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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/09/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 9 settembre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 601 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Dogana n. 23, C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F._1
Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dal dr Gabriele Marini, dalla dr.ssa Costanza Caroti e dal dr. Dario
Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: sgravio contributivo. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:
“1) IN VIA PRINCIPALE: previa disapplicazione dell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n.
213/23 (nella parte in cui esclude dall'esonero contributivo i dipendenti precari), per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea) e degli artt. 20 e 21 della CDFUE, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dal cit. art. 1, per ogni giorno lavorato a tempo determinato e conseguentemente, condannarsi il a corrispondere alla sig.ra la Parte_1
quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice illegittimamente trattenuta alla ricorrente sino al massimo di € 3.000,00 come previsto dalla norma;
2) IN VIA SUBORDINATA: accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dal cit. art. 1, per ogni giorno lavorato a tempo determinato e, conseguentemente, condannarsi il a corrispondere alla sig.ra la Parte_1
quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice illegittimamente trattenuta alla ricorrente sino al massimo di € 3.000,00 come previsto dalla norma, previa remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE., delle seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, e i principi generali del vigente diritto euro unitario di parità di trattamento e non discriminazione in materia di condizioni impiego, letti alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella contenuta nell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23, la quale prevede che le lavoratrici madri a tempo determinato siano trattate in modo meno favorevole, nell'ambito della fruizione dell'esonero dal pagamento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, rispetto alle dipendenti a tempo indeterminato, per il solo fatto che non hanno un rapporto a tempo indeterminato, nonostante le dipendenti a tempo determinato si trovino in una situazione comparabile a quella delle lavoratrici a tempo indeterminato, svolgendo le stesse mansioni ed essendo in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del personale a tempo indeterminato»;
«2. se nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/70, i principi generali del vigente diritto euro unitario di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego, consacrati anche negli artt. 20 e 21 della CDFUE. (rilevanti ex art. 52 della CDFUE.), nella Carta sociale europea approvata il 18.6.61, nell'art. 157 del TFUE. e nelle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE., debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma come quella contenuta nell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n.
213/23, che impone al datore di lavoro di concedere lo sgravio contributivo alle sole dipendenti a tempo indeterminato, trattando in modo meno favorevole e discriminando, nel trattamento contributivo e retributivo, le dipendenti a tempo determinato, a cui non viene riconosciuta il vantaggio economico collegato allo sgravio contributivo di 3.000 euro, invece attribuito alle dipendenti a tempo indeterminato che svolgono le stesse mansioni».
3) Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
4) Spese e competenze integralmente rifuse, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Convenuto: Voglia il Giudice del Lavoro:
“In via preliminare, disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 106 cpc, nei confronti del e dell' (gestione ex , in persona dei legali rappresentanti CP_5 CP_6
p.t., per le ragioni indicate in premessa.
Nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice Voglia accogliere la domanda di parte ricorrente, si chiede che il Giudice riconosca il diritto preteso, nei limiti della differenza dell'importo relativo all'esenzione del contributo previdenziale ex art 1, commi
180 e 181 L. n. 213/2023 e l'importo dell'esenzione contributiva cui la ricorrente beneficia ai sensi dell'art.1, comma 15 della L. n. 213/2023, tenendo altresì conto dell'eventuale fruizione di ore/giorni di congedo di maternità o congedo parentale, da decurtare dall'ammontare dei giorni/ore in cui ha prestato servizio durante il rapporto di lavoro intercorso dal 01/09/2023 al 30/06/2024.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152- bis, Disp. Att. cpc”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.07.2024 , docente a tempo Parte_1 determinato, conveniva in giudizio il per sentire Controparte_1 dichiarare e riconoscere il proprio diritto all'esonero contributivo previsto dall'art. 1, co. 180-181, l. 213/2023, in favore delle lavoratrici a tempo indeterminato, madri di tre o più figli. Ha dedotto la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva europea 99/70 e dagli artt. 20 e
21 della CDFUE, chiedendo in via principale la disapplicazione dell'art. 1 co.
180-181 della l. 213/2023, nella parte in cui esclude dall'esonero contributivo i dipendenti a tempo determinato, con conseguente condanna del resistente agli adempimenti conseguenti. In via subordinata, CP_1 ha chiesto la rimessione della causa alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, formulando espressa questione pregiudiziale.
2. Si costituiva il chiedendo, preliminarmente, Controparte_1
Contr l'integrazione del contraddittorio nei riguardi del e dell' Controparte_7
in persona dei legali rappresentanti p.t., per le ragioni indicate in
[...] premessa. Rilevava nel merito come, alla luce della ratio della normativa vigente, il cd. Bonus mamme non spettasse in favore delle lavoratrici madri con contratto a tempo determinato, ma solo in favore delle lavoratrici madri a tempo indeterminato.
3. All'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa veniva discussa e decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. Va preliminarmente verificata la regolarità del contraddittorio, in quanto condizione essenziale per la valida instaurazione del giudizio.
La domanda proposta in questa sede è volta all'accertamento dell'illegittimità della trattenuta previdenziale operata in busta paga, derivante dal diniego opposto al beneficio dell'esonero contributivo richiesto dalla parte ricorrente.
Tale domanda è funzionalmente diretta a ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme corrispondenti al differenziale retributivo che sarebbe spettato alla lavoratrice in caso di riconoscimento del beneficio, trattandosi di importi aventi natura strettamente retributiva.
Il bene della vita oggetto della tutela giurisdizionale è, pertanto, identificabile nel maggior trattamento economico spettante in applicazione dell'istituto previsto dall'art. 1, commi 180-181, della legge n. 213/2023, che disciplina l'esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri.
La Suprema Corte, più volte, ha affermato il principio secondo cui, “il lavoratore ha diritto a ricevere l'intero importo retributivo che va decurtato delle trattenute fiscali e previdenziali dovute per legge, il cui versamento sia stato effettivamente adempiuto dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta”, specificando che “l'eventuale accertamento di insussistenza del debito fiscale comporta, dunque, l'obbligo del datore di lavoro alla restituzione della quota di retribuzione trattenuta e non versata al Fisco, come già affermato da questa Corte in relazione alle somme trattenute sulla retribuzione, a titolo di contribuzione previdenziale, per le quali sia successivamente accertata l'inesistenza del debito contributivo” (Cass. Sez. lav. 28 maggio 2019, n. 14502).
Il ricorso, correttamente interpretato, non può essere qualificato come volto alla restituzione di contributi previdenziali indebitamente versati dal datore di lavoro, bensì come finalizzato all'ottenimento del pagamento della quota retributiva che è stata indebitamente trattenuta in busta paga a titolo di contribuzione, in violazione del diritto all'esonero previsto dalla normativa vigente. Come chiarito dalla Circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, il CP_5 beneficio dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, commi 180-181, della legge n. 213/2023, si applica esclusivamente alla quota di contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre.
È il datore di lavoro che riceve le istanze di esonero da parte delle lavoratrici interessate, provvede alle relative comunicazioni all' , ed è sempre il CP_5 datore di lavoro che procede alle trattenute in busta paga (sul punto, si veda anche Tribunale Lodi, 7 novembre 2024, n. 494; Tribunale Catania, 9 gennaio 2025, n. 54).
Non sussistono, dunque, i presupposti per estendere il contraddittorio nei Contr confronti dell' e del CP_5
5. Nel merito il ricorso è fondato.
6. Il c.d. “bonus mamme” rappresenta una misura di sostegno al reddito netto introdotta dall'art. 1 commi 180 e 181 della L. n. 213 del 30 dicembre 2023
(c.d. “legge di Bilancio 2024”) per le lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, consistente nell'esonero della trattenuta dei contributi previdenziali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, entro la soglia di € 3.000 annui, modulabili su base mensile.
L'esonero è stato esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli assunte a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2024.
Orbene parte ricorrente ha svolto l'attività di docente a tempo determinato dal 01.09.2023 al 30.06.2024, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Italo calvino di NI (cfr. doc.
1 - contratto a tempo determinato) alle dipendenze del ministero convenuto, prestando pertanto servizio fino al termine delle attività didattiche.
Le mansioni ed il ruolo svolti sono del tutto sovrapponibili a quelle di un docente a tempo indeterminato.
Dallo stato di famiglia risulta che la ricorrente è madre di tre figli: Per_1
di anni 20, di anni 16 e di anni 11.
[...] Persona_2 Persona_3
L'art. 1, co. 181, l. 30 dicembre 2023, n. 213, prevede che “L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”. L'art. 1, co. 180, l. cit. stabilisce che “fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.
La ratio sottesa alla disposizione è chiaramente quella di sostenere le lavoratrici nel loro ruolo genitoriale, riconoscendo un vantaggio economico in considerazione delle responsabilità familiari che esse affrontano in costanza di rapporto lavorativo.
Tuttavia, si evidenzia una rilevante criticità nella formulazione della norma, che limita l'accesso al beneficio alle sole lavoratrici titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, escludendo quelle con contratto a tempo determinato, pur in presenza dei medesimi requisiti familiari.
Tale esclusione appare ingiustificata, soprattutto nei casi in cui le mansioni svolte dalle lavoratrici siano sostanzialmente sovrapponibili. La differenziazione operata dalla norma risulta pertanto discriminatoria, in quanto incide negativamente sulla categoria più vulnerabile, ovvero quella delle lavoratrici precarie, prive della stabilità contrattuale garantita alle colleghe a tempo indeterminato.
Non può ritenersi idonea a superare il profilo di discriminazione, la previsione contenuta nell'art. 1, comma 15, della legge n. 213/2023, che stabilisce, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, un esonero contributivo pari a sei punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del lavoratore, applicabile ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione di quelli domestici.
Tale misura, come chiarito dalla Circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, CP_5 non produce effetti sul rateo della tredicesima mensilità e, soprattutto, risulta meno favorevole rispetto all'esonero contributivo integrale (100%) previsto dall'art. 1, comma 180, della medesima legge. Pertanto, non può essere considerata una forma di compensazione sufficiente per le lavoratrici a tempo determinato, le quali restano escluse dal beneficio più consistente, con conseguente conferma della disparità di trattamento.
Contrariamente, “l'esonero dell'applicazione della riduzione contributiva in argomento a favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l'importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice, non residuando, pertanto, un concreto spazio di autonoma operatività dell'esonero IVS previsto dal comma 15 della legge di Bilancio
2024” (circolare cit.) CP_5
Appare configurarsi una violazione della clausola 4, paragrafo 1, dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, in quanto la disparità di trattamento riscontrata incide direttamente sulle condizioni di impiego delle lavoratrici assunte con contratto a termine.
In particolare, la mancata applicazione dell'esonero contributivo e la corresponsione di una retribuzione inferiore rispetto a quella riconosciuta alle lavoratrici a tempo indeterminato, nel medesimo periodo di fruizione del beneficio, costituiscono elementi di discriminazione non giustificata da ragioni oggettive, in contrasto con il principio di parità di trattamento sancito dalla normativa europea, posto che la discriminazione in esame riguarda proprio le condizioni di impiego.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il criterio per stabilire se una misura introdotta da una normativa nazionale rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (ordinanza del
18 maggio 2022, Corte (VI Sezione) Cassazione (Carta elettronica),
C450/21, EU:C:2022:411, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
Inoltre, deve rivelarsi che uno degli obiettivi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, ai sensi della clausola 1, lettera a), è quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione. Al suo terzo comma, il preambolo dell'accordo quadro precisa che esso “indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni”. Il considerando 14 della direttiva 1999/70 specifica, a tal fine, che l'obiettivo dell'accordo quadro consiste, in particolare, nel migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, fissando “requisiti minimi” atti a garantire l'applicazione del principio di non discriminazione (sentenza del 17 marzo 2021,
Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)
Come è noto, la clausola 4, co. 1, dell'accordo quadro sui rapporti a tempo determinato, per quanto riguarda le “condizioni di impiego”, pone un divieto di trattare i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da “ragioni oggettive” (v., in tal senso, Corte Giustizia UE sentenze dell'8 settembre 2011, C-177/10, EU:C:2011:557 punti 56 e 64, nonché del 5 giugno 2018, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 42)
Orbene nel caso in esame, non emergono elementi idonei a giustificare la condotta discriminatoria, né tale condotta risulta sorretta da ragioni oggettive. Peraltro, tale discriminazione si configura, come già evidenziato, in danno di una categoria di lavoratrici strutturalmente più vulnerabili.
Parimenti, non può ragionevolmente dubitarsi che l'istituto dell'esonero contributivo oggetto di esame sia strettamente connesso alle condizioni di impiego delle lavoratrici interessate.
Come già chiarito, si tratta di un meccanismo volto, mediante l'esonero, a garantire alle lavoratrici madri una retribuzione più elevata. Tale beneficio è pertanto qualificabile come vantaggio economico direttamente correlato alla prestazione lavorativa, proporzionato all'effettivo svolgimento della stessa, e presenta inequivocabilmente natura retributiva, incidendo in modo diretto e immediato sull'importo effettivamente percepito.
Del resto i principi espressi dalla Corte di giustizia, confermano ulteriormente la soluzione qui prospettata, secondo cui “la nozione di retribuzione”, ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 2, TFUE, dev'essere interpretata in modo estensivo, essa comprendendo tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo, in forza di un contratto di lavoro, di disposizione di legge oppure a titolo volontario […]
(sentenze del 6 dicembre 2012, Dittrich e a., C-124/11; C-125/11 e C-
143/11, EU:C:2012:771, punto 35, nonché del 19 settembre 2018, C- Per_4
312/17, EU:C:2018:734, punto 33).
È dunque evidente che il beneficio derivante dall'esonero contributivo si riflette in modo diretto e immediato sull'entità della controprestazione economica dovuta dal datore di lavoro, incidendo pertanto sulle condizioni di impiego delle lavoratrici. Ne consegue che tale misura rientra nell'ambito applicativo della clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in quanto attinente agli aspetti retributivi connessi alla prestazione lavorativa.
La normativa nazionale, nella parte in cui esclude il riconoscimento del beneficio dell'esonero contributivo alle lavoratrici assunte con contratto a tempo determinato, si pone in contrasto con la clausola 4, comma 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, e deve conseguentemente essere disapplicata dal giudice nazionale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. civ., sez.
VI, 23 dicembre 2022, n. 37650), il giudice nazionale ha infatti il potere – e il dovere – di disapplicare la normativa interna qualora ne rilevi l'incompatibilità con disposizioni di diritto dell'Unione Europea direttamente efficaci, come quella in esame, che tutela il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
Il ricorso va dunque accolto, dovendosi riconoscere il diritto di parte ricorrente di fruire dell'esonero contributivo richiesto ai sensi dell'art. 1, co.
180-181, l. 213 del 30 dicembre 2023, dovendosi conseguentemente condannare il ministero resistente al pagamento degli importi retributivi spettanti, nei limiti previsti dalla citata normativa.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. per la novità della questione e l'assenza di precedenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di fruire dell'esonero contributivo ex art. 1, co. 181, l. 30 dicembre 2024 n. 213, nei limiti previsti dalla suddetta norma e per l'effetto,
- condanna il al pagamento in favore della parte Controparte_1 ricorrente del conseguente differenziale retributivo, oltre accessori, come per legge;
- spese di lite compensate.
Grosseto, 9 settembre 2025
Il Giudice
Dott. G. Grosso