Articolo 18 della Legge 30 luglio 2012, n. 126
Articolo 17Articolo 19
Versione
22 agosto 2012
Art. 18. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche 1. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. L'Arcidiocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorsi tali termini gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012