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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/10/2024, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1747/2023 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATO A CASTELTERMINI IL Parte_1
21/01/50 – NATA A CASTELTERMINI IL Parte_2
08/11/53 rapp. e dif. dall'Avv. Grazia Maria Minnella
ATTORI
CONTRO
IN PERSONA DEL SINDACO E LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DOTT. Controparte_2 rapp. e dif. dall'Avv. Agata Vecchio
CONVENUTO
IN PERSONA DEL Controparte_3
DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPRESENTANTE DOTT.
Controparte_4 rapp. e dif. dall'Avv. Antonia Sanfratello
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE Controparte_5
Controparte_6 rapp. e dif. dall'Avv. Santo Spagnolo
CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione del 14/06/2023
[...]
e convenivano in giudizio, Parte_1 Parte_2 il e l Controparte_1 Controparte_3
. Esponevano gli attori di essere
[...] proprietari di un immobile sito in nella CP_1 locale Via Alessio Di Giovanni n.
4. Proseguivano affermando che il 09/01/2023 rientrati nella propria abitazione dopo alcuni giorni di assenza avevano trovato il cespite di loro proprietà gravemente danneggiato da un rigurgito fognario che aveva invaso l'intero immobile in conseguenza della mancata manutenzione del sistema di smaltimento del sistema fognario. Assumevano che tali circostanze s'erano appunto verificate in conseguenza dell'assoluta mancanza di opere di ordinaria manutenzione e di pulizia del sistema di smaltimento delle acque reflue e dei liquami che in tal modo appariva inidoneo alla funzione di smaltimento delle acque. Deducevano quindi a sostegno dell'azione oggi intrapresa che alla luce di quanto accaduto appariva chiara la responsabilità del e dell' Controparte_1 [...] nella causazione di tale Controparte_3 evento e dei conseguenti danneggiamenti. Concludevano quindi ritenuta l'illegittimità della condotta posta in essere dai convenuti unita al fatto che a nulla erano valse le richieste di risarcimento dei danni avanzate chiedendo che i convenuti venissero solidalmente condannati all'integrale risarcimento dei danni sofferti. Resistendo, con comparsa di costituzione e risposta, il nel Controparte_1 rito eccepiva l'improcedibilità delle avverse domande in conseguenza del mancato esperimento del tentativo
2 di conciliazione a mezzo di convenzione di negoziazione assistita nel merito contestando in toto l'assunto avversario deducendo in particolare che nell'ambito dell'accaduto per cui è lite non appariva connotarsi responsabilità alcuna da parte sua in quanto unica responsabile dell'accaduto in oggetto doveva ritenersi la AICA sulla quale gravava l'obbligo quale gestore della rete idrica di provvedere alla sua manutenzione. Concludeva pertanto chiedendo che le pretese nei suoi riguardi spiegate venissero respinte. La Controparte_3
(di seguito anche AICA) provvedeva alla
[...] propria costituzione in giudizio con comparsa del
10/07/2023 preliminarmente e nel rito instando al fine di essere autorizzata ad evocare in giudizio la con la quale aveva Controparte_7 stipulato apposita polizza assicurativa al fine di essere manlevata da ogni possibile statuizione di condanna scaturente dalla controversia contestando nel merito il fondamento delle avverse domande ed invocandone il rigetto. Ritualmente autorizzata la
AICA provvedeva ad evocare in giudizio la
[...] la quale costituendosi con Controparte_7 comparsa del 30/10/2023 preliminarmente eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa e nel merito deducendone l'infondatezza chiedeva il rigetto delle domande attoree. Svolta l'istruzione esclusivamente attraverso produzioni documentali, all'udienza del 14/10/2024, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La domanda attorea è apparsa fondata e, pertanto, ha meritato accoglimento essa ha trovato infatti ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa. Infatti, la decisione di questo
Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale degli attori vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione del giudizio in oggetto. Piace in primo luogo brevemente osservare come la strada ove s'è verificato l'evento dannoso per cui è lite sia senz'altro di proprietà del ma Controparte_1 altresì che la manutenzione della rete idrica spettasse alla AICA. Va al riguardo ricordato che come nel caso di specie allorquando si deducano giudizialmente situazioni produttive di danni scaturenti dalla mancanza d'adeguata manutenzione è configurabile la concorrente responsabilità tanto del gestore della rete idrica in quanto preposto all'esercizio ed alla manutenzione delle fognature sul quale quindi incombe il dovere di custodire la rete fognaria causa dell'evento dannoso nonché
d'adottare ogni cautela prevista dalla legge quanto dell'Ente proprietario della strada che deve far sì che l'uso di essa si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti e pertanto in osservanza del principio del neminem laedere.
Giova premettere, in riguardo al merito della vicenda in commento, che la pubblica amministrazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine all'esecuzione e alla manutenzione delle opere
4 pubbliche, incontra limiti derivanti sia da norme di legge, regolamentari e tecniche, sia da prescrizioni di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte come già cennato quella del neminem laedere, in ossequio alla quale essa è tenuta a far sì che l'opus pubblicum, non integri, per l'utente, gli estremi di una situazione di pericolo. Piace nel merito osservare come incontroversa appaia la decisiva circostanza che la strada teatro del fatto illecito che ci occupa sia pubblica in quanto motivo d'opposizione alle attoree pretese da parte dei convenuti è sembrato invece quello di non essersi resi responsabili dei fatti per cui è processo in quanto nulla essi avrebbe potuto porre in essere per evitare quanto occorso all'immobile attoreo. Le emergenze processuali portano questo giudicante pertanto a ritenere ammessi i fatti dagli attori dedotti ed in particolare appunto la responsabilità del e della AICA nella causazione Controparte_1 dell'evento per cui è processo. Ciò appare con sufficiente certezza potersi affermare in quanto essi in esito alle norme appena ricordate avevano l'obbligo rispettivamente quale proprietario della strada e gestore della rete idrica di provvedere alla sua manutenzione in osservanza del principio sopra enunciato del neminem laedere. In ordine al nesso di causalità tra la condotta tenuta dai convenuti ed i danni occorsi al bene attoreo va affermato, all'esito dell'indagine documentale svolta, che le istanze attrici hanno trovato assoluto riscontro sia in riguardo alla responsabilità del Controparte_1
e della AICA per quanto accaduto sia avuto
5 riferimento ai danni sofferti dall'immobile attoreo che appunto all'esito dell'attività istruttoria in commento devono in punto di fatto ritenersi, sul piano eziologico, sicuramente riconducibili al mancato deflusso delle acque reflue in quanto gli sbocchi risultavano nell'occasione ostruiti nella zona ove s'è verificato l'illecito evento che ha determinato l'inondazione di acqua che ha danneggiato l'appartamento attoreo. Venendo, a questo punto, alla quantificazione dei danni patiti dall'immobile attoreo, ben può rinviarsi, alla descrizione, e alla stima ricavabili dal contenuto della documentazione versata in atti dagli attori ed in particolare dalla perizia espletata dall'Ing. la Persona_1 cui conclusioni vengono condivise da questo giudicante la quale è pervenuta ad una quantificazione complessiva dei danni subiti dal cespite attoreo pari ad euro 29.277,88. In aderenza all'insegnamento della Suprema Corte gli interessi dovranno decorrere dalla data dell'illecito sino alla pubblicazione della sentenza sulle somme devalutate riportandosi così ai valori monetari dell'epoca del fatto dannoso con l'applicazione degli indici ISTAT mentre dalla pubblicazione della sentenza decorreranno sulla somma come oggi determinata. Va infine affermato che la compagnia assicuratrice chiamata in causa dovrà tenere indenne la AICA da ogni esborso che la stessa sarà tenuta ad effettuare in esito alla controversia che ci occupa essendo essa titolare d'apposita polizza assicurativa. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara la responsabilità del e della Controparte_1 nella causazione Controparte_3 dei danni subiti dall'appartamento di proprietà di e condanna per Parte_1 Parte_2
l'effetto il e la Controparte_1 [...] al pagamento in favore di Controparte_3 [...]
e della somma di euro Parte_1 Parte_2
29.277,88 a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'immobile di loro proprietà in conseguenza dei fatti di causa oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento dannoso fino al soddisfo;
condanna, altresì, il e la Controparte_1 [...] al pagamento delle spese Controparte_3 processuali in favore degli attori, complessivamente liquidate in euro 2.500,00, oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali;
dichiara compensate tra la convenuta e la chiamata in causa le spese di lite;
dichiara infine che da tali esborsi la Controparte_3 dovrà essere tenuta indenne dalla
[...] [...]
Controparte_8
17/10/2024
[...]
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1747/2023 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATO A CASTELTERMINI IL Parte_1
21/01/50 – NATA A CASTELTERMINI IL Parte_2
08/11/53 rapp. e dif. dall'Avv. Grazia Maria Minnella
ATTORI
CONTRO
IN PERSONA DEL SINDACO E LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DOTT. Controparte_2 rapp. e dif. dall'Avv. Agata Vecchio
CONVENUTO
IN PERSONA DEL Controparte_3
DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPRESENTANTE DOTT.
Controparte_4 rapp. e dif. dall'Avv. Antonia Sanfratello
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE Controparte_5
Controparte_6 rapp. e dif. dall'Avv. Santo Spagnolo
CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione del 14/06/2023
[...]
e convenivano in giudizio, Parte_1 Parte_2 il e l Controparte_1 Controparte_3
. Esponevano gli attori di essere
[...] proprietari di un immobile sito in nella CP_1 locale Via Alessio Di Giovanni n.
4. Proseguivano affermando che il 09/01/2023 rientrati nella propria abitazione dopo alcuni giorni di assenza avevano trovato il cespite di loro proprietà gravemente danneggiato da un rigurgito fognario che aveva invaso l'intero immobile in conseguenza della mancata manutenzione del sistema di smaltimento del sistema fognario. Assumevano che tali circostanze s'erano appunto verificate in conseguenza dell'assoluta mancanza di opere di ordinaria manutenzione e di pulizia del sistema di smaltimento delle acque reflue e dei liquami che in tal modo appariva inidoneo alla funzione di smaltimento delle acque. Deducevano quindi a sostegno dell'azione oggi intrapresa che alla luce di quanto accaduto appariva chiara la responsabilità del e dell' Controparte_1 [...] nella causazione di tale Controparte_3 evento e dei conseguenti danneggiamenti. Concludevano quindi ritenuta l'illegittimità della condotta posta in essere dai convenuti unita al fatto che a nulla erano valse le richieste di risarcimento dei danni avanzate chiedendo che i convenuti venissero solidalmente condannati all'integrale risarcimento dei danni sofferti. Resistendo, con comparsa di costituzione e risposta, il nel Controparte_1 rito eccepiva l'improcedibilità delle avverse domande in conseguenza del mancato esperimento del tentativo
2 di conciliazione a mezzo di convenzione di negoziazione assistita nel merito contestando in toto l'assunto avversario deducendo in particolare che nell'ambito dell'accaduto per cui è lite non appariva connotarsi responsabilità alcuna da parte sua in quanto unica responsabile dell'accaduto in oggetto doveva ritenersi la AICA sulla quale gravava l'obbligo quale gestore della rete idrica di provvedere alla sua manutenzione. Concludeva pertanto chiedendo che le pretese nei suoi riguardi spiegate venissero respinte. La Controparte_3
(di seguito anche AICA) provvedeva alla
[...] propria costituzione in giudizio con comparsa del
10/07/2023 preliminarmente e nel rito instando al fine di essere autorizzata ad evocare in giudizio la con la quale aveva Controparte_7 stipulato apposita polizza assicurativa al fine di essere manlevata da ogni possibile statuizione di condanna scaturente dalla controversia contestando nel merito il fondamento delle avverse domande ed invocandone il rigetto. Ritualmente autorizzata la
AICA provvedeva ad evocare in giudizio la
[...] la quale costituendosi con Controparte_7 comparsa del 30/10/2023 preliminarmente eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa e nel merito deducendone l'infondatezza chiedeva il rigetto delle domande attoree. Svolta l'istruzione esclusivamente attraverso produzioni documentali, all'udienza del 14/10/2024, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La domanda attorea è apparsa fondata e, pertanto, ha meritato accoglimento essa ha trovato infatti ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa. Infatti, la decisione di questo
Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale degli attori vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione del giudizio in oggetto. Piace in primo luogo brevemente osservare come la strada ove s'è verificato l'evento dannoso per cui è lite sia senz'altro di proprietà del ma Controparte_1 altresì che la manutenzione della rete idrica spettasse alla AICA. Va al riguardo ricordato che come nel caso di specie allorquando si deducano giudizialmente situazioni produttive di danni scaturenti dalla mancanza d'adeguata manutenzione è configurabile la concorrente responsabilità tanto del gestore della rete idrica in quanto preposto all'esercizio ed alla manutenzione delle fognature sul quale quindi incombe il dovere di custodire la rete fognaria causa dell'evento dannoso nonché
d'adottare ogni cautela prevista dalla legge quanto dell'Ente proprietario della strada che deve far sì che l'uso di essa si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti e pertanto in osservanza del principio del neminem laedere.
Giova premettere, in riguardo al merito della vicenda in commento, che la pubblica amministrazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine all'esecuzione e alla manutenzione delle opere
4 pubbliche, incontra limiti derivanti sia da norme di legge, regolamentari e tecniche, sia da prescrizioni di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte come già cennato quella del neminem laedere, in ossequio alla quale essa è tenuta a far sì che l'opus pubblicum, non integri, per l'utente, gli estremi di una situazione di pericolo. Piace nel merito osservare come incontroversa appaia la decisiva circostanza che la strada teatro del fatto illecito che ci occupa sia pubblica in quanto motivo d'opposizione alle attoree pretese da parte dei convenuti è sembrato invece quello di non essersi resi responsabili dei fatti per cui è processo in quanto nulla essi avrebbe potuto porre in essere per evitare quanto occorso all'immobile attoreo. Le emergenze processuali portano questo giudicante pertanto a ritenere ammessi i fatti dagli attori dedotti ed in particolare appunto la responsabilità del e della AICA nella causazione Controparte_1 dell'evento per cui è processo. Ciò appare con sufficiente certezza potersi affermare in quanto essi in esito alle norme appena ricordate avevano l'obbligo rispettivamente quale proprietario della strada e gestore della rete idrica di provvedere alla sua manutenzione in osservanza del principio sopra enunciato del neminem laedere. In ordine al nesso di causalità tra la condotta tenuta dai convenuti ed i danni occorsi al bene attoreo va affermato, all'esito dell'indagine documentale svolta, che le istanze attrici hanno trovato assoluto riscontro sia in riguardo alla responsabilità del Controparte_1
e della AICA per quanto accaduto sia avuto
5 riferimento ai danni sofferti dall'immobile attoreo che appunto all'esito dell'attività istruttoria in commento devono in punto di fatto ritenersi, sul piano eziologico, sicuramente riconducibili al mancato deflusso delle acque reflue in quanto gli sbocchi risultavano nell'occasione ostruiti nella zona ove s'è verificato l'illecito evento che ha determinato l'inondazione di acqua che ha danneggiato l'appartamento attoreo. Venendo, a questo punto, alla quantificazione dei danni patiti dall'immobile attoreo, ben può rinviarsi, alla descrizione, e alla stima ricavabili dal contenuto della documentazione versata in atti dagli attori ed in particolare dalla perizia espletata dall'Ing. la Persona_1 cui conclusioni vengono condivise da questo giudicante la quale è pervenuta ad una quantificazione complessiva dei danni subiti dal cespite attoreo pari ad euro 29.277,88. In aderenza all'insegnamento della Suprema Corte gli interessi dovranno decorrere dalla data dell'illecito sino alla pubblicazione della sentenza sulle somme devalutate riportandosi così ai valori monetari dell'epoca del fatto dannoso con l'applicazione degli indici ISTAT mentre dalla pubblicazione della sentenza decorreranno sulla somma come oggi determinata. Va infine affermato che la compagnia assicuratrice chiamata in causa dovrà tenere indenne la AICA da ogni esborso che la stessa sarà tenuta ad effettuare in esito alla controversia che ci occupa essendo essa titolare d'apposita polizza assicurativa. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara la responsabilità del e della Controparte_1 nella causazione Controparte_3 dei danni subiti dall'appartamento di proprietà di e condanna per Parte_1 Parte_2
l'effetto il e la Controparte_1 [...] al pagamento in favore di Controparte_3 [...]
e della somma di euro Parte_1 Parte_2
29.277,88 a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'immobile di loro proprietà in conseguenza dei fatti di causa oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento dannoso fino al soddisfo;
condanna, altresì, il e la Controparte_1 [...] al pagamento delle spese Controparte_3 processuali in favore degli attori, complessivamente liquidate in euro 2.500,00, oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali;
dichiara compensate tra la convenuta e la chiamata in causa le spese di lite;
dichiara infine che da tali esborsi la Controparte_3 dovrà essere tenuta indenne dalla
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Controparte_8
17/10/2024
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IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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