Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/04/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I T E R A M O Sezione Civile - Procedure concorsuali
Proc. n. 166 / 2024 R.G. Proc. Unit.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Carlo Calvaresi Presidente
Flavio Conciatori giudice relatore
Ninetta D'Ignazio giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letti gli atti del procedimento, visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 269 C.C.I.I. da Vivibanca s.p.a., in data
11/10/2024 ( per un credito certo di € 116.257,83), con il quale instava a che il Tribunale dichiarasse, nei confronti di “Abruzzo bagno arredi s.n.c.” in scioglimento e liquidazione
(Cod. Fisc. 00450370671), in persona del legale rappresentante pro tempore e, per estensione dei Soci illimitatamente responsabili, TO IE (Cod. Fisc.
[...]); TO NI (Cod. Fisc. [...]); TI
RO (Cod. Fisc. [...]):
a) l'apertura della liquidazione giudiziale o b) “… in subordine, qualora non fossero integrati i requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale, dichiarare l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato ai sensi dell'art. 268 CCI quanto alla S.n.c. ed ai sensi dell'art. 270, co. 1, CCI o comunque in ogni caso quanto ai Soci illimitatamente responsabili.”; esaminato il verbale di udienza;
dato atto che la difesa della società si costituiva chiedendo esclusivamente il rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 2, lettera d) C.C.I.I.; nulla veniva invece eccepito dalla debitrice in relazione al profilo della eventuale infruttuosità della procedura, non essendo stato attivato l'istituto di cui all'art. 268 co. III C.C.I.I.; letto altresì il certificato di morte relativo a TI RO prodotto all'esito dell'udienza
Dalla documentazione acquisita e da quella prodotta dalla debitrice risultano difettare i presupposti di cui all'art. 2 co. I lett. d) C.C.I.I.
Infatti, l'unico parametro che avrebbe potuto astrattamente essere integrato sarebbe stato quello relativo ai debiti;
tuttavia, pur sommando il credito della ricorrente (€ 116.257,00) alla esposizione verso A.d.E.R. (€ 298.635,80), la soglia non risulta integrata.
Va infatti escluso, onde evitare ogni duplicazione di poste passive, l'esposizione segnalata da A.d.E. per € 169.414,03, trattandosi di cartelle sicuramente iscritte a ruolo e quindi già computate dall'Agente per la riscossione (peraltro si trattava di importi relativi tanto alla posizione della società che a quelle dei soci).
Conclusivamente deve essere accolta solo la domanda avanzata in via di subordine e finalizzata all'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di:
1. “Abruzzo bagno arredi s.n.c.” (Cod. Fisc. 00450370671), in persona del legale rappresentante pro tempore e, per estensione ai sensi dell'art. 256 CCI, dei soci illimitatamente responsabili,
2. TO IE (Cod. Fisc. [...]);
3. TO NI (Cod. Fisc. [...]);
Va invece respinta la richiesta per quanto alla posizione della socia TI RO (Cod.
Fisc. [...]) poiché deceduta in data 28/3/2023, essendo pertanto decorso il temine fissato dagli artt. 33 e 34 C.C.I.I. ritenuto pertanto che ricorrano i relativi presupposti dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di:
1. “Abruzzo bagno arredi s.n.c.” (Cod. Fisc. 00450370671), in persona del legale rappresentante pro tempore e, per estensione ai sensi dell'art. 256 CCI, dei soci illimitatamente responsabili,
2. TO IE (Cod. Fisc. [...]);
3. TO NI (Cod. Fisc. [...]); rigetta
4. l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società per difetto di sussistenza dei parametri dimensionali;
5. l'istanza di apertura della liquidazione controllata nei confronti di TI RO
(Cod. Fisc. [...]) poiché deceduta in data 28/3/2023, ai sensi degli artt. 33 e 34 C.C.I.I. nomina giudice delegato il giudice Flavio Conciatori liquidatore, in conformità al combinato disposto degli artt. 2 co. I lett. n) e 270 co. II lett.
b), la dott.ssa Giuseppina Zizi e l'avv. Elisabetta Chiodi, congiuntamente e con compenso unitario;
ordina
a. alla debitrice:
1. di depositare entro 7 giorni l'elenco dei creditori e le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
2. ai sensi degli artt. 270 co. V e 150 C.C.I.I., di astenersi dall'operare qualsiasi pagamento di creditori suscettibile di alterare la par condicio creditorum, con esclusione dei crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento.
b. a chiunque ne detenga l'uso: la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva provvisoria facoltà di utilizzo in attesa dell'approvazione del piano di liquidazione;
c. al liquidatore:
1. di dare seguito agli adempimenti di cui all'art. 273 co. I, II, III, IV C.C.I.I., operando la trascrizione della sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati, presso gli uffici competenti, nonché di aprire il conto corrente della procedura agli ordini del Giudice Delegato;
2. di predisporre entro gg. 90 il programma di liquidazione finalizzato al miglior soddisfacimento possibile del ceto creditorio, tenendo presente ed applicando i criteri dettati da Corte Cost. 6/2024 e Corte Cost. 65/2022;
3. di specificare – all'interno del programma di liquidazione – i limiti in cui, avuto riguardo ai parametri indicati da DPCM 159/2013 (all. 1) e considerata la condizione del nucleo familiare, il ricorrente debba trattenere una quota delle sue entrate per il sostegno suo e della sua famiglia;
4. di indicare, in caso vi siano procedure esecutive in corso, se sia più conveniente la surroga ai creditori nella fase di distribuzione ovvero la liquidazione diretta da parte sua, evidentemente sempre nell'interesse del ceto creditorio e salva eventuale istanza ex art. 41 T.U.B. assegna − ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, presentare al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, le istanze di restituzione, di rivendicazione, nonché di ammissione al passivo, predisposta con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 201 C.C.I.I.;
− al liquidatore, ai sensi dell'art. 272 co. II C.C.I.I. termine di gg. 90 per completare l'inventario dei beni del debitore e depositare il programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione.
La presente sentenza sarà inserita, a cura del liquidatore ai sensi dell'art. 270 co. IV
C.C.I.I., nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia oltre che presso il registro delle imprese, avendo svolto attività d'impresa la parte debitrice.
Visti gli artt. 270 co. IV e 272 co. II C.C.I.I., manda alla Cancelleria per la notifica alla parte debitrice e al liquidatore per la notifica ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori.
Ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I., decorsi 3 anni dalla data del deposito della presente sentenza, il liquidatore dovrà autonomamente rimettere al Tribunale relazione in ordine all'insussistenza o meno delle condizioni preclusive di cui all'art. 280 e 282 co. II C.C.I.I. rispetto al beneficio dell'esdebitazione di diritto.
Teramo, 14/04/2025
Il Giudice rel.-est. Il Presidente
Flavio Conciatori Carlo Calvaresi