Articolo 11 della Legge 7 aprile 2003, n. 80
Articolo 10
Versione
3 maggio 2003
Art. 11. (Disposizioni finali). 1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli da 3 a 9 della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.
3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione , ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
6. Lo schema di decreto legislativo recante il codice di cui all'articolo 2 della presente legge e' trasmesso ad una Commissione bicamerale, composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi. La Commissione esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. I Presidenti delle Camere possono, d'intesa, su richiesta della Commissione, concedere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere.
7. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 6, la proroga del termine per l'espressione del parere, il termine per l'adozione del decreto legislativo e' prorogato di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 6, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 6, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
Nota all'art. 11:
- Si trascrive il testo dell' art. 81 della Costituzione :
"Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.".
Entrata in vigore il 3 maggio 2003