e dei minori, fino all'utilizzo di espressioni, addirittura, discontrollate, in relazione alla procedura in corso (“…quello che stanno facendo con loro potrebbero denunciarlo come traffico di bambini…”) oppure fondate su evocazioni religiose (“…la migliore decisione è quella che darà ai genitori la possibilità di prendersi cura dei bambini;
questo è quello che pensa anche il Signore…”) ma dall'altro lato certamente distorsive nei loro effetti (“…io mando una maledizione alle A.S. [Assistenti Sociali] per tutto questo…”). Insomma, la posizione psicologica dei genitori di incomprensione totale delle esigenze dei figli, tanto da compromettere la loro integrità psico-fisica, permane inalterata nel tempo dal 2015, a tutt'oggi senza essere
13 scalfita da alcuna forma di, seppure iniziale, introspezione o autocritica sul proprio operato. Conclusivamente, da quanto sopra, emerge l'insussistenza di presupposti per lo svolgimento di attività ulteriori – in corso da circa un decennio – volte al recupero della genitorialità degli odierni appellanti così come di ulteriori indagini istruttorie.
V. Le spese. La natura in concreto della lite e i suoi complessivi esiti inducono a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione totale delle spese tra tutte le
Parti.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
RESPINGE l'appello;
COMPENSA integralmente tra le Parti le spese di lite;
DÀ ATTO che sussistono per gli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia e che nel caso di specie il presente procedimento è esente da contributo unificato.
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.l.vo n. 30.06.2003 n.196.
Firenze, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Leonardo Scionti Giovanni Sgambati
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
330 c.c. introdotto con ricorso del PMTM per far pronunciare la decadenza e successivamente era loro nominato un Tutore provvisorio che – nel presente grado –
si costituiva in giudizio.
IV. Il merito. L'appello è infondato e va respinto.
IV.
1. Sulla base di tutto quanto ripercorso e accertato, merita a questo punto ascoltare, nelle stesse parole riferite dal TM impugnato, le dichiarazioni dei genitori naturali dei ragazzi, sentiti nella procedura, alla presenza di un mediatore Culturale:
“…La madre dichiarava di non essere d'accordo con il ricorso del P.M. che non è etico perché i genitori sono ancora vivi e il giudice non ha il diritto di fare una cosa del genere;
quello che stanno facendo con loro potrebbero denunciarlo come traffico
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