Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 87/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 87/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 23.5.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
21.7.1976, residente in [...]H, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. MONICA BRUNO (C.F.: , C.F._2
giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Vespucci n. 2 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato in [...] Controparte_1 C.F._3
(PZ) il 30.10.1969 e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. DINO D'ONOFRIO (C.F.: , C.F._4
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Calabria n. 36 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
1
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge Parte_1
, con il quale aveva contratto matrimonio in Satriano di Lucania Controparte_1
(PZ) in data 3.8.2015, rappresentando che dall'unione coniugale non erano nati figli, che entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti e che di fatto già era separata dal marito poiché quest'ultimo viveva in Vaglio Basilicata (PZ) mentre ella risiedeva in Fano (PU).
A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che «a seguito del matrimonio si era trasferita a Fano, ove già viveva e lavorava come libero professionista (tecnico di arredamento) il signor e qui si era inserita nel CP_1
mondo del lavoro entrando di ruolo come insegnante», e che dal 2022 il marito «aveva deciso di trasferirsi nel proprio paese di origine, Vaglio (PZ), permanendo a Fano solo qualche mese per poi abbandonare del tutto la dimora familiare e dal 2023 vivere lì definitivamente».
La ricorrente, pertanto, ha rappresentato che «il rapporto coniugale era inevitabilmente venuto a mancare con il tempo in ragione dell'importante distacco sia fisico sia morale tra le parti […]».
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato all'intestato Tribunale di:
«-Pronunciare la separazione personale dei coniugi già di fatto in atto da oltre 2 anni nulla disponendo in merito al mantenimento di ciascuno godendo entrambe le parti di redditi propri;
Spese e compensi del presente giudizio vinti».
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 11.4.2025, si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
in data 29.3.2025, nella quale -in via preliminare- ha dato atto della motivazione sottesa alla tardiva costituzione in giudizio, ovvero ha rappresentato che il ricorso e il decreto di fissazione udienza notificati da controparte in data 31.1.2025 non erano entrati nella sua sfera di conoscibilità atteso che in data 30.1.2025 si era dovuto recare con urgenza presso il centro diurno “Margherita”, sito in Fano (PU), per l'inserimento in detta struttura della madre, affetta da morbo di Alzheimer. E che in data 26.3.2025 era venuto
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a conoscenza dalla ricorrente del giorno fissato per la celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Il resistente, poi, ha sostenuto che «effettivamente la convivenza era divenuta intollerabile da parte della ricorrente», poiché egli «negli ultimi 5 anni si era dovuto prodigare essendo figlio unico per sua madre a causa della sua gravissima situazione medica, ma mai tralasciando nessuna situazione materiale e morale per quanto concerne la sig.ra e che, pertanto, «[…] aveva sempre costantemente Parte_1
provveduto ad assicurare alla moglie ogni situazione che le garantisse sostegno affettivo, economico ed altre situazioni inerenti il regime di coppia coniugata».
Per l'effetto, il resistente ha concluso la comparsa di costituzione e risposta domandando di:
«A- dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
B- rigettare la domanda di addebito, perché inammissibile, visto che il convenuto non ha mai abbandonato il tetto coniugale dal 2023, perché ha dovuto negli ultimi 5 anni prendersi l'incarico di seguire per le situazioni mediche la propria madre che è affetta dal morbo di Alzheimer, con demenza mista e cardiopatica portatrice di pacemaker, dovendo girare diversi nosocomi e diversi centri di accoglienza;
C- attribuire il diritto di abitazione della casa coniugale (con pertinenze e arredi) alla ricorrente, autorizzando convenuto entro 30 gg dalla emissione della ordinanza a potere ritirare tutti i suoi vestiti, documenti ed altre situazioni che stabiliranno di comune accordo il convenuto e la ricorrente;
D- Rigettare la domanda di erogazione di assegno in favore della moglie, poiché lavora;
E- Con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, attesa la infondatezza di alcune domande e soprattutto l'abbandono del tetto coniugale e la temerarietà della stessa».
III All'udienza dell'11.4.2025, atteso che era stato chiesto dalla difesa del resistente di disporsi rinvio al fine di esperire il tentativo di conciliazione considerata l'impossibilità del proprio assistito di comparire all'udienza per impedimento avvenuto il giorno prima, la causa è stata rinviata al 23.5.2025, onerando il resistente di
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depositare entro e non oltre il 30.4.2025 documentazione attestante il suddetto impedimento.
In data 16.4.2025 la difesa del resistente ha depositato la documentazione richiesta alla prima udienza.
All'udienza del 23.5.2025, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, autorizzati i coniugi a vivere separati e ritenuto di non dover assumere nel caso di specie provvedimenti provvisori e urgenti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
IV Sulla domanda di separazione personale e sulle spese di lite.
IV.1. In primis, si osserva che il resistente nella memoria di costituzione e risposta depositata il 29.3.2025 ha domandato all'intestato Tribunale di «B- rigettare la domanda di addebito, perché inammissibile, visto che il convenuto non ha mai abbandonato il tetto coniugale dal 2023, perché ha dovuto negli ultimi 5 anni prendersi incarico di seguire per le situazioni mediche la propria madre che è affetta dal morbo di Alzheimer, con demenza mista e cardiopatia portatrice di pacemaker, dovendo girare diversi nosocomi e diversi centri di accoglienza» e «D- Rigettare la domanda di erogazione di assegno in favore della moglie in favore della moglie, perché lavora».
Orbene, la ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio non ha inteso formulare né domanda di addebito della separazione a carico del resistente né domanda di assegno di mantenimento, limitandosi a chiedere la sola pronuncia di separazione personale.
All'udienza del 23.5.2025, a conferma di quanto poc'anzi esposto, la stessa ha dichiarato: «[…] Io non ho proposto né domanda di addebito né domanda di mantenimento. Io voglio solo separarmi».
Ne deriva, atteso che le su menzionate domande non appartengono al patrimonio processuale, che l'intestato Tribunale non è tenuto a pronunciarsi.
In ordine alla domanda del resistente di cui alla lettera C) della comparsa di costituzione e risposta, ovvero «C- attribuire il diritto di abitazione della casa coniugale (con pertinenze e arredi) alla ricorrente, autorizzando il convenuto entro 30 gg dalla emissione della sentenza a potere ritirare tutti i suoi vestiti, documenti ed altre situazioni che stabiliranno di comune accordo il convenuto e la ricorrente», va dichiarato il non luogo a provvedere.
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È noto che l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale è stato concepito dal
Legislatore nell'interesse della prole, per consentire ai figli, minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, di continuare a vivere nell'ambiente ove sono cresciuti. Nel caso di specie, atteso che dall'unione coniugale non sono nati figli,
l'enunciata funzione difetta, sicché l'assegnazione della casa coniugale sarà regolata dalle norme di diritto comune (secondo titolarità e/o godimento).
Pertanto, il Tribunale risulta investito della sola domanda di separazione personale, la quale deve essere accolta. Al riguardo, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 23.5.2025 [in sede di prima udienza la ricorrente ha dichiarato: «Io mi voglio separare e non ho alcuna intenzione di riconciliarmi con mio marito […]», e il resistente ha dichiarato: «Io non mi voglio separare perché non ho intenzione di buttare all'aria 22 anni di relazione, subisco la volontà di mia moglie, alla quale, ovviamente, non posso oppormi»], non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le accuse mosse vicendevolmente in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
IV.2. In considerazione dei motivi della decisione, ossia della circostanza che la pronuncia ha avuto a oggetto esclusivamente lo status di coniugi separati, è giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 87 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, tra Pt_1
e , e con l'intervento necessario del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata in [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato in [...] il
[...] C.F._3
30.10.1969;
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2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Satriano di Lucania in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto N. 6, P. II, S. A);
3) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda del resistente di cui alla lettera C) della comparsa di costituzione e risposta relativa all'assegnazione della casa coniugale;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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