Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/04/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1909 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 3.5.2024
PROMOSSA DA
E_
, con l'Avv. MARCELLA LAZZARI ed elettivamente domiciliata in VIA XX
[...]
SETTEMBRE, 66 - BRESCIA
-Appellante-
CONTRO
con gli Avv.ti ENRICO PIRACCINI ed EMANUELE Controparte_1
MOSCATELLI ed elettivamente domiciliata c/o indirizzo telematico
Email_1
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Ravenna n. 556/2022, depositata il 13/10/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società titolare di un cantiere nautico per la costruzione, riparazione e Controparte_1 rimessaggio di imbarcazioni, conveniva in giudizio la E_
deducendo che, in data 10.8.2017, l'imbarcazione denominata Our Dream GBR
[...]
7070 di proprietà della convenuta - che si trovava senza titolo presso il proprio cantiere non avendo la convenuta provveduto al suo recupero dopo la scadenza del contratto di gestione in essere - era caduta dalla sua invasatura provocando un effetto domino e danneggiando anche altre imbarcazioni a vela alate a secco, alcune invasature ed alberi a vela rimessati.
Affermava parte attrice che come accertato in sede di ATP svoltosi ante causam la caduta di era stata determinata dal cedimento di una delle selle dell'invasatura, di proprietà della CP_2 convenuta, sulla quale l'imbarcazione era alloggiata e che, a seguito della caduta della imbarcazione, il cantiere aveva subito ingenti danni per un ammontare complessivo di € 269.549,50 comprensivo del danno all'immagine.
Chiedeva, pertanto, parte attrice, accertarsi la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro e condannarsi la stessa al risarcimento dei prospettati danni.
Si costituiva in giudizio la E_ contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva esperita apposita CTU, il Tribunale, rilevata la responsabilità della in ordine E_ al sinistro oggetto di causa, condannava la stessa a risarcire il danno in favore di Controparte_1 quantificandolo in € 186.951,91 oltre interessi, osservando, innanzitutto che alla data del 10.8.2017
l'imbarcazione di proprietà della convenuta si trovava sine titulo sul piazzale del in Controparte_1 quanto, all'epoca dei fatti, non era in vigore alcun contratto di deposito o custodia tra le parti con riguardo a tale imbarcazione, la quale dall'1.03.2016 era stata concessa in affidamento, gestione e custodia alla sino al 31.12.2016, data dalla quale era tornata nella custodia della Parte_2 convenuta.
Di conseguenza, nessun contratto di deposito e custodia esisteva nell'anno 2016 tra la e essendone custode E_ Controparte_1 Parte
, così come nessun contratto di deposito e custodia esisteva per l'anno 2017, dato che Pt_2
l'obbligazione di custodia era in capo alla ed al 31.12.2016 era cessata insieme al Parte_2 contratto, nel quale la mai era subentrata. Controparte_1
Al 1.1.2017 l'imbarcazione era tornata, quindi, nella sfera di dominio della convenuta che invece di procedere al ritiro o concordare con un nuovo contratto di stazionamento Controparte_1 aveva abbandonato l'imbarcazione sul piazzale del cantiere, sul quale, pertanto, non incombevano obblighi di custodia del bene, vero sia che la società convenuta, per l'anno 2017, non pagava alcuna somma per la custodia e lo stazionamento sul piazzale e non commissionava alcun opera da eseguirsi sulla imbarcazione a Controparte_1 Infatti, le fatture emesse da versate in atti, si riferivano a rapporti e servizi Controparte_1 antecedenti l'anno 2017 e nulla avevano a che vedere con lo stazionamento e la custodia di detta annualità.
Circa le cause della caduta dell'imbarcazione dall'invaso in cui si trovava, anche esso di CP_ proprietà della convenuta, la CTU effettuata in sede di ATP aveva confermato che il cedimento della sella, di proprietà della convenuta, aveva causato la perdita del punto di appoggio della imbarcazione, determinando la caduta della stessa ed il conseguente effetto domino, in assenza di concause rilevanti.
Non essendo la custode della imbarcazione, al momento del sinistro, ogni Controparte_1 responsabilità per la caduta dell'imbarcazione e del suo invaso e per i danni conseguenti andava posta in capo alla tenuta al risarcimento E_ del danno, stimato dal CTU in € 186.951,91, per i costi necessari alla riparazione delle imbarcazioni coinvolte dall'effetto domino, nonché per indennità da occupazione del piazzale del cantiere.
Veniva, invece, escluso il danno all'immagine in quanto non sufficientemente allegato e provato da parte attrice.
Avverso tale pronuncia proponeva appello
[...]
, insistendo per il rigetto delle domande E_ risarcitorie avversarie, per l'ammissione delle prove per interpello e testi, nonché per l'ammissione di una nuova CTU ovvero, in subordine, per la chiamata a chiarimenti del già nominato CTU.
Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto del gravame e Controparte_1 la conferma dell'impugnata Sentenza.
Con Ordinanza del 21.3.2023 questa Corte, “Ritenute superflue le istanze istruttorie formulate dall'appellante, dato che l'affidamento in custodia dell'imbarcazione nel 2014 è fatto dedotto in primo grado nella comparsa di costituzione e non contestato da Controparte_1 nelle successive difese e i rimanenti capitoli di prova vertono su fatti documentati o accertati dalla
CTU o irrilevanti ai fini della decisione;
ritenuto che
non sussistano i presupposti per la rinnovazione della CTU ex art. 196 c.p.c. né per chiedere chiarimenti; rigettava le istanze istruttorie formulate dalla parte appellante e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e seguenti e
1325 e seguenti c.c.
Deduce l'appellante che, pur essendo vero che non esisteva alcun contratto scritto tra e il Cantiere, non significa che in assenza di un documento scritto il contratto di deposito Pt_1 non esisteva, potendo gli accordi essere raggiunti verbalmente. E nel caso in esame, vigevano precisi accordi verbali, risalenti fin dal 2014, in forza dei quali il Cantiere custodiva CP_1
l'imbarcazione, occupandosi anche di effettuare lavori di riparazione e di manutenzione tutte le volte che venivano richiesti dalla proprietà.
In ogni caso, il Tribunale non ha analizzato che per il perfezionamento di un contratto di deposito, trattandosi di un contratto avente natura reale, è sufficiente la consegna e l'accettazione del bene da parte rispettivamente del depositante e del depositario (in questo senso Cass. n.
32/1975) e che comunque sull'esistenza degli accordi volti alla custodia dell'imbarcazione, era stata richiesta anche la prova per testimoni, che il Giudice non ha ritenuto di ammettere, ma sulla quale ora si insiste, richiedendo che vengano ammessi tutti i capitoli di prova indicati nelle conclusioni in via istruttoria.
Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1362,
1766 c.c.
Avrebbe errato, il primo Giudice, nel ritenere irrilevanti le fatture prodotte, infatti, la fattura
227 del 2015, era stata emessa per la sosta in piazzale dal 20/10/14 al 11/05/15 = mesi 7, per la somma di € 4.200,00, che corrispondeva ad € 600,00 al mese, il che dimostra che esisteva, quanto meno dall'ottobre 2014, un accordo volto alla messa a disposizione di uno spazio di sosta nel piazzale del Cantiere, dietro corrispettivo, contratto che si è protratto fino all'agosto 2017 data in cui si è verificato l'evento dannoso.
L'esistenza di un contratto di deposito sarebbe poi confermata anche dalla successiva fattura n. 100 del 2016 (ormeggio in banchina/sosta in piazzale periodo 01.09.15-29.02.16=mesi 6), nonchè dalla stessa presenza dell'imbarcazione presso il cantiere, atteso che per il perfezionamento di un contratto di deposito è sufficiente la consegna e l'accettazione del bene.
Con il terzo e quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del contratto 29/2/16, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. in tema di interpretazione del contratto.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la presenza dell'imbarcazione nel piazzale del cantiere derivasse dalla scadenza del contratto di gestione intercorso con , in quanto Pt_2
l'imbarcazione stazionava dall'ottobre 2014 in virtù di un contratto di deposito intervenuto tra lo stesso Cantiere ed . Pt_1
Inoltre, il Giudice di primo grado, nella ricostruzione dei fatti, ha erroneamente ritenuto che, scaduto il contratto tra e , dovesse essere stipulato un nuovo contratto con il Pt_2 Pt_1
Cantiere, quando esso era già vigente.
La dimostrazione dell'esistenza di un contratto avente ad oggetto la sosta nel piazzale dell'imbarcazione è offerta dalla mail 6/2/17 (doc. 14), indirizzata al sig. di , con la Per_1 Pt_2 quale il Cantiere comunica che la tariffa per la sosta nel piazzale dal primo gennaio 2017 era aumentata del 15%; nella suddetta comunicazione, il Cantiere, che si ricorda custodiva nell'immobile di sua proprietà l'imbarcazione, non manifesta alcuna volontà di interrompere un rapporto giuridico in corso, e tiene un contegno pienamente rivelatore della sua volontà di proseguire nel contratto, tant'è che modifica le condizioni economiche della sosta.
Se poi si esamina il contratto del 29/2/16, non v'è alcun riferimento al sorgere di un nuovo rapporto tra ed il Cantiere avente ad oggetto l'occupazione di un nuovo o diverso spazio nel Pt_2 piazzale, in quanto , in forza del contratto 29/2/16 ha preso “in locazione” l'imbarcazione, Pt_2 che già si trovava presso il Cantiere per effettuare, dal primo marzo al 31 dicembre 2016, CP_1 noleggi, charter o per partecipare a regate veliche, con il solo obbligo di assumere in proprio i relativi costi a fronte dell'incameramento in via esclusiva dei corrispettivi ricevuti dai fruitori dell'imbarcazione; terminato l'utilizzo estivo, l'imbarcazione era stata riportata a Ravenna, suo luogo abituale di stazionamento, quanto meno dal 2014.
Quindi, il Tribunale non solo avrebbe errato nel ritenere inesistente alcun contratto tra l'odierna appellante e l'appellata, che pacificamente esisteva, non fosse altro per la presenza dell'imbarcazione presso il Cantiere, ma avrebbe erroneamente interpretato il diverso contratto
29/2/16, intervenuto tra l'appellante e , come sostitutivo di quello che era in corso con il Pt_2
Cantiere, ma che, invece, disciplinava un rapporto diverso.
Infatti, l'obbligo di custodia dell'imbarcazione in forza del contratto di gestione 29/2/16 derivava dall'utilizzo dell'imbarcazione da parte di , mentre quello riguardante la Pt_2 permanenza dell'imbarcazione nel Cantiere – sia che si trattasse di sosta nel piazzale, sia che si trattasse di ormeggio in acqua – riguardava la messa a disposizione, dietro corrispettivo, di uno spazio libero per la sosta, spazio che, pacificamente, era stato riservato – e occupato - da tempo, da
“Our Dream”.
Dunque, l'obbligo di custodia dell'imbarcazione gravante su e quello gravante sul Pt_2
Cantiere nascevano da due differenti rapporti giuridici, sicchè il ragionamento in base al quale il
Tribunale ha affermato l'inesistenza del contratto di deposito e custodia per il mancato subentro del
Cantiere nel contratto intervenuto tra e , non ha alcun fondamento di fatto né Pt_1 Pt_2 giuridico.
, cui era stata inviata per conoscenza la mail di risposta del 10/2/17 del sig. Pt_1 [...]
– che recita “dal 01/01/2017 il referente della società armatrice Ourdream SSD, il Pt_3 Pt_2 dott. e la signora qui in copia, per le future comunicazioni” - era stata notiziata Per_2 Per_3 dell'aumento della tariffa per la sosta, di fatto, soggiaceva a tale variazione tariffaria, perché, come si è già scritto in precedenza, era pacifico che sussistesse il contratto di deposito.
Del resto, la scelta della collocazione di dapprima in acqua, in banchina, e poi, a Pt_1 terra, nel piazzale, il suo posizionamento sull'invaso effettuata dal Cantiere, conferma l'esistenza di un implicito intento negoziale e dunque, la sussistenza di un rapporto giuridico di deposito.
Con il quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova.
Il mancato pagamento di somme o la mancata effettuazione dei lavori, rilevata dal
Tribunale, non potrebbero fornire alcuna prova dell'inesistenza di un contratto che, come si sa, sorge con l'accordo delle parti o con la consegna del bene;
caso mai il mancato pagamento costituisce inadempimento, ma non è il caso in esame.
Quello di deposito è un contratto intuitu personae, non formale, senza rapporto di corrispettività tra obbligazione al deposito e obbligazione al compenso e quindi, in caso di mancato pagamento del compenso, il depositario non può avvalersi dell'eccezione di inadempimento, lasciando incustodita la cosa.
Inoltre, anche ipotizzando che dal mancato pagamento si traessero elementi per negare l'esistenza di un contratto - il che non è - comunque, il Giudice di primo grado avrebbe errato non avvedendosi che il pagamento, come si rileva dalle fatture n. 227 del 24/7/2015 e n. 100 del
4/5/2016, veniva effettuato a trenta, sessanta, novanta giorni solo dopo la sua fatturazione, fatturazione che avveniva a cura del Cantiere dopo 10 mesi dal sorgere dell'obbligazione (infatti, la fattura n. 227 emessa nel luglio del 2015 si riferisce alla sosta per il periodo da ottobre 2014 al maggio 2015, mentre la fattura n. 100 emessa nel maggio 2016 si riferiva alla sosta per il periodo da settembre 2015 al febbraio 2016).
Con il sesto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del contratto 21/12/18, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. in tema di interpretazione del contratto nonché degli artt. 1766 e seguenti c.c. e 1218 c.c.
Nell'atto di vendita dell'imbarcazione ove si legge: “Le parti precisano che l'imbarcazione in oggetto è attualmente depositata (priva di regolare contratto di deposito) sul piazzale del
Cantiere ” il Tribunale ha attribuito a detta dichiarazione un significato diverso da quello Pt_4 che aveva;
infatti, premesso che il contenuto di un contratto deve essere interpretato secondo la comune intenzione delle parti, appare evidente che, con l'espressione tra parentesi “(priva di regolare contratto di deposito)” , che stava vendendo l'imbarcazione, ha inteso dichiarare Pt_1
a parte acquirente che non esisteva un contratto scritto tra le parti, intendendo con l'aggettivo
“regolare” appunto la mancanza della forma scritta e non, come ha inteso il Tribunale, che l'imbarcazione fosse sine titulo presso il Cantiere.
Ciò posto, il Tribunale non ha applicato alla fattispecie l'art. 1768 c.c., che prevede che il depositario debba usare, nella custodia della cosa altrui, la diligenza del buon padre di famiglia.
Si tratta di una custodia più intensa (il c.d. dovere di protezione), rispetto a quella che si usa per le cose proprie e che consiste non solo nell'evitare azioni od omissioni personali che possano disperdere o deteriorare la cosa, ma anche dal predisporre quanto necessario per prevenire gli accadimenti esterni, che possano determinarne la perdita, il perimento, o il deterioramento della cosa in custodia.
Di fronte, quindi a fatti ed eventi dannosi, quale quello per cui si discute, il depositario può sottrarsi dalla responsabilità, solo provando che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile, per essere stato l'accadimento esterno, con le modalità con cui si è verificato, imprevedibile, prova che non è stata offerta, ma nemmeno dedotta.
Con il settimo motivo si lamenta errata interpretazione dei risultati dell'ATP.
Il Tribunale non si sarebbe avveduto che il CTU aveva segnalato che “Limitatamente alle condizioni meteo certamente si può parlare che quanto è accaduto è avvenuto nell'ambito di un maltempo importante, di un caso fortuito, di un evento caratterizzato da fenomeni sostenuti, ma non di un evento eccezionale” specificando che “l'innesco della situazione che ha indotto alla caduta
dal proprio sostegno è stato un colpo di vento in occasione dello sussistere del CP_2 temporale che imperversava sulla zona del sinistro al momento dell'incidente, giacché gli accertamenti documentali evidenziano come una spinta di vento di circa 2.497 daN si è distribuita su tutta la sezione laterale pressoché perpendicolarmente su di essa (in particolare sullo scafo e sull'alberatura) e ha sollecitato lo scafo in questione ad una traslazione laterale”.
Quindi, riassumendo, “Our Dream” per effetto del vento è stata sollevata dall'invaso, è stata spinta lateralmente ed è caduta di “peso sui due appoggi laterali di destra delle due selle di poppa e di prora” e poiché “il sostegno di poppa nello stato in cui si trovava non poteva opporre alcuna resistenza meccanica” è caduta a terra. Dunque, non appare condivisibile l'interpretazione del Tribunale secondo la quale il CTU avrebbe escluso la sussistenza di concause rilevanti determinanti la caduta di perché se Pt_1 non ci fosse stato il colpo di vento l'imbarcazione sarebbe rimasta al suo posto e non sarebbe caduta.
Peraltro si deve necessariamente aggiungere che se l'imbarcazione fosse stata legata anche a poppa – e non solo a prua – essa non si sarebbe sollevata dall'invaso e non si sarebbe spostata sul più debole lato destro, evitando la caduta.
Pertanto, la degenerazione dell'invaso si è presentata solamente come una circostanza ulteriore, e sarebbe stata ininfluente ove “Our Dream” fosse stata correttamente e trasversalmente legata a terra, perché nessun movimento indotto dalla pressione del vento si sarebbe verificato tra l'invaso e lo scafo.
Per chiarire definitivamente tali aspetti, l'appellante chiede che venga disposta l'acquisizione dei filmati del giorno 10/8/17 effettuati dalle telecamere di sorveglianza posti sul piazzale ove stazionavano le imbarcazioni, in possesso del richiesta che era stata Controparte_1 avanzata nel giudizio di primo grado, ma che il Tribunale non ha ritenuto di ammettere, e sulla quale ora si insiste.
Essendo, anche, necessario riesaminare quanto scritto dal perito nell'ATP ed in particolare se l'incidenza del vento e la mancanza di legature dell'imbarcazione a terra abbiano concorso a provocare la caduta di “ ”, l'appellante chiede ammettersi CTU per verificare le cause CP_2 della caduta di e accertare lo stato, le condizioni dell'invasatura e delle relative Pt_1 CP_4 selle sulle quali poggiava l'imbarcazione , le modalità di ancoraggio a terra di e di CP_4 CP_4
, alla luce dei rilievi sollevati dall'ing. che ha contestato la perizia depositata Pt_1 Per_4 nell'ATP.
Con l'ottavo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1766 c.c., 1218,
1227 e 1177 c.c.
Il Cantiere, contrariamente a quanto deciso nella Sentenza impugnata, doveva essere ritenuto custode dell'imbarcazione, sia perché l'art. 1177 dispone che “l'obbligazione di conservare una cosa determinata, include quella di custodirla”, sia perché sussistevano tutti gli elementi previsti dal contratto di deposito, dato che il Cantiere aveva certamente ricevuto da una cosa mobile Pt_1 con l'obbligo di conservarla e restituirla in natura.
Il Tribunale, infine, concentrandosi solo sulla mancanza di un contratto scritto, non ha ritenuto di analizzare se all'ipotesi esaminata si potesse applicare l'art. 1227 c.c., relativo al concorso del fatto colposo del creditore, escludendo in radice qualsivoglia responsabilità del
Cantiere, che, invece, ha concorso in misura pressochè esclusiva, con il proprio comportamento inadempiente, al verificarsi dell'evento dannoso.
Con il nono motivo si eccepisce la nullità dell'impugnata Sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per aver omesso di indicare le ragioni di fatto e di diritto della decisione in merito all'entità dei danni subiti dal cantiere.
Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda risarcitoria del Cantiere nella misura di €
186.951,91, ma ha omesso ogni indicazione sui motivi di tale quantificazione, non avendo esplicitato le ragioni per le quali la stima del danno effettuata dal CTU era stata ritenuta meritevole di accoglimento.
In ogni caso, dal conteggio andrebbero escluse tutte quelle somme relative alle prestazioni svolte nei confronti di , riguardanti in particolare la “messa in sicurezza ecc.” (indicata in Pt_1
€ 11.687,00), “costruzioni nuove selle e montaggio” (€ 2.825,00), “noli container e soste in piazzale
(al 31/12/18)” (€ 42.430.00) e “occupazione area sinistro accessi periti” (€ 4.800,00), perché mancano i criteri di calcolo per i quali si è giunti a tale quantificazione e, prima ancora, la loro riferibilità atteso che il Cantiere non ha esplicitato quali e dove siano i containers utilizzati, il loro numero, cosa contenevano e la ragione per la quale il Cantiere ha esposto sia il costo di creazione delle selle, sia del nolo;
in quest'ultimo caso il Cantiere ha duplicato i costi, dato che una volta creata e venduta la sella, non può richiedere anche il nolo.
Analogamente andrebbero esclusi anche i danni indicati dal Cantiere per riparare le imbarcazioni “Rimar 45”, “KanapOne” e “Hedimetra”, contestati da , atteso che manca la Pt_1 prova sia che le suddette imbarcazioni fossero state danneggiate sia che il danno asseritamente subito fosse stato provocato da , sia dei criteri utilizzati per giungere alla quantificazione Pt_1 descritta nei preventivi di riparazione “a corpo” presentati dal Cantiere, privi di riferimenti sugli interventi da eseguire, il costo orario della manodopera impiegata, la descrizione e il costo dei materiali impiegati e le tariffe applicate.
La stessa sorte dovrà essere riservata anche ai danni subiti da ridotti dal CTU al Parte_5 minor importo di € 18.000,00, rispetto all'originaria pretesa del Cantiere di € 45.007,80, in quanto, in questo caso è emerso che il luogo di custodia scelto dal Cantiere, che ha posizionato l'albero di
“Hedimetra” sotto lo scafo di ”, era totalmente inidoneo per il ricovero di detto bene, CP_2 con conseguente sua esclusiva responsabilità.
Vanno, quindi, esclusi i danni subiti dagli alberi posizionati sotto lo scafo di “Our Dream”, la spesa esposta per il consulente del Cantiere che ha assistito alle operazioni peritali durante l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, le spese di riparazione, le soste ed i noli di tutte le imbarcazioni, che sono risarcibili solo nella misura corrispondente ai costi, mentre quelle esposte nei preventivi e ritenute congrue dal CTU, comprendono anche il profitto dello stesso
Cantiere, il quale riceverebbe ben più di quanto avrebbe ipoteticamente speso.
Infine, immotivata sarebbe l'ulteriore voce di spesa di € 74.085,00 indicata per la sosta di
” perché, per il periodo successivo alla concessione del provvedimento di sequestro, il CP_2
CTU non ha applicato l'indennità prevista dal D.M. 265/06, che per i natanti ammonta ad € 12,00 al giorno per i primi 90 giorni dal sequestro e di € 6,00 al giorno per il periodo successivo.
Con il decimo ed undicesimo motivo si contestano la condanna al pagamento delle spese di lite e degli interessi legali dalla domanda, condanna errata in quanto verrebbero calcolati gli accessori per obbligazioni non ancora sorte come, ad esempio, quelle riguardanti la sosta di
[...]
” nel piazzale del Cantiere fino al 30/9/21, atteso che tali somme sono comprese nel calcolo CP_2 eseguito dal CTU.
In via subordinata, qualora questa Corte d'Appello non ritenesse di dare ingresso alle doglianze sollevate, la difesa dell'appellante si riserva di chiedere l'ammissione del giuramento decisorio, che deferirà al legale rappresentante dell'appellata, sull'esistenza di un contratto di deposito oneroso intercorso tra le parti e che si riserva di formulare in prosieguo.
§ L'appello è parzialmente fondato.
La Giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che è qualificabile come custode colui il quale ha la disponibilità giuridica e di fatto della cosa, ossia ha un potere effettivo di controllo sulla stessa, che non coincide con la c.d. custodia tecnico-giuridica, ma va valutata, in concreto, caso per caso, in modo da individuare chi effettivamente detiene il potere di governo e di controllo sulla cosa, che gli consente di intervenire tempestivamente in caso di pericolo.
La verifica di un effettivo potere di intervento e controllo delle potenzialità dannose va, quindi, condotta sulla cosa determinativa del danno, essendo custode colui il quale esercita una potestà di fatto su di essa, ossia un effettivo potere fisico, che implichi il governo e la conservazione del bene, per cui la speciale responsabilità ex art. 2051 cod. civ. va ricercata nella circostanza che il custode ha il potere di governo sulla cosa da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (ex multis Cass.
Civ., 14 marzo 2018 n. 6139).
La funzione della norma è, quindi, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla res, non essendo necessario accertare l'esistenza di una relazione giuridica (proprietà, possesso, detenzione qualificata) tra soggetto e cosa.
In tal modo, è custode colui che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo potere di fatto sulla res, in quanto si trova in una posizione che gli consente di controllare e di intervenire per impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.
Ciò posto appare innegabile la funzione di custode assunta dal il quale Controparte_1 aveva la materiale disponibilità dell'imbarcazione e l'effettivo potere di fatto sulla stessa, cui conseguiva l'onere di impedire il verificarsi di ogni pregiudizio nei confronti dei terzi.
In tal senso di nessun rilievo risulta la mancanza di un contratto scritto, trattandosi di un mero deposito e, quindi, di un contratto avente natura reale, per il cui perfezionamento risultava sufficiente la consegna del bene da parte del depositante e l'accettazione da parte del depositario.
Le obiezioni contrarie sollevate dal non colgono nel segno. Controparte_1
Seppure è vero che non esiste un contratto scritto inter partes, è altrettanto vero che non esiste alcun documento con cui il Cantiere contesta alla il mancato CP_1 E_ pagamento del deposito o con cui viene intimato alla stessa il ritiro del natante e, più in generale, un documento con cui si contesta l'illegittima presenza della barca all'interno del cantiere.
L'unica comunicazione in atti è quella inviata da alla a febbraio 2017 per CP_1 Pt_2 comunicare l'aumento delle tariffe di rimessaggio, a seguito della quale riferiva che dal Pt_2
1.1.2017 la barca era tornata nella disponibilità della , ed a ciò non E_ seguiva alcuna ulteriore comunicazione, né, tantomeno, alcun dissenso alla permanenza dell'imbarcazione presso il Cantiere.
Significativa, in tal senso, è la circostanza per cui l'imbarcazione in parola era abitualmente stazionata presso il Cantiere quantomeno dal 2014 e la SSD Ourdream pagava regolarmente CP_1 le fatture del Cantiere per il deposito del natante, senza che esistesse alcun contratto scritto CP_1 fra le parti. All'inizio del 2016 la società , prendeva “in locazione” l'imbarcazione, che già si Pt_2 trovava presso il Cantiere per effettuare, dal primo marzo al 31 dicembre 2016, noleggi, CP_1 charter o per partecipare a regate veliche, con il solo obbligo di assumere in proprio i relativi costi a fronte dell'incameramento in via esclusiva dei corrispettivi ricevuti dai fruitori dell'imbarcazione, tuttavia, dall'esame del contratto di locazione del 29/2/16, non si rinviene alcun riferimento al sorgere di un nuovo rapporto tra la ed il avente ad oggetto l'occupazione di Pt_2 CP_1 CP_1 un nuovo o diverso spazio nel piazzale per il deposito di . CP_2
Di conseguenza, in assenza di qualsiasi comunicazione, da parte del Cantiere, volta ad interrompere il rapporto giuridico in corso, terminato il periodo di utilizzo da parte della , Pt_2
l'imbarcazione veniva nuovamente rimessata e custodita presso il Cantiere CP_1
Non ha senso, quindi sostenere, come fa la società appellata, che non vi fu consegna ed accettazione del bene: un'imbarcazione a vela di 24 metri di lunghezza, con dislocamento di 24,5 tonnellate ed un albero di 32 mt poteva essere collocata all'interno del solo con il Controparte_1 consenso dello stesso e con mezzi ed attrezzature altamente specializzate, di proprietà o, comunque, nella disponibilità del Cantiere, il che dimostra oltre ogni possibile dubbio la chiara ed inequivocabile volontà delle parti di proseguire nel contratto in essere.
Vero sia che poco tempo dopo il Cantiere comunicava la modifica delle condizioni economiche della sosta e l'aumento delle tariffe.
Viceversa non ha mai denunciato a chicchessia la sosta “abusiva” di una barca da 24,5 tonnellate nel proprio cantiere.
Peraltro, dalle fatture precedenti versate in atti si evince che i pagamenti venivano richiesti successivamente al periodo di rimessaggio (a luglio per il periodo da ottobre a maggio;
a maggio per il periodo da settembre a febbraio). Quindi può fondatamente ritenersi che, se non fosse avvenuto il sinistro, avrebbe richiesto il pagamento della sosta nei mesi seguenti al deposito. CP_1
Lo stesso perito incaricato dall'assicurazione (IVAS) subito dopo il sinistro, scrive nella sua
“Relazione interlocutoria” (All. 2 “La barca si trova ospite alla sola fornitura di posto in CP_1 piazzale da come risulterebbe dall'offerta con tacito rinnovo (per il posto barca) fatta nel 2014 e rinnovata e pagata fino al 2016. Il cantiere era ancora in attesa di saldo e documenti assicurativi per l'anno 2017. Da una provvisoria indagine le polizze erano scadute a Maggio 2017”.
Del resto, la società appellata non ha provato che per i precedenti rimessaggi della medesima imbarcazione fossero stati stipulati contratti scritti con la SSD Ourdream ed, in realtà, neppure con i proprietari delle altre imbarcazioni rimessate presso il Cantiere.
Di conseguenza, il che deteneva materialmente il natante, in qualità di Controparte_1 custode doveva assicurarsi che lo stesso non costituisse pericolo per cose o persone, non essendo, peraltro, necessario individuare specifiche responsabilità in capo al custode, considerati i principi recentemente espressi dalle Sezioni Unite in riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, atteso che, una volta che il danneggiato abbia “prospettato e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o
l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.” (Cass. Civ., SS.UU. n. 30943/2022). Ciò in quanto l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa ed indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della res.
Posta, quindi, la responsabilità del quale custode effettivo Controparte_1 dell'imbarcazione, non può sottacersi la concorsuale responsabilità della società proprietaria della stessa, stando quanto emerso nel corso della CTU espletata in fase di ATP.
Afferma, infatti, il CTU, che “l'innesco della situazione che ha indotto alla caduta “
[...]
” dal proprio sostegno sia stato un colpo di vento in occasione del sussistere del temporale CP_2 che imperversava sulla zona del sinistro al momento dell'incidente giacché gli accertamenti documentali ed i computi effettuati evidenziano come una spinta di vento di circa 2.497 daN si è distribuita su tutta la sezione laterale pressoché perpendicolarmente su di essa (in particolare sullo scafo e sull'alberatura) e abbiano sollecitato lo scafo in questione ad una traslazione laterale.
La spinta ha quindi indotto lo scafo lo scafo a gravare con parte del proprio peso sui due appoggi laterali di destra delle due selle di poppa e di prora trovando un'evidente resistenza su quella di prora mentre invece il sostegno di poppa nello stato in cui si trovava non poteva opporre alcuna resistenza meccanica ed era indotto a collassare permettendo la caduta e lo schianto sul selciato di “Our Dream” sul fianco di dritta”.
Spiega, quindi, il Consulente d'Ufficio, che “l'invaso dell'imbarcazione “Our Dream” al momento dell'incidente era affetto da una gravissima degenerazione di una parte della struttura
(sella) che per la precipua ubicazione di quest'ultima all'interno della compagine ne inficiava gravemente le capacità di resistenza alle sollecitazioni derivanti dalla necessità di contenimento laterale dello scafo sull'invaso. Il complesso di sostegno dell'imbarcazione quindi non era più idoneo ad assolvere ai propri compiti secondo la progettazione originale”.
Non v'è dubbio, quindi, che la caduta dell'imbarcazione, oltre che dalle forti raffiche di vento, venne causata anche dal “gravissimo stato di deterioramento … che in realtà affliggeva il manufatto”.
Poiché l'invaso su cui era stata posizionata era di proprietà della società CP_2 appellante, appare evidente la sua corresponsabilità nella causazione dell'evento, sia perché il proprietario ha, comunque, l'obbligo di provvedere alla manutenzione del bene e di prevenire e segnalare qualsiasi situazione di pericolo, sia per aver consegnato al Cantiere un invaso CP_1 gravemente degradato ed inidoneo ad assolvere alla propria funzione.
In senso analogo si è più volte espressa la S.C.: “il committente e il proprietario dell'immobile restano responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'opera, anche in caso di affidamento dei lavori ad un'impresa appaltatrice. La consegna del bene all'appaltatore non fa infatti venir meno il dovere di custodia e vigilanza gravante sul committente, il quale può liberarsi dalla responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. solo provando il caso fortuito, che non coincide automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, ma richiede la prova di una condotta imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo. È configurabile una corresponsabilità tra proprietario e conduttore dell'immobile, entrambi gravati da obblighi di vigilanza e controllo finalizzati ad adottare tutte le misure idonee a prevenire danni a terzi” (da ultimo Cass. Civ., n.
196/2025).
Alla luce dei fatti, come accertati in corso di causa, si ritiene equo riconoscere la pari responsabilità di entrambe le parti in causa nel determinismo causale del sinistro.
Di conseguenza all'appellante andrà addossato il 50% dei danni, come quantificati dal
Giudice di prime cure, oltre al 50% del costo di entrambe le CTU.
Riguardo alle critiche mosse alle due CTU espletate, quella ricostruttiva e quella estimativa sui danni, va rilevato che entrambe le consulenze sono state svolte nel pieno contraddittorio delle parti, con l'accordo fra CTU e CC.TT.PP. ed, in entrambe i casi, i Consulenti d'Ufficio hanno risposto in maniera dettagliata ed esaustiva alle osservazioni critiche svolte dai Consulenti di parte, in alcuni casi accogliendone i rilievi.
In tal senso l'appellante non introduce alcuna nuova o diversa motivazione rispetto a quelle già svolte in primo grado e già sottoposte al vaglio dei due CTU e del Tribunale, limitandosi a ribadire le considerazioni critiche svolte dal proprio Consulente, senza specificare perchè dovrebbe essere preferito il percorso alternativo suggerito dallo stesso in luogo di quello individuato dal CTU
e dal Giudice di prime cure.
Infondata, si rivela la doglianza relativa alla spesa di € 74.085,00 indicata per la sosta di
” per il periodo successivo alla concessione del provvedimento di sequestro, non CP_2 avendo il CTU applicato l'indennità prevista dal D.M. 265/06 che per i natanti ammonta ad € 12,00 al giorno per i primi 90 giorni dal sequestro e di € 6,00 al giorno per il periodo successivo, in quanto il diritto al compenso è cosa ben diversa dal diritto al rimborso delle spese sostenute dal custode per la conservazione, amministrazione o gestione delle cose pignorate, tutte documentate dalle fatture versate in atti e già pagate dal Cantiere CP_1
Relativamente, infine, alle richieste istruttorie, come già affermato da questa Corte con
Ordinanza del 21.3.2023, le stesse vanno ritenute superflue, dato che “l'affidamento in custodia dell'imbarcazione nel 2014 è fatto dedotto in primo grado nella comparsa di costituzione e non contestato da nelle successive difese e i rimanenti capitoli di prova vertono su Controparte_1 fatti documentati o accertati dalla CTU o irrilevanti ai fini della decisione”.
Stante il parziale accoglimento dell'impugnazione ed il complessivo esito della lite, le spese di entrambe i gradi del giudizio possono essere compensate al 50%, ponendo il residuo 50% a carico di SSD Ourdream, secondo lo scaglione relativo alla somma effettivamente liquidata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti di E_
, avverso la Sentenza del Tribunale di Ravenna n. 556/2022, così Controparte_1 dispone:
A) In parziale accoglimento dell'appello, accertata la pari concorsuale responsabilità di entrambe le parti in causa in ordine al sinistro oggetto del contendere, condanna la
[...]
a risarcire il 50% del danno in favore di E_ che si quantifica nella complessiva somma di € 93.475,95, oltre interessi di Controparte_1 legge dalla Sentenza di primo grado al saldo effettivo.
B) Condanna la a rifondere al E_
Cantiere il 50% delle spese di lite di entrambe i gradi del giudizio, che liquida, già CP_1 effettuata la compensazione, quanto al primo grado, in € 7.000 e, quanto al presente grado in
€ 5.000, il tutto oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge;
C) Pone le spese di CTU definitivamente e solidalmente, per il 50% a carico di
[...]
e per il residuo 50% a carico di E_ Controparte_1
[...
Così deciso in Bologna il 10.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il G.A. - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei