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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/09/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: Dr. Francesco Salvatore Filocamo Presidente Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 131/2024 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 10.09.2025, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando Rucci del Foro di Pescara ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, via Colle Innamorati n. 420, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
-appellante- e in persona dell'A.U. Controparte_1 Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Giansante del Foro di Pescara Controparte_2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, Via Cincinnato n. 37, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-appellata- nonché in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Controparte_3 legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_4 Davide Oliva del Foro di Modena e Maristella Bellistri del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Modena, via Sant'Orsola n. 36, giusta procura speciale allegata alla comparsa di risposta in appello;
dr. , rappresentato e difeso dall'Avv. Attilio Maria Di Camillo del Parte_2 Foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Popoli (PE), Corso Gramsci n. 13, giusta procura alle liti rilasciata nel precedente grado di giudizio;
-altri appellati- avverso la sentenza n. 1091/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 27.07.2023 all'esito del procedimento n. R.G. 3936/2014, avente ad oggetto: responsabilità professionale medica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“a) In via pregiudiziale dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 c.p.c., la nullità della sentenza n. 1091/2023 del Tribunale di Pescara, a firma del Dott. Marco Bortone, in quanto resa da un giudice non più facente parte dell'ordinamento giudiziario e rimettere gli atti al Tribunale di Pescara, affinché la causa venga assegnata a nuovo giudice. b) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1091/2023 del Tribunale di Pescara, a firma del Dott. Marco Bortone, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3936/2014, depositata in cancelleria in data 27/07/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, previa rimessione della causa in rilettura, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: a) Rinnovo C.T.U. anche per la valutazione del danno psicologico, non considerato in primo grado, nonostante espressamente richiesto e documentato da apposita C.T.P. specialistica, allegata al fascicolo di primo grado. b) Ammissione dei documenti depositati in primo grado e ritenuti tardivi, anche se acquisiti dopo la concessione del triplo termine ex art. 186, 6° comma, c.p.c.”.
Per l'appellata : Controparte_1
“1) - Dichiarare inammissibile, improcedibile ovvero rigettare perché destituito di qualunque fondamento il gravame proposto dal Sig. e, conseguentemente, disattendere tutte Parte_1 le domande avanzate dall'appellante in danno della . Controparte_1
2) - In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese dell'appellante, dichiarare tenuto – e per l'effetto condannare – il Prof. (e la sua Compagnia di Parte_2 Assicurazione) a rivalere la di tutte le somme che questa fosse tenuta a Controparte_1 corrispondere all'attore e di ogni altro onere che fosse tenuta a sostenere in dipendenza di questo giudizio anche per spese processuali di propria difesa.
3) - Con rivalsa di spese ed onorari del giudizio”.
Per l'appellata Controparte_3
“Si insiste per il rigetto dell'appello con posizione delle spese legali come modulate nel presente atto”.
Per l'appellato Parte_2
“Voglia la Corte adita, rigettare il proposto appello con conferma integrale dell'impugnata sentenza e con condanna dell'appellante alle spese del grado”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1.Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
“
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1 ( ), attore, contro la C.F._1 Controparte_1 ( ), in persona dell'A.U. dott.ssa convenuta, con la
[...] P.IVA_1 Controparte_2 chiamata in causa di ( ) e della Parte_2 C.F._2 [...] ( ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Controparte_3 P.IVA_2
terzi chiamati in causa, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, Controparte_5 così provvede:
- respinge la domanda;
- condanna l'attore a rifondere alla convenuta ed ai terzi chiamati in causa le spese del giudizio, che liquida in favore della convenuta e del terzo chiamato , ciascuno, in Parte_2 complessivi € 14.189,00, di cui € 759,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P. ed in favore della terza chiamata in € Controparte_3 13.430,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.; - pone in via definitiva a carico dell'attore le spese di c.t.u. già liquidate. Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge”. 2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione notificato il 20-7-2014 esponeva di essersi sottoposto il 18- Parte_1
3-2011 ad intervento di artroprotesi totale dell'anca presso la Controparte_1
intervento consigliato ed eseguito dal dott. ;
[...] Parte_2 lamentando che nei giorni successivi in clinica erano insorti dolore intenso, parestesie, limitazione motoria e zoppia, sintomatologia per la quale a distanza di tempo, nonostante gli accertamenti e le terapie consigliate dal dott. il dott. Direttore della Unità Operativa Pt_2 Persona_1
Complessa Ortopedia Traumatologica dell'Ospedale Ceccarini di Riccione, il 3-5-2013, visionata la documentazione in possesso di esso attore, aveva certificato “meralgia parestetica del femoro cutaneo sinistro in esiti accesso anteriore per protesi anca”, lamentando altresì di non esser stato adeguatamente informato del rischio connesso alla scelta di tale tecnica operatoria, conveniva in giudizio la suddetta S.r.l. perché fosse condannata al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella complessiva somma di € 71.406,21, oltre interessi e rivalutazione. La si costituiva in giudizio eccependo che la tecnica adottata per Controparte_1 l'intervento cui si era sottoposto lo messa a punto da nel 1891, si era da allora Parte_1 CP_6 diffusa in tutto il mondo, dai più preferita perché, tra le altre, la meno invasiva siccome non seziona alcuna struttura muscolare, non potendosi perciò attribuirle una maggiore pericolosità di complicanze;
che non era assolutamente vero che lo non fosse stato informato della Parte_1 tecnica dell'atto chirurgico, giacchè dal settembre dell'anno precedente egli era stato intrattenuto dal dott. che lo aveva in cura presso il proprio ambulatorio privato, sulla tipologia di Pt_2 intervento “meno invasiva” e sulle prospettive attraverso questa di porre riparo alla patologia denunciata dal paziente che, a causa della coxartrosi da cui era afflitto, lamentava d'essere gravemente impedito nella deambulazione;
che difettava il nesso di casualità tra l'intervento praticato il 18-3-2011 e la sintomatologia dolorosa accusata, posto che la parestesia alla coscia sinistra, apparsa solo nel 2012 e nel 2013, avrebbe dovuto essere avvertita sin dal momento della dimissione, quando invece il decorso post operatorio era stato regolare, donde l'assorbente rilievo che la patologia lamentata dall'attore, nota come sindrome di Roth, è caratterizzata da una alterata conduzione del nervo femoro cutaneo della coscia, che è esclusivamente sensitivo ed origina dalle radici L2 ed L3 del plesso lombosacrale, colpisce prevalentemente il maschio adulto ed altera la sensibilità nella regione anterolaterale della coscia, essendo le cause individuate e descritte dalla scienza medica il diabete, la compressione da cinti (diffusi tra atleti o da soggetti afflitti da ernia), posture scorrette, cicatrici, patologie del rachide l.S., tutte ad insorgenza progressiva;
contestando anche l'entità delle lamentate conseguenze, concludeva dunque per il rigetto della domanda, chiedendo in subordine di essere manlevata dal dott. che chiedeva dunque Parte_2 di essere autorizzata a chiamare in causa. Costui si costituiva in giudizio richiamando integralmente le argomentazioni difensive svolte dalla convenuta, concludendo dunque per il rigetto della domanda e chiedendo in ogni caso di essere autorizzato a chiamare in causa l' per essere in subordine dalla stessa Controparte_3 manlevato in forza di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale. L' si costituiva in giudizio riportandosi nel merito alle valutazioni e Controparte_3 alle critiche contenute nelle comparse di risposta della e del medico;
eccependo CP_1 comunque l'inoperatività della polizza ai sensi del disposto dell'art. 18 lettera b del contratto: “La garanzia non sarà operante: b) per responsabilità imputabili esclusivamente ad assenza del consenso informato scritto”; i limiti di operatività della copertura, ai sensi dell'art. 16 punto 3 del contratto:
“Qualora l'attività del medico assicurato sia svolta in regime libero professionale all'interno di ASL, AS di cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”, dovendo pertanto ritenersi operante la polizza di essa solo una volta Controparte_3 accertata l'inoperatività di quella della struttura sanitaria obbligatoriamente contratta;
sollevava eccezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 c.c., con riferimento all'ipotesi in cui il Dott. avesse omesso di estendere il contraddittorio nei confronti in primo luogo della Compagnia Pt_2 assicuratrice stipulante polizza r.c.t. con la e/o di dichiarare di voler beneficiare della CP_7 garanzia stipulata dalla medesima a favore dei propri collaboratori, oppure, per il caso di CP_7 mancata stipula di detta polizza da parte della AS , per il caso in cui il medico avesse CP_1 omesso di proporre l'azione risarcitoria nei confronti della stessa;
in subordine estremo, la limitazione della copertura unicamente alla quota parte della responsabilità con esclusione del vincolo di solidarietà; facendo dunque espressa riserva di richiedere la chiamata in causa della Compagnia di assicurazioni della , in tal senso rassegnava le Controparte_1 proprie conclusioni. Il processo, interrotto per la morte del procuratore della convenuta, veniva riassunto dall'attore con ricorso del 29-9-2016; nuovamente radicatosi il contraddittorio, veniva espletata c.t.u. medico- legale, depositata il 7-12-2017 e, come da ordinanza del 6-7-2018, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta a sentenza all'udienza del 30-1- 2019, all'esito della precisazione delle conclusioni. In accoglimento di istanza depositata il 26-3-2019 da parte attrice, che rappresentava di aver presentato querela nei confronti della c.t.u. dott.ssa , per la quale la Procura della Persona_2 Repubblica presso questo Tribunale, procedendo in ordine all'ipotizzato reato di cui all'art. 373 c.p., aveva avanzato al G.I.P. richiesta di incidente probatorio, la causa veniva rimessa in istruttoria;
definito l'incidente probatorio, veniva disposta, per il tramite del dott. medico Controparte_8 legale e del dott. specialista in Ortopedia e Traumatologia, un'integrazione della CP_9 c.t.u. come da ordinanza del 18-2-2020; questa espletata, respinte le ulteriori richieste di chiarimenti avanzate da parte attrice, infine all'udienza del 13-10-2021 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini di giorni sessanta più venti ex art. 190 c.p.c.”.
2.1 All'esito dello scambio degli scritti difensivi, la causa è stata decisa come sopra.
3. Ha proposto tempestivo appello l'originario attore, per motivi che si vanno ad esaminare. 3.1 Hanno resistito, con distinte comparse di risposta, la , Controparte_1 [...] e insistendo per il rigetto del gravame e per la conferma Controparte_3 Parte_2 della sentenza impugnata. 3.2 Concesso il triplo termine di cui all'art. 352 c.p.c. per lo scambio tra le parti degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi della richiamata disposizione all'udienza del 10.09.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: nullità della sentenza poiché resa da un giudice non più facente parte dell'ordinamento giudiziario.
4. L'appellante lamenta in primo luogo la nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. in quanto emessa allorché il giudice estensore, andato in pensione il 31.10.2022, non faceva più parte dell'ordine giudiziario. Deduce sul punto che, una volta precisate le conclusioni in data 13.10.2021 con termine per il deposito di note conclusionali, il provvedimento è stato redatto solo in data 27.07.2023, ovvero successivamente al collocamento a riposo del magistrato, risultando pertanto emesso “a non iudice”. 4.1 La doglianza è inconsistente. 4.2 Premesso che non vi è alcuna prova della data in cui il precedente giudicante è stato effettivamente collocato a riposo, risulta dagli atti che in primo grado la causa è stata trattenuta in decisione in data 13.10.2021, con concessione alle parti del doppio termine (60+20) previsto dall'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, aventi scadenza, rispettivamente, il 13.12.2021 e il 03.01.2022; all'esito, il fascicolo è stato rimesso al giudice per la decisione il 10.01.2022, in data notevolmente precedente la cessazione dell'incarico, che l'appellante riferisce essere avvenuta il 31.10.2022. 4.3 Appare dunque chiaro che al momento in cui la causa poteva essere effettivamente decisa – coincidente con la scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vale a dire il 03.01.2022 – il primo giudice era ancora legittimamente in servizio per poter validamente provvedere, a nulla valendo i successivi momenti dell'iter formativo, ovvero la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione del provvedimento, che “non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicché, ai fini dell'esistenza dell'atto, è irrilevante che dopo la decisione il giudice singolo, o uno dei componenti dell'organo collegiale, per circostanze sopravvenute come il trasferimento o il collocamento fuori ruolo o a riposo, sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia” (così Cass. 23191/2006). 4.4 Ad ogni buon conto, quand'anche volesse condividersi la tesi sostenuta dall'appellante e ravvisare l'invalidità della pronuncia impugnata per essere stata emessa solo in seguito all'avvenuto collocamento in riposo del magistrato, va rilevato che “la circostanza che la decisione della causa in primo grado è stata assunta dal giudice successivamente alla sua cessazione dal servizio integra un vizio che non è equiparabile a quello della radicale mancanza di sottoscrizione e, quindi, non determina la rimessione delle parti al primo giudice”, imponendo di contro che la causa venga decisa nel merito (così Cass. 8498/2025, conf. Cass. 10430/2020). Vedasi anche: Cassazione civile sez. lav. - 24/03/2025, n. 7791 : “Il momento della pronuncia della sentenza - momento nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente esistente - va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell'iter formativo dell'atto - cioè, la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione - non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicché, ai fini dell'esistenza, validità ed efficacia di quest'ultima, è irrilevante che, dopo la decisione, il giudice singolo (o uno dei componenti di un organo collegiale), per circostanze sopravvenute (come il trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo o la mancata riconferma nell'incarico di giudice onorario), sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia” In senso conforme: Cass. Civ., n. 12324 del 2001. Cass. 23191 del 27.10.2006: “il momento della pronuncia della sentenza – momento nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per poter adottare un provvedimento giuridicamente valido – va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell' “iter” formativo dell'atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicché, ai fini dell'esistenza, validità ed efficacia di quest'ultima, è irrilevante che, dopo la decisione, il giudice singolo, o uno dei componenti di un organo collegiale, per circostanze sopravvenute, come il trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo, la mancata riconferma nell'incarico di giudice onorario o la cessazione del suo periodo di reggenza dell'ufficio, sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia. Nel caso in cui manchi la data della deliberazione, si deve ritenere che la causa sia stata decisa nel momento in cui il giudice poteva e doveva deciderla.” (conf. Cass. 537/2020 citata dall'appellante).
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: Merito della controversia.
5. Con il secondo motivo l'appellante lamenta gravi e non meglio precisati difetti di motivazione in fatto e in diritto della sentenza. Lo muove preliminarmente delle critiche alle tre CTU medico-legali acquisite agli atti Parte_1 del giudizio di primo grado, tutte ritenute, in definitiva, non condivisibili, avendo in sostanza le stesse escluso la connessione tra l'intervento e le condizioni del paziente. Ritiene, quindi, che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere la lesione del nervo femorale un evento imprevisto ed imprevedibile, mentre andava di contro considerato un evento prevedibile nell'ambito della tecnica di artroprotesi con accesso anteriore, modalità questa peraltro mai esplicitamente evidenziata nel consenso informato sottoscritto dallo il Tribunale Parte_1 avrebbe poi omesso di evidenziare che la protesi in questione era stata mal posizionata e di riconoscere al paziente un'invalidità del 3%, pur attribuita in sede di CTU, ignorando che “in atti vi è la prova provata dell'errore professionale del e del tentativo di insabbiare la cosa, Pt_2 qualificando i problemi dello come semplice lombo sciatalgia, imputabile anche ad altri Parte_1 eventi”. Precisa da ultimo di aver eseguito in data 25.09.2022, nelle more della pubblicazione della sentenza impugnata, una nuova operazione di artroprotesi, nell'ambito della quale sarebbero state riscontrate tutte le doglianze sollevate (lesione del nervo femorale, calcificazioni e/o ossificazioni e difetto di impianto della protesi), ragione per cui andrebbe disposta una nuova CTU. 5.1 Il motivo non merita accoglimento. 5.2 In punto di fatto, va rammentato che lo deduceva a sostegno delle proprie richieste Parte_1 che, a seguito di intervento di artroprotesi totale d'anca effettuato in data 18.03.2011 con accesso femorale anteriore, riportava una meralgia parestetica sinistra provocata da lesione iatrogena del nervo femoro-cutaneo sinistro della coscia (sindrome di Roth), dalla quale residuava un danno biologico permanente del 5% di IP per lesione permanente di nervo sensitivo assimilabile a nevralgia con componente di deafferentazione, nonché del 12% di IP da sindrome ansiosa-reattiva di grado severo;
aggiungeva quindi che, nonostante il consenso informato pur debitamente sottoscritto, non era mai stato informato né della tipologia di procedura che sarebbe stata eseguita (che lui riteneva essere tradizionale), né della complicanza prevedibile, precisando da ultimo che il dr. nonostante fosse stato reso edotto dei disturbi lamentati, sarebbe intervenuto Pt_2 tardivamente, omettendo di adottare una valida terapia idonea ad influenzare positivamente il decorso della patologia. 5.3 Ciò premesso, va evidenziato che il Tribunale (al netto dei copiosi richiami giurisprudenziali citati in sentenza), ha dapprima precisato che i fatti in contestazione risalgono ad epoca antecedente sia l'entrata in vigore della Legge Balduzzi, sia quella della Legge Gelli, inquadrando il caso di specie nello schema normativo della responsabilità contrattuale sulla base della teoria del contatto sociale;
ha poi chiarito che l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c. ovvero a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio dipendente, ex art. 1228 c.c., richiamando gli oneri probatori gravanti sulle parti;
ha, quindi, escluso la sussistenza, nel caso di specie, della colpa medica, valorizzando diffusamente quanto accertato nell'ambito delle tre CTU espletate o comunque acquisite nel corso del giudizio. Ha, quindi, così statuito: “Orbene, tutti i periti medico-legali che hanno avuto modo per quanto precede di occuparsi della fattispecie all'esame del giudicante, risultano aver fornito, a fronte anche delle specifiche critiche formulate dalla parte attrice, risposte in buona sostanza collimanti, chiare, ferme ed incontrovertibili, che non possono dunque che essere integralmente condivise, prevalendo le loro argomentazioni e valutazioni su quelle formulate, anche attraverso il proprio consulente, dalla medesima parte attrice, che conservano valore di mere allegazioni difensive, seppur di carattere tecnico, che ben possono essere disattese senza dover essere puntualmente analizzate e confutate (cfr. Cass. civ., Sez. VI – III, Ordinanza n. 1815 del 2 febbraio 2015: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”). In particolare, avuto riguardo alle problematiche del caso di specie e dunque alla nozione clinico- medica di complicanza cui sopra si è fatto richiamo, va evidenziato come al collegio peritale composto dai dottori e sia stato posto specifico quesito, rimasto tuttavia senza CP_8 CP_9 risposta, per l'impossibilità di “valutare l'entità della compressione/trazione-stiramento impiegati durante la procedura operatoria”. In ogni caso, anche a voler concordare con le conclusioni del dott. prima e del collegio Per_3
– dopo, a riguardo della riconducibilità all'intervento chirurgico del 18-3-2011, CP_8 CP_9 quanto meno secondo la regola civilistica del più probabile che non, della patologia riscontrata nello CP_1 Sciocchetti quale meralgia parestetica di (esclusa invece ogni ulteriore conseguenza pregiudizievole lamentata dall'attore in nesso di causa con l'operato dei sanitari che l'ebbero in cura presso la convenuta ), quando invece la dott.ssa , con le diffuse ed altrettanto CP_1 Per_2 pregevoli argomentazioni di cui si è dato conto, ha ritenuto di non poter affermare con certezza il nesso di causalità tra detta patologia e l'intervento chirurgico, occorre rilevare come per tutti i suddetti periti vi furono indicazioni per l'intervento chirurgico di artroprotesi mediante approccio chirurgico anteriore, che all'epoca la letteratura del settore individuava come quello da preferire, avendo riscontrato solo studi scientifici posteriori una maggiore incidenza di lesioni a carico del nervo femoro cutaneo laterale. Queste, pertanto, all'epoca dell'intervento cui si sottopose lo rappresentavano un Parte_1 fenomeno avverso non sufficientemente conosciuto, che dunque anche un chirurgo di media perizia ed accortezza non era tenuto a prevedere e sicuramente evitare. Non emergono comunque, alla luce della documentazione medica esaminata da tutti i consulenti medico legali interpellati d'ufficio, evidenze idonee a comprovare l'insorgenza intraoperatoria di circostanze prevedibili ed evitabili con la diligenza qualificata e la perizia propria del chirurgo operatore”. Quanto alla questione del consenso informato, ha puntualizzato che “Nel caso di specie, pacifico che vi fosse indicazione al concordato intervento chirurgico di artroprotesi d'anca e stabilito che, nella sostanziale equivalenza delle tre possibili vie di accesso, all'epoca l'approccio anteriore costituiva quello “di maggior prestigio” (per dirla con il dott. e più frequentemente Per_3 utilizzato, tanto da poter essere a ragione considerato quello “standard”, come era nelle attese dello stesso di seguito a quanto concordato con il dott. deve escludersi la Parte_1 Pt_2 configurabilità di un danno risarcibile per l'omessa specificazione di tale scelta chirurgica”. 5.4 Orbene, posto quanto sopra, non si può non rilevare l'evidente infondatezza delle censure mosse alla sentenza, che in realtà reiterano pedissequamente le osservazioni mosse alla terza CTU
già tenute ben presenti dagli ausiliari, che le avevano motivatamente smentite in Persona_4 sede di deposito dell'elaborato definitivo. Il motivo si risolve, in sostanza, in una manifestazione di dissenso dalla valutazione delle emergenze probatorie, di cui si invoca una diversa valutazione. 5.5 Sul punto, prima di passare al merito della questione, occorre premettere che il Tribunale ha qualificato correttamente la domanda dello inquadrandola nell'alveo della Parte_1 responsabilità contrattuale “da contatto sociale”. Tale qualificazione deve necessariamente essere ribadita anche in questa sede, poiché conforme alla granitica giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia. Appare utile rammentare, allora, che in ordine alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla L. 24/2017 (come quella per cui è causa) la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subito danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. 22/01/1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19/04/2006, n. 9085; Cass. 14/06/2007, n. 13953; Cass. 31/03/2015, n. 6438; Cass. 22/09/2015, n. 18610). Il criterio di riparto dell'onere della prova in tali fattispecie non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis: Cass. 20/01/2015, n. 826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass. 11/11/2021, n. 3587). Più in particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – la Suprema Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione scaturente da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (cfr. Cass. 29/03/2022, n.10050; Cass.27/02/2023, n. 5808 e, più recentemente, Cass. civ., Sez. III, Ord. 05/03/2024, n. 5922). Nell'effettuare il ragionamento inferenziale probatorio, il giudice tiene conto, nell'esercizio del potere di libero apprezzamento, della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili (ovverosia delle prove dichiarative, documentali e presuntive dedotte dalla parte a ciò onerata, nonché delle risultanze dell'indagine tecnica eventualmente disposta ed espletata), traendo dalla complessiva valutazione di esse - oltre alla determinazione del grado di conferma necessario o sufficiente per ritenere provati gli enunciati fattuali allegati - il giudizio probabilistico sulla relazione di causalità. 5.6 Fatta tale necessaria premessa, alla luce dei principi sopra riportati, appare certamente dirimente quanto accertato in sede di CTU, le cui conclusioni – già ampiamente illustrate dal giudice di prime cure – vanno in questa sede nuovamente condivise, poiché coerenti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici. In particolare, prendendo in considerazione l'ultima delle CTU espletate (ovvero, la relazione depositata il 30.08.2021 dal collegio peritale composto dal dott. medico legale, e Controparte_8 dal dott. specialista in ortopedia, i quali hanno tenuto in debita considerazione l'iter CP_9 diagnostico, clinico e terapeutico dello tutte le emergenze processuali documentali ed Parte_1 hanno proceduto alla visita del periziando) emerge che:
“Secondo la letteratura di settore antecedente all'epoca dei fatti, confermata anche dalla più recente, CP_1 è possibile che il quadro patologico diagnosticato “meralgia parestetica di ” al Sig. Parte_1 risulti associato all'intervento di artroprotesi dell'anca sinistra con accesso anteriore. Peraltro, nel caso in analisi, come evincibile dall'esame obiettivo, la cicatrice chirurgica è localizzata in regione anteriore al 1/3 prossimale di coscia nella più idonea sede, come indicato dalla letteratura, per eseguire una via di accesso anteriore all'anca. Durante l'accesso anteriore all'anca, quello utilizzato nel caso di specie, incisa la cute e la fascia per via smussa, si raggiunge la capsula articolare dell'anca utilizzando il piano di clivaggio compreso tra sartorio e tensore della fascia lata. Superficialmente al sartorio decorre il nervo femoro-cutaneo laterale, nervo sensitivo che origina dal confluire di rami delle radici L2 e L3, che incrocia tale piano di clivaggio e si divide in rami anteriori che portano sensibilità alla regione anteriore del 1/3 prossimale di coscia ed in rami laterali che portano sensibilità alla regione più laterale del gluteo. Inevitabilmente tale nervo viene divaricato medialmente rispetto all'incisione con spatole o divaricatori assieme al muscolo sartorio durante l'approccio all'articolazione dell'anca. Una marcata compressione/trazione durante l'intervento può provocare lesione parziale o totale della conduzione nervosa con conseguente area di ipo-anestesia nel territorio cutaneo di pertinenza del nervo stesso. Successivamente ad interventi chirurgici in qualsiasi distretto corporeo il territorio cutaneo a ridosso della ferita chirurgica è sede di ipo-anestesia per interruzione di piccoli rami sensitivi cutanei terminali. Tale riscontro non sempre è immediato poiché il paziente non ha la possibilità di toccare direttamente la sede dell'intervento, protetta dalla relativa medicazione. È chiaro invece che una maggiore estensione dell'area ipo-anestesica; quindi, conseguente a sofferenza di rami nervosi sensitivi di maggiori dimensioni, localizzati quindi più in profondità, con tutta probabilità è riscontrabile immediatamente nel post-operatorio. Dalla documentazione in atti non risulta segnalato il disturbo sensitivo accusato dal periziando né nella fase di ricovero successivo all'intervento chirurgico, né ai successivi controlli, né in occasione del ricovero per diversa patologia occorso nel gennaio 2012. L'unico disturbo certificato risulta infatti essere una lombosciatalgia sinistra, ovvero quadro doloroso al rachide lombare che si irradia 24 all'arto inferiore sinistro lungo il nervo sciatico nel febbraio 2012, per il quale fu prescritta terapia farmacologica. Solo nel dicembre 2012, nel corso di un esame EMG (non è noto il prescrittore), si riportò la presenza di una parestesia in regione laterale di coscia sinistra, zona metamerica che peraltro non viene interessata in presenza del quadro lombosciatalgico sinistro. Nelle certificazioni sanitarie rilasciate successivamente viene riportato che il P. riferisce la comparsa del disturbo “dopo l'intervento di artroprotesi d'anca” e ancora “dopo l'intervento il Sig. S intraprende una riabilitazione post operatoria ma, al contempo, inizia a lamentare una specifica sintomatologia a carico della zona femorale dell'arto sinistro”. Ad ogni modo, ferme tali premesse tecniche, stante l'assenza di altri diversi fattori causali, come condiviso dai C.T.P., la sintomatologia parestetica lamentata dal Sig. lungo la faccia Parte_1 CP_1 laterale della coscia sinistra (meralgia parestetica di ) è molto probabilmente riconducibile all'intervento di artroprotesi del 18.03.2011; è doveroso sottolineare comunque come non sia possibile in alcun modo definire se tale lesione sia riconducibile ad un errore tecnico (evento prevedibile e prevenibile) o ad una complicanza (evento prevedibile e non prevenibile), non potendosi valutare l'entità della compressione/trazione-stiramento impiegati durante la procedura operatoria, trattandosi peraltro di un nervo molto sottile come correttamente indicato in data 24.09.2013 dal neurologo Dott. ”. Per_5 Gli ausiliari aggiungono poi che:
“Le radiografie eseguite il 26.04.2011 e il 13.02.2012 (data riportata sull'esame) mostrano progressiva insorgenza ed incremento di ossificazioni periprotesiche, classificabili del tipo III sec. Brooker. La crescita di tessuto osseo in regione periprotesica è evenienza non rara ed è da distinguere dalla Miosite Ossificante;
quest'ultima è infatti una patologia conseguente a traumi muscolari ripetuti o violenti, più frequente nei giovani e localizzata più spesso nel ventre muscolare del quadricipite e nei muscoli dell'avambraccio. Nei radiogrammi sotto riportati appare evidente che tali ossificazioni sono localizzate in regione femorale prossimale, postero-lateralmente rispetto alla protesi: Come precedentemente descritto il nervo femoro-cutaneo laterale decorre nella coscia anteriormente, al di sopra del muscolo sartorio, per cui ben distante da tali neoformazioni ossee. Per tale motivo è assolutamente da escludere il conflitto tra le ossificazioni e il nervo femoro-cutaneo laterale. Anche su tale aspetto vi è stata condivisione dei C.T. delle Parti: le immagini radiografiche degli esami eseguiti nell'aprile 2011 e nel febbraio 2012 non hanno alcuna rilevanza, quanto alle riscontrabili “calcificazioni periprotesiche” o “ossificazioni o miosite ossificante”, al fine di stabilire la causa e l'entità del danno denunciato, non interessando il decorso del nervo femoro cutaneo laterale sinistro (verbale del 06.04.2021)”. In merito alla quantificazione del danno, chiariscono che “Discussa ampiamente tale problematica con i C.T. delle Parti è stato condiviso (vedasi verbale del 06.04.2021) che la valutazione della lesione anatomofunzionale in questione (meralgia parestetica di Roth), secondo i canoni della medicina legale, possa essere valutata, anche alla luce delle risultanze attuali, in termini di maggiore invalidità pari al 3% quale danno biologico permanente”. In risposta alle osservazioni dello gli ausiliari hanno poi chiarito che: Parte_1
“non corrisponde al vero che “secondo la bibliografia medica, tutto quello da cui è affetto il sig. è diretta conseguenza della lesione del nervo femorale cutaneo” poiché, ad esempio, Parte_1 quanto richiamato nel punto 1 (accorciamento della gamba sinistra di un centimetro, calcificazione epitroconterica a livello inserzione glutea), oltre alle ulteriori risultanze obiettive rilevate nel corso della visita peritale (evidente varismo di ginocchio bilaterale, cicatrice chirurgica longitudinale anteriore al 1/3 prossimale di coscia di 13 cm, minus perimetrico alla coscia, limitazione articolare dell'anca sinistra, dolore alla presso-palpazione in regione trocanterica sinistra) non dipendono dalla lesione neurologica, trattandosi – lo si ricorda nuovamente – di un nervo sensitivo. Per quanto attiene (all'affermazione per cui) “anche se nell'elaborato non è chiaro se il nervo è stato lesionato e/o solo compresso”, si ritiene opportuno richiamare quanto espressamente indicato a pagina 24 (“è doveroso sottolineare comunque come non sia possibile in alcun modo definire se tale lesione sia riconducibile ad un errore tecnico (evento prevedibile e prevenibile) o ad una complicanza (evento prevedibile e non prevenibile) non potendosi valutare l'entità della compressione/trazione-stiramento impiegati durante la procedura operatoria, trattandosi peraltro di un nervo molto sottile come correttamente indicato in data 24.09.2013 dal neurologo Dott.
”), dovendosi sottolineare che si è concordato con tutti i C.T.P. che la lesione neurologica Per_5 vi è stata (altrimenti nessun danno biologico permanente sarebbe stato stimato e peraltro con gli stessi condiviso) mentre la compressione può essere uno dei meccanismi di lesione. In altre parole, si confonde in tale affermazione la conseguenza (lesione) con il meccanismo lesivo (compresso). In merito al punto 3 le calcificazioni periarticolari conseguenti ad interventi di artroprotesi sono eventi non rari riconducibili anche al traumatismo operatorio, la cui indicazione non è oggetto di quesito. Ad ogni modo, dovendoci limitare all'incarico affidatoci, si ribadisce che le immagini radiografiche degli esami eseguiti nell'aprile 2011 e nel febbraio 2012 non hanno alcuna rilevanza, quanto alle riscontrabili “calcificazioni periprotesiche” o “ossificazioni o miosite ossificante”, al fine di stabilire la causa e l'entità del danno denunciato, non interessando il decorso del nervo femoro cutaneo laterale sinistro, così come peraltro condiviso da tutti i C.T. delle Parti nel corso delle attività peritali. Sul punto 4 si prende atto di quanto ritenuto dal legale di parte attrice dell'“errato posizionamento della protesi”, aspetto da noi “non analizzato” poiché non oggetto dei quesiti formulati. Si tiene comunque a precisare da un punto di vista tecnico che l'eccessiva antiversione del cotile (valutata dal Dott. sulla TC del 06.11.2017 in 60° invece che i raccomandati 15°) non può essere Per_6 causa di precoce usura e/o mobilizzazione della protesi, dato che il rischio di un'erronea antiversione del cotile è la lussazione protesica, evento che non risulta essersi mai verificato nel caso di specie. Ad ogni modo, alla luce del quadro clinico registrato in occasione della visita peritale, non si ravvede a nostro avviso, da un punto di vista ortopedico, la necessità di una sostituzione protesica, né tanto meno urgente. Vi è inoltre da considerare che oggi l'eventuale sostituzione protesica rientrerebbe nei comuni interventi di revisione, visto che sono trascorsi 10 anni dall'intervento della prima protesizzazione. Non appare veritiero quanto indicato al punto 5; a pagina 18 dell'elaborato viene espressamente indicato “Arto inferiore sinistro con dismetria in minus di 1 cm (nelle scarpe si rileva un plantare con rialzo di circa 1 cm)”; pertanto la dismetria è stata misurata a carico dell'intero arto inferiore. Appare opportuno comunque sottolineare che non è emersa alcuna dismetria di 2 cm di gamba sinistra, ma che qualora fosse risultata essa certamente non avrebbe potuto essere messa in alcun modo in relazione causale con l'intervento di artroprotesi di anca poiché il distretto operato è stato l'articolazione coxo-femorale, ovvero tra coscia e bacino e non ha quindi interessato la gamba, ovvero il distretto distale al ginocchio. Ad ogni modo si precisa che la dismetria non risulta in alcun modo in relazione causale con le calcificazioni/ossificazioni né tanto meno con la lesione neurologica oggetto di analisi. Su quanto affermato sul punto 6, possiamo segnalare di avere preso visione di tutta la documentazione a disposizione, peraltro esaminata in contraddittorio con i C.T. delle Parti come peraltro indicato nel verbale di operazioni peritali, potendosi quindi confermare integralmente quanto in precedenza riportato. Ad ogni modo, effettuata ulteriore revisione della documentazione a disposizione, esaminata anche l'elencazione documentale presente nel fascicolo di parte attrice, non si può che confermare come la EMG fu espletata il 07.12.2012 (doc. 7) mentre il primo certificato in atti del Dott. risulta essere del 25.01.2013 (doc. 8) e quindi 35 successivo all'EMG, Per_7 quando peraltro non emerge abbia prescritto accertamenti radiologici […].
[…] Non si ritiene comunque che nel caso in esame si debba adottare il criterio incrementativo (detto anche differenziale) come indicato da parte attrice poiché la menomazione conseguente alla lesione da valutarsi non incide sulla funzionalità dell'articolazione (la cui stima del 17%, comprensivo dell'artroprotesi, potrebbe essere anche di per sé condivisibile) ma coesiste manifestandosi con un disturbo sensitivo alla coscia. Per quanto riguarda infine l'indicato “disturbo dell'adattamento”, è noto che la valutazione delle ripercussioni psichiche in ambito medico legale richiede una rigorosa disamina tecnica in merito al nesso causale, anche con l'ausilio di psichiatra, come da consolidata dottrina di settore (ed esempio vedasi La valutazione medico legale del danno biologico di natura psichica di e SEU 2010); ad ogni modo anche tale Persona_8 Persona_9 valutazione esula dai quesiti a noi formulati, per cui nulla si ritiene di dover aggiungere”. 5.7 Quanto precede smentisce ampiamente le critiche oggi (nuovamente) avanzate da dall'appellante, rispetto alle quali va rilevato che:
- l'indicazione nei referti della presenza di calcificazioni e/o ossificazioni era da ritenersi del tutto ultronea, atteso che le stesse nulla hanno a che fare con il decorso del nervo femoro-cutaneo laterale sinistro;
- la lesione del nervo femorale andava ritenuto un evento imprevisto e imprevedibile, come correttamente sottolineato dal Tribunale. 5.8 Sul punto non ci si può esimere dall'evidenziare che tutti gli Ausiliari del Giudice hanno riconosciuto che la tecnica operatoria adottata dal Prof. (“via di accesso diretta anteriore”) Pt_2 doveva ritenersi corretta ed indicata per il paziente in questione, rispetto al più invasivo intervento tradizionale con esiti anche invalidanti. In particolare, la CTU ha chiarito che “Dopo un periodo, coevo peraltro ai fatti per cui si è Per_2 in causa, in cui l'approccio anteriore nella chirurgia protesica d'anca era maggiormente indicato per i vantaggi precedentemente segnalati, con gli anni si è visto che non vi sono differenze significative, salvo indicazioni particolari, tra i diversi approcci (anteriore, laterale, posteriore) in termini di recupero funzionale e qualità di vita. La letteratura scientifica del settore ha, infatti, concluso per una “discrezionalità” nella scelta del tipo di approccio da parte del chirurgo, in base alla propria esperienza e al caso specifico (tipologia di paziente). Nel caso di specie, alla luce di quanto riportato dalla letteratura scientifica di settore, e con riferimento alle condizioni del Signor non Parte_1 vi erano controindicazioni all'utilizzo dell'accesso anteriore per l'esecuzione dell'intervento di artroprotesi d'anca sinistra il 18 marzo 2011. […] Negli anni si è comunque visto che l'approccio anteriore nella chirurgia artroproteica d'anca, seppur in grado di determinare un minor danno alla funzionalità dell'anca, comporta, con una frequenza significativa, la comparsa di disestesia- anestesia lungo la superficie laterale della coscia, determinando preoccupazione e problemi, in termini di qualità di vita, al paziente. L'incidenza di tale complicanza nell'approccio anteriore, tuttavia, all'epoca dei fatti (2010-2011), non era bene nota, in termini di frequenza e di eziologia, come segnalato in questo lavoro del 2010”. Sulla scorta di dette considerazioni, la prima Ausiliare concludeva dunque asserendo che
“L'intervento chirurgico proposto era indicato, anche in riferimento alla modalità di approccio anteriore, non essendovi, nel caso di specie, controindicazioni specifiche. Si ricorda a tal riguardo che in quegli anni la letteratura del settore individuava nell'approccio anteriore la scelta da preferire poiché meno invasiva, con miglior recupero funzionale dell'articolarità dell'anca, minor sanguinamento, ecc. Solo successivamente sono stati prodotti studi scientifici che hanno lasciato alla discrezionalità ed esperienza del chirurgo la scelta del tipo di approccio (anteriore, laterale o posteriore) avendo riscontrato una maggiore incidenza di lesioni (di vario genere) a carico del nervo femoro-cutaneo laterale. L'intervento fu correttamente eseguito e senza complicanza intra e post- operatorie. Il paziente veniva, infatti, dimesso in buone condizioni cliniche, con consiglio di deambulazione con girello o bastoni canadesi e training deambulatorio. L'esame radiografico effettuato a distanza di circa un mese (26 aprile 2011) evidenziava, infatti, il normoposizionamento della protesi, così come nell'esame radiografico effettuato un anno dopo (13 febbraio 2012)”. Tali considerazioni, avallate pure dal dr. in sede di incidente probatorio nell'ambito del Per_3 procedimento penale intentato a carico della dr.ssa su querela dello (v. pag. 18 Per_2 Parte_1 perizia), inducono necessariamente a ritenere che la lamentata lesione a carico del nervo femoro cutaneo laterale, pur essendo sussistente, non può condurre a ravvisare l'invocata responsabilità medica, trattandosi di un impedimento imprevedibile e in ogni caso inevitabile con l'ordinaria diligenza e, dunque, non oggettivamente imputabile all'agente ed idoneo come tale a recidere il nesso di causalità tra la condotta del dr. e la lesione lamentata dallo secondo i Pt_2 Parte_1 principi sottesi alla materia che occupa.
5.9 A differenti conclusioni, del resto, non potrebbero condurre né la più recente documentazione prodotta in appello dallo che, quand'anche ammissibile per essere sopravvenuta, non Parte_1 dimostrerebbe alcunché, non essendo peraltro neppure corroborata da ulteriori elementi;
né tantomeno dall'invocata rinnovazione di CTU che – oltre ad apparire del tutto ingiustificata – è certamente ultronea e defatigatoria, nonché lesiva dei principi di economicità che devono contraddistinguere il processo civile.
6. Quanto alla questione del consenso informato, non può che ribadirsi quanto già evidenziato in sede di prime cure, in assenza di elementi che permettano di revocare in dubbio la correttezza di quanto statuito dal Tribunale sulla scorta di ben tre elaborati peritali.
7. In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, congrua e coerente nella ratio decidendi con cui ha dichiarato l'infondatezza della domanda.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con riduzione del compenso della fase di trattazione, attesa la sua sinteticità, tenuto conto del valore del petitum di
€ 71.406,21. 8.1 Il rigetto del gravame comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
condanna l'appellante a rifondere alle altre parti del giudizio le spese del grado, che liquida per ciascuno in € 12.154,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso in camera di consiglio il 17.9.2025.
Il Consigliere estensore Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco Salvatore Filocamo