Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4677 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] in [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_1 C.F._1
CORDASCO MAURO c/o il cui studio in VIALE PADRE F. RUSSO 87012 CASTROVILLARI, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. RENZETTI GIULIA con domicilio P.IVA_1 eletto in C/O UFFICIO LEGALE INPS PIAZZA LORETO 22 87100 COSENZA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante, vedendosi riconosciuta invalida senza diritto all'assegno ex L. 118/71, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito,
l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta l'invocata provvidenza a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della detta prestazione sin dalla data della domanda .
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma. Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le
Parti, a seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate al dott. lo Persona_1 stesso depositava l'elaborato; fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la decisione della causa;
l non ha inteso depositare note. CP_1
****
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico di parte ricorrente per la valida proposizione del ricorso.
Difatti il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulta comunicato il 21.11.2023 laddove la dichiarazione di dissenso è intervenuta nei 30 giorni ossia il 30.11.2023; parimenti osservato il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso che risulta essere stato iscritto il 13.12.2023.
Ancor prima la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata in data
06.07.2022 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo risulta essere stato iscritto il
15.04.2022 ossia entro il termine semestrale di decadenza.
2. Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso aveva chiesto accertarsi il diritto all'assegno ex L. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda e/o da altra data.
A seguito del rinnovo della Consulenza il CTU nominato dott. ha accertato in capo alla Per_1 perizianda la sussistenza del beneficio e ciò con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ossia dal 05.04.2022 con la percentuale del 75%.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure e non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dello stesso in quanto del tutto condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio avendo, peraltro, il ctu, a seguito di motivate osservazioni della Parte ricorrente, retrodatato il beneficio ancorandolo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa laddove, in precedenza, la decorrenza era stata fissata alla data di poco posteriore, della visita presso la Commissione Medica (06.07.2022). CP_1
La domanda deve quindi accogliersi con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario oggetto del ricorso ossia l'assegno ex L. 118/71.
3. Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza così come quelle della CTU liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
con ricorso iscritto a seguito di ATP (Proc. n. 5241/22 RG) ad istanza della stessa e sulla domanda proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto la domanda della sig.ra , accertando e Pt_1
dichiarando la sussistenza in capo alla medesima del requisito sanitario afferente all'assegno ex L. 118/71 con decorrenza dal 05.04.2022 avendo il ctu accertato un grado di invalidità pari al 75%;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite CP_1
liquidate in €. 1.325,00 oltre accessori di legge;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente CP_1
fase, liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 3 Febbraio 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo