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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2024, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 300/2022 R.G. cui è riunito il procedimento N. 876/2022
R.G., promosso da
, nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/09/1982, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCAFFIDI AGOSTINO, che lo rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/07/1984 elettivamente domiciliata in C/DA CELI FURNARI presso lo studio dell'avv.
LOPES MARILENA , che la rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 22.02.2022 premetteva di avere contratto Parte_1
-in data 02.12.2006 a Gioiosa Marea- matrimonio concordatario con Controparte_1
(trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune atto n. 21, P. II, Serie A,
Anno 2006), in regime di separazione dei beni;
che dall'unione nascevano due figli: Per_1
1 (16.05.2007) e (08.11.2013), quest'ultimo affetto da autismo;
che i rapporti tra i Per_2 coniugi si incrinavano fino a portare alla fine del menage matrimoniale.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva la separazione personale tra i coniugi, l'affido condiviso della prole con collocamento presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare, regolamentazione dei tempi frequentazione per come proposti e assegno a suo carico, per il mantenimento dei figli, di complessivi € 400,00 mensili, oltre Istat, e oltre il 50% delle spese straordinarie. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva dando atto di aver introitato analogo giudizio di Controparte_1 separazione e chiedendo l'addebito della separazione al marito atteso che le sue condotte violente nonché la relazione extraconiugale dallo stesso intrattenuta avevano portato alla fine del rapporto matrimoniale;
la resistente chiedeva poi l'affido esclusivo della prole con incontri protetti padre-figli, atteso pure il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di
Messina, del 18.3.2021 (che disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale paterna), un assegno mensile di € 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie e un assegno per il proprio mantenimento di € 250,00 mensili in considerazione della mancanza di redditi e della necessità di reperire un immobile dove abitare con i figli, con canone da porre a carico del coniuge ricorrente. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Disposta la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, si procedeva alla riunione dei procedimenti e, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 4.1.2023 veniva disposto l'affido esclusivo dei figli alla madre e venivano disposti incontri protetti con l'altro genitore in ragione della sospensione della responsabilità genitoriale paterna e della misura cautelare nei confronti del di allontanamento Parte_1 dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie;
veniva assegnata la casa coniugale alla e statuito in suo favore, per i due figli, un CP_1 assegno mensile di € 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
veniva altresì demandato ai Servizi Sociali competenti un'attività di monitoraggio sui minori e sulle capacità genitoriali.
In corso di causa spiegava intervento volontario la curatrice speciale dei minori che domandava il mantenimento del monitoraggio e del supporto del competente servizio Sociale per sostenere il nucleo familiare ricostituitosi intorno alla la regolamentazione CP_1 non protetta degli incontri tra il e il figlio (di quasi 17 anni) e Parte_1 Per_1
2 l'eventuale attivazione di uno spazio neutro per gli incontri tra il padre e il figlio autistico nel rispetto del precario equilibrio di vita di quest'ultimo. Per_2
Precisate le conclusioni, all'udienza del 24.09.2024 la causa veniva, infine, introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, non può che prendersi atto dell'impossibilità del mantenimento di una comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi e, pertanto, va dichiarata la separazione personale degli stessi.
Merita accoglimento la richiesta di addebito della separazione al marito, formulata dalla
CP_1
Invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'addebitabilità della separazione occorre che vi siano due presupposti ossia la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il nesso causale tra la violazione e la crisi coniugale.
La dichiarazione di addebito implica la prova ad esclusivo carico del richiedente (ex multis
Cass. n. 19328/2015) che la “irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza” (ex multis Cass., n.12383/2015).
Nel caso in specie, detta prova è stata raggiunta.
La infatti, ha allegato e provato le gravi e reiterate condotte violente poste in CP_1 essere dal marito che hanno condotto ad una irreversibile crisi del rapporto coniugale.
Tali condotte, peraltro, sono state accertate in sede penale con sentenza di primo e di secondo grado (allegate in atti) ove il , già sottoposto a misura cautelare di allontanamento Parte_1 dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, è stato condannato per i reati ascrittigli di maltrattamenti e lesioni commessi in danno della moglie e alla presenza dei figli.
Va, poi, accolta la domanda di affido esclusivo della prole formulata dalla CP_1
Rincorrono, infatti, nel caso di specie, i presupposti per derogare al regime dell'affido condiviso, che risulta pregiudizievole all'interesse dei due figli minori - come peraltro accertato dal Tribunale per i Minorenni, che aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale del – nonché dall'autorità giudiziaria Parte_1
3 ordinaria, che ha condannato il ricorrente per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, posti in essere alla presenza dei figli.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita dei figli da parte del padre, si osserva quanto segue.
Quanto al maggiore dei figli, considerato che è ormai prossimo alla maggiore età ed è stato riconosciuto anche dai Servizi incaricati come capace di gestire autonomamente il rapporto con il padre e di relazionarsi con lo stesso, non vi è necessità di programmare la tempistica degli incontri, che rimangono rimessi alla disponibilità del minore medesimo pur richiedendosi al Servizio sociale competente di continuare nell'attività di monitoraggio e supporto della quale è stato investito con l'Ordinanza presidenziale del 4.1.2023.
Per il figlio che è affetto da autismo e necessita di maggiori tutele per non turbare Per_2
l'equilibrio faticosamente riconquistato in seguito alle vicende della disgregazione del nucleo, appare opportuno disporre il supporto del Servizio sociale competente per programmare gli incontri in spazio neutro purché ciò avvenga nel rispetto delle sue abitudini di vita e in modo da non turbare il fragile equilibrio dallo stesso raggiunto.
In ragione della collocazione della prole minore presso la madre, alla stessa va assegnata la casa familiare, in uno ai mobili ed agli arredi ivi esistenti, in capo alla resistente che continuerà ad abitarla con i due figli.
Infine, circa il contributo al mantenimento della prole, va confermata l'ordinanza presidenziale del 4.1.2023, rimanendo onerato il ricorrente a versare mensilmente alla la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente CP_1 secondo indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le indicazioni del protocollo CNF.
Va, infine, rigettata la domanda della i un assegno per il proprio mantenimento CP_1 non avendo ella provato la lamentata mancanza di adeguati redditi propri e la sperequazione della propria situazione economico-reddituale rispetto a quella del marito.
Le spese di lite, poste a carico del ricorrente, vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura della causa e delle ragioni della decisione e con obbligo di pagamento in favore dell'Erario stante l'ammissione della resistente al gratuito patrocinio.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
così decide: Controparte_1
1. dichiara la separazione personale tra i suddetti coniugi, con addebito a
; Parte_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gioiosa Marea (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
3. affida in via esclusiva i figli e alla madre rimettendo alla Per_1 Per_2 stessa anche le scelte di maggiore rilevanza da assumersi senza il consenso paterno e disponendo in ordine alla frequentazione padre-figli come in parte moriva, demandando ai Servizi competenti di continuare nell'attività di vigilanza e monitoraggio di cui all'ordinanza presidenziale;
4. assegna la casa coniugale, in uno ai mobili ed agli arredi ivi esistenti, alla resistente perché la abiti con i figli;
5. conferma i provvedimenti presidenziali del 4.1.2023 per il mantenimento della prole come esplicato in parte motiva;
6. rigetta la richiesta di assegno di mantenimento é formulata dalla resistente;
7. condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente di € 1.904,50 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con obbligo di refusione in favore dell'ERARIO stante l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 19.12.2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 300/2022 R.G. cui è riunito il procedimento N. 876/2022
R.G., promosso da
, nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/09/1982, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCAFFIDI AGOSTINO, che lo rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/07/1984 elettivamente domiciliata in C/DA CELI FURNARI presso lo studio dell'avv.
LOPES MARILENA , che la rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 22.02.2022 premetteva di avere contratto Parte_1
-in data 02.12.2006 a Gioiosa Marea- matrimonio concordatario con Controparte_1
(trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune atto n. 21, P. II, Serie A,
Anno 2006), in regime di separazione dei beni;
che dall'unione nascevano due figli: Per_1
1 (16.05.2007) e (08.11.2013), quest'ultimo affetto da autismo;
che i rapporti tra i Per_2 coniugi si incrinavano fino a portare alla fine del menage matrimoniale.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva la separazione personale tra i coniugi, l'affido condiviso della prole con collocamento presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare, regolamentazione dei tempi frequentazione per come proposti e assegno a suo carico, per il mantenimento dei figli, di complessivi € 400,00 mensili, oltre Istat, e oltre il 50% delle spese straordinarie. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva dando atto di aver introitato analogo giudizio di Controparte_1 separazione e chiedendo l'addebito della separazione al marito atteso che le sue condotte violente nonché la relazione extraconiugale dallo stesso intrattenuta avevano portato alla fine del rapporto matrimoniale;
la resistente chiedeva poi l'affido esclusivo della prole con incontri protetti padre-figli, atteso pure il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di
Messina, del 18.3.2021 (che disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale paterna), un assegno mensile di € 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie e un assegno per il proprio mantenimento di € 250,00 mensili in considerazione della mancanza di redditi e della necessità di reperire un immobile dove abitare con i figli, con canone da porre a carico del coniuge ricorrente. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Disposta la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, si procedeva alla riunione dei procedimenti e, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 4.1.2023 veniva disposto l'affido esclusivo dei figli alla madre e venivano disposti incontri protetti con l'altro genitore in ragione della sospensione della responsabilità genitoriale paterna e della misura cautelare nei confronti del di allontanamento Parte_1 dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie;
veniva assegnata la casa coniugale alla e statuito in suo favore, per i due figli, un CP_1 assegno mensile di € 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
veniva altresì demandato ai Servizi Sociali competenti un'attività di monitoraggio sui minori e sulle capacità genitoriali.
In corso di causa spiegava intervento volontario la curatrice speciale dei minori che domandava il mantenimento del monitoraggio e del supporto del competente servizio Sociale per sostenere il nucleo familiare ricostituitosi intorno alla la regolamentazione CP_1 non protetta degli incontri tra il e il figlio (di quasi 17 anni) e Parte_1 Per_1
2 l'eventuale attivazione di uno spazio neutro per gli incontri tra il padre e il figlio autistico nel rispetto del precario equilibrio di vita di quest'ultimo. Per_2
Precisate le conclusioni, all'udienza del 24.09.2024 la causa veniva, infine, introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, non può che prendersi atto dell'impossibilità del mantenimento di una comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi e, pertanto, va dichiarata la separazione personale degli stessi.
Merita accoglimento la richiesta di addebito della separazione al marito, formulata dalla
CP_1
Invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'addebitabilità della separazione occorre che vi siano due presupposti ossia la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il nesso causale tra la violazione e la crisi coniugale.
La dichiarazione di addebito implica la prova ad esclusivo carico del richiedente (ex multis
Cass. n. 19328/2015) che la “irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza” (ex multis Cass., n.12383/2015).
Nel caso in specie, detta prova è stata raggiunta.
La infatti, ha allegato e provato le gravi e reiterate condotte violente poste in CP_1 essere dal marito che hanno condotto ad una irreversibile crisi del rapporto coniugale.
Tali condotte, peraltro, sono state accertate in sede penale con sentenza di primo e di secondo grado (allegate in atti) ove il , già sottoposto a misura cautelare di allontanamento Parte_1 dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, è stato condannato per i reati ascrittigli di maltrattamenti e lesioni commessi in danno della moglie e alla presenza dei figli.
Va, poi, accolta la domanda di affido esclusivo della prole formulata dalla CP_1
Rincorrono, infatti, nel caso di specie, i presupposti per derogare al regime dell'affido condiviso, che risulta pregiudizievole all'interesse dei due figli minori - come peraltro accertato dal Tribunale per i Minorenni, che aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale del – nonché dall'autorità giudiziaria Parte_1
3 ordinaria, che ha condannato il ricorrente per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, posti in essere alla presenza dei figli.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita dei figli da parte del padre, si osserva quanto segue.
Quanto al maggiore dei figli, considerato che è ormai prossimo alla maggiore età ed è stato riconosciuto anche dai Servizi incaricati come capace di gestire autonomamente il rapporto con il padre e di relazionarsi con lo stesso, non vi è necessità di programmare la tempistica degli incontri, che rimangono rimessi alla disponibilità del minore medesimo pur richiedendosi al Servizio sociale competente di continuare nell'attività di monitoraggio e supporto della quale è stato investito con l'Ordinanza presidenziale del 4.1.2023.
Per il figlio che è affetto da autismo e necessita di maggiori tutele per non turbare Per_2
l'equilibrio faticosamente riconquistato in seguito alle vicende della disgregazione del nucleo, appare opportuno disporre il supporto del Servizio sociale competente per programmare gli incontri in spazio neutro purché ciò avvenga nel rispetto delle sue abitudini di vita e in modo da non turbare il fragile equilibrio dallo stesso raggiunto.
In ragione della collocazione della prole minore presso la madre, alla stessa va assegnata la casa familiare, in uno ai mobili ed agli arredi ivi esistenti, in capo alla resistente che continuerà ad abitarla con i due figli.
Infine, circa il contributo al mantenimento della prole, va confermata l'ordinanza presidenziale del 4.1.2023, rimanendo onerato il ricorrente a versare mensilmente alla la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente CP_1 secondo indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le indicazioni del protocollo CNF.
Va, infine, rigettata la domanda della i un assegno per il proprio mantenimento CP_1 non avendo ella provato la lamentata mancanza di adeguati redditi propri e la sperequazione della propria situazione economico-reddituale rispetto a quella del marito.
Le spese di lite, poste a carico del ricorrente, vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura della causa e delle ragioni della decisione e con obbligo di pagamento in favore dell'Erario stante l'ammissione della resistente al gratuito patrocinio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
così decide: Controparte_1
1. dichiara la separazione personale tra i suddetti coniugi, con addebito a
; Parte_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gioiosa Marea (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
3. affida in via esclusiva i figli e alla madre rimettendo alla Per_1 Per_2 stessa anche le scelte di maggiore rilevanza da assumersi senza il consenso paterno e disponendo in ordine alla frequentazione padre-figli come in parte moriva, demandando ai Servizi competenti di continuare nell'attività di vigilanza e monitoraggio di cui all'ordinanza presidenziale;
4. assegna la casa coniugale, in uno ai mobili ed agli arredi ivi esistenti, alla resistente perché la abiti con i figli;
5. conferma i provvedimenti presidenziali del 4.1.2023 per il mantenimento della prole come esplicato in parte motiva;
6. rigetta la richiesta di assegno di mantenimento é formulata dalla resistente;
7. condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente di € 1.904,50 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con obbligo di refusione in favore dell'ERARIO stante l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 19.12.2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
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