Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Sentenza 10 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 13 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 23/03/2022, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/03/2022
N. 00273/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2022, proposto da
Teleflex Medical S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Quartiroli e Valentina Vaccarisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Annachiara Putorti', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. n. PI031957-22 trasmessa dalla A.S.L. di AR (Capofila) a Teleflex Medical S.r.l. via PEC il 15/02/2022, nella parte recante l'esclusione di Teleflex Medical S.r.l. dal Lotto 38 della “Procedura Aperta Telematica in unione temporanea d'acquisto per l'affidamento della fornitura di cateteri venosi centrali e relativi accessori per la durata di 5 anni per le necessità delle Aziende Sanitarie: A.O.U. “Policlinico di Bari”, A.O.U. “Riuniti di Foggia”, ASL Bari, ASL Barletta-Andria-Trani, ASL Foggia, ASL Lecce, ASL AR (in qualità di capofila), IRCSS “De Bellis”, IRCSS “G. Paolo II”;
- di tutti i verbali di gara e di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non noti, ivi inclusa l'aggiudicazione definitiva del Lotto 38 ove medio tempore disposta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di AR;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to V. Vaccarisi e avv.to G. Selleri, in sostituzione dell'avv.to A. Putortì;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso appare assistito dal necessario fumus boni iuris , in quanto sembra condivisibile la principale censura di parte ricorrente, con cui si contesta l’impugnata esclusione disposta dalla Stazione Appaltante “ attesa la mancata corrispondenza tra il prezzo unitario ed il prezzo complessivo riportati in offerta economica ”, incentrata sulla sussistenza di un mero errore materiale nell’indicazione del prezzo complessivo contenuto nell’offerta economica (indicato in € 196.546,00), facilmente riconoscibile e superabile attraverso una semplice operazione matematica - ossia moltiplicando il prezzo unitario offerto ed indicato correttamente (€ 13.90) per le quantità richieste (10.100) - dalla quale si ricava un prezzo complessivo pari a € 140.390,00 (anziché € 196.546,00), ove si consideri che:
- dalla lettura della lex specialis (art. 8.3 del Disciplinare di gara) emerge che, nella specie, l’elemento fondamentale dell’offerta economica sembra essere il prezzo unitario (“ L’Operatore economico, a pena di esclusione, all’interno del foglio prodotti csv, caricato sulla piattaforma Empulia come indicato all’articolo 10, dovrà: • indicare i prezzi unitari offerti per ciascun lotto cui si partecipa;”) , che, peraltro, è ivi ripetuto per cinque volte;
- la giurisprudenza ha chiarito che è legittimo da parte della Stazione Appaltante provvedere alla correzione degli importi indicati in modo errato (anche dall’aggiudicatario) nell’offerta, recanti un errore nella moltiplicazione del prezzo unitario per le quantità, sulla base della previsione di cui al comma 7 dell’art. 119 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/2006, secondo cui: “ La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2... ” (T.A.R. Lombardia - Brescia, Sezione II, 03/12/2014, n. 1325).
Ritenuto, altresì, sussistente, sul piano del periculum in mora , il pregiudizio di estrema gravità ed urgenza allegato dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente e, per l'effetto, sospende l’efficacia del provvedimento di esclusione impugnato.
Fissa l’udienza pubblica di merito del 25 Maggio 2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO