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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 31/07/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3094\2018 R.G. avente ad oggetto:
Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c., e vertente
T R A
) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti MISITI MORENO e PACIARONI CARLA, come da procura in atti;
-Attrice-
E
), rapp.ta e difesa dall'avv. Roberto Controparte_1 P.IVA_1
Regni, come da procura in atti;
-Convenuta-
) Controparte_2 C.F._2
-Convenuto contumace- conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio e per sentire Controparte_1 Controparte_2
accogliere la domanda di revoca ex art. 395, n. 4, c.p.c. della sentenza n.
449/2018 emessa dal Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Luigi Nr. 3094\2018 R.G.
Reale, in data 13.4.2018 nel giudizio di appello avente R.G. n. 1337/2017 in sede di appello della sentenza di prime cure n. 819/2016 pronunciata dal Giudice di Pace di Macerata, con la quale ultima, Controparte_2
era stato condannato al pagamento della somma di euro 1.338,07 in favore della oltre agli interessi legali dalla data di notifica dell'atto di Parte_1
citazione al saldo effettivo.
La sentenza di primo grado n. 819/2016 veniva impugnata in appello dal
, le cui domande venivano accolte dal Giudice del gravame e la CP_2
condannata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Parte_1
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice ha dedotto che la sentenza n. 449/2018 emessa dall'intestato Tribunale risulta affetta da errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, non avendo il
Giudice dell'appello valutato la circostanza che la compravendita dell'automobile intercorsa tra la e il Vigilante fosse stata Parte_1
trascritta al P.R.A. in data 28.8.2008, pertanto le sanzioni amministrative relative all'anno 2009 -quindi successive alla detta trascrizione- non erano da imputare alla venditrice.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “in merito: revocare la sentenza nei capi, punti e limiti di cui in premessa, accogliendo i motivi di impugnazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., con ogni conseguente statuizione”.
La ha altresì dedotto che avverso la sentenza di secondo grado CP_3
oggetto è stato proposto ricorso per Cassazione e, per tale motivo, ha altresì chiesto “in rito: disporre la sospensione del procedimento di cassazione ex art. 398, IV comma, c.p.c. per i motivi di cui in premessa”.
Con comparsa depositata il 15.1.2019, si è costituita Controparte_1
eccependo l'inammissibilità del giudizio per carenza dei presupposti ex art. 395 primo comma n. 4 c.p.c. in quanto l'errore dedotto dall'attrice in merito alla decisione di secondo grado cadrebbe sull'interpretazione del
2 Nr. 3094\2018 R.G.
diritto e non del fatto relativo agli atti e ai documenti del giudizio, concludendo, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità del procedimento, nel merito, per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 6.2.2019, è stata dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Con ordinanza emessa l'11.6.2019, rilevato che “non appare non manifestamente inammissibile la revocazione ordinaria della sentenza del
Tribunale di Macerata n. 449/2018, sia per l'insussistenza dell'errore di fatto lamentato dalla dovendo esso consistere in una mera Parte_1
svista materiale, obiettivamente e immediatamente rilevabile (cfr. Cass.
5076/2008), e non in un errore di valutazione ricadente sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (Cass. 6198/2005), sia per
l'irrilevanza del preteso errore di fatto rispetto alle valutazioni in fatto e in diritto poste dal giudice di secondo grado alla base della pronuncia” è stata respinta l'istanza di sospensione del giudizio di Cassazione ex art. 398, comma 4, c.p.c. formulata dall'attrice nel proprio atto di citazione.
Con le note scritte depositate per l'udienza del 9.9.2021, la ha Parte_1
prodotto l'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione n. 17687/2020 con la quale è stata cassata con rinvio la sentenza di appello n. 449/2018, oggetto del presente giudizio di revocazione, concludendo così per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Stante il difetto di accordo tra le parti sul governo delle spese di lite dell'odierno giudizio, all'esito dell'udienza del 18.11.2021, queste ultime hanno congiuntamente chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali sono state precisate all'udienza del 10.1.2023, all'esito della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
3 Nr. 3094\2018 R.G.
Con decreto del 8.5.2024, a seguito dell'assegnazione della causa all'attuale Giudicante, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024.
Con decreto emesso il 16.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con decreto del 9.1.2025, rilevato che la questione oggetto della presente controversia è stata definita nel giudizio N. 2696.2020 RG dell'intestato
Tribunale, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'udienza in presenza del
22.1.2025 “al fine di verificare se, dopo la sentenza che ha definito il giudizio 2696.20 RG, sussiste ancora un interesse attuale e concreto a ottenere la decisione della presente controversia”, udienza successivamente rinviata al 9.4.2025.
Constato il difetto di accordo tra le parti, all'esito dell'udienza del
9.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
----- -----
E' infondata l'eccezione attorea del difetto di interesse ad agire dell'odierna convenuta costituita, posto che al giudizio di revocazione devono partecipare gli stessi soggetti che avevano preso parte al processo conclusosi con la pronuncia di cui si chiede la revoca. Difatti, la decisione impugnata fa stato nei confronti di tutti i soggetti che hanno rivestito la qualità di parte -in senso lato- nel giudizio considerato, di conseguenza, la decisione assunta all'esito del successivo giudizio di revocazione produrrà
i suoi effetti sulle posizioni giuridico soggettive di questi ultimi, confermando o riformando (con una nuova pronuncia nel merito) la sentenza impugnata.
Va rilevato che entrambe le parti, a seguito dell'emissione dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione con la quale è stata cassata la sentenza di appello oggetto del presente giudizio, hanno ritenuto cessata la materia
4 Nr. 3094\2018 R.G.
del contendere, sicché hanno concluso congiuntamente per la relativa declaratoria, senza però accordarsi in merito alle spese dell'odierno giudizio.
Sul punto, va osservato che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio (rilevabile anche d'ufficio), postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cft. Cassazione civile sez.
II, 31/10/2023, n.30251).
Orbene, l'individuazione della parte soccombente (seppur solo virtualmente), si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza.
Alla luce del principio che precede, va rilevato che la convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda attorea avendo l'attrice fondato la propria pretesa revocatoria della sentenza di appello su un errore di diritto, piuttosto che di fatto, imputato al Giudicante del gravame.
Sul punto, va premesso che, costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà
5 Nr. 3094\2018 R.G.
documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa.
Nel caso di specie, il Giudice del gravame ha fondato la propria decisione
-con conseguente riforma della sentenza appellata e contestuale rigetto delle doglianze attoree- sull'inesistenza di un danno per la Parte_1
stante il difetto di prova circa l'avvenuto pagamento da parte di quest'ultima delle somme per le quali richiedeva il ristoro, risultando irrilevante -secondo il Giudicante emittente della sentenza posta in revocazione- l'individuazione del soggetto autore dell'infrazione.
Difatti, la valutazione della circostanza relativa alla compravendita dell'automobile dalla al Vigilante con trascritta al P.R.A. Parte_1
datata 28.8.2008 è risultata irrilevante ai fini della decisione emessa dal
Giudice dell'appello, come risulta ulteriormente alla luce della decisione della Suprema Corte emessa riguardo alla sentenza oggetto del presente giudizio di revocazione, con la quale è stato accertato che l'errore in cui è incorso il Giudice del gravame è da individuarsi nella valutazione della vicenda in oggetto sotto il profilo squisitamente di diritto, vale a dire, nella riconducibilità della fattispecie concreta alla relativa fattispecie normativa astratta.
Tutt'al più, anche alla luce della suddetta ordinanza della Cassazione,
l'errore in cui è incorso il Giudice del gravame va ricondotto, per natura ed effetti, all'interpretazione delle norme giuridiche, sicché detto errore rileva non quale errore di fatto ma quale errore di diritto, derivandone sostanzialmente un vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua disciplina, inidoneo, come tale, ad integrare gli estremi dell'errore revocatorio di cui all'art. 395, numero 4, c.p.c.
6 Nr. 3094\2018 R.G.
Pertanto, le domande attoree erano inammissibili per difetto dei requisiti ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. della domanda di revocazione proposta dall'attrice avverso la sentenza n. 449/2018 emessa dal Tribunale di Macerata in data 13.4.2018 a definizione del procedimento avente R.G.
n. 1337/2017.
Tuttavia, stante la congiunta richiesta delle parti di declaratoria della cessazione degli effetti dell'odierno giudizio, le osservazioni e argomentazioni appena esposte rilevano ai soli fini della soccombenza virtuale e, quindi, per ogni statuizione in punto di spese dell'odierno giudizio.
Alla luce di quanto argomentato e premesso, va dichiarata la soccombenza
(virtuale) dell'attrice, con ogni conseguenza in punto di spese ex art. 91
c.p.c., le quali sono poste a carico della e liquidate come da Parte_1
dispositivo nei confronti della sola nulla in favore di Controparte_1
in quanto contumace nell'odierno giudizio Controparte_2
Va respinta l'eccezione attorea riguardo alla tardività delle conclusioni formulate dalla con le note del 10.10.2024 (in quanto Controparte_1
risultanti dissimili da quelle formulate all'udienza del 10.1.2023), circa la richiesta di distrazione formulata dall'avv. Roberto Regni in suo favore, in quanto la richiesta di distrazione delle spese è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio (tanto da non risultare violato il divieto del
"novum" nel giudizio di legittimità), pertanto, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla (sul punto, cft. Cassazione civile sez. III,
12/01/2006, n.412, con la quale è stata ammessa la richiesta di distrazione delle spese formulata dall'avvocato in sede di comparsa conclusionale)
Infine, va rilevato d'ufficio che la revocazione ex art. 395 c.p.c. rappresenta un mezzo di impugnazione, pertanto, tenuto conto dell'esito -
7 Nr. 3094\2018 R.G.
seppur virtuale- del giudizio, sussistono i presupposti per applicare, nel caso di specie, a carico della parte attrice, l'art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dal comma 17 della legge n.
228/2012, laddove si dispone che: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere.
Dichiara la soccombenza virtuale dell'attrice.
Condanna l'attrice a rifondere alla controparte Parte_1
euro 1.250,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso Controparte_1
forfettario spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Regni, antistatario ex art. 93 c.p.c..
Nulla sulle spese di lite quanto al Vigilante CP_2
Si dà atto che sussistono, a carico della parte attrice, i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Macerata, il 31/07/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
8 Nr. 3094\2018 R.G.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3094\2018 R.G. avente ad oggetto:
Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c., e vertente
T R A
) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti MISITI MORENO e PACIARONI CARLA, come da procura in atti;
-Attrice-
E
), rapp.ta e difesa dall'avv. Roberto Controparte_1 P.IVA_1
Regni, come da procura in atti;
-Convenuta-
) Controparte_2 C.F._2
-Convenuto contumace- conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio e per sentire Controparte_1 Controparte_2
accogliere la domanda di revoca ex art. 395, n. 4, c.p.c. della sentenza n.
449/2018 emessa dal Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Luigi Nr. 3094\2018 R.G.
Reale, in data 13.4.2018 nel giudizio di appello avente R.G. n. 1337/2017 in sede di appello della sentenza di prime cure n. 819/2016 pronunciata dal Giudice di Pace di Macerata, con la quale ultima, Controparte_2
era stato condannato al pagamento della somma di euro 1.338,07 in favore della oltre agli interessi legali dalla data di notifica dell'atto di Parte_1
citazione al saldo effettivo.
La sentenza di primo grado n. 819/2016 veniva impugnata in appello dal
, le cui domande venivano accolte dal Giudice del gravame e la CP_2
condannata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Parte_1
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice ha dedotto che la sentenza n. 449/2018 emessa dall'intestato Tribunale risulta affetta da errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, non avendo il
Giudice dell'appello valutato la circostanza che la compravendita dell'automobile intercorsa tra la e il Vigilante fosse stata Parte_1
trascritta al P.R.A. in data 28.8.2008, pertanto le sanzioni amministrative relative all'anno 2009 -quindi successive alla detta trascrizione- non erano da imputare alla venditrice.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “in merito: revocare la sentenza nei capi, punti e limiti di cui in premessa, accogliendo i motivi di impugnazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., con ogni conseguente statuizione”.
La ha altresì dedotto che avverso la sentenza di secondo grado CP_3
oggetto è stato proposto ricorso per Cassazione e, per tale motivo, ha altresì chiesto “in rito: disporre la sospensione del procedimento di cassazione ex art. 398, IV comma, c.p.c. per i motivi di cui in premessa”.
Con comparsa depositata il 15.1.2019, si è costituita Controparte_1
eccependo l'inammissibilità del giudizio per carenza dei presupposti ex art. 395 primo comma n. 4 c.p.c. in quanto l'errore dedotto dall'attrice in merito alla decisione di secondo grado cadrebbe sull'interpretazione del
2 Nr. 3094\2018 R.G.
diritto e non del fatto relativo agli atti e ai documenti del giudizio, concludendo, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità del procedimento, nel merito, per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 6.2.2019, è stata dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Con ordinanza emessa l'11.6.2019, rilevato che “non appare non manifestamente inammissibile la revocazione ordinaria della sentenza del
Tribunale di Macerata n. 449/2018, sia per l'insussistenza dell'errore di fatto lamentato dalla dovendo esso consistere in una mera Parte_1
svista materiale, obiettivamente e immediatamente rilevabile (cfr. Cass.
5076/2008), e non in un errore di valutazione ricadente sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (Cass. 6198/2005), sia per
l'irrilevanza del preteso errore di fatto rispetto alle valutazioni in fatto e in diritto poste dal giudice di secondo grado alla base della pronuncia” è stata respinta l'istanza di sospensione del giudizio di Cassazione ex art. 398, comma 4, c.p.c. formulata dall'attrice nel proprio atto di citazione.
Con le note scritte depositate per l'udienza del 9.9.2021, la ha Parte_1
prodotto l'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione n. 17687/2020 con la quale è stata cassata con rinvio la sentenza di appello n. 449/2018, oggetto del presente giudizio di revocazione, concludendo così per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Stante il difetto di accordo tra le parti sul governo delle spese di lite dell'odierno giudizio, all'esito dell'udienza del 18.11.2021, queste ultime hanno congiuntamente chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali sono state precisate all'udienza del 10.1.2023, all'esito della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
3 Nr. 3094\2018 R.G.
Con decreto del 8.5.2024, a seguito dell'assegnazione della causa all'attuale Giudicante, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024.
Con decreto emesso il 16.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con decreto del 9.1.2025, rilevato che la questione oggetto della presente controversia è stata definita nel giudizio N. 2696.2020 RG dell'intestato
Tribunale, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'udienza in presenza del
22.1.2025 “al fine di verificare se, dopo la sentenza che ha definito il giudizio 2696.20 RG, sussiste ancora un interesse attuale e concreto a ottenere la decisione della presente controversia”, udienza successivamente rinviata al 9.4.2025.
Constato il difetto di accordo tra le parti, all'esito dell'udienza del
9.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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E' infondata l'eccezione attorea del difetto di interesse ad agire dell'odierna convenuta costituita, posto che al giudizio di revocazione devono partecipare gli stessi soggetti che avevano preso parte al processo conclusosi con la pronuncia di cui si chiede la revoca. Difatti, la decisione impugnata fa stato nei confronti di tutti i soggetti che hanno rivestito la qualità di parte -in senso lato- nel giudizio considerato, di conseguenza, la decisione assunta all'esito del successivo giudizio di revocazione produrrà
i suoi effetti sulle posizioni giuridico soggettive di questi ultimi, confermando o riformando (con una nuova pronuncia nel merito) la sentenza impugnata.
Va rilevato che entrambe le parti, a seguito dell'emissione dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione con la quale è stata cassata la sentenza di appello oggetto del presente giudizio, hanno ritenuto cessata la materia
4 Nr. 3094\2018 R.G.
del contendere, sicché hanno concluso congiuntamente per la relativa declaratoria, senza però accordarsi in merito alle spese dell'odierno giudizio.
Sul punto, va osservato che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio (rilevabile anche d'ufficio), postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cft. Cassazione civile sez.
II, 31/10/2023, n.30251).
Orbene, l'individuazione della parte soccombente (seppur solo virtualmente), si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza.
Alla luce del principio che precede, va rilevato che la convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda attorea avendo l'attrice fondato la propria pretesa revocatoria della sentenza di appello su un errore di diritto, piuttosto che di fatto, imputato al Giudicante del gravame.
Sul punto, va premesso che, costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà
5 Nr. 3094\2018 R.G.
documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa.
Nel caso di specie, il Giudice del gravame ha fondato la propria decisione
-con conseguente riforma della sentenza appellata e contestuale rigetto delle doglianze attoree- sull'inesistenza di un danno per la Parte_1
stante il difetto di prova circa l'avvenuto pagamento da parte di quest'ultima delle somme per le quali richiedeva il ristoro, risultando irrilevante -secondo il Giudicante emittente della sentenza posta in revocazione- l'individuazione del soggetto autore dell'infrazione.
Difatti, la valutazione della circostanza relativa alla compravendita dell'automobile dalla al Vigilante con trascritta al P.R.A. Parte_1
datata 28.8.2008 è risultata irrilevante ai fini della decisione emessa dal
Giudice dell'appello, come risulta ulteriormente alla luce della decisione della Suprema Corte emessa riguardo alla sentenza oggetto del presente giudizio di revocazione, con la quale è stato accertato che l'errore in cui è incorso il Giudice del gravame è da individuarsi nella valutazione della vicenda in oggetto sotto il profilo squisitamente di diritto, vale a dire, nella riconducibilità della fattispecie concreta alla relativa fattispecie normativa astratta.
Tutt'al più, anche alla luce della suddetta ordinanza della Cassazione,
l'errore in cui è incorso il Giudice del gravame va ricondotto, per natura ed effetti, all'interpretazione delle norme giuridiche, sicché detto errore rileva non quale errore di fatto ma quale errore di diritto, derivandone sostanzialmente un vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua disciplina, inidoneo, come tale, ad integrare gli estremi dell'errore revocatorio di cui all'art. 395, numero 4, c.p.c.
6 Nr. 3094\2018 R.G.
Pertanto, le domande attoree erano inammissibili per difetto dei requisiti ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. della domanda di revocazione proposta dall'attrice avverso la sentenza n. 449/2018 emessa dal Tribunale di Macerata in data 13.4.2018 a definizione del procedimento avente R.G.
n. 1337/2017.
Tuttavia, stante la congiunta richiesta delle parti di declaratoria della cessazione degli effetti dell'odierno giudizio, le osservazioni e argomentazioni appena esposte rilevano ai soli fini della soccombenza virtuale e, quindi, per ogni statuizione in punto di spese dell'odierno giudizio.
Alla luce di quanto argomentato e premesso, va dichiarata la soccombenza
(virtuale) dell'attrice, con ogni conseguenza in punto di spese ex art. 91
c.p.c., le quali sono poste a carico della e liquidate come da Parte_1
dispositivo nei confronti della sola nulla in favore di Controparte_1
in quanto contumace nell'odierno giudizio Controparte_2
Va respinta l'eccezione attorea riguardo alla tardività delle conclusioni formulate dalla con le note del 10.10.2024 (in quanto Controparte_1
risultanti dissimili da quelle formulate all'udienza del 10.1.2023), circa la richiesta di distrazione formulata dall'avv. Roberto Regni in suo favore, in quanto la richiesta di distrazione delle spese è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio (tanto da non risultare violato il divieto del
"novum" nel giudizio di legittimità), pertanto, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla (sul punto, cft. Cassazione civile sez. III,
12/01/2006, n.412, con la quale è stata ammessa la richiesta di distrazione delle spese formulata dall'avvocato in sede di comparsa conclusionale)
Infine, va rilevato d'ufficio che la revocazione ex art. 395 c.p.c. rappresenta un mezzo di impugnazione, pertanto, tenuto conto dell'esito -
7 Nr. 3094\2018 R.G.
seppur virtuale- del giudizio, sussistono i presupposti per applicare, nel caso di specie, a carico della parte attrice, l'art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dal comma 17 della legge n.
228/2012, laddove si dispone che: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere.
Dichiara la soccombenza virtuale dell'attrice.
Condanna l'attrice a rifondere alla controparte Parte_1
euro 1.250,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso Controparte_1
forfettario spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Regni, antistatario ex art. 93 c.p.c..
Nulla sulle spese di lite quanto al Vigilante CP_2
Si dà atto che sussistono, a carico della parte attrice, i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Macerata, il 31/07/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
8 Nr. 3094\2018 R.G.
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