Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III SEZIONE CIVILE -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Enrico Quaranta Presidente relatore dott.ssa Marta Sodano Giudice
dott.ssa Simona Di Rauso Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.5.25 ed all'esito della camera di consiglio del 27.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso P.U. 37/2025 presentato da:
a , nata a [...] il [...], C.F.: ; b) Parte_1 C.F._1 CP_1
nata a [...] il [...], C.F.: ; c)
[...] C.F._2 Parte_2 nata a [...] il [...], C.F.: ; d) nata a C.F._3 Parte_3
Teano il 17.10.1978, C.F.: , e) , nata a [...] C.F._4 Parte_4 il 02.03.1971, C.F.: f) nata in [...] il C.F._5 Parte_5
17.10.1978, C.F.: , elettivamente domiciliati in Teano, al Viale C.F._6
Italia n. 56, presso lo Studio dell'Avv. Marco Ippolito Matano (C.F.:
) che li rappresenta e difende giusta procura in atti, con C.F._7 dichiarazione di voler riceve, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 136, comma
3 e 176 comma 2 c.p.c., le comunicazioni all'utenza FAX: 0823/1848215 ovvero all'indirizzo PEC: Email_1
ricorrenti
per ottenere la declaratoria di accertamento dello stato di insolvenza ex art. 297 CCII de
LA IN (C.F. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Sparanise, (81056 - CE) alla Via 4 Giornate di Napoli, n. 47
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.02.2025, le ricorrenti hanno chiesto all'intestato
Tribunale di dichiarare lo stato di insolvenza ex art. 297 CCII de LA IN
. Controparte_2
A fondamento della domanda hanno dedotto:
- un credito complessivo per un importo pari a € 32,476.99 dipendente da TFR maturato e non corrisposto;
- l'incapacità della debitrice di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni dimostrata dall'esito infruttuoso del pignoramento mobiliare tentato dalle ricorrenti;
- la sussistenza di debiti tributari per complessivi € 51.312,55;
- la mancata presentazione dei bilanci a decorrere dall'anno 2020;
- l'inesistenza della sede legale indicata nella visura camerale;
- il mancato svolgimento di qualsivoglia attività economicamente rilevante.
All'udienza dell'8.4.2025 i ricorrenti esibivano, inoltre, la relata con esito negativo della notifica a mani del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per inesistenza della sede legale risultante dalla visura camerale.
Ciò posto, il Collegio rileva che è stata individuata correttamente la competenza per territorio di questo Tribunale ex art. 27 e 297 CCII, giacché come risulta dagli atti, la società resistente ha stabilito la propria sede legale – coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, con il centro degli interessi principali – in Sparanise e dunque nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Tanto riferito in via preliminare, si osserva che il contraddittorio è stato correttamente instaurato in ossequio al disposto dell'art. 40, co. 6 e 7, CCII (cfr. certificato di avvenuta notifica depositato in atti).
Ed invero, stante l'esito negativo della notifica del ricorso e del decreto di convocazione dinanzi al G.D., tentata a cura dell'ufficio all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle
Imprese o dal registro nazionale degli indirizzi di posta certificati di imprese e
2 professionisti (INI – PEC) ai sensi dell'art. 40 comma 6, CCII, per causa imputabile alla destinataria, la stessa è stata eseguita dalla cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 7, CCII, mediante inserimento degli atti nell'area Web del portale dei servizi telematici gestiti dal
, senza accesso ivi da parte della resistente nei tre giorni previsti Controparte_3
dalla legge.
Va pertanto dichiarata la contumacia de Controparte_4
.
[...]
Quanto alla legittimazione ad agire, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 CCII – in coerenza con quanto affermato in proposito in sede interpretativa dello stesso requisito soggettivo, già previsto dall'art. 6 della legge fallimentare – creditore deve intendersi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo la norma la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo.
Ne consegue che sussiste la legittimazione sostanziale delle parti ricorrenti, le
quali vantano crediti patrimoniali in forza di decreti ingiuntivi muniti di formula esecutiva.
Nel merito, si osserva che la liquidazione coatta amministrativa è disciplinata dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (artt. 293 – 316), salvo che leggi speciali dispongano diversamente. In generale, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale.
Nondimeno, vi sono ipotesi di ammissibilità di entrambe le procedure (art. 295, co. 1): in tali casi, si applica il cd. principio della prevalenza, a mente del quale la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la LCA e il provvedimento che ordina la
LCA preclude l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 295, co. 2 CCII).
Ebbene, nei confronti della odierna società resistente pendevano diverse domande di apertura della liquidazione giudiziale (acquisite al PU 107/2024) decise dall'intestato
Tribunale con provvedimento di rigetto del seguente tenore:
«osservato che la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata escludendo
3 l'assoggettabilità delle cooperative sociali al fallimento, affermando che “a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che all'art. 1, comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso d'insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. n. 112 cit., restando pertanto esclusa la sottoposizione delle stesse al fallimento, prevista in via alternativa dall'art. 2545-terdecies primo comma, cod. civ.” (Cass. Civ. n. 32992/2023); considerato che, ai sensi dell'art. 1 L. 381/1991 “le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”; ritenuto che tale pronuncia possa ragionevolmente applicarsi anche in ambito di liquidazione giudiziale, che di fatto ha sostituito la procedura fallimentare nell'impianto del nuovo
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza; osservato che, dalla visura storica de
[...]
[...]
Controparte_4
ritenuto, pertanto, che in applicazione dei principi pocanzi richiamati la resistente non possa essere assoggettata alla liquidazione giudiziale, ma solo alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
[…] Rigetta il ricorso».
In coerenza con quanto statuito con il provvedimento citato, in data 15.04.2025 veniva acquisita all'istruttoria officiosa del presente procedimento il parere del Ministero delle
Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza direzione generale servizi di vigilanza divisione IV – liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, con il quale detta Autorità comunicava il “nulla osta a che codesto Tribunale dichiari, ove ne ravvisi i presupposti, lo stato di insolvenza della cooperativa in discorso, ai sensi dell'art. 297 CCII” e “che, presso quest'Amministrazione, è in istruttoria il procedimento di scioglimento ai sensi dell'art.
2545-septiesdecies c.c.”.
Tanto premesso e ritenuto, quindi, l'assoggettamento ad lca della società resistente, quanto al presupposto oggettivo dell'insolvenza del quale si domanda l'accertamento con declaratoria, esso va inteso in una generale situazione di difficoltà economica riguardante
4 l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio: ciò che rileva, in altri termini, è che l'imprenditore non sia più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, sino a diventare irrilevante anche che il patrimonio sia superiore alla esposizione debitoria, in quanto il patrimonio potrebbe essere altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile.
Il riscontro dello stato d'insolvenza del debitore prescinde, inoltre, da ogni indagine sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti, essendo a tal fine sufficiente l'accertamento di uno stato d'impotenza economico-patrimoniale non transitorio e idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi “normali”, ai propri debiti.
Da ciò ne discende che per una società che dichiari, come in specie, di non avere “alcun bene” e di essere “in fase di scioglimento per disposizioni ministeriali” (cfr. dichiarazione resa dal legale rappresentante al verbale di pignoramento mobiliare e dichiarazione negativa dell'ufficiale giudiziario), il parametro richiesto ai fini della verifica dell'insolvenza è rappresentato dalla insufficienza dell'attivo a soddisfare il
passivo; in tal senso la nozione di insolvenza assume la connotazione di insolvenza cd. patrimoniale.
Tenuto conto, infine, che l'ultimo bilancio depositato di esercizio depositato è relativo all'anno 2020 e che sono stati omessi i bilanci per gli anni successivi, l'accertamento dello stato di insolvenza esita non soltanto dall'esistenza di inadempimenti (che, singolarmente considerati rileverebbero come meri indizi), ma è deducibile dalla valutazione complessiva della incapacità dell'imprenditore di far fronte ai debiti accumulati con l'uso di mezzi ordinari di pagamento, dell'ammontare dei debiti verso dipendenti e verso l'erario nonché dal pignoramento negativo contenente la dichiarazione del rappresentante con efficacia ex art. 2735 c.c.
D'altra parte, non risultano elementi probatori di senso avverso, considerato che l'onere probatorio nella specie non risulta assolto e, come evidenziato dalla Suprema Corte con sentenza n. 25167/16, “ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in
5 raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso”.
Dunque, nella fattispecie in esame emerge una decozione irreversibile in ragione del mancato esercizio dell'attività e, quindi, uno stato non transitorio di incapacità ad adempiere alle obbligazioni nei confronti dell'erario e dei lavoratori dipendenti, indicati in dettaglio in ricorso ed emergenti dall'istruttoria officiosa ut supra.
In definitiva il complesso degli elementi esaminati consente di ritenere assolutamente esistente lo stato d'insolvenza della resistente – inteso come incapacità, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni – e dunque, l'assenza di concrete prospettive di ripresa della cooperativa sociale.
Va, pertanto, dichiarato lo stato di insolvenza a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara l'insolvenza di
[...]
(C.F. , con sede in Sparanise, Controparte_4 P.IVA_1
(81056 - CE) alla Via 4 Giornate di Napoli, n. 47.
Manda alla cancelleria per la pubblicazione e la comunicazione al Ministero competente.
Sentenza da prenotarsi a debito
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 27/05/2025
Il Presidente est.
dr. Enrico Quaranta
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