Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 828 del 08.03.2023 Oggetto: ricalcolo pensione cat. VO N. R.G. 133/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.Gennaro Lombardi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Insalata Parte_1
APPELLANTE contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
APPELLATO contumace
FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale del Lavoro di Lecce ha respinto nel merito la domanda introdotta con ricorso depositato il 02.12.2020 per ottenere il ricalcolo della pensione cat. VO decorrente da ottobre 2014, previa rideterminazione della retribuzione pensionabile relativa ai periodi di contribuzione figurativa per mobilità tramite “corretta applicazione dell'art. 7, comma 9, l. n. 223/1991”
e la condanna dell' al pagamento degli importi differenziali enendo conto di un importo mensile CP_1 lordo di €1.352,03 alla data di decorrenza.
Richiamato il principio espresso da Cass. n. 6161/2018, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito elementi idonei a supportare la propria tesi, e, in particolare, che i conteggi allegati al ricorso fossero errati in quanto basati sulla retribuzione effettivamente percepita, anziché sulla retribuzione dovuta sulla base del CCNL applicabile per l'orario contrattuale ordinario, essendo altresì errato il richiamo alla retribuzione media settimanale, ossia ad una retribuzione prevista dall'art.8
l.n.155/1981 che è applicabile alla contribuzione figurativa per disoccupazione ma non anche a quella per
ha impugnato tale decisione, chiedendone l'integrale riforma e Parte_1 riproponendo le conclusioni formulate nell'atto introduttivo. L'appellante ha lamentato che: a) la motivazione era affetta da nullità perché apparente ed altresì errata nella parte avendo travisato il senso del ricorso, laddove la decisione aveva fatto riferimento alla retribuzione ex art.8 l.n.155/1981, norma della quale non era stata chiesta l'applicazione; b) era stata data errata applicazione all'art.7 comma 9 l.n.223/1991. L'appellante ha ribadito che, in virtù di tale ultima norma, se la retribuzione pensionabile per i periodi di mobilità va calcolata sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, quanto tale trattamento precede l'indennità di mobilità, le retribuzioni pensionabili corrispondenti ai due trattamenti devono necessariamente coincidere. Ha dedotto che nel caso di specie, invece, esse non coincidono, essendo la retribuzione settimanale relativa alla mobilità inferiore (Euro410,40) a quella settimanale del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria
(Euro 483,15). Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
L' è rimasto contumace. CP_1
All' udienza di discussione del 27.11.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La parte appellante richiama a proprio favore l'art. 7, comma 9, l. n. 223/1991, che, ai fini della determinazione del valore retributivo della contribuzione figurativa per mobilità, fa riferimento alla retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria.
Ella sostiene che, nel caso concreto, la retribuzione settimanale corrispondente al trattamento di integrazione salariale straordinaria sia di € 483,15 e che pertanto sia errata per difetto quella inferiore (€
410,40) utilizzata dall' per ciascuna settimana del periodo di mobilità. CP_1
Appare utile rammentare che, nell'ipotesi in cui il debitore abbia eseguito la prestazione e il creditore abbia lamentato un parziale o inesatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria, occorre comunque che il creditore-ricorrente alleghi, supportandoli in via documentale, idonei indici sintomatici dell'asserita insufficienza del pagamento già effettuato. Ed invero, il criterio di riparto dell'onere della prova espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001, pur ponendo a carico del debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia dell'adempimento, impone comunque al creditore di allegare gli elementi di fatto utili a dimostrare l'incompletezza o inadeguatezza della prestazione del debitore. Tanto è stato precisato da Cass.
n.3579/04 che, proprio in una causa in materia previdenziale, ha chiarito “che le Sezioni Unite, quando hanno affermato che il creditore che lamenti l'inesatto adempimento deve limitarsi a dedurre
"l'inesattezza", hanno voluto dire che il medesimo creditore ha l'onere di allegare tutte le circostanze del caso concreto, tutte quelle circostanze, cioè, che integrano la suddetta inesattezza (che è concetto ampio, comprendente plurime specificazioni) a seconda delle sue effettive manifestazioni. [….]”. Tanto premesso, questa Corte ritiene che, sebbene l'onere della prova dell'esatto adempimento gravi sul debitore, l'assolvimento di tale onere sia possibile solo allorché il creditore abbia allegato in maniera ragionata e tecnicamente adeguata gli indici sintomatici dell'insufficiente liquidazione pecuniaria, con riferimento alla specifica causale dedotta in giudizio e allo specifico criterio di calcolo di cui si lamenta l'errata applicazione.
Diversamente opinando le doglianze sulle difformità quantitative tra la prestazione pecuniaria ritenuta dovuta e quella effettivamente eseguita resterebbero oggetto di mere ipotesi o di affermazioni generiche, introduttive di azioni esplorative, in contrasto con il generale principio processualistico per cui per proporre un giudizio occorre avere un interesse giuridicamente rilevante (v. art.100 c.p.c.).
Nel caso di specie si osserva che, dividendo la retribuzione che nell'estratto conto previdenziale
è riportata per il periodo di integrazione salariale straordinaria del 2011 (totale € 7.247,20) per il numero delle settimane di tale trattamento (16 settimane) si ottiene una retribuzione (€ 452,95) settimanale inferiore a quella che il ricorrente/appellante (€ 483,15) indica come parametro di riferimento per sostenere l'asserito diritto a percepire differenze pensionistiche.
A ciò si aggiunga che la retribuzione settimanale per il periodo di cassa integrazione straordinaria è, a sua volta, determinata con riferimento alla retribuzione contrattuale, che pertanto costituisce il vero parametro per verificare se la retribuzione per le settimane di mobilità sia stata correttamente determinata dall' (v. Cass. n.6161/2018). In altri termini, la verifica giudiziale non CP_1 può essere condotta sulla base del parametro derivato, ma va effettuata a sulla base del parametro originario, perché anche quello derivato potrebbe a sua volta essere frutto di errore.
Come condivisibilmente osservato nella sentenza impugnata i dati necessari (CCNL applicabile, livello e categoria di inquadramento della parte ricorrente) per l'individuazione del parametro originario non sono stati allegati nel caso di specie.
Ne deriva che non può ritenersi fondata la pretesa dei ratei differenziali di pensione esposta, sulla base di presupposti di fatto non correttamente verificabili, nei conteggi dell'appellante, che peraltro non rendono tracciabili ed enucleabili, rispetto al resto, i dati che l'appellante ha ritenuto di dover modificare e/o aggiungere al calcolo pensionistico originariamente effettuato dall' . Gli elementi offerti dal CP_1 ricorrente-appellante non giustificano neppure l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che, su tali premesse, sarebbe meramente esplorativa.
Pertanto l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese del presente giudizio sono irripetibili, stante la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21.02.2023 da nei Parte_1 CP_ confronti di avverso la sentenza del 08.03.2023 N.828 del Tribunale di Lecce, così provvede: rigetta l'appello.
Nulla per le spese di questo grado. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2012 dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi