Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 106/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to RODOLFO MASERA Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in Piazza Duse 1 20122 Milano ITALIA;
RICORRENTE contro
, CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito – iscrizione Gestione Commercianti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 23/12/2024, il ricorrente conveniva in giudizio al fine di vedere accolte le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
«voglia la S. V. Ill.ma, in accoglimento del presente ricorso:
➢ NEL MERITO: a) annullare l'avviso di addebito impugnato n. 379 2024 00019425 18 000, formato dalla sede di Milano il 9.11.2024 e notificato in data 27.11.2024, per l'importo di euro CP_1
4.733,58 e relativo a contributi richiesti per la Gestione Commercianti dal 9/2022 al 12/2023, in quanto illegittimo non essendo dovuti i relativi contributi ivi richiesti, per insussistenza del presupposto contributivo in relazione alla posizione del ricorrente;
b) ordinare la cancellazione della posizione del
Dott. dalla Gestione Commercianti Parte_1 CP_1
- con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate.
In tema di presupposti normativi per l'iscrizione del socio amministratore di società commerciale alla
Gestione Commercianti e di ripartizione dell'onere assertivo e probatorio di esistenza degli stessi, giova richiamare le argomentazioni contenute nella sentenza App. Milano, sez. lav., 31 ottobre 2022, n. 843, che si attagliano pienamente al caso di specie:
Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità, con pronunce unanimi, ha affermato che: "sul piano previdenziale, infatti, secondo l' indirizzo espresso da questa Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018;
n. 23782 del 2019); ciò conferma l'indirizzo che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma
203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
2 in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell' impresa (vedi Cass., 14/02/2020, n. 3829; Cass.,
14/05/2020, n. 8945).
È compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017)" (cfr. ex multis Cass., Sez. Lav. n. 3829/2020).
E ancora: "presupposto imprescindibile per l' iscrizione alla gestione commercianti è - per il disposto della L. n. 662 del 1996, art. 1 comma 203 - la prova dello svolgimento dell'attività commerciale e che la qualità di socio unico di srl non
è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall' istituto assicuratore" (cfr. Ordinanze Cass., Sez. Lav. n. 4279/20 e n. 22169/21).
Alla luce di tali principi, la circostanza che il socio unico sia amministratore della s.r.l. unipersonale non fa, di per sé, supporre che egli partecipi personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Nella fattispecie per cui è causa, manca la prova in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'abitualità e della prevalenza del lavoro aziendale in capo all'appellante, in quanto l' onerato di fornire la relativa prova, nulla ha CP_1 dedotto sul punto, né ha formulato specifici capitoli di prova.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell' , secondo il quale "lo svolgimento dell'attività di impresa CP_2 da parte del socio unico in via abituale e prevalente deve presumersi fino a prova contraria" (cfr. pag. 5) memoria di costituzione di I grado) e che quindi doveva essere il ricorrente a dover provare "la mancanza dei requisiti richiesti" dall'art. 1 comma 203 L. n. 662 del 1996, il Collegio rileva che il relativo onere probatorio è sempre a carico dell' (in tal senso, cfr. Cass. Lav. n. 2665/21 e n. 22169/21). CP_1
Nello specifico, l' non solo non ha fornito alcuna prova in tal senso, ma dalla documentazione Controparte_3 prodotta dallo stesso (cfr. visura camerale della società prodotta sub doc. n. (...)) fascicolo di I grado) CP_2 CP_1 risulta che la società aveva 7 addetti, di cui sei dipendenti e un collaboratore, circostanza che preclude ogni possibilità di ritenere provata, ancorché in via presuntiva, una partecipazione diretta dell'appellante all'attività commerciale della società.
3 Non costituendosi in giudizio, sia pure a fronte di rituale e tempestiva evocazione giudiziale, CP_1 non ha assolto l'onere assertivo e probatorio su di sé gravante con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto, l'avviso di addebito opposto annullato e ordinata la cancellazione della posizione del ricorrente dalla Gestione Commercianti. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 379 2024 00019425 18 000 notificato al ricorrente in data 27.11.2024 per l'importo di euro 4.733,58 e relativo a contributi richiesti per la
Gestione Commercianti dal 9/2022 al 12/2023, ordina la cancellazione della posizione del Dott.
[...]
dalla Gestione Commercianti e condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 CP_1 CP_1 favore del ricorrente, che liquida in € 1.700,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Milano, 28/03/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
4