Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02403/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01163/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2022, proposto dall’Az. Agr. CO NI e AR Ss, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Carlo Zima 5;
contro
A.G.E.A.- Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
nei confronti
A.P.L. Associazione Produttori Latte della Pianura Padana, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego in data 07 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0044507 e del diniego in data 07 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0046435 da parte di EA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;
nonché
per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'EA di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19;
per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da EA ex art. 8 ter L. n. 33/2009;
per dichiarare l'obbligo di EA di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente;
e, infine,
per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. CO US RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- l’azienda agricola CO NI e AR S.S., odierna ricorrente, svolge attività di coltivazione dei terreni e allevamento del bestiame e in particolare vacche da latte per la produzione di latte vaccino per cui era sottoposta, fino al 31.03.2015, al regime del prelievo supplementare;
- l’azienda riceveva due intimazioni di pagamento con le quali l’Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento, su incarico di AGEA, per prelievo latte, delle somme ivi indicate riportando il dettaglio degli addebiti per capitale e interessi; specificamente:
(a) intimazione di pagamento 122 2021 9003698339000 del 23.11.2021, per euro 462.008,51, relativa alle annualità 1997, 1998 e 2003, con riferimento la cartella di pagamento n. 30020180000012321/000 dell’11.12.2018;
(b) intimazione di pagamento 122 2021 90009829 41000 del 14.10.2021, per euro 1.723.936,50, relativa alle campagne lattiere 95/96, 96/97, 19/00, 00/01, 01/02, 02/03, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08 con riferimento la cartella di pagamento n. 30020150000008310/00 del 16.03.2015;
- l’azienda, però, ravvisando l’illegittimità delle pretese, inviava all’Agenzia delle Entrate due distinte istanze ai sensi dell’art. 1, comma 537 della l. n. 228/2012, volte alla sospensione della procedura di riscossione, nonché allo sgravio delle somme richieste, previo accertamento della loro illegittimità, con invito formale a porre in essere gli adempimenti previsti a carico dell’ente di riscossione dall’art. 1, comma 539 della l. n. 228 /2012;
nello specifico, rappresentava in entrambi i casi che le pretese creditorie fossero state interessate:
(a) dalla decadenza ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/73, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo era reso esecutivo;
(b) dalla prescrizione del diritto di credito preteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo era reso esecutivo;
(c) dalla sospensione amministrativa ex art. 8 quater di cui alla l. n. 33/2009;
(d) dalle sentenze della Corte di Giustizia del 27 giugno 2019 nella causa C-46/18, del 11 settembre 2019 nella causa C-348/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19, che avevano annullato la pretesa del creditore;
(e) dall’avvenuto pagamento, attraverso la compensazione della PAC, in data anteriore alla formazione del ruolo, in favore dell’ente creditore, come da dichiarazione dell’Associazione Produttori Latte della Pianura Padana – APL-;
- EA, in riscontro alle suddette, confermava la legittimità di entrambe le pretese creditorie con le note nn. 44507 e 46435 del 7 giugno 2022, deducendo in particolare che:
(a) per le campagne lattiere 04/05, 05/06, 06/07 e 07/08 non risultava maturata alcuna prescrizione in ragione della notifica della cartella di pagamento n. 30020150000008310/00 del 16.03.2015; allo stesso modo per le campagne 97/98, 98/99 e 03/04, in ragione della notifica della cartella di pagamento 30020180000012321/000 dell’11.12.2018;
(b) per le campagne 95/96 e 96/97, il provvedimento impositivo era stato impugnato innanzi al T.A.R. per il Lazio, che con la sentenza n. 9375 del 2012 aveva respinto il ricorso; allo stesso modo per la campagna 00/01, che con la sentenza n. 596 del 2014 aveva respinto il ricorso; infine, per la campagna 01/02 il decreto di perenzione n. 9021 del 2011;
(c) per le campagne lattiere 1997/1998 e 1998/1999, inoltre, il provvedimento impositivo era stato impugnato innanzi al T.A.R. per il Lazio, che con sentenza n. 4418 del 2013 aveva respinto il ricorso;
(d) per la campagna lattiera 2003/2004 il provvedimento impositivo era stato impugnato innanzi al T.A.R. per il Lazio, che con sentenza n. 2602 del 2012 aveva respinto il ricorso;
(e) per le campagne 95/96, 96/97, 00/01, 01/02 e 04/05, altresì, la notifica dell’intimazione di pagamento AGEA Prot. n. AGEA.DIRGEN.2013.848 del 11 giugno 2013, cui conseguiva la richiesta di rateizzazione acquisita con Prot. N. AGEA.PCCENT.2013.0038897 del 26/08/2013;
(f) per la campagna 1999/2000 la notifica dell’intimazione ex Legge 33/2009 Prot. AGEA.AGA.2015.0097428 del 29 dicembre 2015, cui conseguiva una richiesta di rateizzazione acquisita con Prot. N. AGEA.PCCENT.2015.16844 del 5 aprile 2016;
(g) per le campagne 2002/03, 2005/06 e 2007/08 la notifica dell’intimazione ex Legge 33/2009 Prot. AGEA.AGA.2009.33383 del 19/06/2009 regolarmente ricevuta in data 21 luglio 2009; per le campagne 97/98 e 98/99 con intimazione di pagamento ex Legge 33/2009 Prot. AGEA.AGA.2014.0036216 del 25.06.2016; per la compagna 2003/2004 con intimazione di pagamento ex Legge 33/2009 Prot. AGEA.AGA.2015.0011400 del 4.03.2015, cui conseguiva una richiesta di rateizzazione acquisita con Prot. N. AGEA.PCCENT.21474 del 5 maggio 2015;
(h) che le sentenze della Corte di Giustizia nelle cause C-46/18 e C-348/18 non riguardavano il debitore;
(i) l’Agenzia aveva già proceduto alla contabilizzazione di tutti i recuperi PAC medio tempore intervenuti ed aveva regolarmente contabilizzato e detratto dai debiti originari tutte le somme recuperate;
Rilevato che, in ragione del suddetto dinego, l’Azienda agricola CO NI e AR S.S. proponeva il ricorso in epigrafe, per mezzo del quale chiedeva a questo T.A.R. di disporre l’annullamento dei citati provvedimenti di diniego Prot. Uscita n. 0044507 del 07 giugno 2022 e Prot. Uscita n. 0046435 del 7 giugno 2022, affidandosi ai seguenti motivi di gravame:
1. Violazione dell’art. 1, comma 538 lett. a) della L. 228/2012 in quanto non è stata adeguatamente valutata la sussistenza dei relativi presupposti per l’annullamento in autotutela, anche alla luce della riscrittura da parte della l. n. 124/2015 dell’art. 21 nonies della l. 241/90. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 l. n. 241/1990, 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 117 Cost., violazione dell’art. 4 TFUE e dell’art. 19 c. 2 TUE, violazione del principio dell’effettività del diritto europeo, violazione dell’art. 2, commi 1 e 2 l.n. 117/1988. Violazione del principio del legittimo affidamento;
2. Violazione del principio di legalità, della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione e del buon andamento dell’azione amministrativa, Violazione del principio di sana amministrazione, violazione del principio dell’effettività del diritto europeo Violazione del principio di leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE;
3. Violazione del principio di sana amministrazione, violazione del principio dell’effettività del diritto europeo;
4. Violazione del principio di sana amministrazione, violazione del principio dell’effettività del diritto europeo, disparità di trattamento;
5. Violazione del diritto dell’Unione, violazione del principio di legalità, violazione del principio di certezza del diritto, violazione dell’obbligo di disapplicare la disciplina nazionale incompatibile con la normativa comunitaria;
6. Violazione del principio di sana amministrazione - Violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di ripartire il prelievo sui produttori che avevano contribuito a determinarlo - Violazione del principio di parità di trattamento più specificatamente sancito all’art. 40, n.3, secondo comma, del Trattato CE;
7. Violazione del principio di legalità e dell’art. 1 comma 1 L. 119/2003;
- proponeva, altresì, una domanda per la condanna al risarcimento “ del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale oggetto dell’istanza” ordinando la restituzione di tutte le somme indebitamente percepite e come precisato e nei limiti di cui in narrativa ”;
- l’AGEA, seppur regolarmente intimata, non si costituiva in giudizio;
- giunta, infine, l’udienza straordinaria del 2 dicembre 2025, il Collegio ha rilevato una possibile ragione di inammissibilità del ricorso attesa l’inapplicabilità dell’istituto di cui all’art. 1, comma 537 e ss. della l. n. 228/2012 al di fuori dei crediti di origine tributaria; il difensore del ricorrente ha chiesto, altresì, un rinvio della trattazione della presente causa, preannunciando l’intenzione del proprio assistito di aderire alla procedura conciliativa disciplinata dall’art. 10 ter della L. n. 103/2023, introdotto nel corpo di tale legge dall’art. 1, comma 554°, della L. n. 207/2024 (c.d. Legge di Bilancio 2025);
all’esito della discussione, la controversia è passata in decisione;
- Ritenuto, preliminarmente, di non poter accogliere la richiesta di differimento dell’udienza in quanto:
-nel giudizio amministrativo vengono in rilievo interessi pubblici, la cui composizione e tutela non rientra nella libera disponibilità delle parti (Cons. St. sez. V, 22 febbraio 2016 n. 700; sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6414; C.g.a. 31 gennaio 2022, n. 153);
-sul piano processuale ciò comporta che una volta che il Giudice sia stato investito della decisione del ricorso non vi è una norma giuridica o un principio di diritto che attribuiscano alla parte ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso (cfr. Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 10 marzo 2017, n. 394; Tar Veneto, Sez. II, 22 gennaio 2016, n. 59; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1032; id. 7 ottobre 2008 n. 4889);
-un eventuale rinvio sarebbe giustificabile unicamente per gravi ragioni idonee a incidere, qualora non prese in considerazione, sul diritto costituzionalmente garantito alla difesa in giudizio, ovvero su questioni pregiudiziali in senso tecnico la cui cognizione sia attribuita a Giudici diversi, evenienze queste che non si verificano nel caso all’esame;
-osta alla concessione del rinvio il principio di ragionevole durata del processo e la previsione normativa contenuta nel comma 1° bis dell’art. 73 del cod.proc.amm., che codificando i principi sin qui delineati afferma oggi che “Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza (…)”: previsione a fortiori applicabile al giudizio in esame, che risulta pendente da vari anni ed è incluso nell’ambito del programma straordinario di smaltimento dell’arretrato;
-la c.d. Legge bilancio 2025, invocata dal ricorrente a sostegno della richiesta di rinvio, non impone un differimento dell’udienza di trattazione, posto che la definizione del giudizio in primo grado non fa venire meno la pendenza del contenzioso nel decorso del termine per la proposizione di un eventuale giudizio di appello, nelle more del quale il ricorrente avrà, se del caso, anche il tempo di aderire alla detta procedura conciliativa una volta che l’Amministrazione avrà reso disponibile la relativa documentazione;
Ritenuto, altresì, che la ragione di inammissibilità sollevata ex officio debba essere superata in quanto, nonostante sia possibile riscontrare l’uso improprio dello strumento deflattivo del contenzioso di cui all’art. 1, comma 537 e ss. della l. n. 228/2012 al di fuori dell’ambito dei crediti tributari, l’EA si è, comunque, pronunciata avvalendosi del potere amministrativo azionato con un provvedimento espresso e, quindi, ha prestato acquiescenza al suo uso anche per i crediti discendenti dal regime del prelievo supplementare;
Ritenuto nel merito che l’impugnativa deve essere rigettata per le ragioni che seguono;
Osservato, preliminarmente, che per mezzo delle molteplici doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, l’azienda agricola prospetta, sotto diversi profili, la medesima questione del dovere dell’Amministrazione di riscontrare con un provvedimento favorevole al ricorrente l’istanza di autotutela da questi proposta in ragione della asserita invalidità anticomunitaria degli atti di determinazione da parte di EA del prelievo supplementare nell’ambito delle c.d. quote latte – e connessi atti di riscossione-, così come di recente stigmatizzato dalle sentenze della CGUE C-46/18 e C-348/18;
Ritenuto, tuttavia, che per le seguenti ragioni le doglianze sono destituite di fondamento;
Considerato, invero, che, in coerenza con la recente e più autorevole giurisprudenza amministrativa in materia, il diritto euro-unitario non impone che un organo amministrativo sia, in linea di principio, obbligato a riesaminare, in senso favorevole al produttore, una decisione amministrativa che ha acquisito carattere di definitività qualora venga riscontrata dalla Corte di Giustizia, in un momento successivo, l’incompatibilità con lo stesso diritto euro-unitario della norma interna attributiva del potere;
Osservato, infatti, che, secondo quanto chiarito dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 893 del 2025, pronunciatasi in un caso analogo a quello oggetto di odierna trattazione da parte del Collegio:
a) “ […] la c.d. anticomunitarietà dell’atto amministrativo viene in rilievo in termini di annullabilità e non di nullità (cfr. ex aliis, Cons. Stato, sez. VI, n. 1316 del 2024, qui richiamata ex art. 88, comma 2, lett. d c.p.a. e alla quale per esigenze di sinteticità si rinvia): la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame. «La giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr. sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004)» (Cons. Stato, sez. VI, n. 3214 del 2024 e principi ivi affermati)”;
b) proprio siffatto assetto ordinamentale, seguita la sentenza, “ex se, sorregge con solida base il diniego di autotutela impugnato in prime cure” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 893 del 2025 cit.);
Rilevato, altresì, che tale orientamento pretorio si inscrive coerentemente con gli ulteriori arresti giurisprudenziali, tanto del giudice amministrativo nazionale quanto di quello euro-unitario, volti a valorizzare la rilevanza dei principi generali del diritto dell’Unione Europea di equivalenza ed effettività e della certezza nei rapporti giuridici definiti quali “naturali contraltari” all’asserito dovere di rimediare alla violazione della normativa euro-unitaria commessa dall’Amministrazione nel provvedimento gravato, qualora il giudice nazionale, all’esito del relativo giudizio impugnatorio, non abbia disposto l’annullamento dell’atto con sentenza passata in giudicato;
è stato, infatti, osservato che il diritto euro-unitario non richiede affatto che gli Stati membri prevedano un rimedio giurisdizionale che consenta ai singoli di proporre ricorsi per revocazione di una decisione giurisdizionale pronunciata in ultimo grado da un organo giurisdizionale nazionale in una determinata controversia, al fine di obbligare quest’ultimo a sottoporre alla Corte una domanda volta a verificare se tale decisione sia conforme all’interpretazione fornita dalla Corte in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale che detto organo le aveva precedentemente presentato tanto nel medesimo procedimento (cfr. CGUE, C-261/21, 7 luglio 2022, F. -L OC Ltd e a. contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ), quanto in altro procedimento (cfr. CGUE, C-497/20, 21 dicembre 2021, ND IT SpA contro MA SpA e a. ); con la conseguenza che, alla luce dei predetti quadranti, tale atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continua a spiegare i propri effetti” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2024, n. 3214, richiamata anche da questo T.A.R. per il Veneto nella sentenza n. 13/2025);
Rilevato, infine, che non giova il richiamo alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021, resa in materia di proroga delle concessioni demaniali, che in tesi dimostrerebbe che l’A.G.E.A., omettendo di evadere positivamente l’istanza di autotutela, avrebbe violato gli obblighi di disapplicare la disciplina nazionale in materia di determinazione del prelievo supplementare incompatibile con la disciplina comunitaria, imponendo ora al Giudice Amministrativo di provi rimedio annullando, siccome illegittimo, il diniego di autotutela;
tale pronuncia, da un lato si riferisce a rapporti di durata (le concessioni demaniali appunto), quali non sono quelli relativi alla materia delle quote-latte e ai prelievi supplementari determinati dallo sforamento delle stesse: il fatto che sulla somma imputata a titolo di capitale siano dovuti anche gli interessi non vale di certo a riconfigurare la natura del rapporto principale. E soprattutto, dall’altro lato, la pronuncia della Plenaria ribadisce “ in applicazione dei principi di certezza e stabilità del diritto e dei rapporti giuridici di cui è espressione la res iudicata, diventati essi stessi princìpi non solo degli Stati membri ma anche del diritto dell’Unione – l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudicata riveste sia nell’ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti giuridici nazionali, con la conseguenza che, come affermato ripetutamente dalla stessa Corte di giustizia, il diritto europeo non impone a un Giudice nazionale di non applicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto dell’Unione da parte di tale decisione (v. ex plurimis, sentenza 11 settembre 2019, causa C-676/17, con ulteriori richiami; Corte giust., 16 marzo 2006, causa C-234/04; 1° giugno 1999, causa C-126/97; in termini cfr. anche Ad. Plen. n. 6/2021 e Cass. civ., Sez. 5, 27 gennaio 2017, n. 2046)” ;
Considerato, in definitiva, che:
- vige il principio di diritto per cui, anche nel caso di invalidità anticomunitaria, l’autorità di cosa giudicata o l’inoppugnabilità della decisione amministrativa per perenzione o per mancata impugnazione della stessa non comporta il sorgere dell’obbligo in capo all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento in senso favorevole all’istante;
- sicché, ad avviso del Collegio, risulta del tutto legittima e adeguatamente motivata la decisione dell’Amministrazione di non procedere allo sgravio delle somme di cui alle intimazioni di pagamento nn. 122 2021 90009829 41000 del 14.10.2021 e 122 2021 9003698339000 del 23.11.2021, essendo le stesse (a) derivanti da provvedimenti amministrativi aventi il crisma della definitività e (b) i cui diritti di credito risultano ancora esigibili in quanto non prescritti;
Ritenuto, pertanto, che per le suddette ragioni le doglianze sono, nel loro complessivo, destituite di fondamento;
la legittimità dei provvedimenti gravati conduce, altresì, al conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno, atteso che, per le ragioni sopra esposte, nel caso di specie manca il requisito dell’ingiustizia del danno;
il ricorso, di conseguenza, deve essere rigettato;
non debba darsi luogo alla statuizione sulle spese di lite stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
CO US RU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO US RU | Ida RA |
IL SEGRETARIO