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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4293/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 4293/2024 promossa da: nata in [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
nata in [...] il [...], c.f. ; Parte_2 C.F._2 Pt_3
ato in Argentina il 27.05.1979, c.f. ; nata in
[...] C.F._3 Parte_4
Argentina il 08.07.1983, c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo C.F._4
DROMI del Foro di Roma, con studio a Roma (00197), Via Antonio Gramsci n.7, (C.F.:
- p.e.c.: – fax: 06-5941245) C.F._5 Email_1
presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata, elettivamente, si sono domiciliati come da procura in atti ricorrenti
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri Parte_1
e sono tutti cittadini italiani dalla
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, - ordinare al , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIVOLI (TO), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della pagina 1 di 7 cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. - ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. - Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario.
”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata a [...] CP_2
in data 27.01.1890 (cfr. doc. in atti n. 1), la quale contraeva matrimonio (cfr. doc. in atti n. 2) in data
04.09.1908 a BU AI (Argentina) con il sig. , cittadino Persona_1
successivamente naturalizzato argentino in data 08.06.1927, come risulta dal certificato rilasciato dal
Registro Nazionale degli Elettori in data 27.12.2022 (cfr. doc. in atti n. 3). Per contro, invece, CP_2
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di quella argentina. Infatti la stessa non
[...] risulta registrata presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come da certificato del 30.01.2023 (cfr. doc. in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si non costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.
All'udienza del 20.02.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
pagina 2 di 7 Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
In particolare, si rileva che l'ava italiana nata a [...] in data [...] (cfr. doc. CP_2
in atti n. 1) non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina (cfr. doc. in atti n. 4) trasmettendo la cittadinanza italiana “iure sanguinis” alla figlia , nata a [...] Persona_2
(Argentina) in data 11.11.1918 (cfr. doc. in atti n. 5), dal matrimonio della sig.ra , CP_2
cittadina italiana, con il sig. , cittadino naturalizzato argentino successivamente alla Persona_1
nascita della propria figlia ma prima del conseguimento della maggiore età della stessa. Pertanto,
, avendo mantenuto la cittadinanza italiana anche in seguito al matrimonio con il CP_2
cittadino italiano, successivamente naturalizzatosi argentino sig. e non Persona_1
essendosi mai naturalizzata autonomamente, ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri discendenti.
Posto, quindi, che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di quella CP_2
argentina, la propria figlia legittima nata il [...] a [...] era, Persona_2
pertanto, cittadina italiana iure sanguinis.
Va osservato, altresì, che i ricorrenti deducevano che:
- in data 21.01.1954 a OS AI (Argentina) la sig.ra contraeva matrimonio con il Persona_2
sig. (cfr. doc. in atti n. 6); Persona_3
- dall'unione dei predetti coniugi nasceva a BU AI (Argentina) in data 10.10.1956 la ricorrente
(cfr. doc. in atti n. 7); Parte_5
- in data 17.07.1975 a BU AI (Argentina) la sig.ra contraeva Parte_1
matrimonio con il sig. (cfr. doc. in atti n. 8) e da questo matrimonio Parte_6
nascevano gli odierni ricorrenti: in data 28.04.1977 (cfr. doc. in atti n. 9), Parte_2 Pt_3
in data 27.05.1979(cfr. doc. in atti n. 10) e in data 08.07.1983 (cfr.
[...] Parte_4
doc. in atti n. 11).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima pagina 3 di 7 della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 con la quale la Corte
Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
pagina 4 di 7 Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita (cfr. doc. in atti n. 1) CP_2 nel quale si legge, in intestazione, “Arcidiocesi di Torino” e, nel corpo del certificato, “nata a [...]”, oltre che dal certificato di matrimonio (cfr. doc. in atti n. 2), nel quale si legge “italiana, nata a
(Rivoli), provincia di Torino, Italia” e dal certificato di nascita della figlia (cfr. doc. in atti n. 5) nel quale si legge che la stessa è figlia legittima di ) “italiana”. Il fatto che non abbia mai Per_4 CP_2
rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina è, come detto, dimostrata dalla circostanza che la stessa non risulta registrata presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni (cfr. doc. in atti n. 4).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'ava italiana sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa. Ma l'art. 1 della L.555/1912 CP_2
veniva dichiarato incostituzionale dalla citata sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n.
30 che dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la GN , cittadina italiana iure sanguinis, Persona_2
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che
, figlia della cittadina italiana , non perdeva la relativa cittadinanza Persona_2 CP_2 italiana trasmettendola, così, “iure sanguinis” ai propri figli e anche ai relativi discendenti, comprese gli odierni ricorrenti, ovvero, Parte_1 Parte_2 Pt_3
E determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza
[...] Parte_4
pagina 5 di 7 interruzione, dello stato di cittadino italiano che sarebbe spettato alle odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura necessaria della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nata in [...] il [...]; nata in [...] il [...]; Parte_2 Pt_3
ato in Argentina il 27.05.1979; nata in [...] il [...] il
[...] Parte_4
diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_1 CP_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, 20 febbraio 2025.
Il giudice unico pagina 6 di 7 Roberta Dotta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 4293/2024 promossa da: nata in [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
nata in [...] il [...], c.f. ; Parte_2 C.F._2 Pt_3
ato in Argentina il 27.05.1979, c.f. ; nata in
[...] C.F._3 Parte_4
Argentina il 08.07.1983, c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo C.F._4
DROMI del Foro di Roma, con studio a Roma (00197), Via Antonio Gramsci n.7, (C.F.:
- p.e.c.: – fax: 06-5941245) C.F._5 Email_1
presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata, elettivamente, si sono domiciliati come da procura in atti ricorrenti
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri Parte_1
e sono tutti cittadini italiani dalla
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, - ordinare al , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIVOLI (TO), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della pagina 1 di 7 cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. - ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. - Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario.
”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata a [...] CP_2
in data 27.01.1890 (cfr. doc. in atti n. 1), la quale contraeva matrimonio (cfr. doc. in atti n. 2) in data
04.09.1908 a BU AI (Argentina) con il sig. , cittadino Persona_1
successivamente naturalizzato argentino in data 08.06.1927, come risulta dal certificato rilasciato dal
Registro Nazionale degli Elettori in data 27.12.2022 (cfr. doc. in atti n. 3). Per contro, invece, CP_2
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di quella argentina. Infatti la stessa non
[...] risulta registrata presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come da certificato del 30.01.2023 (cfr. doc. in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si non costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.
All'udienza del 20.02.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
pagina 2 di 7 Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
In particolare, si rileva che l'ava italiana nata a [...] in data [...] (cfr. doc. CP_2
in atti n. 1) non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina (cfr. doc. in atti n. 4) trasmettendo la cittadinanza italiana “iure sanguinis” alla figlia , nata a [...] Persona_2
(Argentina) in data 11.11.1918 (cfr. doc. in atti n. 5), dal matrimonio della sig.ra , CP_2
cittadina italiana, con il sig. , cittadino naturalizzato argentino successivamente alla Persona_1
nascita della propria figlia ma prima del conseguimento della maggiore età della stessa. Pertanto,
, avendo mantenuto la cittadinanza italiana anche in seguito al matrimonio con il CP_2
cittadino italiano, successivamente naturalizzatosi argentino sig. e non Persona_1
essendosi mai naturalizzata autonomamente, ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri discendenti.
Posto, quindi, che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di quella CP_2
argentina, la propria figlia legittima nata il [...] a [...] era, Persona_2
pertanto, cittadina italiana iure sanguinis.
Va osservato, altresì, che i ricorrenti deducevano che:
- in data 21.01.1954 a OS AI (Argentina) la sig.ra contraeva matrimonio con il Persona_2
sig. (cfr. doc. in atti n. 6); Persona_3
- dall'unione dei predetti coniugi nasceva a BU AI (Argentina) in data 10.10.1956 la ricorrente
(cfr. doc. in atti n. 7); Parte_5
- in data 17.07.1975 a BU AI (Argentina) la sig.ra contraeva Parte_1
matrimonio con il sig. (cfr. doc. in atti n. 8) e da questo matrimonio Parte_6
nascevano gli odierni ricorrenti: in data 28.04.1977 (cfr. doc. in atti n. 9), Parte_2 Pt_3
in data 27.05.1979(cfr. doc. in atti n. 10) e in data 08.07.1983 (cfr.
[...] Parte_4
doc. in atti n. 11).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima pagina 3 di 7 della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 con la quale la Corte
Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
pagina 4 di 7 Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita (cfr. doc. in atti n. 1) CP_2 nel quale si legge, in intestazione, “Arcidiocesi di Torino” e, nel corpo del certificato, “nata a [...]”, oltre che dal certificato di matrimonio (cfr. doc. in atti n. 2), nel quale si legge “italiana, nata a
(Rivoli), provincia di Torino, Italia” e dal certificato di nascita della figlia (cfr. doc. in atti n. 5) nel quale si legge che la stessa è figlia legittima di ) “italiana”. Il fatto che non abbia mai Per_4 CP_2
rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina è, come detto, dimostrata dalla circostanza che la stessa non risulta registrata presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni (cfr. doc. in atti n. 4).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'ava italiana sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa. Ma l'art. 1 della L.555/1912 CP_2
veniva dichiarato incostituzionale dalla citata sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n.
30 che dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la GN , cittadina italiana iure sanguinis, Persona_2
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che
, figlia della cittadina italiana , non perdeva la relativa cittadinanza Persona_2 CP_2 italiana trasmettendola, così, “iure sanguinis” ai propri figli e anche ai relativi discendenti, comprese gli odierni ricorrenti, ovvero, Parte_1 Parte_2 Pt_3
E determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza
[...] Parte_4
pagina 5 di 7 interruzione, dello stato di cittadino italiano che sarebbe spettato alle odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura necessaria della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nata in [...] il [...]; nata in [...] il [...]; Parte_2 Pt_3
ato in Argentina il 27.05.1979; nata in [...] il [...] il
[...] Parte_4
diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_1 CP_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, 20 febbraio 2025.
Il giudice unico pagina 6 di 7 Roberta Dotta
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