Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 249 del R.G.A.C. per l'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito, promossa da nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), difeso dall'avv. Massimo Gimigliano;
C.F._1
opponente contro
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
opposto provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
33020230001851141000, notificatogli in data 30.12.2023, dell'importo di €
18.821,25, intimante il versamento dei contributi a percentuale eccedente il minimale dovuto alla gestione artigiani per l'anno 2016, riconteggiati dall' in seguito al CP_1 ricalcolo dei redditi operato dall'Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento unificato n. TDY01T100592, notificato il 22.12.2022. Ha dedotto di avere impugnato, prima della formazione ed emissione dell'avviso di addebito da parte
1
Tributaria di Catanzaro e che il giudizio era pendente dinanzi al giudice tributario.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 46/1999, in quanto l' aveva proceduto all'iscrizione a ruolo CP_1
del credito previdenziale in pendenza del giudizio di impugnazione presso la competente Commissione Tributaria dell'accertamento fiscale posto a fondamento dell'avviso, laddove, in base alla suddetta norma, avrebbe potuto procedere alla iscrizione a ruolo del proprio credito solo in presenza di un provvedimento esecutivo definitivo del Giudice Tributario. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto non sussisteva alcun maggior reddito imponibile assoggettabile a tassazione fiscale e contributiva.
Per questi motivi
, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà dell'ava impugnato e, nel merito, l'annullamento dello stesso per insussistenza dei presupposti giuridici per la sua emissione o comunque per infondatezza della pretesa creditoria.
Si è costituito in giudizio l' , argomentando per l'infondatezza e il conseguente CP_1
rigetto della pretesa avversaria.
L'opposizione va respinta.
Premesso che l'art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 prevede che la notifica che l'
[...]
esegue nei confronti del contribuente dell'avviso di Controparte_2
accertamento fiscale ha efficacia interruttiva anche rispetto ai maggiori contributi dovuti (nella specie, all' ) sul reddito prodotto, che siano accertati dall'Agenzia CP_1
prima dello spirare del termine di prescrizione (cfr. sent. Cass. nn. 17769/2015 e
13463/2017), punto controverso è la legittimità della emissione di un avviso di addebito in pendenza del giudizio di impugnazione, presso la competente CP_1
Commissione Tributaria, avverso l'accertamento fiscale posto a fondamento della stessa pretesa contributiva.
Nella specie, è incontestato che, al momento di formazione ed emissione dell'impugnato avviso di addebito notificato a parte ricorrente il 30.12.2023, già pendeva il giudizio che quest'ultima aveva proposto avverso il preliminare
2 accertamento fiscale, con ricorso presentato in data 26.05.2023 ed iscritto al n. R.G.
1192/2023 Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Catanzaro.
Pertanto, è fondata la dedotta violazione dell'art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 46/99, avendo l'istante depositato presso la Commissione Tributaria il ricorso giudiziario avverso l'accertamento fiscale prima della emissione dell'avviso di addebito (corrispondente alla iscrizione del credito nel ruolo esattoriale prevista dalla citata norma) basato su detto accertamento.
Se tanto conduce alla declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito opposto, non vale tuttavia a circoscrivere l'oggetto del presente giudizio, atteso che “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art.
24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano
l'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. n. 14149/2012 e conforme Cass. n.
17858/2018).
Occorre, dunque, verificare se, effettivamente, parte ricorrente abbia prodotto, nell'anno d'imposta 2016, il maggior reddito nell'importo calcolato dall'Agenzia delle Entrate con il menzionato accertamento unificato, essendo questa la causale del credito contributivo indicato nell'avviso di addebito.
Sul punto, va rilevato che l'opponente, nell'atto introduttivo del giudizio, nulla ha dedotto per contrastare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, specificamente allegati e documentati dall' , scaturenti dalla verifica fiscale svolta dall'Agenzia CP_1
delle Entrate dalla quale sono emersi ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati che hanno determinato un maggiore imponibile contributivo, essendosi limitata a censurare l'illegittimità dell'emissione dell'opposto avviso di addebito, per violazione del citato art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 46/99, nonché ad eccepire genericamente l'infondatezza della pretesa creditoria in ragione della inesistenza di un maggior reddito imponibile assoggettabile a tassazione fiscale e contributiva: a
3 questo silenzio, che equivale a mancanza di contestazione, consegue che il credito dell' deve ritenersi provato, atteso che “Nel giudizio di opposizione a cartella CP_1 esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell' parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla CP_1 preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile” (cfr. Cass. sent. n. 27274/2018).
Va aggiunto che l'accertamento fiscale che ha riconosciuto l'imponibile previdenziale da cui è scaturito l'avviso di addebito oggetto di causa ha già ricevuto il positivo avallo da parte del giudice tributario di primo grado (cfr. sentenza n.
1159/2024, emessa il 18.04.2024, che ha rigettato la pretesa del contribuente;
all. n.
6 fascicolo ), sicché non vi è ragione per dubitare, allo stato, della correttezza e CP_1 validità dell'accertamento eseguito dall'Agenzia delle Entrate.
Occorre dunque riconoscere nel merito la fondatezza della pretesa contributiva che l' ha azionato con l'avviso di addebito, con conseguente condanna di parte CP_1 ricorrente a corrispondere all'Istituto il maggior importo dovuto che, alla stregua di quanto risulta dal medesimo avviso, è pari ad euro € 18.821,25, oltre accessori di legge successivamente maturati.
In ragione di tutto quanto esposto, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) annulla l'avviso di addebito n. 33020230001851141000; CP_1
2) accerta e dichiara la fondatezza della pretesa contributiva che l' ha azionato CP_1
con il suddetto avviso di addebito, con conseguente condanna di parte opponente a corrispondere all' la somma dovuta risultante dal medesimo avviso, pari ad CP_1
euro € 18.821,25, oltre accessori di legge successivamente maturati.
4 3) compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, lì 20.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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