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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/09/2025, n. 3370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3370 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 310/2025 avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Alessio D'Aniello e Giuseppe D'Aniello, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come in atti
Ricorrente
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Cristina Di Caprio, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato in data 10.01.2025 la ricorrente in epigrafe ha citato in giudizio l' onde ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 e L. 508/88
Nello specifico, ha dedotto:
- di essere stata riconosciuta con verbale del 04.06.2024, comunicato il 05.06.2024, invalida al 100% con necessità di assistenza continua a decorrere dal 01.02.2024;
- di aver inoltrato, in data 07.06.2025, modello AP70 contenente dichiarazione di mancato ricovero e dati per il pagamento, senza alcun esito.
Ha, pertanto, chiesto la condanna del convenuto al pagamento della prestazione in oggetto per i periodi indicati, con vittoria di spese e attribuzione. L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito di aver provveduto con TE08 del 27.02.2025 alla CP_1
liquidazione della prestazione, determinando arretrati dal 01.02.2024 al 28.02.2025 per un importo pari ad euro 6.933,40, e di averne disposto il pagamento con valuta 20.03.2025. Ha chiesto, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, essendo il provvedimento di liquidazione intervenuto prima della notifica del ricorso.
Con note sostitutive dell'udienza del 18.09.2025, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' CP_1
alle spese in ragione del principio della soccombenza virtuale, essendo il pagamento intervenuto dopo il deposito del ricorso e comunque oltre il termine di 120 giorni previsto.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 18.09.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudice vi provvede con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno
CP_ l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. prospetto pagamenti allegato alla memoria), come del resto confermato dalla difesa di parte ricorrente.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
L' , d'altro canto, non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al ritardo nella liquidazione e CP_1
nel pagamento della prestazione.
Pertanto, le spese si liquidano a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto della natura e CP_1 del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e CP_1
spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Si comunichi.
Aversa, 19.09.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 310/2025 avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Alessio D'Aniello e Giuseppe D'Aniello, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come in atti
Ricorrente
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Cristina Di Caprio, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato in data 10.01.2025 la ricorrente in epigrafe ha citato in giudizio l' onde ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 e L. 508/88
Nello specifico, ha dedotto:
- di essere stata riconosciuta con verbale del 04.06.2024, comunicato il 05.06.2024, invalida al 100% con necessità di assistenza continua a decorrere dal 01.02.2024;
- di aver inoltrato, in data 07.06.2025, modello AP70 contenente dichiarazione di mancato ricovero e dati per il pagamento, senza alcun esito.
Ha, pertanto, chiesto la condanna del convenuto al pagamento della prestazione in oggetto per i periodi indicati, con vittoria di spese e attribuzione. L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito di aver provveduto con TE08 del 27.02.2025 alla CP_1
liquidazione della prestazione, determinando arretrati dal 01.02.2024 al 28.02.2025 per un importo pari ad euro 6.933,40, e di averne disposto il pagamento con valuta 20.03.2025. Ha chiesto, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, essendo il provvedimento di liquidazione intervenuto prima della notifica del ricorso.
Con note sostitutive dell'udienza del 18.09.2025, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' CP_1
alle spese in ragione del principio della soccombenza virtuale, essendo il pagamento intervenuto dopo il deposito del ricorso e comunque oltre il termine di 120 giorni previsto.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 18.09.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudice vi provvede con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno
CP_ l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. prospetto pagamenti allegato alla memoria), come del resto confermato dalla difesa di parte ricorrente.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
L' , d'altro canto, non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al ritardo nella liquidazione e CP_1
nel pagamento della prestazione.
Pertanto, le spese si liquidano a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto della natura e CP_1 del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e CP_1
spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Si comunichi.
Aversa, 19.09.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli