Rigetto
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/06/2025, n. 5040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5040 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 05040/2025REG.PROV.COLL.
N. 06123/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6123 del 2023, proposto da Comune di Paese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, non costituita in giudizio;
nei confronti
I.C.G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Tassetto, Mario Ettore Verino, Franco Zambelli, Luisa Parisi, Matteo Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IA VE S.r.l., Provincia di Treviso, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 535/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di I.C.G. S.r.l.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Gianluca Rovelli e dato atto che gli avvocati Diego Signor e Franco Zambelli hanno depositato istanze di passaggio in decisione senza discussione;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso R.G. 1357/2013 proposto innanzi al TAR Veneto il Comune di Paese ha impugnato il Decreto del Dirigente della Segreteria Regionale per l’ambiente - Direzione Geologia e Georisorse della Regione Veneto n. 74 del 10.4.2013 di “ proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione ” della cava “Padernello” in Comune di Paese e la nota dirigenziale prot. n. 99753-E.420.022, del 6.3.2013.
2. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 31.12.2018 il Comune ha impugnato:
- il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto n. 334 in data 2.10.2018 avente ad oggetto “ Ditta IA VE S.p.A. (ora IA VE s.r.l.). Cava di ghiaia denominata LL … autorizzato con DD.G.R. n. 2421 del 23.05.1978, n. 5215 del 25.09.1979 e n. 4401 del 31.08.1982. Proroga dei termini di conclusione de lavori di coltivazione (L.R 13/18 – 44/82 – D.G.R. 652/2007) ”;
- la nota del Direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto, prot. n. 483591 in data 27.12.2018.
3. Parallelamente alla proposizione del primo atto di motivi aggiunti, il Comune di Paese ha presentato alla competente direzione regionale istanza di accesso agli atti richiedendo copia sia della nota n. 310447 in data 24/07/2018 sia della nota della Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV n. 347125 in data 24/08/2018 non essendo a conoscenza dei suddetti atti citati nel Decreto 334 del 2.10.2018. L’istanza è stata evasa dalla Regione Veneto con la nota prot. n. 61140 del 13.2.2019.
4. Il Comune di Paese ha notificato in data 15.4.2019 un ulteriore atto di motivi aggiunti.
5. Sul ricorso n. 1357/2013 R.G. e sui due successivi atti di motivi aggiunti di ricorso si è pronunciato il TAR Veneto con sentenza n. 535/2023 che ha respinto il ricorso principale e i primi motivi aggiunti, e dichiarato inammissibili i secondi motivi aggiunti.
6. Di tale sentenza, il Comune di Paese ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure così rubricate: “ 1]: Travisamento di presupposti di fatto e di diritto, erroneità e perplessità di motivazione, ed error in iudicando della Sentenza nella parte in cui ha rigettato il 1° motivo del ricorso introduttivo ed il 3° motivo del primo atto di motivi aggiunti. Violazione e/o erronea applicazione di legge. Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 18 ss. e, 44 e ss. della l.r. 7 settembre 1982 n. 44. Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione dei principi di buon andamento e leale collaborazione nell’agire amministrativo; 2] Travisamento di presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà e perplessità di motivazione, ed error in iudicando della Sentenza nella parte in cui ha rigettato il 2° ed il 3° motivo del ricorso introduttivo Violazione e/o erronea applicazione di legge. Violazione e/o erronea applicazione della d.g.r.v. n. 949 in data 9 marzo 1993. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’agire amministrativo; 3] Travisamento di presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà e perplessità di motivazione, ed error in iudicando della Sentenza nella parte in cui ha rigettato il 4° motivo del ricorso Violazione e/o erronea applicazione di legge. Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 7 e ss. della l. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento dell’azione della pubblica amministrazione; 4]: Travisamento di presupposti di fatto, erroneità e perplessità di motivazione, ed error in iudicando della Sentenza nella parte in cui ha rigettato il 5° motivo del ricorso introduttivo e l’8° motivo del primo atto di motivi aggiunti; 5]: Travisamento di presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed erroneità perplessità di motivazione, ed error in iudicando della Sentenza nella parte in cui ha rigettato il 1° motivo del primo atto di motivi aggiunti; 6] Travisamento di presupposti di fatto e di diritto, erroneità e perplessità di motivazione, ed error in iudicando della Sentenza nella parte in cui ha rigettato il 2° motivo del primo atto di motivi aggiunti Violazione e/o erronea applicazione di legge. Violazione e/o erronea applicazione dei principi generali in materia di proroga degli atti amministrativi. Violazione e/o erronea applicazione della l.r. n. 13 del 16 marzo 2018 e in particolare del suo articolo 30; 7] Travisamento di presupposti di fatto, erroneità di motivazione, ed error in iudicando della Sentenza nella parte in cui ha rigettato il 4° motivo del primo atto di motivi aggiunti Violazione e/o falsa applicazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 ss. e 44 e ss. della l.r. 7 settembre 1982 n. 44. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento nell’agire amministrativo; 8] Travisamento di presupposti di fatto e di diritto, erroneità, contraddittorietà e perplessità di motivazione, ed error in iudicando della Sentenza nella parte in cui ha rigettato il 5° motivo del primo atto di motivi aggiunti. Violazione e/o erronea applicazione di legge. Violazione e/o erronea applicazione della d.g.r.v. n. 949 in data 9 marzo 1993. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento, e leale collaborazione dell’agire amministrativo; 9] Travisamento di presupposti di fatto e di diritto, carenza, erroneità, c e perplessità di motivazione, ed error in iudicando della Sentenza nella parte in cui ha rigettato il 6° ed il 7° motivo del primo atto di motivi aggiunti. Violazione e/o erronea applicazione di legge. Violazione e/o erronea applicazione della d.g.r.v. n. 949 in data 9 marzo 1993. Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 7 e ss della l. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed economicità dell’agire amministrativo; 10] Travisamento di presupposti di fatto e di diritto, erroneità e perplessità di motivazione, ed error in iudicando della Sentenza nella parte in cui ha rigettato il 9° motivo del primo atto di motivi aggiunti Violazione e/o erronea applicazione di legge. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 30 della l.r. 7 settembre 1982 n. 44. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento, e di trasparenza nell’agire amministrativo; 11]: Travisamento di presupposti di fatto e di diritto, erroneità ed illogicità di motivazione, ed error in iudicando della Sentenza Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 35 comma 1 lett. b) del d.lgs. 104/2010; 12]: Travisamento di presupposti di fatto e di diritto, erroneità ed apoditticità di motivazione, ed error in iudicando della Sentenza Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 35 comma 1 lett. a) del d.lgs. 104/2010; Riproposizione delle censure contenute nel secondo atto di motivi aggiunti proposto nel giudizio n. 1357/2013 R.G. innanzi al T.A.R. Veneto”.
6. Ha resistito al gravame I.C.G. S.r.l. chiedendone il rigetto.
7. Alla udienza pubblica del 12 dicembre 2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
8. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
9. Con il primo motivo l’appellante, in sintesi, argomenta come segue.
9.1. La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha rigettato il primo motivo del ricorso introduttivo e la terza censura sollevata con il primo atto di motivi aggiunti. Con tali censure il Comune aveva dedotto l’illegittimità, rispettivamente, del Decreto n. 74 del 10.4.2013 e del Decreto n. 334 del 2.10.2018, in ragione del mancato coinvolgimento del Comune di Paese nelle decisioni, con le quali si sono concesse proroghe con termini diversi rispetto a quelli su quali era stato chiesto il parere dell’Ente ossia:
a) una proroga per la conclusione dei lavori di estrazione e per la conclusione dei lavori di ricomposizione ambientale sino al 31.12.2016;
b) una ulteriore proroga, per la conclusione dei lavori di estrazione sino al 30.09.2021 e per la conclusione dei lavori di ricomposizione ambientale sino al 30.09.2022.
9.2. Era stata dedotta la sussistenza di un vizio di ultrapetizione nella misura in cui, sia con il Decreto 74 del 10.4.2013 che con il Decreto 334 del 2.10.2018, la Regione Veneto ha autorizzato lo svolgimento dell’attività di cava per un periodo differente e con un termine finale diverso e ulteriore rispetto (a quello richiesto e) a quello in relazione al quale l’amministrazione comunale aveva espresso il proprio (contrario) parere, in violazione degli art. 18 e ss. e degli art. 44 e ss. della L.R. 44/1982 e dei principi di buon andamento e leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni.
9.3. Nella decisione n. 535/2023 il TAR ha ritenuto infondate le censure, in ragione del fatto che la proroga accordata – che tiene peraltro conto del “ notevole lasso di tempo intercorso per il completamento dell’iter istruttorio ” - è stata comunque inferiore rispetto a quella richiesta da IA VE, nonché in ragione del fatto che il Comune si era espresso, nel 2012, su una proroga di durata quinquennale (sicché la richiesta di nuovo parere, ad avviso del T.A.R., avrebbe comportato un inutile aggravio procedimentale) e che in ogni caso, per l’intestatario dell’autorizzazione “ vi è l’obbligo di sospendere i lavori di coltivazione sino a quando non venga rilasciata la proroga ”.
9.4. Il ragionamento del TAR non sarebbe condivisibile prima di tutto perché fa dipendere la definizione del termine (prorogato) per la coltivazione della cava e per la conclusione dei lavori di ricomposizione ambientale del sito da “dilatate” tempistiche nell’istruttoria procedimentale, per la più parte dipendenti da negligenza nella predisposizione della documentazione tecnica da parte del privato.
9.5. Con riferimento alla prima proroga:
a) all’amministrazione appellante era stato chiesto un parere sulla richiesta del privato di posticipare dal 31.12.2009 al 31.12.2015 la conclusione dei lavori di ricomposizione ambientale del sito;
b) il Comune di Paese si è espresso negativamente in merito a tale richiesta;
c) con il provvedimento impugnato, a fronte del ritardo istruttorio di cui si è detto, la Regione ha deciso di posticipare il termine per la conclusione dei lavori di ricomposizione ambientale dal 31.12.2009 al 31.12.2016;
d) quanto sopra avrebbe dovuto comportare la necessità di risentire sul punto il parere del Comune.
9.6. Analoga situazione si è riproposta con la seconda proroga:
a) all’amministrazione appellante era stato chiesto un parere sulla richiesta del privato di posticipare dal 31.12.2016 al 31.12.2020 la conclusione dei lavori di ricomposizione ambientale del sito;
b) il Comune si è espresso anche in questa circostanza negativamente;
c) con il provvedimento impugnato, a fronte del ritardo istruttorio di cui si è detto, la Regione ha deciso di posticipare il termine per la conclusione dei lavori di ricomposizione ambientale dal 31.12.2016 al 30.09.2022.
9.7. Vi sarebbe stata una violazione del principio di leale collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e di buon andamento dell’agire amministrativo. Se il Comune di Paese fosse stato nelle condizioni di esprimersi, dapprima sulla richiesta di proroga al 2016, e successivamente, sulla richiesta di proroga sino al 30.09.2022, avrebbe potuto far valere le ragioni dall’Ente ritenute ostative, anche ulteriori e diverse rispetto a quelle espresse, rispettivamente nella deliberazione della Giunta comunale n. 126/2011 e nella deliberazione 67/2017.
10. Con il secondo motivo l’appellante, in sintesi, argomenta come segue.
10.1. Sarebbero erronei anche i capi della sentenza n. 535/2023 che hanno respinto il secondo e il terzo motivo proposti con il ricorso introduttivo.
10.2. Con tali censure, in particolare, il Comune aveva lamentato il fatto che il Decreto n. 74 del 10.4.2013 fosse stato adottato in violazione delle indicazioni e degli elementi di valutazione contenuti nella delibera di Giunta Regionale n. 949 in data 9 marzo 1993, avendo la Regione motivato la proroga accordata a IA VE esclusivamente in ragione della sussistenza di una “consistente riserva” del giacimento autorizzato ancora da estrarre.
10.3. Il Giudice di prime cure ha ritenuto infondate le censure in esame sostenendo innanzitutto che sulla base della normativa vigente ratione temporis la proroga poteva essere concessa semplicemente sulla base di una “motivata richiesta”, e non era subordinata né a limiti temporali né a particolari requisiti o condizioni.
10.4. Tale affermazione non avrebbe considerato che esiste una delibera regionale (la n. 949), che detta “ Direttive per l’applicazione della L.R. 44/82 in ordine agli adempimenti previsti alla scadenza dei termini di coltivazione delle AV ”.
10.5. Tale delibera contiene specifici requisiti e specifiche condizioni ai fini del rilascio della proroga, nella misura in cui, proprio in relazione alle AV con termini di coltivazione prorogabili, ha previsto che:
a) nell’eventuale provvedimento di accoglimento dell’istanza dilatoria sia innanzitutto individuato “ il periodo di proroga da concedere sulla base, il più possibile reale, della capacità produttiva delle singole Ditte, determinato tramite il rapporto tra la quantità di materiale residuo e la produzione media dichiarata nell’ultimo triennio ”;
b) le motivazioni a corredo della domanda di proroga debbano avere i seguenti precisi elementi di valutazione: “ a) persistenza dell’ammissibilità ambientale delle coltivazioni in ordine agli aspetti geologici, paesaggistici e di ricomposizione; b) congruità dell’ammontare del deposito cauzionale in relazione agli obblighi posti a carico della ditta derivanti dall’autorizzazione; c) messa in evidenza dell’avvenuta corretta gestione dei lavori di coltivazione e considerazioni sull’eventuale contenzioso in atto relativamente al Comune, alla Provincia ed alla Regione ”.
10.6. Sarebbero ugualmente contestabili le ulteriori affermazioni del TAR Veneto, contenute nei §§ 10-12 della sentenza gravata, secondo cui:
a) la Regione Veneto avrebbe in ogni caso rispettato tutte le indicazioni contenute nella D.G.R. 949/1993 come risulterebbe dalla scheda informativa datata 2.4.2013 dimessa dalla Regione in giudizio;
b) la stessa Regione avrebbe valutato “ la relazione prodotta dalla società ” e dunque avrebbe valutato “ oltre al residuo da estrarre, anche i profili ambientali e lo stato di coltivazione, nonché la situazione del mercato ed il rallentamento dell'attività estrattiva conseguente alla crisi dell'industria edilizia ”.
10.7. In giudizio non sarebbe mai stata prodotta una scheda informativa datata 2.4.2013; l’unica “Scheda Informativa” agli atti del giudizio, prodotta dalla Regione è quella relativa all’istanza di proroga presentata da IA VE in data 20.12.2016. Nella Relazione allegata all’istanza di proroga presentata nel 2009 da IA VE i rilievi e le indicazioni contenuti nella D.G.R.V. 949/1993 sono in realtà affrontati (soprattutto per quanto concerne le tematiche della ricomposizione ambientale e degli aspetti geologici e paesaggistici) in maniera superficiale, mediante affermazioni spesso apodittiche.
10.8. La Regione non avrebbe seguito le indicazioni contenute nella D.G.R.V. 949/1993. Come risulta dalla documentazione agli atti di causa, la determinazione di un differente e più ampio termine di conclusione dei lavori di coltivazione, rispetto a quello richiesto dall’impresa titolare dell’autorizzazione, non sarebbe fondata sulla capacità produttiva della ditta. Né risulterebbe essere stata decisa all’esito di una valutazione operata secondo i criteri sopra ricordati, non avendo la Regione detto nulla:
a) in relazione alla persistente ammissibilità ambientale delle coltivazioni;
b) riguardo alla congruità dell’ammontare del deposito cauzionale;
c) per quanto concerne la correttezza nella gestione dei lavori di coltivazione;
d) riguardo l’effettiva capacità produttiva della ditta titolare dell’autorizzazione.
10.9. Da un lato, per supportare la propria decisione, l’Amministrazione regionale ha valorizzato “ il notevole tempo trascorso per il completamento dell’iter istruttorio”. Dall’altro lato il Decreto n. 74 del 10.4.2013, sempre per giustificare la proroga accordata, ha fatto propria la motivazione contenuta nella nota della Direzione Regionale Geologia e Georisorse, prot. n. 99753-E.420.022, in data 6.3.2013. Nella ricordata nota si sostiene in particolare, quanto alla possibilità di concedere un’ulteriore dilazione temporale, che “ la condizione necessaria per il rilascio della proroga dei termini per la conclusione dei lavori è che vi sia ancora una consistente riserva del giacimento autorizzato ancorché determinata in via approssimativa ”. Anche tale motivazione si porrebbe in contrasto con le indicazioni e i criteri di valutazione posti dalla D.G.R.V. 9 marzo 1993 n. 949, e più in generale con gli obblighi di adeguata motivazione dell’atto.
11. Con il terzo motivo l’appellante, in sintesi, argomenta come segue.
11.1. Viene censurato anche il capo della sentenza con cui il TAR ha ritenuto infondato il IV motivo di ricorso: motivo con cui il Comune ha lamentato l’illegittimità del Decreto 74/2013 in ragione della mancata o comunque non corretta considerazione di propri apporti procedimentali da parte della Regione Veneto; in particolare:
a) di quanto evidenziato nella nota prot. n. 7456 in data 8.4.2013;
b) di quanto rappresentato nella deliberazione giuntale n. 126/2011 in ordine alla “ presenza di zone escavate in difformità rispetto a quanto autorizzato che, sebbene già oggetto di sanzioni in passato, andrebbero quantomeno considerate a scomputo nel calcolo della quantità di materiale da scavare ”.
11.2. Con riferimento a tale secondo aspetto, il Giudice di prime cure nel riportare il contenuto della nota 99753 del 6.3.2013 ha sostenuto che mediante tale nota la Regione avrebbe puntualmente replicato ai rilievi comunali contenuti nella deliberazione giuntale 126/2011. Tuttavia, tale nota non avrebbe in realtà considerato adeguatamente la ratio della contestazione comunale. È vero che la quantità di materiale scavato in difformità non può far diminuire la quantità di materiale scavabile nell’osservanza del progetto. Tuttavia la Regione Veneto, nella citata nota 99753 del 6.3.2013 - e così anche lo stesso T.A.R. Veneto, nella misura in cui ha valorizzato la suddetta nota – avrebbero dimostrato di non aver compreso il rilievo che comunque deve essere dato alla quantità di materiale scavato in difformità nell’ambito di un procedimento amministrativo, quale quello di specie, dove le Amministrazioni competenti devono valutare: - se vi siano ragioni oggettive ed importanti che hanno impedito al privato di estrarre il materiale di cava entro il termine previsto in concessione (ragioni oggettive particolarmente importanti tali da giustificare una proroga del termine a suo tempo assegnato – e via via prorogato – per la coltivazione della cava e la successiva ricomposizione ambientale) oppure - se per contro tali ragioni oggettive e rilevanti non sussistano, essendo addebitabile alla parte privata il mancato completamento dell’escavazione del materiale di cava entro il termine a suo tempo fissato (e prorogato).
11.3. Qualora risulti che la parte privata abbia proceduto a estrarre materiale in aree e zone non autorizzate, tale fatto non preclude alla parte privata di continuare a estrarre materiale nelle zone autorizzate entro i termini fissati in concessione: e pur tuttavia esso diviene circostanza rilevante – a prescindere dal fatto che per tali comportamenti, come valorizzato dal T.A.R. Veneto sia stata già irrogata una sanzione da parte delle autorità competenti - dato che, alla scadenza del termine per la coltivazione, non sarà di certo possibile per la parte privata e la Regione ritenere che … vi sia stata un’oggettiva impossibilità a completare l’escavazione perché il materiale ancora presente all’interno della cava non era richiesto, o comunque non era assorbibile, dall’attività aziendale (e cioè da quell’attività aziendale che per converso aveva ravvisato la necessità di estrarre materiale da zone non autorizzate…).
11.4. Per quanto concerne invece la mancata considerazione dei rilievi contenuti nella nota n. 7456 in data 8.4.2013, il T.A.R. Veneto ha sostenuto che tale nota sarebbe pervenuta alla Regione dopo l’adozione del Decreto n. 74 del 10.4.2013. Anche questa affermazione viene contestata, perché il Giudice di primo grado non avrebbe considerato che la nota in data 8.4.2013:
a) è stata trasmessa dal Comune, alla Regione, prima dell’emanazione del Decreto n. 74 del 10.4.2013;
b) è comunque pervenuta alla Regione varie settimane prima rispetto a quando la Regione ha provveduto a inviare all’ente ricorrente il Decreto n. 74 del 10.4.2013: nulla impedendo, alla Regione, di intervenire in autotutela sul proprio Decreto o comunque di integrarlo, tenendo in considerazione gli apporti che il Comune di Paese aveva inviato a procedimento ancora pendente.
12. Con il quarto motivo l’appellante, in sintesi, argomenta come segue.
12.1. La sentenza viene censurata anche in relazione ai capi mediante i quali sono stati rigettati sia il quinto motivo di ricorso introduttivo sia la similare censura contenuta nell’ottavo motivo del primo atto di motivi aggiunti. Con tali censure il Comune aveva dedotto la contraddittorietà esistente tra il Decreto n. 74 del 10.4.2013 e il Decreto n. 334 del 2.10.2018 e precedenti atti di proroga, soprattutto quelli emessi nel 1987, 1988, 1989 e 1990.
12.2. Secondo il T.A.R. Veneto, tuttavia non vi sarebbe alcuna contraddittorietà, in quanto “ il rilascio delle proroghe [avrebbe] tenuto conto del diverso contesto ” e del radicale mutamento delle condizioni di mercato, nonché del fatto che, rispetto alla fine degli anni ’80 del secolo scorso, si ritiene oggi preferibile “ perseguire il corretto sfruttamento delle AV già in essere, piuttosto che l’apertura di nuove ”. Una simile motivazione denoterebbe come il Giudice di prime cure non abbia considerato le censure sollevate.
12.3. Sia nella D.G.R.V n. 8100 del 30.12.1987, sia nella D.G.R.V. n. 9049 del 28.12.1988 sia, infine, nella D.G.R.V. n. 7919 del 22.12.1989 è affermato che “ il rilascio della proroga non [era] un atto né automatico né dovuto. Essa non [doveva] costituire motivo per dilazionare nel tempo la conclusione dei lavori, con particolare riferimento a quelli di composizione ambientale. Ciò [era] imposto dall’accresciuta sensibilità per il rispetto dell’ambiente, …. Da quanto sopra discende la necessità di disciplinare rigidamente le proroghe dei termini di coltivazione con la finalità di soddisfare le esigenze di mercato ma, nel contempo, di pervenire nei tempi più brevi possibili alla ricomposizione finale prevista con l’autorizzazione accordata ”.
12.4. Come si può evincere dai passaggi delle tre deliberazioni che sono stati riportati, esse sono state quindi emesse nell’ottica di pervenire, nel più breve tempo possibile, all’esaurimento dell’attività di cava e alla conclusione dei lavori di ricomposizione ambientale. Le medesime argomentazioni sono contenute anche nella D.G.R.V. n. 7138 del 18.12.1990 in cui pure la Regione Veneto ha deciso di prorogare il termine di conclusione dei lavori di estrazione fino al 31/12/1994 e il termine di conclusione dei lavori di sistemazione fino al 30/06/1995 precisando che questa avrebbe dovuto essere intesa quale “ ultima definitiva proroga ”.
12.5. Sostenere che è preferibile “ perseguire il corretto sfruttamento delle AV già in essere, piuttosto che l’apertura di nuove ” dovrebbe portare a ritenere doveroso pretendere il puntuale rispetto degli atti con cui si autorizza lo sfruttamento della cava (anche in relazione alla tempistica prevista) e se del caso - a fronte del mancato sfruttamento di una cava nei termini ab origine fissati e se del caso prorogati - non già continuare a prorogare di cinque anni in cinque anni i termini di coltivazione (aspettando che le condizioni del mercato siano tali da portare l’operatore ad estrarre ghiaia), ma pretendere il ripristino ambientale (secondo quanto previsto in sede di autorizzazione) e se del caso valutare in futuro il rilascio di una nuova autorizzazione in loco qualora vengano a ripresentarsi concretamente i presupposti e le condizioni per procedere in tal senso.
13. Con il quinto motivo l’appellante, in sintesi, argomenta come segue.
13.1. Sarebbe fondata anche la prima censura proposta con l’atto di motivi aggiunti di ricorso notificato il 31.12.2018 (e rigettata dal TAR). Il Decreto n. 334 in data 2 ottobre 2018 e gli ulteriori atti impugnati con l’atto di motivi aggiunti di ricorso derivano la propria illegittimità dai provvedimenti e dagli atti che sono stati impugnati con il ricorso n. 1357/2013 che ha introdotto il giudizio di prime cure.
14. Con il sesto motivo l’appellante, in sintesi, argomenta come segue.
14.1. Sarebbe meritevole di riforma anche il capo della sentenza 535/2023 che ha rigettato la seconda censura proposta nell’atto di motivi aggiunti notificato il 31.12.2018 ossia la censura con la quale si è denunciata l’illegittimità del Decreto n. 334 del 2.10.2018, nella misura in cui esso ha accordato un’ulteriore proroga dell’autorizzazione all’attività di coltivazione, dopo la scadenza dell’efficacia della precedente proroga accordata.
14.2. Secondo il T.A.R. Veneto il motivo in esame sarebbe infondato in quanto “ l’istanza è stata presentata dalla società prima della scadenza del termine, sicché sulla sua tempestività non incide il tempo intercorso per l’esame della domanda da parte dell’amministrazione regionale ”.
14.3. L’assunto del Giudice di prime cure tuttavia, si porrebbe in contrasto con i principi generali in materia di proroga. In particolare, come evidenziato dalla giurisprudenza la proroga di un atto può essere legittimamente disposta solo quando il termine di efficacia dello stesso non sia ancora scaduto. Diversamente, una volta intervenuta la scadenza di un provvedimento, si può fare luogo solamente ad una rinnovazione dello stesso, istituto differente dalla proroga, in quanto richiede, ai fini della sua legittima formazione ed adozione, il compiuto svolgimento una nuova approfondita istruttoria e l’applicazione delle disposizioni normative applicabili ratione temporis ai nuovi provvedimenti.
14.4. La conclusione cui perviene il T.A.R. Veneto sarebbe inoltre erronea, nella misura in cui non considera che, nella vicenda sub judice IA VE:
a) ha provveduto a presentare la propria istanza a soli 10 giorni dalla scadenza del termine del 31.12.2016 di cui alla precedente proroga, rendendo impossibile – anche a prescindere dalle Festività Natalizie – l’evasione della richiesta entro il menzionato termine del 31.12.2016;
b) è rimasta inerte, per quasi due anni, nel lamentare il silenzio inadempimento della Regione sull’istanza di proroga.
15. Con il settimo motivo l’appellante, in sintesi, argomenta come segue.
15.1. Viene chiesta la riforma anche del capo della sentenza con il quale il TAR, nel rigettare la quarta censura sollevata con il primo atto di motivi aggiunti di ricorso, ha sostenuto che “ l’istruttoria [avrebbe] dato puntualmente conto sia delle attività di ricomposizione già effettuate, sia di quelle ancora necessarie ” e che non sarebbe contradditoria né irragionevole la decisione di accordare, per la ricomposizione ambientale, il termine di un anno.
15.2. L’indicazione del termine finale per il completamento dei lavori di coltivazione della cava “Padernello” contenuta nel Decreto n. 334 del 2.10.2018 sarebbe contraddittoria ed illogica, nella misura in cui:
a) da un lato, nel citato decreto, l’amministrazione regionale evidenzia che “ la ricomposizione ambientale, riconducibile alla fascia perimetrale del due laghetti di cava, …, risulta, in buona parte, già realizzata sia dal punto di vista morfologico che in termini di copertura forestale, per la presenza di una diffusa colonizzazione da parte di specie arboree e arbustive tipiche della zona” e soggiunge che “le superfici che rimangono ancora da sottoporre alle opere ricompositive sono circoscritte ad alcuni settori dove risultano da ultimare le estrazioni (bacino sud) e alla zona occupata dagli impianti di lavorazione degli inerti (bacino nord) …”;
b) dall’altro lato, nonostante queste premesse (da cui emerge una non particolare rilevanza degli interventi che al riguardo avrebbero dovuto essere completati) la Regione, aderendo in maniera apodittica alle indicazioni contenute nella Relazione Tecnica presentata da IA VE (indicazioni, peraltro, a loro volta apodittiche), ha ritenuto, in maniera contraddittoria, di concedere, per il completamento degli specifici lavori di ricomposizione ambientale della cava sub judice , un lungo termine decorrente dal 30.09.2021 (data di ultimazione “prevista” per i lavori di estrazione) al 30.09.2022 – per completare tali lavori di ripristino.
16. Con l’ottavo motivo l’appellante, in sintesi, argomenta come segue.
16.1. Nel rigettare la quinta doglianza contenuta nel primo atto di motivi aggiunti, il TAR ha innanzitutto richiamato le argomentazioni svolte con riferimento alle similari doglianze contenute nel II e nel III motivo del ricorso introduttivo. Sono quindi richiamate le considerazioni esposte all’interno della seconda censura, con le quali sono stati contestati i capi della sentenza n. 535/2023 del T.A.R. Veneto che hanno respinto i suddetti motivi.
16.2. Il Giudice di primo grado, tuttavia, ha sostenuto che la quinta censura proposta dal Comune di Paese nel primo atto di motivi aggiunti non meritasse accoglimento anche per il fatto che “ l’ulteriore proroga richiesta è stata motivata dalla mancata estrazione nell’ultimo triennio, circostanza da cui consegue l’invarianza, rispetto al periodo precedente, della capacità produttiva della cava e altresì la mancata produzione delle analisi chimiche e battierologiche delle acque del laghetto di cava ”.
16.3. Un simile assunto tradirebbe una erronea comprensione, da parte del T.A.R. Veneto, della censura qui in esame.
16.4. Considerato infatti che, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 949/1993, il periodo di proroga va concesso “ sulla base, il più possibile reale, della capacità produttiva delle singole Ditte ” se risulta dimostrato che da svariati anni l’attività estrattiva è bloccata, non avrebbe senso continuare a concedere ulteriori dilazioni dei termini di completamento dei lavori, ma occorrerebbe prendere atto che la capacità produttiva “reale” dell’operatore economico è pari a zero, e dunque pervenire al rigetto dell’istanza di proroga.
16.5. Per quanto concerne l’assunto del T.A.R. Veneto secondo cui la mancata estrazione nell’ultimo triennio giustificherebbe la mancata produzione delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque - nel Decreto n. 334 del 2.10.2018 l’amministrazione regionale ha manifestato la propria intenzione di adeguare “ alle nuove norme sulla tutela della qualità delle acque, tramite sostituzione, la prescrizione di cui al punto 3) lett. o) della D.G.R. n. 2421 del 23.05.1978 … ”, inserendo poi effettivamente una previsione in virtù della quale viene fatto obbligo “ alla ditta di provvedere al monitoraggio qualitativo delle acque di falda, mediante prelievi da effettuarsi prima della ripresa dei lavori e, in seguito, con cadenza semestrale ”.
16.6. Tale volontà di adeguamento delle prescrizioni contenute nei precedenti provvedimenti autorizzatori non è stata accompagnata da una puntuale verifica in ordine al fatto se la previsione previgente fosse stata effettivamente rispettata, specialmente negli ultimi anni, dall’odierna controinteressata. In particolare, nel Decreto dirigenziale citato non viene in alcun modo preso in considerazione il fatto che la società controinteressata, dopo il mese di novembre 2010, non ha più provveduto a produrre al Sindaco, e al competente ufficio regionale, i “ risultati delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque del laghetto di cava ” da eseguirsi “ fino al termine delle estrazioni, ogni 6 mesi” : e ciò, nonostante i solleciti provenienti dall’amministrazione ricorrente.
17. Con il nono motivo l’appellante, in sintesi, argomenta come segue.
17.1. Viene chiesta la riforma della sentenza n. 535/2023 anche in relazione ai capi con i quali sono state rigettate la sesta e la settima censura proposte con i primi motivi aggiunti. Con la sesta censura, in particolare, il Comune di Paese ha evidenziato come l’ulteriore proroga concessa con il Decreto n. 334 del 2.10.2018 sia stata accordata in ragione della presenza all’interno della cava “Padernello”, di una significativa superficie di scavo residuale e, conseguentemente, un significativo volume di materiale da scavo ancora da estrarre: tanto, in contrasto con le indicazioni e i criteri di valutazione posti dalla D.G.R.V. 9 marzo 1993 n. 949 (sopra richiamati) e più in generale con gli obblighi di adeguata motivazione dell’atto.
17.2. Con la settima censura la parte appellante ha invece lamentato la mancata considerazione, da parte della Regione Veneto:
a) della circostanza per cui la maggior parte del materiale ancora da estrarre fosse dislocata in un’area occupata da impianti di lavorazione di cui, al momento della presentazione dell’istanza di proroga, non erano stati assentiti la sistemazione e lo spostamento;
b) del fatto che IA VE, al momento della presentazione dell’istanza di proroga, non abbia dichiarato di essere coinvolta in un procedimento di accertamento di illecito amministrativo, per aver proceduto ad escavazioni in difformità a quanto previsto dal progetto autorizzato.
17.3. Il T.A.R. Veneto, ha affermato che le menzionate doglianze sarebbero smentite dal contenuto del Decreto n. 334 del 2.10.2018.
17.4. Ha sostenuto, in particolare, il Giudice di primo grado:
a) che il citato Decreto avrebbe adeguatamente replicato a tutti i profili formulati dal Comune di Paese nella deliberazione giuntale n. 67/2017;
b) che con specifico riferimento alla tematica relativa al fatto che la maggior parte del materiale da scavare si trovi in un’area occupata di impianti di lavorazione, “ la presenza di un impianto che occupa una parte del sito non osta alla prosecuzione delle attività ”.
17.5. Gli assunti del T.A.R. Veneto sul punto denoterebbero, anche in questo caso, una mancata comprensione dell’oggetto delle censure sollevate.
17.6. Resta fermo, innanzitutto, per quanto concerne la sesta censura proposta con l’atto di motivi aggiunti di ricorso del 31.12.2018, quanto è stato dedotto nel secondo motivo di appello in ordine alla fondatezza delle similari doglianze sollevate con il secondo ed il terzo motivo di ricorso introduttivo.
17.7. Inoltre, su una porzione della superficie di scavo sono a tutt’oggi presenti impianti per l’escavazione e la coltivazione della cava: ciò posto, sarebbe innegabile l’impossibilità di procedere nel prossimo futuro all’escavazione in tale area (di modo che, risulterebbe apodittica l’affermazione del T.A.R. Veneto secondo cui la presenza degli impianti non precluderebbe comunque lo svolgimento dell’attività estrattiva).
17.8. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal TAR, il Decreto n. 334 del 2.10.2018 si caratterizzerebbe per la sussistenza di carenze istruttorie e motivazionali, specialmente in relazione alla tematica inerente la dichiarazione con cui IA VE ha sostenuto che al momento della presentazione dell’istanza (ossia il 19.12.2016) non vi era alcun contenzioso “ in atto con i diversi enti pubblici addetti al controllo dell’attività estrattiva ”. A partire dal 14.12.2016 IA VE S.r.l. era stata coinvolta in un procedimento di “ accertamento di illecito amministrativo in materia di AV … ” relativo alla cava “Padernello” avviato dalla Provincia di Treviso: in particolare, per aver proceduto ad escavazioni in difformità a quanto previsto nel progetto autorizzato. Nessun cenno circa il menzionato procedimento – pendente al momento della presentazione dell’istanza di proroga – è rinvenibile all’interno del Decreto n. 334 del 2.10.2018 o all’interno degli atti dell’istruttoria procedimentale.
18. Con il decimo motivo l’appellante, in sintesi, argomenta come segue.
18.1. Sarebbe da riformare anche il capo della sentenza n. 535/2023 che ha respinto la nona censura proposta nel primo atto di motivi aggiunti: ovvero la censura con la quale l’amministrazione ha evidenziato come il Decreto n. 334 del 2.10.2018 dovesse ritenersi illegittimo anche e soprattutto in considerazione del fatto che nel caso di specie – in ragione della totale interruzione, già a partire dal 2013, dello svolgimento di qualsiasi attività estrattiva - si sarebbe dovuti pervenire ad una dichiarazione di decadenza del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato.
18.2. Secondo il T.A.R. Veneto la doglianza non merita accoglimento perché mediante la stessa non si sarebbe rivolta una specifica censura al “provvedimento di proroga” bensì si sarebbe inteso “ sollecitare l’adozione di un atto fondato su diversi presupposti e condizioni ”.
18.3. Si tratterebbe di un’affermazione priva di fondamento. Mediante il motivo di ricorso in esame il Comune di Paese, infatti, non ha inteso richiedere alla Regione di adottare un provvedimento diverso da quello in concreto emesso: ha evidenziato come sulla base dell’effettiva situazione di fatto esistente non si sarebbe potuti pervenire ad altro, se non all’emanazione di un provvedimento di decadenza, non potendosi certo prorogare un’autorizzazione da dichiarare decaduta.
18.4. Sia ai sensi dell’articolo 30 della L.R. 44/82 – applicabile ratione temporis alla fattispecie – sia sulla base di quanto oggi previsto dalla L.R. 13/2018 – è possibile dichiarare decaduta l’autorizzazione tanto nell’ipotesi in cui il soggetto titolare in un determinato momento non stia più dando adeguato sviluppo ai lavori di coltivazione del giacimento (a prescindere dunque da quanto è stato svolto nel passato), quanto nell’ipotesi in cui “ sia venuta meno la capacità tecnica o economica del titolare ”.
18.5. Già a partire dal 2013 e sino all’emanazione del Decreto n. 334/2018, la controinteressata non aveva più proceduto allo svolgimento di alcuna attività estrattiva. La stessa IA VE, nella Relazione Tecnica allegata all’istanza di proroga presentata nel 2016, ha espressamente riconosciuto che all’interno della cava “… attualmente (ma in realtà già dal 2013 come sopra si è detto) gli scavi sono stati sospesi a seguito della ridotta richiesta di materiale inerti da parte del mercato… ”. Tale situazione si è protratta anche negli anni successivi ove si consideri che, anche dopo l’emanazione del Decreto n. 334 del 2.10.2018, “ non sono avvenuti scavi presso la “cava di ghiaia e sabbia denominata Padernello sita in Comune di Paese ”. Ciò significa che da oltre 14 anni non viene più svolta alcuna attività di estrazione all’interno della cava “Padernello”.
18.6. Tale circostanza integrerebbe i presupposti di legge per pervenire, all’emanazione di una dichiarazione di decadenza del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato e comunque impedirebbe di concedere una proroga ad un’autorizzazione da dichiararsi decaduta:
a) al fine di concedere una proroga ad un’autorizzazione alla coltivazione di una cava le Amministrazioni competenti devono valutare se vi siano ragioni oggettive ed importanti che hanno impedito alla parte privata di estrarre il materiale di cava entro il termine fissato nel provvedimento di concessione;
b) se per contro, come nel caso di specie, tali motivazioni oggettive e rilevanti non sussistono, posto che la parte privata ha autonomamente preferito (per ragioni di propria convenienza economica, anche legate alla ridotta richiesta del mercato) da più di un decennio (e, al momento dell’emanazione del Decreto n. 334 del 2.10.2018, già da oltre 5 anni) di non continuare nell’escavazione del materiale di cava e non osservare la tempistica del “progetto di coltivazione” posta a base dell’autorizzazione, non si può procedere ad una proroga, ma si deve pronunciare la decadenza dell’autorizzazione ex art. 30 della L.R. 44/1982.
19. Con l’undicesimo motivo l’appellante, in sintesi, argomenta come segue.
19.1. Viene censurato il capo della pronuncia gravata mediante il quale si è sostenuta l’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto prot n. 347125 del 24.8.2018 e della nota del Direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto, prot. n. 310447 in data 24.7.2018 in quanto si tratterebbe di atti endo-procedimentali, “ in sé privi di efficacia lesiva per i quali difetta quindi l’interesse alla domanda di annullamento ”.
19.2. Nel momento in cui la Regione decide:
a) di chiedere all’U.O. competente di fornire questi contributi, denominandoli pareri (“ con nota n. 310447 in data 24.07.2018 è stato chiesto all’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di esprimere un parere sulla Dichiarazione di non necessità della V.Inc.A ”);
b) di attribuire loro rilevanza, menzionandoli in più passaggi del provvedimento di proroga;
c) di “ recepire e fare proprie le prescrizioni/raccomandazioni contenute nel parere espresso in data 24.08.2018 ”, essi entrano a far parte dell’istruttoria procedimentale e pertanto è possibile sollevare anche nei loro confronti vizi di carattere istruttorio e motivazionale come in effetti ha fatto il Comune di Paese.
19.3. Quanto sopra, a maggior ragione ove si consideri che l’atto prot n. 347125 del 24.8.2018:
a) da un lato evidenzia come “ la dichiarata non necessità di valutazione di incidenza ” di cui al punto n. 23 della D.G.R. 1400/2017 “ risulta ammissibile solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie tutelate dalle direttive 92/43Cee e 2009/147/Ce ”;
b) dall’altro lato - anziché escludere la necessità di una valutazione di incidenza motivando e dimostrando che l’intervento non avrebbe effetti a carico dell’habitat e delle specie tutelate – esclude la necessità di una valutazione di incidenza dicendo che … si riuscirebbe ad escludere che l’intervento possa avere effetti a carico dell’habitat e delle specie tutelate … se si assumessero “ nell’atto autorizzativo … anche ulteriori indicazioni (puntualmente indicate a pag. 3 del medesimo atto) finalizzate ” a “ garantire che gli effetti conseguenti all’attuazione dell’intervento in argomento non determinino variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all’interno dell’ambito di influenza e agli habitat di interesse comunitario”; a rendere [quindi] ammissibile la … dichiarazione di non necessità di” V.INC.A presentata da IA VE “e perseguire la tutela degli habitat e delle specie dei siti della rete Natura 2000 interessati”.
19.4. Si tratta di prescrizioni e indicazioni che sono state recepite in toto nel Decreto n. 334 del 2.10.2018. Sarebbe innegabile il concreto rilievo assunto, nella vicenda sub judice sia dall’atto prot n. 347125 del 24.8.2018 sia dalla nota, prot. n. 310447 del 24.7.2018: soprattutto il primo dei due atti menzionati, lungi dal costituire “ un mero contributo collaborativo rispetto alla ricognizione degli habitat e delle specie di interesse comunitario dei siti della rete Natura 2000 ” come sostenuto dal T.A.R. Veneto, ha per converso assunto valenza di atto integrativo del Decreto n. 334 del 2.10.2018.
20. Con il dodicesimo motivo l’appellante, in sintesi, argomenta come segue.
20.1. Sarebbe meritevole di riforma il capo della sentenza n. 535/2023 con il quale il T.A.R. Veneto ha ritenuto inammissibili, per tardività, tutte le ulteriori censure proposte, con il secondo atto di motivi aggiunti, nei confronti del Decreto n. 334 del 2.10.2018 sostenendo al riguardo che “ i profili censurati [sarebbero stati] già conosciuti dal Comune ricorrente fin dalla lettura del decreto censurato con il precedente ricorso ”.
20.2. Solamente nel momento in cui il Comune di Paese è venuto a conoscenza dell’atto prot. n. 347125 datato 24.8.2018 (conoscenza avutasi solamente a seguito della ricezione della nota prot. n. 61140 del 13.2.2019), sarebbe stato possibile per l’appellante scoprire che:
a) nel ridetto atto l’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha suggerito alla Direzione Difesa Del Suolo di “ assumere nell’atto autorizzativo, anche ulteriori indicazioni finalizzate a rendere ammissibile la predetta dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza e perseguire la tutela degli habitat e delle specie dei siti della rete Natura 2000 interessati ” nel rispetto delle disposizioni della L. n. 241/90 e previa preliminare fase istruttoria concludentesi con un atto di valutazione; provvedendo nel prosieguo dell’atto ad un’elencazione delle iniziative ritenute di maggior rilievo ed interesse;
b) tuttavia, nonostante la chiarezza di quanto suggerito, la Direzione Difesa del Suolo non ha fatto nessuna ulteriore valutazione istruttoria e valutativa sul punto essendosi limitata nel decreto dirigenziale n. 334 del 2 ottobre 2018 a fare un “copia incolla” di tutte le indicazioni date dalla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV senza avviare in relazione ad esse alcuna istruttoria volta alla valutazione di tali iniziative, senza comunque coinvolgere gli altri soggetti interessati (tra cui, all’evidenza, il Comune di Paese) e senza provvedere, da ultimo all’emanazione dell’atto di valutazione prodromico all’adozione del provvedimento conclusivo.
20.3. La censura in esame, per come formulata, non poteva che essere sollevata in esito alla conoscenza dell’atto prot. n. 347125 datato 24.8.2018.
20.4. Ugualmente tempestiva sarebbe la censura “B.3” mediante la quale si è dedotta l’illegittimità del Decreto n. 334 del 2.10.2018 per non aver la Regione Veneto richiesto a IA VE di provvedere ad integrare la propria Relazione Tecnica sulla base di quanto previsto dalla D.G.R.V 1400/2017. Anche in questo caso, l’interesse a proporre una simile censura sarebbe sorto solamente nel momento in cui il Comune ha avuto modo di conoscere il contenuto dell’atto prot. n. 347125 del 24.8.2018.
20.5. Dovrebbe infine ritenersi proposta in termini anche la censura “B.4”, ossia la censura con la quale si è evidenziato come, né la relazione tecnica prodotta da IA VE in data 13.4.2017 né la dichiarazione di non necessità della V.Inc.A prodotta in data 21.4.2017 siano state sottoscritte con firma digitale, non consentendo di verificare la corrispondenza tra soggetto dichiarante e firmatario. Solamente nel momento in cui si è potuto leggere l’atto prot n. 347125 in data 24 agosto 2018 infatti, si è venuti a conoscenza del fatto che l’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV della Regione Veneto aveva raccomandato alla Direzione Difesa del Suolo “ di acquisire ” la suddetta documentazione “ firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante ”; soprattutto, si è potuto accertare che tale raccomandazione non è stata ottemperata dalla Direzione Difesa del Suolo (con evidente lacuna istruttoria e contraddittorietà rispetto alla suddetta “raccomandazione”) dato che nel Decreto Dirigenziale n. 334 in data 2.10.2018 si fa ancora riferimento alla “ dichiarazione … n. 159211 in data 21/04/2017 con la quale si attesta che non risulta necessaria la valutazione di incidenza ”, ovvero proprio alla dichiarazione dimessa in primo grado (sub doc. 60), priva di firma digitale; non vi è per converso alcun riferimento, neppure implicito, ad una differente dichiarazione acquisita successivamente all’atto prot. n. 347125 del 24.08.2018.
20.6. Da quanto sopra discenderebbe la necessità di una pronuncia del Giudice sulla fondatezza di tale secondo atto di motivi aggiunti di ricorso e delle censure in esso contenute.
21. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate. Va premesso che I.C.G. s.r.l. ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avendo i provvedimenti impugnati esaurito l’efficacia e prodotto tutti i loro effetti. La proroga rilasciata con Decreto n. 74/2013 è scaduta al 31.12.2016, mentre il termine prorogato con Decreto n. 334/2018 è decorso il 30.09.2022. Il Comune di Paese ha dichiarato di mantenere un interesse alla coltivazione dell’appello anche se nelle more del giudizio è medio tempore decorso il termine prorogato. L’amministrazione, difatti, sostiene di avere interesse al sindacato sulla legittimità degli atti impugnati nel giudizio di primo grado ai fini risarcitori.
21.1. Come noto, per procedersi all’accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente la dichiarazione di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell'eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 c.p.a.; una volta manifestato l'interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare se l'atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell'azione di annullamento, mentre gli è precluso pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda (Consiglio di Stato sez. V, 30 dicembre 2024, n. 10450).
22. Nel merito, i motivi di appello seppure argomentati con ampi svolgimenti, sono infondati.
23. Il primo motivo è manifestamente infondato tenuto conto che la proroga consiste nella traslazione del termine per lo svolgimento dell’attività già autorizzata, attività già oggetto di autorizzazione rilasciata conformemente al procedimento disciplinato dalla L.R. 44 del 1982 vigente ratione temporis (la disciplina dell’attività di cava è ora contenuta nella Legge regionale 16/03/2018, n. 13). Nessun altro parere doveva essere richiesto al Comune dato che nessun nuovo apporto avrebbe potuto essere fornito. Il primo Giudice ha affermato in modo del tutto condivisibile che il parere comunale “ era stato espresso nel 2012 sulla proroga quinquennale, sicché la Regione ha correttamente ritenuto di non acquisirlo nuovamente, sia perché le ragioni di contrarietà non potevano che essere confermate, sia perché ciò avrebbe comportato un ulteriore aggravio dell’iter ”.
24. Non meno infondato è il secondo motivo. Tutte le considerazioni esposte dall’appellante si scontrano con l’evidenza costituita dal dato normativo. L’art. 25 della L.R. 44 del 1982 (Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione) prevede che la proroga possa essere accordata “su motivata richiesta”. Null’altro.
24.1. Non sussiste alcuna violazione della deliberazione della Giunta regionale n. 949 del 9 marzo 1993. IA VE ha prodotto una dettagliata relazione su cui è stata effettuata la necessaria istruttoria. È peraltro difficilmente immaginabile quali altri approfondimenti avrebbero dovuto essere effettuati per una proroga tenuto conto della quantità di materiale residuo da scavare e dello stato di avanzamento dei lavori.
24.2. L’appellante sostiene che IA AV avrebbe fatto affermazioni apodittiche e che la Regione avrebbe aderito in maniera apodittica alle indicazioni contenute nella Relazione Tecnica presentata da IA VE. Il fatto che vi siano affermazioni apodittiche è ripetuto nel ricorso in appello sette volte, anche con riferimento alle motivazioni della sentenza impugnata. Il punto è che non vi è alcuna erroneità della sentenza impugnata, non potendosi ritenere erronea o carente una motivazione i cui argomenti giuridici sono sgraditi alla parte ricorrente. Ugualmente, non possono essere considerati “apodittici” percorsi motivazionali che non trovano condivisione da parte del Comune ricorrente.
25. Anche il terzo motivo di appello è infondato.
25.1. La manifesta infondatezza delle argomentazioni del Comune appellante si rileva dalle evidenze documentali oltreché dalla chiarezza delle motivazioni della sentenza impugnata. Il primo Giudice osserva lucidamente che i “ rilievi espressi dall'Amministrazione comunale nella nota prot. n. 7456 di data 8 aprile 2013, riguardanti la presenza di spezzoni e rottami metallici e di una consolidata vegetazione spontanea delle porzioni subaeree della cava, la stessa è pervenuta alla Regione dopo l’adozione del decreto 74 del 10 aprile 2013 qui censurato ”. Ma l’argomento ancor più decisivo è quello secondo cui le violazioni di cui si è resa responsabile la controinteressata sono state già oggetto di sanzioni ed è evidente che le sanzioni non possono inibire eventuali proroghe all’esercizio di un’attività economica, tranne nei casi previsti dalla legge.
26. Il quarto motivo è anch’esso infondato.
26.1. Il Comune di Paese esprime personalissime considerazioni sulla cura dell’interesse pubblico affidato alla Regione pretendendo di sostituirsi alle valutazioni che altro Ente è competente a svolgere. Il punto 46 dell’appello è particolarmente significativo di come il Comune non abbia tenuto conto del fatto che:
a) l’atto amministrativo rappresenta un frammento dell’attività che si presta ad essere valutato quanto alla sua conformità all’ordinamento, nonché quanto alla sua opportunità, valutando nel caso concreto la sua capacità di rispondere alle esigenze di cura dell’interesse pubblico;
b) il potere amministrativo, diversamente dall’autonomia privata, non è mai libero nel fine, ma è sempre teleologicamente vincolato al perseguimento dello scopo stabilito dalla legge di investitura;
c) tutta la ricostruzione del Comune appellante non tiene conto del fatto che il potere, almeno in astratto, è dotato della caratteristica della inesauribilità, nella misura in cui, almeno fin quando resta in vigore la norma attributiva del potere, la P.A. resta legittimata ad esercitarlo in una serie potenzialmente indeterminata di circostanze concrete.
26.2. Il rilascio delle proroghe, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, ha tenuto conto del diverso contesto e del mutamento della situazione del mercato. Tale valutazione spetta alla Regione e non certo al Comune.
27. Il quinto motivo di appello è ripetitivo di argomenti già spesi ed è infondato per le medesime ragioni finora esposte.
28. Il sesto motivo di appello è infondato.
28.1. L’appellante pretende di applicare alla fattispecie in esame regole che sono dettate, semmai, per le procedure a evidenza pubblica (per esempio, l’art. 120 commi 10 e 11 del Codice dei contratti pubblici). L'atto di proroga è l'atto che, attraverso un nuovo esercizio dello stesso potere amministrativo già esercitato, estende l'efficacia nel tempo dell'atto cui esso si riferisce. In questo caso, il primo Giudice ha correttamente osservato che l’istanza è stata presentata dalla società prima della scadenza del termine, sicché sulla sua tempestività non incide il tempo intercorso per l’esame della domanda da parte dell’amministrazione regionale.
28.2. Va peraltro osservato, visto che l’appellante richiama principi generali, che gli effetti del provvedimento amministrativo si producono per il futuro, salve alcune ipotesi di retroattività eccezionali, in quanto comportano la deroga ai confini ordinari dell'efficacia. Si tratta di casi che incidono sull'affidamento incolpevole dei destinatari del provvedimento e sulla garanzia della certezza delle situazioni giuridiche. La regola di irretroattività del provvedimento amministrativo opera con carattere di assoluta inderogabilità solo per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato, ma non per quelli di essa ampliativi.
29. Il settimo motivo di appello è infondato dato che è, anche in questo caso del tutto evidente, quanto correttamente osservato dal primo Giudice e cioè che l’istruttoria ha dato puntualmente conto sia delle attività di ricomposizione già effettuate, sia di quelle ancora necessarie.
29.1. Anche in questo caso, il Comune appellante afferma senza fondamento che la Regione avrebbe aderito in maniera apodittica alle indicazioni contenute nella Relazione Tecnica presentata da IA VE (indicazioni, peraltro, a loro volta apodittiche).
29.2. Tutto l’incedere degli argomenti del Comune si risolve nel pretendere di sostituire proprie valutazioni a quelle riservate dalla legge a un altro Ente.
30. L’ottavo motivo di appello, così come il nono, si basano su quella che è definita “ una erronea comprensione, da parte del T.A.R. Veneto, della censura qui in esame” (quinta doglianza contenuta nel primo atto di motivi aggiunti). Il TAR, a dire del Comune appellante, non avrebbe compreso neppure la sesta e la settima censura proposte con i primi motivi aggiunti (nono motivo di appello).
30.1. In realtà il primo Giudice ha ben compreso le censure proposte che, semplicemente, sono infondate.
30.2. L’inattività della IA VE non ha alcuna influenza sulla decisione di proroga dell’autorizzazione in una situazione quale quella che risulta evidente dagli atti di causa. Il TAR ha correttamente motivato la reiezione della censura sull’incontestabile assunto per cui “ l’ulteriore proroga richiesta è stata motivata dalla mancata estrazione nell’ultimo triennio, circostanza da cui consegue l’invarianza, rispetto al periodo precedente, della capacità produttiva della cava e altresì la mancata produzione delle analisi chimiche e battierologiche delle acque del laghetto di cava ”.
30.3. Non è necessario indugiare oltre l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “ Le doglianze trovano puntuale smentita nel testo del provvedimento censurato ”.
30.4. È sufficiente sottolineare che è contraria a ogni evidenza:
a) l’affermazione secondo cui sarebbe (anche in questo caso) “ apodittica ” la motivazione della sentenza;
b) l’affermazione secondo cui “ il Decreto n. 334 del 2.10.2018 si caratterizza per la sussistenza di evidenti carenze istruttorie e motivazionali ”.
31. Anche il decimo motivo di appello è infondato. E anche in questo caso, le motivazioni contenute nella sentenza impugnata sono pienamente condivisibili.
31.1. Intanto, che fosse da pronunciare un provvedimento di decadenza è affermazione sprovvista della minima prova in ordine ai presupposti legittimanti della stessa decadenza. Il fatto stesso che sia stata concessa una proroga smentisce in radice tale assunto. Ed è questo il motivo per cui il TAR ha respinto la censura dato che essa è diretta non contro il provvedimento esistente ma rappresenta una pretesa del Comune, pretesa senza fondamento. L’infondatezza della pretesa è manifesta se solo si dà lettura dell’art. 30 della L.R. 07/09/1982, n. 44 (oggi abrogato) richiamato a sostegno della stessa. La disposizione non prevedeva l’esercizio di un potere vincolato bensì discrezionale: “ L'autorizzazione, la concessione e il permesso di ricerca possono essere dichiarati decaduti quando:
a) il titolare non inizi i lavori di ricerca o di coltivazione del giacimento o non dia a essi adeguato sviluppo secondo il programma di ricerca o il progetto di coltivazione;
b) il titolare non ottemperi a un precedente provvedimento di sospensione dei lavori, adottato dalle autorità competenti nell'àmbito dei rispettivi poteri;
c) il diritto alla coltivazione o alla ricerca sia stato trasferito senza il preventivo nulla osta del Presidente della Provincia;
d) esclusivamente per l'autorizzazione, il titolare della stessa non abbia presentato il titolo alla disponibilità del giacimento entro il termine stabilito dal provvedimento;
e) non siano state ottemperate le prescrizioni del provvedimento per l'osservanza delle quali la decadenza sia stata espressamente prevista nel medesimo provvedimento;
f) sia venuta meno la capacità tecnica o economica del titolare” .
31.2. La presenza dei presupposti legittimanti l’esercizio di quel potere doveva essere oggetto di accurata istruttoria e, soprattutto, si tratta dell’esercizio di un potere riservato ad altra amministrazione e non al Comune.
32. Anche l’undicesimo motivo di appello è infondato data l’evidente inammissibilità della censura proposta in primo grado contro atti endoprocedimentali.
33. Ugualmente infondato è il dodicesimo motivo di appello. Il primo Giudice, anche in questo caso, non ha errato nel ritenere tardive le ulteriori censure in via autonoma mosse avverso il decreto di proroga contestato con i primi motivi aggiunti, in quanto i profili censurati erano già (pacificamente) conosciuti dal Comune ricorrente fin dalla lettura del decreto impugnato.
33.1. È appena il caso di osservare che le censure dichiarate tardive e riproposte mediante trascrizione delle epigrafi sono, anche in questo caso, manifestamente infondate.
33.2. È da condividere quanto affermato da I.C.G. a pagina 28 della memoria depositata l’8 novembre 2024 laddove si legge: “(…) il Comune di Paese pretende di sostituirsi, con valutazioni che si impongono nel merito, al decisum di natura tecnico economica della Regione. Finisce cioè per travalicare i propri compiti ed i limiti dell’intervento riservatogli dal legislatore regionale ”.
34. Per le ragioni sopra esposte l'appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 535/2023.
Condanna il Comune di Paese al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.000/00 (cinquemila) oltre accessori e spese di legge in favore di I.C.G. S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO