CASS
Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2024, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: RR TO, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Raffaele Cirillo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Ida La Rana in Roma, via Tomba di Nerone. Ricorrente contro MM AR e EN TO Intimati avverso la sentenza n. 4481/2020 della Corte di appello di Napoli, depositata il 23. 12. 2020. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 5. 12. 2023 consigliere Mario Bertuzzi. Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale FU RO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udite le difese svolte dall’Avvocato Comito, per delega dell’Avvocato Raffaele Cirillo, per il ricorrente. Civile Sent. Sez. 2 Num. 449 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 08/01/2024 R.G. N. 7002/2021. 2 Fatti di causa Con sentenza n. 4481 del 23. 12. 2020 la Corte di appello di Napoli dichiarò inammissibile l’appello proposto da RR TO per la riforma della sentenza n. 2667 del 28. 10. 2016 del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva dichiarato la falsità di una dichiarazione della Banca 24-7 s.p.a. Gruppo Ubi Banca. La pronuncia di falsità del documento era stata richiesta in via incidentale da MM AR e EN TO nel corso di un giudizio da loro introdotto per la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile stipulato con RR TO, in cui questi, al fine di dimostrare l’avveramento della condizione sospensiva dedotta in contratto, aveva prodotto una dichiarazione della banca attestante l’erogazione di un mutuo. La Corte di appello motivò la declaratoria di inammissibilità del gravame per la ragione che l’atto di impugnazione, proposto nella forma dell’atto di citazione, era stato depositato presso la Cancelleria ma non notificato alla controparte, a nulla rilevando che questa si fosse costituita, al solo fine di eccepirne l’inammissibilità, all’udienza indicata nel decreto di fissazione che nel frattempo le era stato comunicato, non potendo la costituzione del convenuto sanare la omessa notifica dell’atto introduttivo nei suoi confronti, tanto più che, nel caso di specie, tale costituzione era avvenuta quando ormai il termine di legge per impugnare era scaduto e la sentenza appellata era già passata in giudicato. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 7. 1. 2021, con atto notificato il 4. 3. 2021, ha proposto ricorso RR TO, affidandosi ad un unico motivo. MM AR e EN TO non hanno svolto attività difensiva. Avviato il ricorso in decisione in camera di consiglio, a norma dell’art. 380 bis cod. proc. civ. nella versione all’epoca in vigore, con ordinanza interlocutoria n. 13801 del 2. 5. 2022 ne è stata disposta la discussione in pubblica udienza. Il P.M. ha depositato memoria. Ragioni della decisione R.G. N. 7002/2021. 3 L’unico motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza, violazione degli artt. 156 e 342 cod. proc. civ. e dei principi di ultrattività del rito e della apparenza o affidamento processuale. Sostiene il ricorrente che la Corte distrettuale è caduta in un palese errore laddove ha affermato che l’atto di appello era stato proposto nella forma dell’atto di citazione, avendo la parte presentato e depositato un ricorso, con esplicita richiesta di fissazione dell’udienza. Il relativo decreto era stato poi emesso ma, per errore della Cancelleria, non comunicato all’appellante, che si era quindi trovato nella impossibilità di provvedere alla notifica. La scelta della parte di presentare l’appello nella forma del ricorso e non dell’atto di citazione era d’altra parte corretta e giustificata dalla circostanza che la domanda in primo grado era stata proposta con ricorso, sicché egli aveva seguìto la forma utilizzata nel grado precedente. In ogni caso si sostiene, in applicazione dei principi della ultrattività del rito e dell’apparenza o dell’affidamento processuale, che la Corte di appello avrebbe dovuto reputare l’appello validamente proposto nella forma del ricorso e quindi tempestivo, in quanto depositato entro il termine per appellare, e fissare un nuovo termine per la sua notifica, unitamente alla data della nuova udienza, non già ritenere l’impugnazione inammissibile per omessa notifica. Il motivo è infondato. Il ricorrente muove da una premessa errata, che vale a dire, in base alla legge processuale, l’appello avverso la sentenza del Tribunale che decide sulla querela di falso proposta in via incidentale debba assumere la forma del ricorso o comunque che l’adozione della stessa debba ritenersi in qualche modo giustificabile. L’assunto è errato in quanto nel giudizio di cognizione ordinaria l’unica forma per la proposizione dell’appello è l’atto di citazione, secondo quanto stabilisce l’art. 342 cod. proc. civ., forma da osservare anche nel caso in cui il procedimento di primo grado si sia svolto secondo le regole del procedimento sommario di cognizione, che si introduce con ricorso ( Cass. n. 6318 del 2020; Cass. n. 24379 del 2019; Cass. n. 8757 del 2018 ). Tale regola non subisce eccezioni laddove l’appello sia rivolto nei confronti della sentenza che ha deciso R.G. N. 7002/2021. 4 sulla querela di falso in via incidentale. L’art. 221 stesso codice prescrive che la querela di falso si propone, in via principale, con atto di citazione e, in via incidentale, con dichiarazione da unirsi al verbale, con atto che, in quanto riprodotto nel verbale, è diretto sia alle altre parti che al giudice. La forma della querela di falso incidentale è quindi la dichiarazione resa in udienza ovvero il deposito nella stessa di un atto che la contiene, non il ricorso, previsto in altri riti processuali come forma della domanda alternativa all’atto di citazione, nel suo modello tipico. Alla luce di tale osservazione sono privi di pregio i richiami fatti dal ricorrente al principio della ultrattività del rito ed a quello dell’apparenza processuale e dell’affidamento, in quanto la scelta di proporre appello con ricorso e non con atto di citazione è imputabile esclusivamente ad errore della parte. Discende altresì che correttamente il giudice di appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione perché non notificata alla controparte nel termine previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. E’ noto al riguardo il principio che l’atto di appello, se proposto con ricorso in luogo che con atto di citazione, per il principio di equipollenza delle forme processuali, non determina la decadenza dell’impugnazione se esso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, sia notificato alla controparte entro il termine per impugnare. Nel caso di specie il giudice di appello si è pronunciato per l’inammissibilità dell’impugnazione perché non notificata e ha rilevato, inoltre, che nessuna efficacia sanante poteva essere riconosciuta alla costituzione in giudizio degli appellati, in quanto avvenuta quando il termine suddetto era scaduto e quindi la sentenza era ormai passata in giudicato. A fronte delle ragioni di inammissibilità rilevate dalla Corte di appello, che si fondano su circostanze ( la mancata notifica dell’atto di appello e la costituzione dei convenuti dopo la scadenza del termine ) che oltre a risultare dagli atti non risultano contestate dal ricorso, scolora evidentemente anche la critica rivolta dal ricorrente alla qualificazione del suo atto di appello come citazione invece che come ricorso. L’errore denunziato appare del tutto irrilevante e non decisivo, atteso che, anche a seguire la tesi del ricorso, l’appello sarebbe comunque inammissibile per mancanza della sua notificazione alla controparte. R.G. N. 7002/2021. 5 Né rileva, infine, la circostanza che, a seguito del deposito dell’atto, non sia stato comunicato dalla cancelleria all’interessato il decreto di fissazione dell’udienza, ovvero che egli ne sia venuto a conoscenza dopo lo spirare del termine per impugnare. Sul punto questa Corte si è già pronunciata, affermando che di fronte a tale omissione o ritardo sia assorbente e dotato di causa efficiente l’errore compiuto dalla parte, atteso che il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo l’interessato, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria ( Cass. n. 24386 del 2022; Cass. n. 22256 del 2018; Cass. n. 12413 del 2017 ). Il ricorso va pertanto respinto. Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.