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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/07/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1337/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 3.7.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1337/2018
r.g.a.c.
TRA
elett.te dom.to alla via Felice Ter- Parte_1
racciano 213 Pomigliano D'Arco, presso lo studio dell'Avv. D'AMORE RITA,
dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
(GIÀ ) CP_1 CP_2 Controparte_3
- CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: come da note depositate
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n.
4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgi-
mento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma ap-
plicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
La domanda è infondata.
ha convenuto in giudizio, ai Parte_1
sensi dell'art. 616 cpc, FI (GIÀ ) CP_2 CP_4
al fine di sentir “accertare e dichiarare che alcun rapporto credito
[...]
/debito intercorre tra la opponente e l'opposta per il cantiere sito in Pomigliano
D'Arco alla via Principe di Piemonte né per altra fornitura non essendoci mai
stati rapporti tra le società, e, per l'effetto dichiarare l'assoluta inesistenza della
prestazione;
- accertare e dichiarare l'inesistenza sia della messa in mora, del docu-
mento di trasporto del 25.04.2014, nonché della fattura n. 5 A del 24.05.2014 o
comunque la non opponibilità dei richiamati documenti alla GCC”.
Nonostante la regolarità della notifica, FI (GIÀ CP_5
[...
) restava contumace. Controparte_3
Orbene, il presente giudizio è stato introdotto dall'attrice ai sensi dell'art. 616 c.p.c. e prende origine dall'esecuzione coltivata dalla opposta Controparte_6
sulla base del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n.
[...]
2148/2015 dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice dinanzi al quale
2
pende il relativo giudizio di opposizione. In particolare, con la proposizione della odierna opposizione, la General IN Company srl ha, in buona sostanza,
sulla base delle argomentazioni in atti, negato la sussistenza di alcun rapporto contrattuale con la onde, a suo dire, l'inesistenza della pretesa creditizia CP_1
azionata.
Sennonché, deve immediatamente evidenziarsi l'indirizzo giurisprudenzia-
le consolidato in materia, secondo il quale “Nel giudizio di opposizione all'esecu-
zione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contesta-
zione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di
formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza
giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione pos-
sono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui
il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al
giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta
avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (cfr, Cassazione civile sez. III, 04/02/2025, n.2785).
A tanto si aggiunga che “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estinti-
vi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti prima della formazione dello
stesso e non può essere rimesso in discussione né nel giudizio di esecuzione né in
quello di opposizione per fatti antecendenti alla sua definitività, in forza dell'in-
trinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale del giudizio.
Quindi, ove a fondamento di una qualsiasi azione esecutiva sia posto un titolo
esecutivo giudiziale, al giudice dell'esecuzione gli è precluso qualsiasi controllo
intrinseco sul titolo, volto ad invalidarne l'efficacia sulla scorta di eccezioni o di-
fese che andavano dedotte nel procedimento a definizione del quale è stato emes-
3
so il titolo stesso, potendo soltanto accertare la persistente validità di esso ed at-
tribuire rilevanza ai fatti sopravvenuti alla sua formazione” (cfr, Tribunale Bari
sez. II, 12/07/2024, n.3342). Ne consegue che, nei procedimenti come quello che ci occupa, dunque, le contestazioni inerenti il titolo esecutivo possono riguardare esclusivamente fatti (impeditivi) successivi alla sua formazione. La ratio di tale orientamento è, per vero, molto chiara, nella misura in cui, se fosse consentito al-
la parte far valere, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art 616 cpc, le medesime ragioni già invocate nel giudizio di merito nell'ambito del quale si è
formato il provvedimento giudiziale dal quale ha avuto origine l'esecuzione, si avrebbe una indebita duplicazione di giudizi aventi il medesimo oggetto, con conseguente violazione del ne bis in idem
Ed, in effetti, nel caso di specie, il presente giudizio ha ad oggetto, in buo-
na sostanza, le medesime ragioni che l'opponente ha già fatto valere innanzi al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr atto di citazione prodotto dalla parte medesima), non riguardando finanche circostanze successive alla formazio-
ne del titolo esecutivo per cui è causa, ciò che deve condurre necessariamente ad un rigetto dell'opposizione.
Nulla per spese, stante la contumacia della . Controparte_7
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- nulla per spese.
Così deciso in Nola, 3 luglio 2025
Il Giudice
4
(dott. Valeria Ferraro)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
5
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 3.7.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1337/2018
r.g.a.c.
TRA
elett.te dom.to alla via Felice Ter- Parte_1
racciano 213 Pomigliano D'Arco, presso lo studio dell'Avv. D'AMORE RITA,
dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
(GIÀ ) CP_1 CP_2 Controparte_3
- CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: come da note depositate
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n.
4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgi-
mento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma ap-
plicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
La domanda è infondata.
ha convenuto in giudizio, ai Parte_1
sensi dell'art. 616 cpc, FI (GIÀ ) CP_2 CP_4
al fine di sentir “accertare e dichiarare che alcun rapporto credito
[...]
/debito intercorre tra la opponente e l'opposta per il cantiere sito in Pomigliano
D'Arco alla via Principe di Piemonte né per altra fornitura non essendoci mai
stati rapporti tra le società, e, per l'effetto dichiarare l'assoluta inesistenza della
prestazione;
- accertare e dichiarare l'inesistenza sia della messa in mora, del docu-
mento di trasporto del 25.04.2014, nonché della fattura n. 5 A del 24.05.2014 o
comunque la non opponibilità dei richiamati documenti alla GCC”.
Nonostante la regolarità della notifica, FI (GIÀ CP_5
[...
) restava contumace. Controparte_3
Orbene, il presente giudizio è stato introdotto dall'attrice ai sensi dell'art. 616 c.p.c. e prende origine dall'esecuzione coltivata dalla opposta Controparte_6
sulla base del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n.
[...]
2148/2015 dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice dinanzi al quale
2
pende il relativo giudizio di opposizione. In particolare, con la proposizione della odierna opposizione, la General IN Company srl ha, in buona sostanza,
sulla base delle argomentazioni in atti, negato la sussistenza di alcun rapporto contrattuale con la onde, a suo dire, l'inesistenza della pretesa creditizia CP_1
azionata.
Sennonché, deve immediatamente evidenziarsi l'indirizzo giurisprudenzia-
le consolidato in materia, secondo il quale “Nel giudizio di opposizione all'esecu-
zione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contesta-
zione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di
formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza
giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione pos-
sono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui
il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al
giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta
avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (cfr, Cassazione civile sez. III, 04/02/2025, n.2785).
A tanto si aggiunga che “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estinti-
vi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti prima della formazione dello
stesso e non può essere rimesso in discussione né nel giudizio di esecuzione né in
quello di opposizione per fatti antecendenti alla sua definitività, in forza dell'in-
trinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale del giudizio.
Quindi, ove a fondamento di una qualsiasi azione esecutiva sia posto un titolo
esecutivo giudiziale, al giudice dell'esecuzione gli è precluso qualsiasi controllo
intrinseco sul titolo, volto ad invalidarne l'efficacia sulla scorta di eccezioni o di-
fese che andavano dedotte nel procedimento a definizione del quale è stato emes-
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so il titolo stesso, potendo soltanto accertare la persistente validità di esso ed at-
tribuire rilevanza ai fatti sopravvenuti alla sua formazione” (cfr, Tribunale Bari
sez. II, 12/07/2024, n.3342). Ne consegue che, nei procedimenti come quello che ci occupa, dunque, le contestazioni inerenti il titolo esecutivo possono riguardare esclusivamente fatti (impeditivi) successivi alla sua formazione. La ratio di tale orientamento è, per vero, molto chiara, nella misura in cui, se fosse consentito al-
la parte far valere, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art 616 cpc, le medesime ragioni già invocate nel giudizio di merito nell'ambito del quale si è
formato il provvedimento giudiziale dal quale ha avuto origine l'esecuzione, si avrebbe una indebita duplicazione di giudizi aventi il medesimo oggetto, con conseguente violazione del ne bis in idem
Ed, in effetti, nel caso di specie, il presente giudizio ha ad oggetto, in buo-
na sostanza, le medesime ragioni che l'opponente ha già fatto valere innanzi al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr atto di citazione prodotto dalla parte medesima), non riguardando finanche circostanze successive alla formazio-
ne del titolo esecutivo per cui è causa, ciò che deve condurre necessariamente ad un rigetto dell'opposizione.
Nulla per spese, stante la contumacia della . Controparte_7
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- nulla per spese.
Così deciso in Nola, 3 luglio 2025
Il Giudice
4
(dott. Valeria Ferraro)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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