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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/07/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
VERBALE il 10 maggio 2022, davanti al giudice dott. Rosario La Fata, chiamato il processo iscritto al n.r.g.
1028/2024, sono presenti, per la parte ricorrente l'Avv. SFERLAZZA FRANCESCO;
per la parte resistente, il funzionario Gagliano;
I procuratori discutono la causa riportandosi agli atti. In particolare, il ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso stante il riconoscimento del requisito sanitario in sede di atp, per come risulta dal decreto di omologa. Il resistente contesta sostenendo l'incompatibilità di due indennità di accompagnamento.
Il Giudice dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura, assenti le parti.
1 N.R.G. 1028/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1028 2024
TRA
, (C.F. ) nq di procuratrice speciale di Parte_1 C.F._1
(C.F. ) con l'Avv. Sferlazza Parte_2 C.F._2
Francesco;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il funzionario delegato Giancarlo Gagliano;
CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che non ha diritto Parte_2 all'indennità di accompagnamento per invalidità civile;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente, che si liquidano in complessivi euro 700,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 14 marzo 2024 , Parte_2 premettendo che, con decreto di omologa del 29 maggio 2023 di questo Tribunale, è stato riconosciuto
“invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” e rappresentando di essere titolare della pensione e dell'indennità per cieco
2 CP_ assoluto ex legge 382/1970, ha lamentato che l' del tutto illegittimamente, si è rifiutata di erogare l'indennità di accompagnamento per l'invalidità civile a motivo di una presunta incompatibilità con le prestazioni già in godimento.
Esperito con esito negativo il procedimento amministrativo di impugnazione del diniego,
[...]
ha, quindi, incoato il presente procedimento chiedendo al Tribunale la condanna Parte_2
CP_ dell' alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento sin dal mese di luglio 2020, con interessi e rivalutazione. CP_ Costituendosi tardivamente in giudizio, l ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, previa regolarizzazione della procura alle liti, è stata discussa all'udienza del 3 luglio 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Giova, in diritto, ricordare che l'indennità di accompagnamento ex legge 18/80 è cumulabile con l'indennità di accompagnamento per cecità assoluta a condizione che lo stato invalidante sia insorto a causa di patologie distinte dalla cecità. La ragione risiede nel fatto che, se si tenesse conto dello stato di cecità assoluta, una medesima condizione verrebbe indebitamente ad essere compensata per due volte. Nello stesso senso si è, d'altra parte, espressa la giurisprudenza di legittimità nell'ordinanza
18443/16, in cui si legge “L'indennità di accompagnamento ex art. 1 della l. n. 18 del 1980 non è cumulabile con l'indennità per cecità totale, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), della l. n. 508 del
1988 - salvo che il requisito sanitario sia integrato da infermità diverse - in quanto entrambe le prestazioni assistenziali assolvono alle medesime finalità di sopperire a bisogni primari di soggetti in condizioni di gravissima menomazione nello svolgimento della vita quotidiana e dei rapporti sociali”.
Nella specie, la ctu nominata nel precedente procedimento di atp, Dott.ssa , ha accertato la Per_1 sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento per invalidità civile valorizzando un quadro patologico costituito da ““cardiopatia ipertensiva, diabete mellito, obesità, vasculopatia cerebrali, diverticolosi del colon, steatosi epatica, ATS di entrambe le arterie carotide,
IPB, esiti di surrenectomia dx per patologia benigna, cecità assoluta”. In particolare, la cecità assoluta ha contribuito in modo determinante a creare una situazione di necessità di assistenza continua, per come si evince dal fatto che il Castronovo “Necessita di sostegno umano e di assistenza per gli spostamenti (pz cieco assoluto)”. Di contro, le altre patologie non si presentano, al netto della cecità assoluta, idonee a determinare uno stato di impossibilità di deambulazione o di incapacità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. Basti pensare che: i) la vasculopatia celebrale non ha causato danni neurologici permanenti nel Castronovo, il quale all'esame obiettivo è risultato
“soggetto vigile e collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, integre le competenze cognitive e
3 mnestiche, Come si evince dalla partecipazione alla conversazione e dalle risposte alle domande somministrate. Nel complesso la valutazione clinica e l'esame neurologico non evidenziano segni di declino cognitivo”; ii) la deambulazione ed i passaggi posturali non sono impossibili ma solo
“limitati” e “rallentati”.
Ebbene, è chiaro che la valutazione compiuta dal ctu ha tenuto conto della cecità assoluta, che, anzi, ha assunto un rilievo preponderante nel riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta.
Ne consegue che non è possibile affermare che il , al netto della cecità, versi in una Parte_2 condizione di impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
La domanda va, quindi, rigettata stante il divieto di cumulo con l'indennità di accompagnamento per cecità assoluta di cui il ricorrente già usufruisce.
Quanto alle spese di lite, va segnalata l'inidoneità della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc depositata da parte ricorrente atteso che attesta un livello reddituale di euro 28.480,00, ben superiore rispetto alla soglia legislativa per accedere all'esenzione, attualmente pari ad euro
25.676,02.
Pertanto, il ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi sullo scaglione da
5.201 euro ad euro 26.000 in applicazione dell'art. 13 comma I cpc, tenuto conto del fatto che il giudizio è stato definito in prima udienza, e con la decurtazione del 20% a mente dell'art. 152 bis disp att cpc;
Il Giudice
Rosario La Fata
4
1028/2024, sono presenti, per la parte ricorrente l'Avv. SFERLAZZA FRANCESCO;
per la parte resistente, il funzionario Gagliano;
I procuratori discutono la causa riportandosi agli atti. In particolare, il ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso stante il riconoscimento del requisito sanitario in sede di atp, per come risulta dal decreto di omologa. Il resistente contesta sostenendo l'incompatibilità di due indennità di accompagnamento.
Il Giudice dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura, assenti le parti.
1 N.R.G. 1028/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1028 2024
TRA
, (C.F. ) nq di procuratrice speciale di Parte_1 C.F._1
(C.F. ) con l'Avv. Sferlazza Parte_2 C.F._2
Francesco;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il funzionario delegato Giancarlo Gagliano;
CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che non ha diritto Parte_2 all'indennità di accompagnamento per invalidità civile;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente, che si liquidano in complessivi euro 700,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 14 marzo 2024 , Parte_2 premettendo che, con decreto di omologa del 29 maggio 2023 di questo Tribunale, è stato riconosciuto
“invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” e rappresentando di essere titolare della pensione e dell'indennità per cieco
2 CP_ assoluto ex legge 382/1970, ha lamentato che l' del tutto illegittimamente, si è rifiutata di erogare l'indennità di accompagnamento per l'invalidità civile a motivo di una presunta incompatibilità con le prestazioni già in godimento.
Esperito con esito negativo il procedimento amministrativo di impugnazione del diniego,
[...]
ha, quindi, incoato il presente procedimento chiedendo al Tribunale la condanna Parte_2
CP_ dell' alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento sin dal mese di luglio 2020, con interessi e rivalutazione. CP_ Costituendosi tardivamente in giudizio, l ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, previa regolarizzazione della procura alle liti, è stata discussa all'udienza del 3 luglio 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Giova, in diritto, ricordare che l'indennità di accompagnamento ex legge 18/80 è cumulabile con l'indennità di accompagnamento per cecità assoluta a condizione che lo stato invalidante sia insorto a causa di patologie distinte dalla cecità. La ragione risiede nel fatto che, se si tenesse conto dello stato di cecità assoluta, una medesima condizione verrebbe indebitamente ad essere compensata per due volte. Nello stesso senso si è, d'altra parte, espressa la giurisprudenza di legittimità nell'ordinanza
18443/16, in cui si legge “L'indennità di accompagnamento ex art. 1 della l. n. 18 del 1980 non è cumulabile con l'indennità per cecità totale, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), della l. n. 508 del
1988 - salvo che il requisito sanitario sia integrato da infermità diverse - in quanto entrambe le prestazioni assistenziali assolvono alle medesime finalità di sopperire a bisogni primari di soggetti in condizioni di gravissima menomazione nello svolgimento della vita quotidiana e dei rapporti sociali”.
Nella specie, la ctu nominata nel precedente procedimento di atp, Dott.ssa , ha accertato la Per_1 sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento per invalidità civile valorizzando un quadro patologico costituito da ““cardiopatia ipertensiva, diabete mellito, obesità, vasculopatia cerebrali, diverticolosi del colon, steatosi epatica, ATS di entrambe le arterie carotide,
IPB, esiti di surrenectomia dx per patologia benigna, cecità assoluta”. In particolare, la cecità assoluta ha contribuito in modo determinante a creare una situazione di necessità di assistenza continua, per come si evince dal fatto che il Castronovo “Necessita di sostegno umano e di assistenza per gli spostamenti (pz cieco assoluto)”. Di contro, le altre patologie non si presentano, al netto della cecità assoluta, idonee a determinare uno stato di impossibilità di deambulazione o di incapacità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. Basti pensare che: i) la vasculopatia celebrale non ha causato danni neurologici permanenti nel Castronovo, il quale all'esame obiettivo è risultato
“soggetto vigile e collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, integre le competenze cognitive e
3 mnestiche, Come si evince dalla partecipazione alla conversazione e dalle risposte alle domande somministrate. Nel complesso la valutazione clinica e l'esame neurologico non evidenziano segni di declino cognitivo”; ii) la deambulazione ed i passaggi posturali non sono impossibili ma solo
“limitati” e “rallentati”.
Ebbene, è chiaro che la valutazione compiuta dal ctu ha tenuto conto della cecità assoluta, che, anzi, ha assunto un rilievo preponderante nel riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta.
Ne consegue che non è possibile affermare che il , al netto della cecità, versi in una Parte_2 condizione di impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
La domanda va, quindi, rigettata stante il divieto di cumulo con l'indennità di accompagnamento per cecità assoluta di cui il ricorrente già usufruisce.
Quanto alle spese di lite, va segnalata l'inidoneità della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc depositata da parte ricorrente atteso che attesta un livello reddituale di euro 28.480,00, ben superiore rispetto alla soglia legislativa per accedere all'esenzione, attualmente pari ad euro
25.676,02.
Pertanto, il ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi sullo scaglione da
5.201 euro ad euro 26.000 in applicazione dell'art. 13 comma I cpc, tenuto conto del fatto che il giudizio è stato definito in prima udienza, e con la decurtazione del 20% a mente dell'art. 152 bis disp att cpc;
Il Giudice
Rosario La Fata
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