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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/03/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3506/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex artt. 281-decies ss. c.p.c. iscritta al n. R.G. 15283/2023 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Brescia, presso lo studio degli Avv.ti Enrico Bertelli Leonesio e Francesca Bertelli
Leonesio, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ), elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato a Brescia, presso lo studio degli Avv.ti Marino Colosio e Francesca Scagliola, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E di
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento DE P.M. presso il Tribunale
INTERVENUTO
OGGETTO: disconoscimento di paternità ex art. 243-bis c.c.
CONCLUSIONI
(come da udienza DE 14.3.2025) Per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo accertare e dichiarare che Pt_2
nato a [...] il [...] non è il padre biologico di
[...] Pt_1
, nato a [...] il [...]. Ordinare conseguentemente
[...] all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di ES DE DA di fare annotazione DEla sentenza nell'atto di nascita DEl'attore. Spese di causa integralmente compensate”;
Per il resistente costituito: “
1. Prendere atto DEl'esito DEl'accertamento genetico.
2.Dichiarare che il convenuto non è il padre biologico DE ricorrente e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione DEla modifica DElo stato civile DE ricorrente mediante cancellazione DE nominativo DE convenuto dall'atto di nascita, ai sensi DEl'art. 95 D.P.r. 396/2000;
3.Dichiarare cessati tutti gli effetti giuridici derivanti dallo stato di figlio, comprese le obbligazioni di natura patrimoniale e successoria;
4.Compensare tra le parti le spese di lite, attesa la natura DEla controversia e la mancanza di opposizione DE convenuto”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281-decies c.p.c. promuoveva azione di Parte_1
disconoscimento DEla paternità, rappresentando di non essere figlio biologico di
[...]
pur essendo nato in [...] matrimonio fra quest'ultimo e la Parte_2 propria madre, , in quanto quest'ultima lo aveva concepito con Controparte_1
col quale aveva da tempo una relazione extraconiugale e con cui, Persona_1
infine, si era sposata, dopo aver divorziato dal precedente marito, il 19.5.2001.
Si costituiva in giudizio non opponendosi all'accoglimento Parte_2
DEla domanda avanzata dal ricorrente, e, anzi confermando di aver saputo DEla relazione extraconiugale DEl'ex moglie con causa DEla crisi coniugale. Persona_1
, invece, rimaneva contumace. Controparte_1
La causa veniva istruita con una consulenza tecnica d'ufficio di tipo genetico e, all'udienza DE 14.3.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista DEla decisione.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ai sensi DEl'art. 243-bis c.c. l'azione di disconoscimento DEla paternità DE figlio nato nel matrimonio può essere esercitata, senza termine di prescrizione alcuno, dal figlio
2 medesimo, ammesso a provare che non sussista rapporto di filiazione con il presunto padre.
Litisconsorti necessari sono il presunto padre, la madre e il figlio.
Nel caso di specie, l'attore, presunto figlio, ha promosso il giudizio nei confronti DE presunto padre, regolarmente costituitosi, e nei confronti DEla madre, rimasta contumace nonostante la regolare evocazione in causa.
Il P.M., al quale è stato comunicato il presente giudizio mediante apertura DEla visibilità sul fascicolo, non si è opposto all'accoglimento DEla domanda.
La consulenza tecnico di tipo genetico espletata nel presente giudizio, con valutazione immune da vizi logici e metodologici e che questo Collegio condivide e fa propria, ha esposto che “sulla scorta dei 21 marcatori autosomici studiati, pur in assenza DEla componente materna, le analisi eseguite hanno evidenziato sette incompatibilità genetiche… risultato … rafforzato dall'analisi DE marcatore DE Cromosoma Y presente nel Kit dove i Sigg. mostrano alleli differenti, a conferma che appartengono ad Pt_2 una differente linea biologica maschile”, concludendo nel senso che “alla luce DEle otto incompatibilità genetiche evidenziate (sette dei marcatori autosomici ed una DE comosoma Y), si esclude con assoluta certezza la paternità biologica di Parte_2
nei confronti di ” e che “ non può essere
[...] Parte_1 Parte_1 dal punto di vista genetico figlio di ”. Parte_2
Tanto basta per ritenere accertata l'inesistenza di un rapporto di filiazione biologica fra l'attore e padre risultante dal suo atto di nascita. Parte_2
Attese la natura e l'esito DEla controversia, nonché considerati l'atteggiamento processuale non oppositivo manifestato dal resistente costituito e le convergenti richieste DEle parti sul punto, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite ai sensi DEl'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita
1) Accerta che (c.f. ), Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], non è il padre biologico di Pt_1
c.f. ), nato a [...] il [...];
[...] C.F._1
2) Ordina all'Ufficiale DElo Stato civile DE Comune di ES DE DA (BS), in cui l'atto di nascita è stato trascritto (atto n. 541, parte I, serie A, anno 1988), di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite DE presente giudizio.
3 Manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza alle parti e di trasmetterla all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di ES DE DA (BS) per l'annotazione a margine DEl'atto di nascita.
Brescia, così deciso all'esito DEla camera di consiglio DE 20.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex artt. 281-decies ss. c.p.c. iscritta al n. R.G. 15283/2023 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Brescia, presso lo studio degli Avv.ti Enrico Bertelli Leonesio e Francesca Bertelli
Leonesio, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ), elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato a Brescia, presso lo studio degli Avv.ti Marino Colosio e Francesca Scagliola, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E di
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento DE P.M. presso il Tribunale
INTERVENUTO
OGGETTO: disconoscimento di paternità ex art. 243-bis c.c.
CONCLUSIONI
(come da udienza DE 14.3.2025) Per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo accertare e dichiarare che Pt_2
nato a [...] il [...] non è il padre biologico di
[...] Pt_1
, nato a [...] il [...]. Ordinare conseguentemente
[...] all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di ES DE DA di fare annotazione DEla sentenza nell'atto di nascita DEl'attore. Spese di causa integralmente compensate”;
Per il resistente costituito: “
1. Prendere atto DEl'esito DEl'accertamento genetico.
2.Dichiarare che il convenuto non è il padre biologico DE ricorrente e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione DEla modifica DElo stato civile DE ricorrente mediante cancellazione DE nominativo DE convenuto dall'atto di nascita, ai sensi DEl'art. 95 D.P.r. 396/2000;
3.Dichiarare cessati tutti gli effetti giuridici derivanti dallo stato di figlio, comprese le obbligazioni di natura patrimoniale e successoria;
4.Compensare tra le parti le spese di lite, attesa la natura DEla controversia e la mancanza di opposizione DE convenuto”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281-decies c.p.c. promuoveva azione di Parte_1
disconoscimento DEla paternità, rappresentando di non essere figlio biologico di
[...]
pur essendo nato in [...] matrimonio fra quest'ultimo e la Parte_2 propria madre, , in quanto quest'ultima lo aveva concepito con Controparte_1
col quale aveva da tempo una relazione extraconiugale e con cui, Persona_1
infine, si era sposata, dopo aver divorziato dal precedente marito, il 19.5.2001.
Si costituiva in giudizio non opponendosi all'accoglimento Parte_2
DEla domanda avanzata dal ricorrente, e, anzi confermando di aver saputo DEla relazione extraconiugale DEl'ex moglie con causa DEla crisi coniugale. Persona_1
, invece, rimaneva contumace. Controparte_1
La causa veniva istruita con una consulenza tecnica d'ufficio di tipo genetico e, all'udienza DE 14.3.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista DEla decisione.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ai sensi DEl'art. 243-bis c.c. l'azione di disconoscimento DEla paternità DE figlio nato nel matrimonio può essere esercitata, senza termine di prescrizione alcuno, dal figlio
2 medesimo, ammesso a provare che non sussista rapporto di filiazione con il presunto padre.
Litisconsorti necessari sono il presunto padre, la madre e il figlio.
Nel caso di specie, l'attore, presunto figlio, ha promosso il giudizio nei confronti DE presunto padre, regolarmente costituitosi, e nei confronti DEla madre, rimasta contumace nonostante la regolare evocazione in causa.
Il P.M., al quale è stato comunicato il presente giudizio mediante apertura DEla visibilità sul fascicolo, non si è opposto all'accoglimento DEla domanda.
La consulenza tecnico di tipo genetico espletata nel presente giudizio, con valutazione immune da vizi logici e metodologici e che questo Collegio condivide e fa propria, ha esposto che “sulla scorta dei 21 marcatori autosomici studiati, pur in assenza DEla componente materna, le analisi eseguite hanno evidenziato sette incompatibilità genetiche… risultato … rafforzato dall'analisi DE marcatore DE Cromosoma Y presente nel Kit dove i Sigg. mostrano alleli differenti, a conferma che appartengono ad Pt_2 una differente linea biologica maschile”, concludendo nel senso che “alla luce DEle otto incompatibilità genetiche evidenziate (sette dei marcatori autosomici ed una DE comosoma Y), si esclude con assoluta certezza la paternità biologica di Parte_2
nei confronti di ” e che “ non può essere
[...] Parte_1 Parte_1 dal punto di vista genetico figlio di ”. Parte_2
Tanto basta per ritenere accertata l'inesistenza di un rapporto di filiazione biologica fra l'attore e padre risultante dal suo atto di nascita. Parte_2
Attese la natura e l'esito DEla controversia, nonché considerati l'atteggiamento processuale non oppositivo manifestato dal resistente costituito e le convergenti richieste DEle parti sul punto, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite ai sensi DEl'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita
1) Accerta che (c.f. ), Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], non è il padre biologico di Pt_1
c.f. ), nato a [...] il [...];
[...] C.F._1
2) Ordina all'Ufficiale DElo Stato civile DE Comune di ES DE DA (BS), in cui l'atto di nascita è stato trascritto (atto n. 541, parte I, serie A, anno 1988), di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite DE presente giudizio.
3 Manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza alle parti e di trasmetterla all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di ES DE DA (BS) per l'annotazione a margine DEl'atto di nascita.
Brescia, così deciso all'esito DEla camera di consiglio DE 20.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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