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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/12/2024, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice est.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 3273/2022 R.C.F. promossa con ricorso depositato il 05/10/2022
da
(Cod. Fisc. ( ), difesa e Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'avv.to COMPARETTI BARBARA
ricorrente
contro
(Cod. Fisc. ), difeso e Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'avv.to GRASSO CHIARA e dall'avv. LANDELLI
MAURIZIO
resistente
Il Pubblico Ministero
intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
con declaratoria di addebito a carico di Controparte_1 Controparte_1
per gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 151, co. 2, C.C.;
2) Assegnare alla signora la casa coniugale e il diritto d'uso Parte_1 dei mobili che la corredano, ciò nell'interesse dei figli minori, che presso la madre resteranno collocati;
1 3) Affidare i figli minori , e in Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4
via superesclusiva alla madre, che eserciterà da sola la responsabilità genitoriale anche per tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del co. 3 dell'art. 337-quater C.C.; decisioni concernenti esemplificativamente la salute, l'istruzione, l'educazione ed anche l'espatrio dei minori;
regolamentandosi il diritto di visita del padre, in forma esclusivamente protetta, solo all'esito di un percorso di supporto alla genitorialità che il padre svolgerà prendendo consapevolezza dei bisogni e degli interessi dei figli, nell'interesse preminente degli stessi;
4) Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei figli minori versando alla madre un assegno mensile di €uro
1.000,00 (€uro 250,00 per ciascun figlio), ovvero l'importo mensile che il
Tribunale riterrà proporzionato ai sensi della disposizione di cui all'art. 337-ter, co. 4, C.C., con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
5) Porre a carico del marito l'obbligo di rimborsare il 100% delle spese straordinarie – come precisato nel Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, Sez. Udine – documentate ai fini del rimborso, che sarà dovuto entro il mese successivo con decorrenza dal ricevimento della richiesta documentata formulata dal genitore avente diritto;
6) Stabilirsi che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre affidataria;
7) Porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versandole un assegno mensile di €uro 200,00, ovvero l'importo mensile che il Tribunale riterrà proporzionato, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
8) Condannare il resistente alla rifusione delle spese e delle competenze di causa del presente giudizio.”
Conclusioni di parte resistente:
“1) Respingere la richiesta di addebito della separazione al marito;
2) Disporsi un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli pari ad euro 400,00 mensili totali (euro 100,00 mensili cadauno), con rivalutazione
ISTAT;
2 3) Disporsi che le spese straordinarie e l'assegno unico per i figli siano suddivisi al 50% tra le parti;
4) Dichiararsi che nulla è dovuto a carico del Sig. a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento della coniuge Pt_1
5) Disporsi la continuazione del percorso di ausilio alla genitorialità espletato dai Servizi Sociali competenti, come già previsto con la ordinanza presidenziale,
al fine di pervenire prima alla realizzazione degli incontri protetti con i figli, e poi ad un affidamento condiviso dei minori, secondo le modalità ritenute opportune dal Giudicante.”
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, si rinuncia all'impugnazione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 6.10.2022 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 28/10/2011 Parte_1
con e che dalla loro unione sono nati 4 figli Controparte_1
( , nato il [...] a [...]; nato il [...] a [...]; Per_1 Per_2
, nato il [...] a [...]; , nato il [...] a [...]), ha Per_3 Per_4
esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito al marito, reo di avere mantenuto nel tempo comportamenti gravemente violenti e maltrattanti a danno della famiglia. Per tali fatti, proseguiva la ricorrente, pende procedimento penale a carico del marito, peraltro attinto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento. Ha domandato, altresì, l'affido esclusivo rafforzato dei figli alla madre con visite paterne esclusivamente protette e con obbligo per il predetto di provvedere al mantenimento di figli mediante versamento di un assegno complessivo di euro 1.000,00, oltre al 100% delle spese straordinarie. Per sé ha chiesto un assegno mensile di euro 200,00.
Si è costituito il marito, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, in particolare le accuse di violenza sessuale e di maltrattamenti a suo carico. Era stata la moglie, secondo il ad avere sempre avuto un atteggiamento denigratorio, CP_1
3 violento e umiliante nei confronti del marito. Anche lui si era determinato a sporgere denuncia-querela nei confronti della moglie per il reato di maltrattamenti. Ha chiesto che la separazione venisse addebitata alla moglie e si
è proposto di versare per i figli un assegno inferiore, segnatamente di euro
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla, invece, per la moglie.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art 708 c.p.c., ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha affidato i minori in via esclusiva alla madre, disponendo visite paterne presenziate con l'assistenza dei servizi sociali cui ha affidato i minori per sostegno e controllo;
ha posto a carico del padre un assegno mensile di euro 600,00 per i figli e di euro
150,00 per la moglie. Ha, quindi, nominato la dott.ssa Marta Diamante quale giudice istruttore.
All'udienza del 17.1.2023, la parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia da parte dei procuratori ai termini di cui all'art 190 c.p.c.
Pronunciata sentenza non definitiva n. 288/2023, le parti sono state rimesse avanti al giudice istruttore.
La causa è stata, quindi, istruita con deposito delle memorie previste dall'art. 183 comma 6 c.p.c., lungo monitoraggio demandato ai servizi sociali e con produzione documentale.
All'udienza del 21.5.2024, le parti hanno precisato le conclusioni di cui in epigrafe e il giudice istruttore ha concesso i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, mandando al PM per acquisire le sue conclusioni.
Scaduti tali termini ed esaminati gli scritti conclusivi, la causa è ora pronta per essere decisa.
***
1- Sulla domanda di addebito
Pronunciata sentenza parziale sullo status, occorre esaminare anzitutto la questione relativa alla domanda di addebito della separazione.
Il Collegio rammenta che nel procedimento volto alla separazione dei coniugi compete alla parte che chieda l'accoglimento della domanda di addebito l'assolvimento dell'onere di provare non solo che l'irreversibile crisi del rapporto
4 di connubio sia ascrivibile in via esclusiva alla violazione cosciente e volontaria dei doveri del matrimonio da parte dell'altro coniuge, ma altresì, e soprattutto, di dimostrare che tra detto comportamento e la crisi matrimoniale esista un rapporto di causa a effetto, con la conseguenza che la mancanza di elementi da cui desumere la sussistenza anche di solo uno di tali presupposti comporta il rigetto della richiesta.
La moglie ha fondato la domanda di addebito della separazione al marito sull'assunto che “… fin dall'inizio della relazione il signor Controparte_1
ha manifestato modalità verbali umilianti e degradanti nei riguardi della signora che progressivamente hanno coinvolto anche i figli Parte_1
minori: non di rado, infatti, capitava che si arrabbiasse o perdesse la pazienza anche per banalità, inveendo contro la moglie ed i figli utilizzando un tono molto svilente e denigratorio, dicendo spesso ai bambini che erano “stupidi” o che
“non sapevano fare niente”, ed intimando alla moglie di “stare muta”.
L'irascibilità del signor negli anni si è via via acuita, peggiorando CP_1
a tal punto da aver reso oggi il contesto familiare non ulteriormente tollerabile: gli insulti del marito a moglie e figli sono diventati quotidiani ed il loro tenore sempre più grave, tanto che la ricorrente per sottrarre i figli minori alla violenza paterna si è determinata a chiedere un aiuto ai Servizi che si occupano della tutela dei minori e a chiedere la separazione dal marito …” (pagg. 5 e 6 ricorso).
Più nello specifico, la moglie ha allegato di essere stata vittima, in costanza di matrimonio, di gravi condotte maltrattanti e violente, riferendo che il CP_1
avrebbe agito nei suoi confronti:
- violenza verbale, per essersi rivolto a lei, anche in presenza dei figli minori, con epiteti sessisti, denigratori, offensivi e umilianti (v. punti 18, 19, 28 e 29 de ricorso);
- violenza psicologica ed economica, per averle rinfacciato che ella non guadagnava abbastanza e contestato le spese dalla stessa effettuate, per poi toglierle la delega sul conto corrente ed arrivare, infine, a vendere l'auto familiare e omettere di contribuire alle esigenze della famiglia (v. punti 18 e 35-
39 nonché 45 del ricorso);
- violenza sessuale (punti 25, 40 e 41 del ricorso).
Intensa sarebbe stata, altresì, l'aggressività del marito nei confronti della suocera
(punto 30 del ricorso).
5 Ancora, il marito avrebbe posto in essere violenza fisica e verbale ai danni dei quattro figli. Più nello specifico, dopo la nascita del secondogenito nel 2013, il padre si spazientiva spesso, urlava contro di lui e lo sgridava in malo modo;
nel
2019, dopo che aveva fatto scoppiare con le mani il sacchetto della Per_1
brioches, il avrebbe dato un forte schiaffo alla nuca del figlio per poi CP_1
sbattere la testa del figlio sul tavolo;
ancora, il resistente avrebbe sgridato in malo modo tutti i figli, dicendo loro parolacce e aggettivi offensivi. A comprova, veniva prodotto CD contenente registrazioni di conversazioni e trascrizione di stralci.
Orbene, con riferimento alla allegata violenza sessuale, va anzitutto premesso che nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 64/2024 R.G.N.R. (su querela del 1.8.2022) per il reato (tra gli altri) di cui agli 81 cpv, 609 bis c. 1,
609 ter c. 1 n. 5 quater, 609 septies c. 3 n. 4 c.p., il P.M. ha richiesto l'archiviazione sul presupposto che le condotte poste in essere dal marito potessero essere ascrivibili a delle mere forzature del consenso e non a veri e propri atti di violenza sessuale, stante il clima altamente conflittuale in posizione reciproca tra le parti (v. doc. n. 36 resist.). Il G.I.P. ha successivamente emesso decreto di archiviazione in considerazione della genericità dell'accusa mossa dalla moglie e della mancanza di qualsivoglia elemento di prova (v. doc. n. 45 ric.).
Lo stesso è a dirsi con riferimento al reato di cui agli artt. 81 cpv e 572 c. 1 e 2 cp. a danno della moglie.
In proposito va osservato come la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. sia stata fondata sul riscontro dell'assenza dello stato di vessazione della persona offesa, descrivendo il P.M. “un contesto di elevatissima ed esacerbata conflittualità tra le parti … in posizione reciproca e caratterizzata da litigi … in cui [l'odierna ricorrente] non pare essere stata sottoposta ad uno stato di abituale vessazione ed avvilimento a causa della presunta condotta unilateralmente aggressiva” del marito (v. doc. n. 36 resist. cit.).
Tali elementi possono essere certamente valutati dal Collegio nel presente giudizio.
Difatti, non ignora il Collegio l'orientamento della Suprema Corte secondo cui
“l'accertamento delle reiterate violenze fisiche e morali esonera il giudice di merito dal dover procedere alla comparazione ai fini dell'adozione delle relative
6 pronunce col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole … non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità … restando altresì irrilevante la posteriorità delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”.
Nondimeno, nel presente procedimento tali condotte maltrattanti non sono state sufficientemente provate e, quindi, non possono ritenersi accertate.
Al di là delle emergenze del procedimento penale più sopra valutate, correttamente il giudice istruttore non ha dato ingresso alla prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente nella memoria n. 2 ex art. 183 c. 6 c.p.c., posto che i capitoli di prova formulati non paiono decisivi allo scopo, vuoi perché irrilevanti (v. capp. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16., 17 18, 20, 22, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 36, 37, 41 e 42); vuoi perché si pretende di far riferire al teste “de relato” (v. capp. 23, 24, 33, 34 e 35) o, ancora, in quanto eccessivamente generici, anche dal punto di vista temporale, e non circostanziati nel contenuto
(v. cap. 3, 7, 8, 12, 19, 21, 25, 38, 43).
Quanto alla registrazione di svariate conversazioni avvenute tra i coniugi prodotta sub doc. 10 e alla trascrizione di isolati stralci delle stesse, il Collegio ricorda che tali documenti non possono sopperire al deficit di allegazione e di prova più sopra analizzato.
Nemmeno le risultanze del procedimento penale sopra citato offrono elementi utili a provare tali condotte, ma al contrario, conducendo ad escluderle e delineando un contesto di forte conflittualità tra i coniugi in una posizione di reciprocità, non possono essere poste alla base dell'addebito della separazione.
Difatti, trattasi, quelli addebitati al marito, all'evidenza di atteggiamenti censurabili, ma di per sé soli non sufficienti a fondare una pronuncia di addebito.
Ciò, in primo luogo, in assenza di una rigorosa prova delle condotte descritte e, comunque, in assenza del nesso di causalità tra tali allegate condotte e l'irreversibile crisi del rapporto coniugale.
Analogamente è a dirsi per le condotte maltrattanti commesse a danno dei minori
- tutte contestate dal resistente - per le quali, nel presente procedimento, non è stato fornito adeguato riscontro probatorio.
7 Infatti, i principali capitoli di prova formulati al proposito, ossia i nn. 23, 34 e 38 della memoria n. 2 ex art. 183 c. 6 c.p.c., si riferiscono a circostanze che il teste non avrebbe appreso direttamente, bensì “de relato” dalla ricorrente e, come tali, debbono considerarsi irrilevanti e non decisivi ai fini dell'addebito.
Né può sopperire l'apprezzamento del contenuto delle relazioni di aggiornamento trasmesse dai servizi sociali nel corso del procedimento in relazione all'andamento delle visite paterne presenziate e nemmeno le dichiarazioni rese dal figlio in sede di incidente probatorio: tali Per_1 emergenze potranno essere valorizzate, semmai, ai fini dell'affido dei minori (v. infra).
Il Collegio è consapevole che il dovere che entrambi i coniugi hanno di mantenere, istruire ed educare la prole, sancito dall'art. 147 c.c., non impone obblighi soltanto nei confronti dei figli, ancorché costoro siano ovviamente i primi beneficiari del dovere stabilito dal legislatore a carico dei coniugi. L'art. 144 c.c. stabilisce, infatti, l'obbligo per i coniugi di concordare tra di loro l'indirizzo della vita familiare, sì che le scelte educative e gli interventi diretti a risolvere i problemi dei figli non possono che essere adottati d'intesa tra i coniugi. Un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ed alle richieste dell'altro coniuge, a tratti violento ed eccessivamente rigido, può tradursi, oltre che in una violazione degli obblighi del genitore nei confronti dei figli, anche nella violazione dell'obbligo nei confronti dell'altro coniuge di concordare l'indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per l'altro coniuge, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c.. Ove tale condotta si protragga e persista nel tempo, aprendo una frattura tra un coniuge e i figli ed obbligando l'altro coniuge a schierarsi a difesa di costoro, essa può divenire fonte d'intollerabilità della convivenza e rappresentare, in quanto contraria ai doveri che derivano dal matrimonio sia nei confronti del coniuge che del figli in quanto tali, causa di addebito della separazione ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c..
In caso contrario, e per quanto detti principi o mentalità siano criticabili, si resta nell'ambito delle peculiarità caratteriali, le quali valgono a spiegare le difficoltà del rapporto, ed eventualmente l'errore originariamente commesso nella reciproca scelta, ma non integrano situazioni d'imputabilità della crisi, nel senso previsto dall'art. 151, c.
2. c.c..
8 Nella fattispecie, reputa il Collegio che la moglie non abbia provato il nesso causale tra i censurabili comportamenti addebitati al marito e la crisi coniugale, tanto più se si considera che per stessa ammissione della ricorrente il CP_1
avrebbe costantemente e continuamente profferito, dal 2013 in avanti, frasi scurrili e offensive nei confronti dei figli.
In conclusione, non essendo stata raggiunta la prova, il cui onere era a carico di parte ricorrente (v. ex multis Cass., 5.8.2020 n. 16691; Cass. 20.12.2021 n.
40795), in ordine alla sussistenza di condotte di vessazione e/o comunque di atteggiamenti incompatibili con i doveri che derivano dal matrimonio da porsi in correlazione causale con la crisi del rapporto di coniugio, la domanda di addebito svolta dalla ricorrente deve essere respinta.
2- Sull'affidamento dei figli minori
Dalla unione dei signori e sono nati (il CP_1 Pt_1 Per_1
01.12.2011), (il 15.10.2013), (il 21.11.2015) e (il Per_2 Per_3 Per_4
18.09.2019).
In via provvisoria e urgente, il Presidente aveva affidato i minori in maniera esclusiva alla madre, con diritto del padre di incontrare i figli mediante visite protette con l'assistenza dei Servizi Sociali competenti, cui i minori sono stati affidati per attività di sostegno e di controllo, previo espletamento da parte del padre di un percorso di ausilio alla genitorialità.
Il Tribunale ha attentamente monitorato, tanto la tenuta dei genitori ai percorsi avviati a favore del nucleo, quanto l'andamento delle comunicazioni ed interazioni tra i figli minori e il padre.
In termini generali, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“integrano comportamenti altamente sintomatici della inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore ostativa, per legge, ad un provvedimento di affido condiviso” (Cass. Civ.
17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo dei figli in favore della madre, nonché il collocamento prevalente dei minori presso la stessa, in considerazione del
9 comportamento complessivamente tenuto dal padre nei confronti dei figli, nonché della mancanza di consapevolezza, in capo a costui, circa gli oneri connessi al concreto e quotidiano esercizio di una genitorialità condivisa.
In proposito va anzitutto rilevato che il padre non ha, nei fatti, assolutamente aderito ai percorsi proposti dai Servizi Sociali coinvolti e non ha saputo cogliere gli aiuti offerti, giungendo persino ad interrompere le visite presenziate.
Infatti, come riportato nella relazione trasmessa dai servizi sociali in data
30/06/2023, a partire dal 01/06/2023 gli incontri protetti non si sono più tenuti.
Il sig. avrebbe addotto quale giustificazione della sua mancata CP_1 presenza ai vari incontri programmati motivazioni generiche, quali “problemi lavorativi”, “motivi familiari”, il “non essere presente a Udine”, senza specificare - come osservato nella relazione poc'anzi richiamata - un orizzonte temporale chiarificatore e senza esprimere richieste sostitutive tali da manifestare il desiderio di mantenere un contatto con i figli (ad esempio mediante chiamate o videochiamate).
Nella stessa relazione sono state evidenziate le difficoltà del padre “per quanto concerne il riuscire a vivere con spontanea compartecipazione lo spazio relazionale con i suoi figli: posturalmente rigido al momento dei saluti inziali con tutti e quattro i minori (l'uomo ha stretto loro la mano alla stregua di un saluto tra “pari”) evitando effusioni o dimostrazioni affettivamente fisiche
(assenza di baci o abbracci)”.
È stato, inoltre, sottolineato come egli si sia rivolto agli operatori con tono polemico o lamentoso, mentre in relazione ai figli si sia concentrato solo su e apparendo i due figli più piccoli e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
“maggiormente avulsi dal contesto relazionale paterno”.
Gli operatori hanno osservato come, anche qualora sollecitato dagli stessi “il signor è parso faticare nel riuscire a gestire e direzionare CP_1
uniformemente il focus attentivo, privilegiando i due figli maggiori, a discapito dei due figli minori ai quali egli dedicava un momento di considerazione soltanto sul finire dell'incontro”.
Nel prosieguo della relazione è stato messo in rilievo come il padre “si rivolgesse
a e con modalità e toni comunicativi più propriamente Per_1 Per_2
afferenti alla sfera adulta con uso di insulti apparentemente sarcastici (“ma che fai, sei stronzo!” allo scopo di sottolineare eventuali distrazioni o sbagli dei
10 minori all'interno della partita;
“coglione! Pensavi di vincere?” allo scopo di rimarcare ironicamente la propria vittoria)”.
Ancora, gli operatori hanno messo in luce come il padre abbia fatto domande ai figli riguardanti la madre e l'eventuale presenza in casa di un “altro uomo”, che egli avrebbe definito “un altro pollo da spennare”, rimarcando più volte che la loro casa l'avrebbe costruita il padre stesso e continuando a mantenere un contegno inadeguato anche in occasione della merenda dallo stesso portata. In tale ultima circostanza, di fronte al desiderio dei figli di fare merenda e all'asserita fame, avrebbe detto “ma come, non vi danno da mangiare a casa?”, ponendo l'accento – come sottolineato dagli operatori – “su tale condizione di precedente digiuno all'apparente unico scopo di rimarcare una spiacevole
“mancanza” del contesto materno”.
Infine, gli operatori hanno dichiarato che il sig. non ha risposto alla CP_1
proposta di colloquio dd. 29/06/2023 da parte del Servizio in discorso, resasi necessaria per la sottoscrizione dell'eventuale rinnovo del patto educativo al fine di proseguire le visite presenziate coi figli.
Con la relazione trasmessa nel mese di gennaio 2024, i Servizi Sociali hanno infine evidenziato come dall'ultima relazione (trasmessa il 04/07/2023) il padre non abbia più mantenuto i rapporti con i Servizi stessi, nonostante i vari tentativi di questi ultimi di mettersi in contatto con lui.
In aggiunta, va dato atto del fatto che il padre non ha pagato le spese straordinarie per i figli.
La madre, infine, ha documentato l'assunzione, da parte del padre, di comportamenti ostacolanti l'adozione condivisa di decisioni nell'interesse della prole.
Reputa, in definitiva, il Collegio che l'affidamento congiunto dei figli minori anche al padre sia per gli stessi gravemente pregiudizievole e contrario agli interessi dei medesimi.
Va sottolineato, del resto, che è preminente interesse dei minori avere un solo centro decisionale, tempestivo e funzionante, perché le decisioni da prendere nell'interesse dei figli non possono subire gli effetti di situazioni disfunzionali del padre che arrechino danno alla corretta crescita dei bambini.
Le condizioni sopra indicate giustificano, in definitiva, una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più
11 importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, attività extra-scolastiche), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o rafforzato a tale genitore con collocamento dei minori presso lo stesso.
Per la madre, infatti, deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole alla luce del contegno serbato nel processo e comunque per essersi occupata dei figli con continuità e adeguata responsabilità. Del resto, gli stessi operatori danno atto del fatto che la ricorrente si è sempre rapportata al
Servizio con disponibilità e solerzia, dimostrando grande interesse verso il benessere dei figli (v. relazione del 04/01/2024).
Al collocamento prevalente dei figli presso quest'ultima, consegue l'assegnazione alla stessa della casa familiare.
Deve essere, poi, confermata la presa in carico del nucleo e dei minori da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti (avuto riguardo al luogo di residenza dei minori), anche con l'ausilio dei Servizi Specialistici, per attività di sostegno e controllo e soprattutto per organizzare le visite paterne, in forma rigorosamente protetta, previa verifica della adesione del padre al programma che verrà a lui nuovamente sottoposto.
Tale misura si rivela particolarmente utile per proseguire, qualora ritenuti necessari dagli operatori, i percorsi attivati a sostegno e, nello specifico, per garantire ai minori l'eventuale necessario supporto psicologico nella crescita e nella elaborazione delle esperienze vissute, ma anche per accogliere e accompagnare la figura genitoriale materna nel sostenere i figli.
3- Sul contributo economico del padre nel mantenimento dei figli minori.
L'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
12 Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuna parte, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n.
25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento. Infatti, si ribadisce, la fissazione da parte del giudice di una somma quale contributo al mantenimento dei figli minori può venire correlata non tanto e non solo alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non affidatario, ma anche e soprattutto a una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
Nel caso di specie va rilevato che, nel dettare i provvedimenti provvisori, il
Presidente aveva posto a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori un assegno di euro 600,00 mensili (euro 150,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La madre chiede un assegno di mantenimento per i figli di euro 1.000,00 mensili
(euro 250,00 per figlio); per contro, il padre si offre di pagare euro 400,00 mensili (euro 100,00 per figlio).
Con riferimento alla ripartizione delle spese straordinarie, la madre chiede un concorso pari al 100%, mentre il padre si propone di concorrere nella misura del
50%.
Venendo, allora alla situazione reddituale e patrimoniale dei genitori, si osserva quanto segue.
Il resistente risulta occupato quale militare con grado di I Graduato, presso una caserma sita a Udine.
Dalle CU dallo stesso prodotte si evince che egli ha percepito, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, un reddito medio mensile netto di circa euro 2.300,00 (v. CU
2021 e 2022).
Analoga la retribuzione netta percepita nell'anno 2022 (v. modello 730/2023 attestante un reddito imponibile complessivo di euro 31.087,00 contro una imposta netta di euro 2.984,00 - v. doc. n. 22) e quasi invariata quella dichiarata
13 nell'anno 2023 (v. CU 2024 attestante un reddito imponibile di euro 32.287,79 contro una imposta netta di euro 6.598,18 per un reddito medio netto mensile di euro 2.140,00).
Con nota di deposito dd. 29.12.2023, il ha depositato su ordine CP_1
giudiziale gli estratti conto relativi al 2021-2022-2023 del conto corrente n.
50546/1000/00008248.
Dall'esame di tale documentazione, emerge:
- che il resistente, a gennaio 2021, aveva sul conto corrente a lui intestato un saldo attivo pari ad euro 72.726,63 mentre a gennaio 2022 aveva, sullo stesso conto corrente, un saldo pari ad euro 82.593,38. Successivamente il saldo diminuiva per poi azzerarsi quasi completamente nel terzo trimestre dell'anno
2022: infatti, al 30.06.2022, il saldo iniziale del conto corrente intestato al ammontava a soli euro 2.109,56, stante anche l'emissione, in data CP_1
20.5.2022, di un assegno circolare di euro 73.000,00;
- che nel trimestre aprile-maggio-giugno, il prelevava dal conto CP_1
corrente una significativa somma di denaro, complessivamente ammontante ad euro 7.300,00;
- che il resistente eseguiva diversi prelievi di denaro anche nei trimestri successivi;
ad esempio, nel trimestre luglio-agosto-settembre 2022 prelevava ulteriori euro 7.500,00, lasciando sempre sul conto corrente un importo residuo minimo di circa euro 1.000,00 – 1.300,00.
Il non ha contestualizzato tali prelievi, limitandosi a riferire che in CP_1
tale conto erano a suo tempo confluiti due bonifici a favore di quest'ultimo di euro 40.000,00 nel 2019 e di euro 27.156,81 nel 2020, recanti quale causale rispettivamente “regalia” e “quota eredità successione (v. Persona_5
doc. n. 12 resist.).
Se ne deduce che tale provvista sia rimasta nella disponibilità del resistente.
Come emerge dall'anagrafe dei rapporti rilasciata dall'Agenzia Entrate, il resistente era titolare di un conto deposito a risparmio che è stato chiuso a ottobre
2022 del quale però non ha fornito alcuna documentazione.
Va, poi, dato atto che il marito ha allegato documentazione attestante la concessione di tre prestiti in suo favore, segnatamente 1) del 01/07/2022 con un capitale netto mutuato di euro 16.358,42 e con un numero di 48 rate per un importo di euro 366,00; 2) del 01/11/2022 con un capitale netto mutuato di euro
14 19.838,60 e con un numero di 60 rate per un importo mensile di euro 365,00; 3);
3) del 01/12/2022 per un importo totale del credito di euro 8.000,00 e con un numero di 36 rate mensili di euro 261,00 (v. docc. nn. 5, 6 e 7 resist.).
Ad avviso del Collegio, i prelievi effettuati e i finanziamenti appena richiamati non possono essere giustificati in ragione delle “innumerevoli spese” che il genericamente sostiene (senza, però, provare come era suo onere) di CP_1 aver sostenuto in ragione dell'allontanamento dalla casa familiare, risultando egli alloggiato presso la Caserma in cui presta servizio a fronte del versamento di un canone di soli euro 31,33 mensili.
Conseguentemente, il Collegio deve presumere che tali movimentazioni siano state effettuate allo scopo di far emergere una situazione economica non corrispondente a quella effettiva, soprattutto se si tiene conto del periodo temporale di sottoscrizione delle richieste di prestito, del fatto che non sono state documentate spese urgenti, nemmeno per far fronte al reperimento di un alloggio e, da ultimo, se interpretati unitamente alla documentazione fotografica prodotta sub doc. 33 ric. e riproducente appunti del marito del seguente tenore “… Come mi à spiegato avocato Maurizio (mi a consigliato di caricarrmi una rata) il giudice va a vedere solo se ò prestiti” e “Mi a spiegato avocato Maurizio che il giudice quando vede che metto da parte 100 lui dice che sono soldi da parte e non li calcola, il giudice non li calcola € 100 (fondo pensione)”.
Irrilevante, ai fini che qui interessano, anche il pignoramento presso terzi documentato per euro 381,00 mensili con produzione documentale contestuale al deposito della comparsa conclusionale, trattandosi - peraltro - di esecuzione promossa dalla moglie per recuperare spese straordinarie non rimborsate dal marito.
Come si evince dalla produzione documentale della ricorrente, inoltre, il resistente risulta proprietario o enfiteuta di quote di ben 56 terreni in Basilicata.
La casa coniugale è cointestata ai coniugi e non risulta gravata da mutui.
Con riferimento alla ricorrente, va invece rilevato che la stessa, dal 2014 al
11.9.2020 ha lavorato come addetta alle pulizie con contratto part-time a tempo indeterminato;
la CU 2021 attesta un reddito di euro 4.986,18 complessivi pari a circa euro 600,00 mensili.
Ha riferito di avere quindi seguito, dal mese di novembre 2020 e sino al mese di settembre 2021, un corso per O.S.S..
15 Con riferimento all'anno 2020 sono state prodotte tre CU, la prima attestante la percezione dall' della complessiva somma di euro 5.836,08 (che, a fronte CP_2
di una imposta netta di euro 282,45 e suddiviso il risultato per 12 mensilità, corrisponde ad una entrata netta mensile pari ad euro 462,80) e le altre due attestanti la percezione di un reddito complessivo di euro 1.800,00 lordi (v. CU
2022 - doc. n. 6),
La ricorrente ha, quindi, prodotto due CU 2024 riferite ai redditi percepiti nel
2023 come mediatrice culturale, segnatamente di euro 247,25 la prima e di euro
753,50 la seconda.
La ricorrente ha poi percepito il reddito di cittadinanza dal mese di maggio 2023 al mese di gennaio 2024 per un importo mensile di euro 242,83 (v. doc. n. 39.2 relativo alla domanda di reddito di cittadinanza).
Nel corso dell'anno 2024, la ricorrente ha, infine, prestato attività lavorativa come badante, con un contratto part-time per sei ore a settimana a tempo determinato (doc. n. 2a allegato alla memoria dd. 09.05.2024), scaduto in data
30.06.2024, percependo un reddito complessivo lordo di euro 3.256,67.
All'attualità la ricorrente ha riferito di essere disoccupata e di percepire unicamente l'assegno unico per i quattro bambini.
Ciò premesso e considerato, il Collegio ritiene di dover confermare la quantificazione dell'assegno di mantenimento stabilita in via provvisoria dal
Presidente. Essa, infatti, è conforme ai preminenti interessi dei 4 figli, tenuto peraltro conto della loro età, della circostanza che i tempi in cui il padre vede e tiene con sé i figli sono azzerati e della conseguente sostanziale assenza di tale genitore nella vita quotidiana dei figli e, dunque, dell'insussistenza di qualsivoglia forma di contribuzione, diretta e indiretta, nell'assolvimento degli oneri di rilevanza anche economica connessi alla gestione degli stessi (a titolo meramente esemplificativo: preparazione pasti, lavaggio vestiti, pulizia della casa, trasporti scolastici ed extrascolastici, etc…).
Da ultimo, si deve tenere conto del fatto che la madre percepisce integralmente l'A.U.U. per i figli ammontante a complessivi euro 1.249,60.
Va però rideterminata la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del
60% a carico del padre e per il restante 40% a carico della madre.
Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie, si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia della sezione di Udine
16 (protocollato presso la segreteria della presidenza del Tribunale di Udine). Tale rideterminazione avrà effetto dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
4- Sull'assegno di mantenimento per la moglie.
Resta da esaminare la questione concernente l'assegno di mantenimento per la moglie, negato dal marito e rivendicato dalla moglie per euro 200,00.
Orbene, anche dopo la pronuncia a Sezioni Unite in materia di assegno divorzile
(Cass. SS.UU. n. 18287/2018), la Suprema Corte ha mantenuto consolidato l'orientamento circa la rilevanza del tenore di vita matrimoniale, cui parametrare l'adeguatezza delle risorse economiche del coniuge richiedente quale criterio determinativo dell'assegno di mantenimento nella separazione personale (Cass.
n. 770/2018).
Anche recentemente, la corte di Cassazione ha ribadito la diversa natura dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione rispetto a quello divorzile: la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ex art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale, di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza del diversa dalla solidarietà post coniugale presupposto della stella di divorzio (Cass., ord. n. 5605/2020).
Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, se è vero che il richiedente l'assegno ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza, per altro verso il giudice può e deve ricostruire la condizione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza facendo riferimento, quale parametro di valutazione, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato.
Si è dato inoltre rilievo ai fini della determinazione del quantum del contributo alla durata del matrimonio.
Ebbene, nel caso di specie, non vi sono dubbi circa la sussistenza del diritto della moglie all'erogazione, da parte del marito, di un contributo economico mensile,
17 essendo evidente sia l'attuale divario reddituale tra le parti sia l'inadeguatezza dei redditi della moglie rispetto alla condizione economica della stessa in costanza di matrimonio.
Vi è però da dire che, considerata l'esperienza pregressa, il titolo di OSS conseguito e l'età, la ricorrente ben potrebbe reperire altra attività lavorativa – quantomeno part-time in modo da contemperare anche le esigenze di cura dei 4 figli.
Dall'altro lato, va tenuto conto della quantificazione dell'assegno per i figli e del fatto che il non è obbligato a risiedere presso la Caserma con CP_1
conseguente possibilità di un nuovo costo a suo carico per la nuova abitazione.
Passando ora all'analisi del tenore di vita coniugale, a ben vedere esso, nel caso di specie, non costituisce elemento decisivo per la quantificazione dell'assegno, quanto, piuttosto, criterio di giudizio marginale, dovendosi la liquidazione basare sulle riscontrate differenze reddituali emerse a seguito della cessazione della convivenza, sulle cause di tale divario e sulle future prospettive di guadagno delle parti (tutti elementi già valutati nelle righe precedenti).
Pertanto, tutto ciò premesso e considerato, valorizzata da ultimo anche la non irrilevante durata del matrimonio, il Tribunale ritiene equo confermare la quantificazione in euro 150,00 mensili già operata dal Presidente in via provvisoria dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e a carico del marito.
5- Sulle spese di lite.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la soccombenza della ricorrente sulla domanda di addebito e del resistente quanto alle restanti questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, ferma la pronuncia non definitiva sullo status, così decide:
1) respinge la domanda di addebito proposta dalla moglie;
2) dispone l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori , Per_1
e alla madre, con collocamento dei minori Per_2 Per_3 Per_4
presso la stessa;
3) assegna la casa familiare alla madre, quale collocataria dei minori;
18 4) pone a carico del padre l'obbligo di versare mensilmente alla madre un assegno di euro 600,00 (euro 150,00 per figlio), annualmente rivalutabile ex indici ISTAT, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie (tale ultima determinazione con decorrenza dal mese successivo la pubblicazione della presente sentenza);
5) dispone che l'A.U.U. verrà percepito integralmente dalla madre;
6) dispone che il resistente provveda a versare un assegno di mantenimento in favore del coniuge di euro 150,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
7) conferma la presa in carico del nucleo e dei minori da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competenti (avuto riguardo al luogo di residenza dei minori), anche per organizzare le visite paterne, in forma rigorosamente protetta, previa verifica della adesione del padre al programma che verrà a lui sottoposto;
8) compensa integralmente tra le parti le spese legali del presente procedimento,
Udine, così deciso nella Camera di Consiglio del 14.11.2024
Il giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
19
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice est.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 3273/2022 R.C.F. promossa con ricorso depositato il 05/10/2022
da
(Cod. Fisc. ( ), difesa e Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'avv.to COMPARETTI BARBARA
ricorrente
contro
(Cod. Fisc. ), difeso e Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'avv.to GRASSO CHIARA e dall'avv. LANDELLI
MAURIZIO
resistente
Il Pubblico Ministero
intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
con declaratoria di addebito a carico di Controparte_1 Controparte_1
per gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 151, co. 2, C.C.;
2) Assegnare alla signora la casa coniugale e il diritto d'uso Parte_1 dei mobili che la corredano, ciò nell'interesse dei figli minori, che presso la madre resteranno collocati;
1 3) Affidare i figli minori , e in Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4
via superesclusiva alla madre, che eserciterà da sola la responsabilità genitoriale anche per tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del co. 3 dell'art. 337-quater C.C.; decisioni concernenti esemplificativamente la salute, l'istruzione, l'educazione ed anche l'espatrio dei minori;
regolamentandosi il diritto di visita del padre, in forma esclusivamente protetta, solo all'esito di un percorso di supporto alla genitorialità che il padre svolgerà prendendo consapevolezza dei bisogni e degli interessi dei figli, nell'interesse preminente degli stessi;
4) Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei figli minori versando alla madre un assegno mensile di €uro
1.000,00 (€uro 250,00 per ciascun figlio), ovvero l'importo mensile che il
Tribunale riterrà proporzionato ai sensi della disposizione di cui all'art. 337-ter, co. 4, C.C., con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
5) Porre a carico del marito l'obbligo di rimborsare il 100% delle spese straordinarie – come precisato nel Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, Sez. Udine – documentate ai fini del rimborso, che sarà dovuto entro il mese successivo con decorrenza dal ricevimento della richiesta documentata formulata dal genitore avente diritto;
6) Stabilirsi che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre affidataria;
7) Porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versandole un assegno mensile di €uro 200,00, ovvero l'importo mensile che il Tribunale riterrà proporzionato, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
8) Condannare il resistente alla rifusione delle spese e delle competenze di causa del presente giudizio.”
Conclusioni di parte resistente:
“1) Respingere la richiesta di addebito della separazione al marito;
2) Disporsi un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli pari ad euro 400,00 mensili totali (euro 100,00 mensili cadauno), con rivalutazione
ISTAT;
2 3) Disporsi che le spese straordinarie e l'assegno unico per i figli siano suddivisi al 50% tra le parti;
4) Dichiararsi che nulla è dovuto a carico del Sig. a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento della coniuge Pt_1
5) Disporsi la continuazione del percorso di ausilio alla genitorialità espletato dai Servizi Sociali competenti, come già previsto con la ordinanza presidenziale,
al fine di pervenire prima alla realizzazione degli incontri protetti con i figli, e poi ad un affidamento condiviso dei minori, secondo le modalità ritenute opportune dal Giudicante.”
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, si rinuncia all'impugnazione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 6.10.2022 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 28/10/2011 Parte_1
con e che dalla loro unione sono nati 4 figli Controparte_1
( , nato il [...] a [...]; nato il [...] a [...]; Per_1 Per_2
, nato il [...] a [...]; , nato il [...] a [...]), ha Per_3 Per_4
esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito al marito, reo di avere mantenuto nel tempo comportamenti gravemente violenti e maltrattanti a danno della famiglia. Per tali fatti, proseguiva la ricorrente, pende procedimento penale a carico del marito, peraltro attinto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento. Ha domandato, altresì, l'affido esclusivo rafforzato dei figli alla madre con visite paterne esclusivamente protette e con obbligo per il predetto di provvedere al mantenimento di figli mediante versamento di un assegno complessivo di euro 1.000,00, oltre al 100% delle spese straordinarie. Per sé ha chiesto un assegno mensile di euro 200,00.
Si è costituito il marito, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, in particolare le accuse di violenza sessuale e di maltrattamenti a suo carico. Era stata la moglie, secondo il ad avere sempre avuto un atteggiamento denigratorio, CP_1
3 violento e umiliante nei confronti del marito. Anche lui si era determinato a sporgere denuncia-querela nei confronti della moglie per il reato di maltrattamenti. Ha chiesto che la separazione venisse addebitata alla moglie e si
è proposto di versare per i figli un assegno inferiore, segnatamente di euro
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla, invece, per la moglie.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art 708 c.p.c., ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha affidato i minori in via esclusiva alla madre, disponendo visite paterne presenziate con l'assistenza dei servizi sociali cui ha affidato i minori per sostegno e controllo;
ha posto a carico del padre un assegno mensile di euro 600,00 per i figli e di euro
150,00 per la moglie. Ha, quindi, nominato la dott.ssa Marta Diamante quale giudice istruttore.
All'udienza del 17.1.2023, la parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia da parte dei procuratori ai termini di cui all'art 190 c.p.c.
Pronunciata sentenza non definitiva n. 288/2023, le parti sono state rimesse avanti al giudice istruttore.
La causa è stata, quindi, istruita con deposito delle memorie previste dall'art. 183 comma 6 c.p.c., lungo monitoraggio demandato ai servizi sociali e con produzione documentale.
All'udienza del 21.5.2024, le parti hanno precisato le conclusioni di cui in epigrafe e il giudice istruttore ha concesso i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, mandando al PM per acquisire le sue conclusioni.
Scaduti tali termini ed esaminati gli scritti conclusivi, la causa è ora pronta per essere decisa.
***
1- Sulla domanda di addebito
Pronunciata sentenza parziale sullo status, occorre esaminare anzitutto la questione relativa alla domanda di addebito della separazione.
Il Collegio rammenta che nel procedimento volto alla separazione dei coniugi compete alla parte che chieda l'accoglimento della domanda di addebito l'assolvimento dell'onere di provare non solo che l'irreversibile crisi del rapporto
4 di connubio sia ascrivibile in via esclusiva alla violazione cosciente e volontaria dei doveri del matrimonio da parte dell'altro coniuge, ma altresì, e soprattutto, di dimostrare che tra detto comportamento e la crisi matrimoniale esista un rapporto di causa a effetto, con la conseguenza che la mancanza di elementi da cui desumere la sussistenza anche di solo uno di tali presupposti comporta il rigetto della richiesta.
La moglie ha fondato la domanda di addebito della separazione al marito sull'assunto che “… fin dall'inizio della relazione il signor Controparte_1
ha manifestato modalità verbali umilianti e degradanti nei riguardi della signora che progressivamente hanno coinvolto anche i figli Parte_1
minori: non di rado, infatti, capitava che si arrabbiasse o perdesse la pazienza anche per banalità, inveendo contro la moglie ed i figli utilizzando un tono molto svilente e denigratorio, dicendo spesso ai bambini che erano “stupidi” o che
“non sapevano fare niente”, ed intimando alla moglie di “stare muta”.
L'irascibilità del signor negli anni si è via via acuita, peggiorando CP_1
a tal punto da aver reso oggi il contesto familiare non ulteriormente tollerabile: gli insulti del marito a moglie e figli sono diventati quotidiani ed il loro tenore sempre più grave, tanto che la ricorrente per sottrarre i figli minori alla violenza paterna si è determinata a chiedere un aiuto ai Servizi che si occupano della tutela dei minori e a chiedere la separazione dal marito …” (pagg. 5 e 6 ricorso).
Più nello specifico, la moglie ha allegato di essere stata vittima, in costanza di matrimonio, di gravi condotte maltrattanti e violente, riferendo che il CP_1
avrebbe agito nei suoi confronti:
- violenza verbale, per essersi rivolto a lei, anche in presenza dei figli minori, con epiteti sessisti, denigratori, offensivi e umilianti (v. punti 18, 19, 28 e 29 de ricorso);
- violenza psicologica ed economica, per averle rinfacciato che ella non guadagnava abbastanza e contestato le spese dalla stessa effettuate, per poi toglierle la delega sul conto corrente ed arrivare, infine, a vendere l'auto familiare e omettere di contribuire alle esigenze della famiglia (v. punti 18 e 35-
39 nonché 45 del ricorso);
- violenza sessuale (punti 25, 40 e 41 del ricorso).
Intensa sarebbe stata, altresì, l'aggressività del marito nei confronti della suocera
(punto 30 del ricorso).
5 Ancora, il marito avrebbe posto in essere violenza fisica e verbale ai danni dei quattro figli. Più nello specifico, dopo la nascita del secondogenito nel 2013, il padre si spazientiva spesso, urlava contro di lui e lo sgridava in malo modo;
nel
2019, dopo che aveva fatto scoppiare con le mani il sacchetto della Per_1
brioches, il avrebbe dato un forte schiaffo alla nuca del figlio per poi CP_1
sbattere la testa del figlio sul tavolo;
ancora, il resistente avrebbe sgridato in malo modo tutti i figli, dicendo loro parolacce e aggettivi offensivi. A comprova, veniva prodotto CD contenente registrazioni di conversazioni e trascrizione di stralci.
Orbene, con riferimento alla allegata violenza sessuale, va anzitutto premesso che nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 64/2024 R.G.N.R. (su querela del 1.8.2022) per il reato (tra gli altri) di cui agli 81 cpv, 609 bis c. 1,
609 ter c. 1 n. 5 quater, 609 septies c. 3 n. 4 c.p., il P.M. ha richiesto l'archiviazione sul presupposto che le condotte poste in essere dal marito potessero essere ascrivibili a delle mere forzature del consenso e non a veri e propri atti di violenza sessuale, stante il clima altamente conflittuale in posizione reciproca tra le parti (v. doc. n. 36 resist.). Il G.I.P. ha successivamente emesso decreto di archiviazione in considerazione della genericità dell'accusa mossa dalla moglie e della mancanza di qualsivoglia elemento di prova (v. doc. n. 45 ric.).
Lo stesso è a dirsi con riferimento al reato di cui agli artt. 81 cpv e 572 c. 1 e 2 cp. a danno della moglie.
In proposito va osservato come la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. sia stata fondata sul riscontro dell'assenza dello stato di vessazione della persona offesa, descrivendo il P.M. “un contesto di elevatissima ed esacerbata conflittualità tra le parti … in posizione reciproca e caratterizzata da litigi … in cui [l'odierna ricorrente] non pare essere stata sottoposta ad uno stato di abituale vessazione ed avvilimento a causa della presunta condotta unilateralmente aggressiva” del marito (v. doc. n. 36 resist. cit.).
Tali elementi possono essere certamente valutati dal Collegio nel presente giudizio.
Difatti, non ignora il Collegio l'orientamento della Suprema Corte secondo cui
“l'accertamento delle reiterate violenze fisiche e morali esonera il giudice di merito dal dover procedere alla comparazione ai fini dell'adozione delle relative
6 pronunce col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole … non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità … restando altresì irrilevante la posteriorità delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”.
Nondimeno, nel presente procedimento tali condotte maltrattanti non sono state sufficientemente provate e, quindi, non possono ritenersi accertate.
Al di là delle emergenze del procedimento penale più sopra valutate, correttamente il giudice istruttore non ha dato ingresso alla prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente nella memoria n. 2 ex art. 183 c. 6 c.p.c., posto che i capitoli di prova formulati non paiono decisivi allo scopo, vuoi perché irrilevanti (v. capp. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16., 17 18, 20, 22, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 36, 37, 41 e 42); vuoi perché si pretende di far riferire al teste “de relato” (v. capp. 23, 24, 33, 34 e 35) o, ancora, in quanto eccessivamente generici, anche dal punto di vista temporale, e non circostanziati nel contenuto
(v. cap. 3, 7, 8, 12, 19, 21, 25, 38, 43).
Quanto alla registrazione di svariate conversazioni avvenute tra i coniugi prodotta sub doc. 10 e alla trascrizione di isolati stralci delle stesse, il Collegio ricorda che tali documenti non possono sopperire al deficit di allegazione e di prova più sopra analizzato.
Nemmeno le risultanze del procedimento penale sopra citato offrono elementi utili a provare tali condotte, ma al contrario, conducendo ad escluderle e delineando un contesto di forte conflittualità tra i coniugi in una posizione di reciprocità, non possono essere poste alla base dell'addebito della separazione.
Difatti, trattasi, quelli addebitati al marito, all'evidenza di atteggiamenti censurabili, ma di per sé soli non sufficienti a fondare una pronuncia di addebito.
Ciò, in primo luogo, in assenza di una rigorosa prova delle condotte descritte e, comunque, in assenza del nesso di causalità tra tali allegate condotte e l'irreversibile crisi del rapporto coniugale.
Analogamente è a dirsi per le condotte maltrattanti commesse a danno dei minori
- tutte contestate dal resistente - per le quali, nel presente procedimento, non è stato fornito adeguato riscontro probatorio.
7 Infatti, i principali capitoli di prova formulati al proposito, ossia i nn. 23, 34 e 38 della memoria n. 2 ex art. 183 c. 6 c.p.c., si riferiscono a circostanze che il teste non avrebbe appreso direttamente, bensì “de relato” dalla ricorrente e, come tali, debbono considerarsi irrilevanti e non decisivi ai fini dell'addebito.
Né può sopperire l'apprezzamento del contenuto delle relazioni di aggiornamento trasmesse dai servizi sociali nel corso del procedimento in relazione all'andamento delle visite paterne presenziate e nemmeno le dichiarazioni rese dal figlio in sede di incidente probatorio: tali Per_1 emergenze potranno essere valorizzate, semmai, ai fini dell'affido dei minori (v. infra).
Il Collegio è consapevole che il dovere che entrambi i coniugi hanno di mantenere, istruire ed educare la prole, sancito dall'art. 147 c.c., non impone obblighi soltanto nei confronti dei figli, ancorché costoro siano ovviamente i primi beneficiari del dovere stabilito dal legislatore a carico dei coniugi. L'art. 144 c.c. stabilisce, infatti, l'obbligo per i coniugi di concordare tra di loro l'indirizzo della vita familiare, sì che le scelte educative e gli interventi diretti a risolvere i problemi dei figli non possono che essere adottati d'intesa tra i coniugi. Un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ed alle richieste dell'altro coniuge, a tratti violento ed eccessivamente rigido, può tradursi, oltre che in una violazione degli obblighi del genitore nei confronti dei figli, anche nella violazione dell'obbligo nei confronti dell'altro coniuge di concordare l'indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per l'altro coniuge, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c.. Ove tale condotta si protragga e persista nel tempo, aprendo una frattura tra un coniuge e i figli ed obbligando l'altro coniuge a schierarsi a difesa di costoro, essa può divenire fonte d'intollerabilità della convivenza e rappresentare, in quanto contraria ai doveri che derivano dal matrimonio sia nei confronti del coniuge che del figli in quanto tali, causa di addebito della separazione ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c..
In caso contrario, e per quanto detti principi o mentalità siano criticabili, si resta nell'ambito delle peculiarità caratteriali, le quali valgono a spiegare le difficoltà del rapporto, ed eventualmente l'errore originariamente commesso nella reciproca scelta, ma non integrano situazioni d'imputabilità della crisi, nel senso previsto dall'art. 151, c.
2. c.c..
8 Nella fattispecie, reputa il Collegio che la moglie non abbia provato il nesso causale tra i censurabili comportamenti addebitati al marito e la crisi coniugale, tanto più se si considera che per stessa ammissione della ricorrente il CP_1
avrebbe costantemente e continuamente profferito, dal 2013 in avanti, frasi scurrili e offensive nei confronti dei figli.
In conclusione, non essendo stata raggiunta la prova, il cui onere era a carico di parte ricorrente (v. ex multis Cass., 5.8.2020 n. 16691; Cass. 20.12.2021 n.
40795), in ordine alla sussistenza di condotte di vessazione e/o comunque di atteggiamenti incompatibili con i doveri che derivano dal matrimonio da porsi in correlazione causale con la crisi del rapporto di coniugio, la domanda di addebito svolta dalla ricorrente deve essere respinta.
2- Sull'affidamento dei figli minori
Dalla unione dei signori e sono nati (il CP_1 Pt_1 Per_1
01.12.2011), (il 15.10.2013), (il 21.11.2015) e (il Per_2 Per_3 Per_4
18.09.2019).
In via provvisoria e urgente, il Presidente aveva affidato i minori in maniera esclusiva alla madre, con diritto del padre di incontrare i figli mediante visite protette con l'assistenza dei Servizi Sociali competenti, cui i minori sono stati affidati per attività di sostegno e di controllo, previo espletamento da parte del padre di un percorso di ausilio alla genitorialità.
Il Tribunale ha attentamente monitorato, tanto la tenuta dei genitori ai percorsi avviati a favore del nucleo, quanto l'andamento delle comunicazioni ed interazioni tra i figli minori e il padre.
In termini generali, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“integrano comportamenti altamente sintomatici della inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore ostativa, per legge, ad un provvedimento di affido condiviso” (Cass. Civ.
17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo dei figli in favore della madre, nonché il collocamento prevalente dei minori presso la stessa, in considerazione del
9 comportamento complessivamente tenuto dal padre nei confronti dei figli, nonché della mancanza di consapevolezza, in capo a costui, circa gli oneri connessi al concreto e quotidiano esercizio di una genitorialità condivisa.
In proposito va anzitutto rilevato che il padre non ha, nei fatti, assolutamente aderito ai percorsi proposti dai Servizi Sociali coinvolti e non ha saputo cogliere gli aiuti offerti, giungendo persino ad interrompere le visite presenziate.
Infatti, come riportato nella relazione trasmessa dai servizi sociali in data
30/06/2023, a partire dal 01/06/2023 gli incontri protetti non si sono più tenuti.
Il sig. avrebbe addotto quale giustificazione della sua mancata CP_1 presenza ai vari incontri programmati motivazioni generiche, quali “problemi lavorativi”, “motivi familiari”, il “non essere presente a Udine”, senza specificare - come osservato nella relazione poc'anzi richiamata - un orizzonte temporale chiarificatore e senza esprimere richieste sostitutive tali da manifestare il desiderio di mantenere un contatto con i figli (ad esempio mediante chiamate o videochiamate).
Nella stessa relazione sono state evidenziate le difficoltà del padre “per quanto concerne il riuscire a vivere con spontanea compartecipazione lo spazio relazionale con i suoi figli: posturalmente rigido al momento dei saluti inziali con tutti e quattro i minori (l'uomo ha stretto loro la mano alla stregua di un saluto tra “pari”) evitando effusioni o dimostrazioni affettivamente fisiche
(assenza di baci o abbracci)”.
È stato, inoltre, sottolineato come egli si sia rivolto agli operatori con tono polemico o lamentoso, mentre in relazione ai figli si sia concentrato solo su e apparendo i due figli più piccoli e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
“maggiormente avulsi dal contesto relazionale paterno”.
Gli operatori hanno osservato come, anche qualora sollecitato dagli stessi “il signor è parso faticare nel riuscire a gestire e direzionare CP_1
uniformemente il focus attentivo, privilegiando i due figli maggiori, a discapito dei due figli minori ai quali egli dedicava un momento di considerazione soltanto sul finire dell'incontro”.
Nel prosieguo della relazione è stato messo in rilievo come il padre “si rivolgesse
a e con modalità e toni comunicativi più propriamente Per_1 Per_2
afferenti alla sfera adulta con uso di insulti apparentemente sarcastici (“ma che fai, sei stronzo!” allo scopo di sottolineare eventuali distrazioni o sbagli dei
10 minori all'interno della partita;
“coglione! Pensavi di vincere?” allo scopo di rimarcare ironicamente la propria vittoria)”.
Ancora, gli operatori hanno messo in luce come il padre abbia fatto domande ai figli riguardanti la madre e l'eventuale presenza in casa di un “altro uomo”, che egli avrebbe definito “un altro pollo da spennare”, rimarcando più volte che la loro casa l'avrebbe costruita il padre stesso e continuando a mantenere un contegno inadeguato anche in occasione della merenda dallo stesso portata. In tale ultima circostanza, di fronte al desiderio dei figli di fare merenda e all'asserita fame, avrebbe detto “ma come, non vi danno da mangiare a casa?”, ponendo l'accento – come sottolineato dagli operatori – “su tale condizione di precedente digiuno all'apparente unico scopo di rimarcare una spiacevole
“mancanza” del contesto materno”.
Infine, gli operatori hanno dichiarato che il sig. non ha risposto alla CP_1
proposta di colloquio dd. 29/06/2023 da parte del Servizio in discorso, resasi necessaria per la sottoscrizione dell'eventuale rinnovo del patto educativo al fine di proseguire le visite presenziate coi figli.
Con la relazione trasmessa nel mese di gennaio 2024, i Servizi Sociali hanno infine evidenziato come dall'ultima relazione (trasmessa il 04/07/2023) il padre non abbia più mantenuto i rapporti con i Servizi stessi, nonostante i vari tentativi di questi ultimi di mettersi in contatto con lui.
In aggiunta, va dato atto del fatto che il padre non ha pagato le spese straordinarie per i figli.
La madre, infine, ha documentato l'assunzione, da parte del padre, di comportamenti ostacolanti l'adozione condivisa di decisioni nell'interesse della prole.
Reputa, in definitiva, il Collegio che l'affidamento congiunto dei figli minori anche al padre sia per gli stessi gravemente pregiudizievole e contrario agli interessi dei medesimi.
Va sottolineato, del resto, che è preminente interesse dei minori avere un solo centro decisionale, tempestivo e funzionante, perché le decisioni da prendere nell'interesse dei figli non possono subire gli effetti di situazioni disfunzionali del padre che arrechino danno alla corretta crescita dei bambini.
Le condizioni sopra indicate giustificano, in definitiva, una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più
11 importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, attività extra-scolastiche), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o rafforzato a tale genitore con collocamento dei minori presso lo stesso.
Per la madre, infatti, deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole alla luce del contegno serbato nel processo e comunque per essersi occupata dei figli con continuità e adeguata responsabilità. Del resto, gli stessi operatori danno atto del fatto che la ricorrente si è sempre rapportata al
Servizio con disponibilità e solerzia, dimostrando grande interesse verso il benessere dei figli (v. relazione del 04/01/2024).
Al collocamento prevalente dei figli presso quest'ultima, consegue l'assegnazione alla stessa della casa familiare.
Deve essere, poi, confermata la presa in carico del nucleo e dei minori da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti (avuto riguardo al luogo di residenza dei minori), anche con l'ausilio dei Servizi Specialistici, per attività di sostegno e controllo e soprattutto per organizzare le visite paterne, in forma rigorosamente protetta, previa verifica della adesione del padre al programma che verrà a lui nuovamente sottoposto.
Tale misura si rivela particolarmente utile per proseguire, qualora ritenuti necessari dagli operatori, i percorsi attivati a sostegno e, nello specifico, per garantire ai minori l'eventuale necessario supporto psicologico nella crescita e nella elaborazione delle esperienze vissute, ma anche per accogliere e accompagnare la figura genitoriale materna nel sostenere i figli.
3- Sul contributo economico del padre nel mantenimento dei figli minori.
L'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
12 Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuna parte, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n.
25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento. Infatti, si ribadisce, la fissazione da parte del giudice di una somma quale contributo al mantenimento dei figli minori può venire correlata non tanto e non solo alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non affidatario, ma anche e soprattutto a una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
Nel caso di specie va rilevato che, nel dettare i provvedimenti provvisori, il
Presidente aveva posto a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori un assegno di euro 600,00 mensili (euro 150,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La madre chiede un assegno di mantenimento per i figli di euro 1.000,00 mensili
(euro 250,00 per figlio); per contro, il padre si offre di pagare euro 400,00 mensili (euro 100,00 per figlio).
Con riferimento alla ripartizione delle spese straordinarie, la madre chiede un concorso pari al 100%, mentre il padre si propone di concorrere nella misura del
50%.
Venendo, allora alla situazione reddituale e patrimoniale dei genitori, si osserva quanto segue.
Il resistente risulta occupato quale militare con grado di I Graduato, presso una caserma sita a Udine.
Dalle CU dallo stesso prodotte si evince che egli ha percepito, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, un reddito medio mensile netto di circa euro 2.300,00 (v. CU
2021 e 2022).
Analoga la retribuzione netta percepita nell'anno 2022 (v. modello 730/2023 attestante un reddito imponibile complessivo di euro 31.087,00 contro una imposta netta di euro 2.984,00 - v. doc. n. 22) e quasi invariata quella dichiarata
13 nell'anno 2023 (v. CU 2024 attestante un reddito imponibile di euro 32.287,79 contro una imposta netta di euro 6.598,18 per un reddito medio netto mensile di euro 2.140,00).
Con nota di deposito dd. 29.12.2023, il ha depositato su ordine CP_1
giudiziale gli estratti conto relativi al 2021-2022-2023 del conto corrente n.
50546/1000/00008248.
Dall'esame di tale documentazione, emerge:
- che il resistente, a gennaio 2021, aveva sul conto corrente a lui intestato un saldo attivo pari ad euro 72.726,63 mentre a gennaio 2022 aveva, sullo stesso conto corrente, un saldo pari ad euro 82.593,38. Successivamente il saldo diminuiva per poi azzerarsi quasi completamente nel terzo trimestre dell'anno
2022: infatti, al 30.06.2022, il saldo iniziale del conto corrente intestato al ammontava a soli euro 2.109,56, stante anche l'emissione, in data CP_1
20.5.2022, di un assegno circolare di euro 73.000,00;
- che nel trimestre aprile-maggio-giugno, il prelevava dal conto CP_1
corrente una significativa somma di denaro, complessivamente ammontante ad euro 7.300,00;
- che il resistente eseguiva diversi prelievi di denaro anche nei trimestri successivi;
ad esempio, nel trimestre luglio-agosto-settembre 2022 prelevava ulteriori euro 7.500,00, lasciando sempre sul conto corrente un importo residuo minimo di circa euro 1.000,00 – 1.300,00.
Il non ha contestualizzato tali prelievi, limitandosi a riferire che in CP_1
tale conto erano a suo tempo confluiti due bonifici a favore di quest'ultimo di euro 40.000,00 nel 2019 e di euro 27.156,81 nel 2020, recanti quale causale rispettivamente “regalia” e “quota eredità successione (v. Persona_5
doc. n. 12 resist.).
Se ne deduce che tale provvista sia rimasta nella disponibilità del resistente.
Come emerge dall'anagrafe dei rapporti rilasciata dall'Agenzia Entrate, il resistente era titolare di un conto deposito a risparmio che è stato chiuso a ottobre
2022 del quale però non ha fornito alcuna documentazione.
Va, poi, dato atto che il marito ha allegato documentazione attestante la concessione di tre prestiti in suo favore, segnatamente 1) del 01/07/2022 con un capitale netto mutuato di euro 16.358,42 e con un numero di 48 rate per un importo di euro 366,00; 2) del 01/11/2022 con un capitale netto mutuato di euro
14 19.838,60 e con un numero di 60 rate per un importo mensile di euro 365,00; 3);
3) del 01/12/2022 per un importo totale del credito di euro 8.000,00 e con un numero di 36 rate mensili di euro 261,00 (v. docc. nn. 5, 6 e 7 resist.).
Ad avviso del Collegio, i prelievi effettuati e i finanziamenti appena richiamati non possono essere giustificati in ragione delle “innumerevoli spese” che il genericamente sostiene (senza, però, provare come era suo onere) di CP_1 aver sostenuto in ragione dell'allontanamento dalla casa familiare, risultando egli alloggiato presso la Caserma in cui presta servizio a fronte del versamento di un canone di soli euro 31,33 mensili.
Conseguentemente, il Collegio deve presumere che tali movimentazioni siano state effettuate allo scopo di far emergere una situazione economica non corrispondente a quella effettiva, soprattutto se si tiene conto del periodo temporale di sottoscrizione delle richieste di prestito, del fatto che non sono state documentate spese urgenti, nemmeno per far fronte al reperimento di un alloggio e, da ultimo, se interpretati unitamente alla documentazione fotografica prodotta sub doc. 33 ric. e riproducente appunti del marito del seguente tenore “… Come mi à spiegato avocato Maurizio (mi a consigliato di caricarrmi una rata) il giudice va a vedere solo se ò prestiti” e “Mi a spiegato avocato Maurizio che il giudice quando vede che metto da parte 100 lui dice che sono soldi da parte e non li calcola, il giudice non li calcola € 100 (fondo pensione)”.
Irrilevante, ai fini che qui interessano, anche il pignoramento presso terzi documentato per euro 381,00 mensili con produzione documentale contestuale al deposito della comparsa conclusionale, trattandosi - peraltro - di esecuzione promossa dalla moglie per recuperare spese straordinarie non rimborsate dal marito.
Come si evince dalla produzione documentale della ricorrente, inoltre, il resistente risulta proprietario o enfiteuta di quote di ben 56 terreni in Basilicata.
La casa coniugale è cointestata ai coniugi e non risulta gravata da mutui.
Con riferimento alla ricorrente, va invece rilevato che la stessa, dal 2014 al
11.9.2020 ha lavorato come addetta alle pulizie con contratto part-time a tempo indeterminato;
la CU 2021 attesta un reddito di euro 4.986,18 complessivi pari a circa euro 600,00 mensili.
Ha riferito di avere quindi seguito, dal mese di novembre 2020 e sino al mese di settembre 2021, un corso per O.S.S..
15 Con riferimento all'anno 2020 sono state prodotte tre CU, la prima attestante la percezione dall' della complessiva somma di euro 5.836,08 (che, a fronte CP_2
di una imposta netta di euro 282,45 e suddiviso il risultato per 12 mensilità, corrisponde ad una entrata netta mensile pari ad euro 462,80) e le altre due attestanti la percezione di un reddito complessivo di euro 1.800,00 lordi (v. CU
2022 - doc. n. 6),
La ricorrente ha, quindi, prodotto due CU 2024 riferite ai redditi percepiti nel
2023 come mediatrice culturale, segnatamente di euro 247,25 la prima e di euro
753,50 la seconda.
La ricorrente ha poi percepito il reddito di cittadinanza dal mese di maggio 2023 al mese di gennaio 2024 per un importo mensile di euro 242,83 (v. doc. n. 39.2 relativo alla domanda di reddito di cittadinanza).
Nel corso dell'anno 2024, la ricorrente ha, infine, prestato attività lavorativa come badante, con un contratto part-time per sei ore a settimana a tempo determinato (doc. n. 2a allegato alla memoria dd. 09.05.2024), scaduto in data
30.06.2024, percependo un reddito complessivo lordo di euro 3.256,67.
All'attualità la ricorrente ha riferito di essere disoccupata e di percepire unicamente l'assegno unico per i quattro bambini.
Ciò premesso e considerato, il Collegio ritiene di dover confermare la quantificazione dell'assegno di mantenimento stabilita in via provvisoria dal
Presidente. Essa, infatti, è conforme ai preminenti interessi dei 4 figli, tenuto peraltro conto della loro età, della circostanza che i tempi in cui il padre vede e tiene con sé i figli sono azzerati e della conseguente sostanziale assenza di tale genitore nella vita quotidiana dei figli e, dunque, dell'insussistenza di qualsivoglia forma di contribuzione, diretta e indiretta, nell'assolvimento degli oneri di rilevanza anche economica connessi alla gestione degli stessi (a titolo meramente esemplificativo: preparazione pasti, lavaggio vestiti, pulizia della casa, trasporti scolastici ed extrascolastici, etc…).
Da ultimo, si deve tenere conto del fatto che la madre percepisce integralmente l'A.U.U. per i figli ammontante a complessivi euro 1.249,60.
Va però rideterminata la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del
60% a carico del padre e per il restante 40% a carico della madre.
Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie, si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia della sezione di Udine
16 (protocollato presso la segreteria della presidenza del Tribunale di Udine). Tale rideterminazione avrà effetto dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
4- Sull'assegno di mantenimento per la moglie.
Resta da esaminare la questione concernente l'assegno di mantenimento per la moglie, negato dal marito e rivendicato dalla moglie per euro 200,00.
Orbene, anche dopo la pronuncia a Sezioni Unite in materia di assegno divorzile
(Cass. SS.UU. n. 18287/2018), la Suprema Corte ha mantenuto consolidato l'orientamento circa la rilevanza del tenore di vita matrimoniale, cui parametrare l'adeguatezza delle risorse economiche del coniuge richiedente quale criterio determinativo dell'assegno di mantenimento nella separazione personale (Cass.
n. 770/2018).
Anche recentemente, la corte di Cassazione ha ribadito la diversa natura dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione rispetto a quello divorzile: la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ex art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale, di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza del diversa dalla solidarietà post coniugale presupposto della stella di divorzio (Cass., ord. n. 5605/2020).
Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, se è vero che il richiedente l'assegno ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza, per altro verso il giudice può e deve ricostruire la condizione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza facendo riferimento, quale parametro di valutazione, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato.
Si è dato inoltre rilievo ai fini della determinazione del quantum del contributo alla durata del matrimonio.
Ebbene, nel caso di specie, non vi sono dubbi circa la sussistenza del diritto della moglie all'erogazione, da parte del marito, di un contributo economico mensile,
17 essendo evidente sia l'attuale divario reddituale tra le parti sia l'inadeguatezza dei redditi della moglie rispetto alla condizione economica della stessa in costanza di matrimonio.
Vi è però da dire che, considerata l'esperienza pregressa, il titolo di OSS conseguito e l'età, la ricorrente ben potrebbe reperire altra attività lavorativa – quantomeno part-time in modo da contemperare anche le esigenze di cura dei 4 figli.
Dall'altro lato, va tenuto conto della quantificazione dell'assegno per i figli e del fatto che il non è obbligato a risiedere presso la Caserma con CP_1
conseguente possibilità di un nuovo costo a suo carico per la nuova abitazione.
Passando ora all'analisi del tenore di vita coniugale, a ben vedere esso, nel caso di specie, non costituisce elemento decisivo per la quantificazione dell'assegno, quanto, piuttosto, criterio di giudizio marginale, dovendosi la liquidazione basare sulle riscontrate differenze reddituali emerse a seguito della cessazione della convivenza, sulle cause di tale divario e sulle future prospettive di guadagno delle parti (tutti elementi già valutati nelle righe precedenti).
Pertanto, tutto ciò premesso e considerato, valorizzata da ultimo anche la non irrilevante durata del matrimonio, il Tribunale ritiene equo confermare la quantificazione in euro 150,00 mensili già operata dal Presidente in via provvisoria dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e a carico del marito.
5- Sulle spese di lite.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la soccombenza della ricorrente sulla domanda di addebito e del resistente quanto alle restanti questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, ferma la pronuncia non definitiva sullo status, così decide:
1) respinge la domanda di addebito proposta dalla moglie;
2) dispone l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori , Per_1
e alla madre, con collocamento dei minori Per_2 Per_3 Per_4
presso la stessa;
3) assegna la casa familiare alla madre, quale collocataria dei minori;
18 4) pone a carico del padre l'obbligo di versare mensilmente alla madre un assegno di euro 600,00 (euro 150,00 per figlio), annualmente rivalutabile ex indici ISTAT, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie (tale ultima determinazione con decorrenza dal mese successivo la pubblicazione della presente sentenza);
5) dispone che l'A.U.U. verrà percepito integralmente dalla madre;
6) dispone che il resistente provveda a versare un assegno di mantenimento in favore del coniuge di euro 150,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
7) conferma la presa in carico del nucleo e dei minori da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competenti (avuto riguardo al luogo di residenza dei minori), anche per organizzare le visite paterne, in forma rigorosamente protetta, previa verifica della adesione del padre al programma che verrà a lui sottoposto;
8) compensa integralmente tra le parti le spese legali del presente procedimento,
Udine, così deciso nella Camera di Consiglio del 14.11.2024
Il giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
19