Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai Sig.ri Magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore-estensore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al numero di R.G. 3024/2017 vertente tra:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Rizzo e Parte_1
Gianmaria Scofone
APPELLANTE
E
(già , nonchè Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e questi ultimi due quali eredi di
[...] Controparte_4 Per_1
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Ruggiero
[...]
APPELLATI
(già ), Controparte_5 Controparte_6
rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Capponi e Domenico Di Falco
APPELLATA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Vosa e Giuliana Vosa Controparte_7
APPELLATO
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nappo Controparte_8
APPELLATO
e , quali eredi di D'ALESSIO Controparte_9 Controparte_10
GUGLIELMO
1
nella qualità di ex socia della estinta Controparte_11 Controparte_12
(già rappresentata e difesa dal curatore speciale avv. Antonio Tafuri), nonchè la
[...]
medesima unitamente a , quali eredi di Controparte_9 Controparte_10
e di altri ex soci della estinta Persona_2 CP_13 [...]
[...]
e , quali eredi di D' Controparte_14 Controparte_10 [...]
e di ex soci della estinta Per_2 CP_13 Controparte_15
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da note scritte di cui all'udienza del 03.10.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il , in attuazione del programma straordinario di edilizia Controparte_8
scolastica previsto e disciplinato dalla legge 488/1986, a seguito di delibera consiliare n.
5 del gennaio 1987, con convenzione di concessione del 18.02.1987 ed atto aggiuntivo del 25.07.1988, affidava i lavori di realizzazione e/o ristrutturazione di plessi scolastici ricadenti nel suo ambito territoriale ad una ATI (formata dalle società , CP_6 CP_6
e Pago srl) che a sua volta assumeva poi la veste giuridica di società consortile CP_11
a responsabilità limitata denominata . CP_16
In detta convenzione di affidamento dei lavori era stabilito il pagamento all'appaltatrice di un anticipo sulle attività tecniche, servizi ed opere edili di cui ai singoli progetti, condizionando la liquidazione di detto anticipo alla conclusione da parte della appaltatrice di singole polizze fideiussorie, una per ciascuno degli undici progetti, in favore del
(ente appaltante) a garanzia del diritto di quest'ultimo alla Controparte_8
restituzione di tali somme in caso di revoca delle anticipazioni per mancato inizio o prosecuzione dei lavori.
Pertanto, la , società consortile a responsabilità limitata, provvedeva a stipulare CP_16
con la dette polizze fideiussorie (in numero di undici) a Parte_2
2 garanzia ed in favore del , che prevedevano in appendice la Controparte_8
coassicurazione di altre società di coassicurazione, ciascuna per una certa quota percentuale, nonché la garanzia di una serie di coobbligati di polizza in relazione al diritto di regresso della società assicuratrice garante per le somme eventualmente versate in caso di escussione delle polizze da parte del beneficiario . Controparte_8
Versate pertanto dal alla società consortile appaltatrice le Controparte_8
somme previste dalla convenzione a titolo di anticipazioni, nondimeno le attività ed opere appaltate non avevano mai inizio per cui il Comune, sulla base dei poteri previsti dalla normativa speciale in materia di appalti pubblici, con delibera n. 215/1998 revocava l'affidamento dei lavori disponendo la cessazione del rapporto con la società consortile e, di conseguenza, decideva di escutere le polizze fideiussorie nei confronti CP_16
della proponendo, in mancanza di adempimento spontaneo della Parte_2
assicuratrice, azione giudiziaria nei suoi confronti con atto di citazione notificato in data
13.03.2000 con il quale chiedeva la sua condanna al pagamento di quanto non restituito dalla indicato in 7.293.897.866 di vecchie lire. CP_16
Si costituiva la convenuta he contestava il diritto alla escussione Parte_2
delle polizze fideiussorie azionato dal invocando Controparte_8
essenzialmente l'inadempimento del agli obblighi nascenti dalla transazione da CP_8
esso conclusa in data 20.01.1998 con l'appaltatrice a tacitazione di Controparte_17
ogni reciproca pretesa nascente dal lodo arbitrale del 14.07.1997 avente ad oggetto per l'appunto l'appalto pubblico in questione. Quali ulteriori fatti impeditivi del diritto fatto valere dal adduceva ancora la ineseguibilità dei lavori appaltati per fatti CP_8
imputabili alla concessionaria nonché un presunto controcredito maturato dall'appaltatrice.
In ogni caso la convenuta chiedeva ed otteneva la chiamata in causa dell'obbligato principale e degli altri coobbligati di polizza Impresa CP_18 CP_11 CP_2
Raiola Ing. Angelo PA, Controparte_15 Controparte_12 [...]
, , ), nei cui confronti spiegava domanda Per_2 Controparte_7 Controparte_19
3 di regresso/manleva per la denegata ipotesi in cui fosse condannata al pagamento degli indennizzi di cui alle polizze fideiussorie in favore del . Controparte_8
Con sentenza n. 70/2006, pubblicata in data 03.03.2006, il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, disattendendo le predette eccezioni della accoglieva la domanda del Parte_2 Controparte_8
condannando l'assicurazione al pagamento, in favore dell'ente territoriale, della somma richiesta di vecchie lire 7.293.897.866 pari ad € 3.766.983, 87 oltre rivalutazione ed interessi legali.
Il primo giudice rigettava invece la domanda di regresso/manleva proposta dalla nei confronti dei chiamati in causa sul presupposto che nessuna Parte_2
prova era stata né richiesta, né fornita in merito alla loro pretesa responsabilità ed obbligazione solidale nei confronti dell'istante . Parte_2
Avverso detta sentenza veniva proposto appello principale dalla (già Parte_3
) ed appello incidentale da parte di Parte_2 CP_20 [...]
(già ) e , i Controparte_21 Controparte_6 Controparte_7
quali venivano tutti rigettati, con conferma della sentenza di primo grado, dalla Corte di
Appello di Napoli con sentenza n. 2122/2011, pubblicata il 14.06.2011.
In tale giudizio di appello l'assicuratrice depositava in data 26.05.2006 le 11 polizze fideiussorie e relative appendici in originale.
La sentenza della Corte veniva impugnata con ricorso in Cassazione da Parte_4
nell'ambito del quale proponeva ricorso incidentale la controricorrente
[...] CP_18
[...]
Con sentenza n. 5076/2017, pubblicata in data 28.02.2017, la Corte di Cassazione respingeva il ricorso incidentale, nonché i primi cinque motivi del ricorso principale di aventi ad oggetto il rapporto negoziale tra detta compagnia assicuratrice Parte_4
ed il ovvero il diritto del alla escussione delle polizze Controparte_8 CP_8
fideiussorie ed al pagamento del relativo indennizzo richiesto, per cui è divenuta definitiva la condanna - disposta in primo grado e confermata in appello- della compagnia assicuratrice al pagamento, in favore del , della somma di € Controparte_8
4 3.766.983, 8, corrispondente a vecchie lire 7.293.897.866, oltre rivalutazione ed interessi legali, e conseguentemente con essa, in assenza di ricorso incidentale del
[...]
, anche la statuizione della Corte d'Appello di compensazione delle spese Controparte_8
processuali del primo e secondo grado relativamente a detto rapporto tra assicuratrice ed ente territoriale oramai definito ed in ordine al quale si è formato come già detto il giudicato.
Con detta sentenza la Corte di Cassazione accoglieva soltanto il sesto motivo di ricorso proposto da con il quale essa aveva impugnato per omessa motivazione Parte_4
la statuizione della Corte di Appello (confermativa di quella del Tribunale) di rigetto della domanda di regresso/manleva proposta dalla stessa assicuratrice nei confronti degli obbligati di polizza. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo per la mancanza nella sentenza di secondo grado di una congrua motivazione a sostegno di tale rigetto, nonostante la avesse con l'appello specificamente contestato, con richiamo al Parte_2
disposto dell'art. 6 delle condizioni generali di polizza, la statuizione del secondo giudice che aveva respinto tale domanda.
Pertanto, la Corte di Cassazione dopo aver argomentato che “Il motivo è fondato, tenuto conto che la mancata estensione della domanda, da parte del nei confronti della CP_8
debitrice e degli altri soggetti chiamati dalla compagnia di assicurazione, è del tutto inidonea a sorreggere la statuizione di rigetto della diversa domanda di manleva”, cassava “in parte qua” la sentenza di appello con rinvio al giudice di primo grado per il riesame nel merito di tale motivo di gravame e dunque per una nuova pronuncia motivata sulla domanda di regresso/manleva avanzata dall'assicuratrice verso gli obbligati di polizza.
Con atto di citazione, ritualmente notificato alle controparti (anche a seguito di rinnovazione di talune notifiche ai contraddittori eseguite in data 28-29.06.2017),
(già ) riassumeva quindi il giudizio Parte_1 Parte_4
innanzi alla Corte di Appello di Napoli chiedendo che, in accoglimento del predetto motivo di gravame, fosse accolta la domanda di regresso/manleva proposta sin dal primo grado
(con l'atto di chiamata in causa) nei confronti di e degli altri coobbligati di CP_18
5 polizza, reiterando sostanzialmente le ragioni poste a sostegno di tale domanda nei precedenti gradi di giudizio cosi come esposte nei relativi atti introduttivi cui si rinvia in questa sede, sottolineando come le controparti, al di là di generici rilievi mossi solo da non avessero contestato la sussistenza del diritto di regresso/manleva di CP_23
nei loro confronti limitandosi soltanto ad aderire ed a far proprie le eccezioni Parte_1
già sollevate dalla stessa nei confronti del Parte_1 Controparte_8
riguardanti il rapporto principale fideiussorio tra detti ultimi soggetti contraenti, parti assicuratrice e beneficiaria in virtù di dette polizze.
concludeva quindi per la condanna di detti coobbligati - con Parte_1
esclusione di e di nei cui confronti rinunciava alla domanda non CP_18 CP_11
riproponendola - alla restituzione di quanto già da essa versato al Controparte_8
nelle more del giudizio in esecuzione spontanea della sentenza esecutiva di primo
[...]
grado, pari ad € 6.616.629,21, oltre interessi e rivalutazione.
Tra le controparti si costituivano soltanto (già Controparte_5
), , , nonché, a Controparte_6 Controparte_7 Controparte_1
seguito di interruzione del processo per il decesso di e rituale Persona_1
notifica del ricorso in riassunzione, ed nella qualità di CP_3 Controparte_4
eredi della detta parte originaria deceduta. Detti soggetti chiedevano rigettarsi le domande di rimborso proposte nei loro confronti da per Parte_1
difetto di legittimazione passiva non essendovi prova della loro corresponsabilità quali coobbligati, conformemente a quanto statuito nelle sentenze di primo e secondo grado.
In via subordinata, dichiararsi la nullità della clausola di coobbligazione per mancata indicazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future connesse alle varie polizze fideiussorie. In via ancora più subordinata, solo nel caso in cui fosse ritenuto valido ed efficacie il rapporto di coobbligazione, limitare la pretesa restitutoria di
[...]
entro l'importo massimo percentuale cui effettivamente sarebbe stata Parte_1
tenuta al pagamento dell'indennizzo la compagnia appellante (20 %) in virtù Parte_1
della presenza di altre coassicurazioni garanti ciascuna per una propria diversa quota percentuale senza vincolo di solidarietà, riducendo ancora ulteriormente la somma
6 dovuta nei limiti percentuali dell'impegno assunto da ciascun garante coobbligato (50 o
25 % per ciascuno di essi).
Si costituiva altresì il rilevando che, essendo il giudizio di Controparte_8
rinvio circoscritto al rapporto tra istituto di assicurazione garante e debitore garantito e coobligati di polizza, era indifferente alle sorti del presente giudizio che riguardava soltanto il diritto di ad essere rimborsato dal debitore principale e dai Parte_1
coobbligati. Precisando quindi che nessuna domanda era stata avanzata nei suoi confronti all'esito del pronunciamento della Corte di Cassazione chiedeva la estromissione dal giudizio.
Non si costituivano rimanendo contumaci, nonostante la rituale notifica del ricorso in riassunzione, (quale erede del coobbligato in proprio convenuto Controparte_10
, nonché socia di nonché erede di a sua Persona_2 CP_11 CP_13
volta erede di ed ex socia di e di Persona_2 CP_11 Controparte_12
cancellate dal registro delle imprese ed estinte in corso di giudizio, Controparte_15
nonché quale erede di quale ex socio di nonché di Persona_2 CP_11
e di ) e (nelle sue Controparte_12 Controparte_15 Controparte_9
qualità di erede del coobbligato in proprio convenuto , nonché socia Persona_2
di nonché nella qualità di erede di a sua CP_11 Controparte_12 CP_13
volta erede di ed ex socia di e di Persona_2 CP_11 Controparte_12
cancellate dal registro delle imprese ed estinte in corso di giudizio, Controparte_15
nonché quale erede di quale ex socio di nonché di Persona_2 CP_11
di ). Controparte_12 Controparte_15
Neppure si costituivano gli eredi degli altri ex soci deceduti di Controparte_12
e . Persona_3 Persona_4
Precisate dalle parti le conclusioni con note di trattazione scritta per l'udienza figurativa del 30.10. 2024, la causa veniva riservata in decisione da questa Corte con concessione di termini abbreviati per il deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 cpc.
7 Appare opportuno preliminarmente ribadire quanto già esposto nella premessa in fatto ovvero che con la sentenza n. 5076/2017, pubblicata in data 28.02.2017, la Corte di
Cassazione respingeva il ricorso incidentale degli appellati, nonché i primi cinque motivi del ricorso principale di aventi ad oggetto il rapporto negoziale tra detta Parte_4
compagnia assicuratrice ed il , ovvero il diritto del Controparte_8 CP_8
alla escussione nei confronti di (oggi ) Parte_4 Parte_1
delle polizze fideiussorie ed al pagamento da parte di quest'ultima dell'indennizzo assicurativo. Pertanto è divenuta definitiva la condanna, disposta in primo grado e confermata da questa Corte in appello, della predetta compagnia assicuratrice al pagamento, in favore del , della somma di € 3.766.983,87, Controparte_8
corrispondente a vecchie lire 7.293.897.866, oltre rivalutazione ed interessi legali, e conseguentemente con essa, in assenza di ricorso incidentale del Controparte_8
, anche la statuizione della Corte d'Appello di compensazione delle spese
[...]
processuali del primo e secondo grado relativamente a detto rapporto tra assicuratrice ed , oramai definito ed in ordine al quale si è formato come già detto il Controparte_24
giudicato.
Con detta sentenza la Corte di Cassazione, in accoglimento soltanto del sesto motivo di ricorso proposto da ha ritenuto invece carente di motivazione la sentenza Parte_4
di appello impugnata con riguardo alla statuizione di rigetto della domanda di regresso/manleva proposta dalla stessa assicuratrice nei confronti dell'obbligata principale e degli altri coobbligati di polizza, cassando su questo unico punto la sentenza di appello, con rinvio a questa Corte di appello chiamata dunque a pronunciarsi ex novo su tale domanda con adeguata motivazione.
Sempre in via preliminare va ancora rilevato, come già indicato in premessa, che nel giudizio di rinvio (già ) ha rinunciato e non Parte_1 Parte_4
ha riproposto tale domanda di regresso/manleva nei confronti della obbligata principale
(perché estintasi senza patrimonio) e nei confronti di (per CP_18 CP_11
intervenuto fallimento), limitando la domanda solo nei confronti dei rimanenti soggetti
8 coobbligati (vedi quanto espressamente dichiarato alle pagg. 47 e 49 dell'atto di citazione del giudizio di rinvio).
Ciò premesso, va altresì sottolineato come l'accertamento della legittimazione passiva dei coobbligati di polizza e dei suoi presupposti, in relazione all'azione di regresso nei loro confronti intentata da , rientra nei poteri d'ufficio del Parte_1
giudice senza necessità di una specifica eccezione sul punto dei coobbligati, per cui in relazione ad esso non può applicarsi il principio di non contestazione invocato da
Parte_1
Orbene ritiene questo Collegio che la sussistenza di detta legittimazione passiva dei coobbligati di polizza, ovvero dell'obbligazione su di essi gravante nei confronti dell'assicuratrice risulta comunque documentalmente provata dalle 11 polizze Parte_1
fideiussorie con relative appendici di coobbligazione prodotte dall'appellante nel primo giudizio di appello in data 26.05.2006 e regolarmente affolliate come allegato n. 5 (vedi relativo fascicolo di parte di depositato in atti). Parte_4
In proposito va osservato che, essendo il presente giudizio pendente in primo grado dal marzo 2000, ad esso, in virtù del disposto dell'art. 58 comma 2 della legge di modifica n.
69 del 18.06.2009, deve applicarsi la precedente versione dell'art. 345 cpc, in base alla quale possono essere ammessi in appello nuovi mezzi di prova qualora il collegio li ritenga indispensabili per la decisione della causa.
Considerato che, come prima sottolineato, l'accertamento di detta legittimazione passiva dei coobbligati di polizza rientra nei doveri ufficiosi del giudice sottraendosi al regime dell'eccezione di parte ed al principio di non contestazione, tale documentazione risulta di certo indispensabile ai fini di tale accertamento, per cui il deposito della stessa, benché avvenuto soltanto in appello in data 26.05.2006, deve ritenersi comunque rituale e legittimo con conseguente utilizzabilità a fini probatori di tale documentazione (originale delle 11 polizze fideiussorie con relative appendici di coobbligazione).
Da essa emerge chiaramente la responsabilità nei confronti della (poi Parte_2
divenuta ), in qualità di coobligati solidali sottoscrittori delle Parte_1
9 relative appendici di polizza prodotte in atti, di (ora denominata CP_2 [...]
), Impresa Raiola Ing. Angelo PA (ora Controparte_1 [...]
, , (cui sono succeduti in Controparte_5 Controparte_7 Persona_1
corso di causa gli eredi e ritualmente citati Controparte_3 Controparte_4
in riassunzione), (cui sono succeduti in corso di causa gli eredi Persona_2
e ritualmente citati in riassunzione), Controparte_9 Controparte_10 CP_15
[...] Controparte_12
Va pertanto disattesa l'eccezione di mancanza di responsabilità sollevata a riguardo da taluno dei soggetti coobbligati.
Va a questo punto esaminata la prima eccezione subordinata sollevata dai coobbligati costituiti in giudizio, ovvero di nullità della clausola di coobbligazione per mancata indicazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future connesse alle varie polizze fideiussorie. Essa è palesemente infondata in quanto non si tratta di una garanzia assunta per obbligazioni future ed incerte, ma relativa invece ad una specifica obbligazione determinata anche nel quantum, ovvero quella di restituzione delle somme
(ben quantificate nelle polizze fideiussorie) ricevute dall'appaltatrice (obbligata principale)
a titolo di anticipazione per il caso di revoca dell'affidamento/appalto a causa della mancata esecuzione dei lavori.
Ugualmente da rigettare è la ulteriormente subordinata eccezione delle coobbligate secondo cui la pretesa restitutoria di andrebbe comunque Parte_1
limitata entro l'importo massimo percentuale di coassicurazione gravante sulla appellante
(20 %) e che questa, dunque, avrebbe dovuto versare all'assicurato Parte_1 [...]
, tenuto conto della presenza di altre coassicurazioni ciascuna Controparte_8
obbligata per una propria quota percentuale senza vincolo di solidarietà.
Difatti se è vero che dall'appendice di coassicurazione emerge la presenza di altre coassicuratrici ciascuna obbligata in proporzione della propria quota percentuale con esclusione di ogni responsabilità solidale tra le stesse, e che la delega alla mandataria
10 da parte delle altre coassicuratrici risulta limitata solo alla ricezione delle Parte_2
comunicazioni e alla esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall' , Parte_5
senza estendersi al pagamento degli indennizzi in favore dell' , tuttavia è Parte_5
altrettanto vero che sulla somma dovuta dalla (oggi ) Parte_2 Parte_1
all'assicurato pari ad € 3.766.983,87 oltre rivalutazione ed Controparte_8
interessi legali (oggetto di condanna della prima in favore del secondo), corrispondente all'intero importo garantito dalle polizze fideiussorie, per le ragioni già innanzi esposte,
a seguito della già esaminata pronuncia della Corte di Cassazione, è oramai intervenuto il giudicato al quale a tra l'altro dato anche esecuzione. Va al riguardo ancora Parte_1
rilevato che neppure risulta che detti coobbligati abbiano proposto nel giudizio di gravame alcun appello incidentale per far valere tale limitazione di responsabilità al 20 % della
(con conseguente pari limitazione della loro responsabilita verso in Parte_2 Parte_2
sede di rivalsa).
Diverso è invece il discorso in relazione alla ancor più subordinata eccezione dei coobbligati di riduzione della somma dovuta a titolo di ripetizione alla (oggi Parte_2
nei limiti percentuali dell'impegno assunto da ciascun garante coobbligato Parte_1
(pari al 50 o 25 % delle somme a qualunque titolo o per qualunque ragione sborsate in dipendenza delle suindicate polizze).
Tale limitazione di responsabilità, al contrario della precedente, non trova difatti impedimento nel giudicato formatosi a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, in quanto attiene esclusivamente al rapporto giuridico intercorrente tra la assicuratrice e le altre coobbligate di polizza, rapporto sul quale non è intervenuta la Parte_2
pronuncia della Suprema Corte e che non dipende in alcun modo dall'accertamento relativo all'altro rapporto tra assicurazione garante ) ed assicurato ( Parte_2 [...]
), contenuto nella sentenza di appello (confermativa di quella di primo Controparte_8
grado) e divenuto definitivo, come già detto, a seguito del pronunciamento della Suprema
Corte.
11 Pertanto, ciascuno dei coobbligati di seguito individuati è tenuto, in solido con gli altri, a restituire a un importo pari al 50 o al 25 % delle somme a Parte_1
qualunque titolo sborsate da quest'ultima in favore dell'assicurato Controparte_8
in dipendenza delle appendici di cui alle suindicate polizze regolarmente
[...]
sottoscritte alle parti in causa.
Ciò detto, va ancora rilevato che, contrariamente a quanto asserito da
[...]
, la somma che essa ha documentalmente provato di aver versato al Parte_1
e di cui chiede il rimborso è, allo stato degli atti, inferiore rispetto a quanto CP_8
richiesto in ripetizione, ed è pari ad € 2.158.731,11 come da copia dei relativi bonifici prodotta in atti da . Pertanto, è questo l'importo che va complessivamente Parte_1
restituito dai coobbligati in solido di seguito specificati ad , oltre interessi Parte_1
legali codicistici dalla data dei singoli esborsi di cui ai bonifici di pagamento prodotti in atti sino al soddisfo.
Di conseguenza, in virtù dei predetti criteri e delle limitazioni di responsabilità previste nelle appendici di polizza regolarmente sottoscritte da tutte le parti (obbligato principale, assicuratrice e coobbligati in garanzia), i coobbligati di polizza , Controparte_7 [...]
e (quali eredi di e per l'effetto Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
ciascuno pro quota ereditaria), e (quali eredi di Controparte_9 Controparte_10
e per l'effetto ciascuno pro quota ereditaria), vanno tutti condannati Persona_2
in solido tra loro alla restituzione di € 539.682,78 (pari al 25 % di € 2.158.731,11) oltre interessi legali di cui sopra. Inoltre, i soli coobbligati e Controparte_9 CP_10
(quali eredi di ), vanno condannati ciascuno pro quota
[...] Persona_2
ereditaria al rimborso di un ulteriore 25 % pari ad altri € 539.682,78 (essendo stata nelle appendici di polizza la loro responsabilità limitata non al 25 % ma al 50 %) oltre interessi legali come sopra indicati.
Relativamente alle società (già e Controparte_1 CP_2 [...]
(già Impresa Raiola Ing. Angelo PA) Controparte_25
invece nessuna limitazione di responsabilità risulta pattuita nelle appendici di polizza con le quali si sono costituite garanti, per cui esse vanno condannate, in solido con gli altri
12 coobbligati, al rimborso dell'intero importo ad oggi risultante versato da
[...]
pari ad € 2.158.731,11 oltre interessi legali come sopra liquidati. Parte_1
In accoglimento della originaria domanda di manleva proposta da , detti Parte_4
coobbligati vanno altresì condannati in solido, e secondo le limitazioni di responsabilità sopra individuate per taluni di loro, anche alla restituzione delle ulteriori somme eventualmente versate al da in Controparte_8 CP_8 Parte_1
esecuzione della statuizione di cui alla sentenza di primo grado, confermata in appello e divenuta definitiva a seguito della pronuncia di cassazione (ovvero sino alla concorrenza di € 3.766.983,87 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come da dispositivo di sentenza di primo grado), oltre interessi legali codicistici dalla data di tali eventuali ulteriori versamenti al soddisfo.
Passando infine all'esame della posizione degli ultimi due originari coobbligati di CP_26
e va ribadito che a seguito di Controparte_15 Controparte_12
cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione delle stesse, avvenuta in pendenza del presente giudizio, veniva disposta ed effettuata la riassunzione nei confronti degli ex soci delle medesime che rimanevano contumaci.
Orbene per aversi successione nelle posizioni giuridiche di debito già di titolarità della società estinta, qualora trattasi di crediti verso la società non ancora certi e liquidi al momento della estinzione, non è sufficiente dimostrare la qualità di soci al momento della cancellazione ed estinzione della persona giuridica, ma è necessario provare attraverso la produzione dell'ultimo bilancio di liquidazione o equipollenti atti societari, l'effettiva attribuzione a detti soci dell'attivo societario o di una quota di esso e dunque il loro concreto subentro nelle residuali posizioni giuridiche societarie (vedi in materia Cass.
6071/2013, 6072/2013, 29108/2020, 21071/2023, 455/24, 2127/2024, 5237/2024).
Nel caso di specie tale prova non è stata prodotta dall'appellante , per cui Parte_6
la domanda di rimborso da essa estesa agli ex soci di e Controparte_15 [...]
a rigettata. CP_12
13 Quanto, infine, alle spese processuali si ribadisce che nulla va disposto in merito alle spese processuali sostenute dal nelle precedenti fasi di Controparte_8
giudizio in quanto, come già detto, sul rapporto tra di esso e la , Parte_1
a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, si è formato il giudicato per cui esso
è rimasto escluso dal presente giudizio di rinvio, per cui sono divenute definitive le relative statuizioni di integrale compensazione di cui alle sentenze di primo e secondo grado avverso le quali, tra l'altro, alcun appello o ricorso incidentale era stato proposto dal
. Controparte_8
Vanno poi interamente compensate le spese processuali del Controparte_8
relative al presente giudizio di rinvio ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni costituite dal fatto che, proprio perché sulla domanda proposta dal nei confronti di CP_8 [...]
i era già formato il giudicato a seguito della sentenza della Cassazione, la Parte_1
sua costituzione nel presente giudizio di rinvio risulta del tutto inutile ed irrilevante.
Nulla va inoltre disposto sulle spese processuali degli ex soci di Controparte_15
e nonché sulle spese processuali di ed Controparte_12 CP_18 CP_11
(società nei cui confronti ha rinunciato alla domanda nella presente fase di Parte_1
giudizio) essendo detti soggetti rimasti tutti contumaci e dovendosi dunque presumere che non ne abbiano sostenuta alcuna.
Stante la loro soccombenza in relazione alla domanda di ripetizione proposta nei loro confronti da , , Parte_1 Controparte_1 [...]
, e Controparte_25 Controparte_3 [...]
, e , vanno tutti condannati in Controparte_4 Controparte_9 Controparte_10
solido al pagamento in favore di delle spese processuali di Parte_1
tutti i gradi di giudizio compreso quello di legittimità, che si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(determinato in base all'ammontare della condanna e non di quanto domandato) e dell'importo medio tabellarmente previsto per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi in appello di quella istruttoria non tenutasi).
14
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1)Condanna Controparte_27
, , nonchè e
[...] Controparte_7 Controparte_3
nella qualità di eredi di , Controparte_4 Persona_1 Controparte_9
e nella qualità di eredi di , in solido tra
[...] Controparte_10 Persona_2
loro, al pagamento della somma complessiva di € 2.158.731,11 oltre interessi legali codicistici dalla data dei singoli esborsi di cui ai bonifici di pagamento prodotti in atti sino al soddisfo, ponendo la condanna per l'intero a carico di Controparte_1
e di , e
[...] Controparte_25
limitandola ad € 1.079.365,55 oltre i predetti interessi legali nei confronti di
[...]
e pro quota ereditaria quali eredi di CP_9 Controparte_10 Per_2
, e ad € 539.682,78 oltre i predetti interessi legali nei confronti di
[...] [...]
, e di e pro quota ereditaria CP_7 Controparte_3 Controparte_4
quali eredi di;
Persona_1
2) Condanna altresì detti coobbligati in solido, secondo le limitazioni di responsabilità sopra individuate per taluni di loro, anche alla restituzione delle ulteriori somme eventualmente versate al da Controparte_8 [...]
in esecuzione della statuizione di cui alla sentenza di primo grado, Parte_1
ovvero sino alla concorrenza di € 3.766.983,87 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come da dispositivo della sentenza di primo grado, il tutto oltre interessi legali codicistici dalla data di tali eventuali ulteriori versamenti al soddisfo;
3) Rigetta la domanda di rimborso estesa da nei Parte_1
confronti degli ex soci delle società estinte e Controparte_15 [...]
CP_12
4) Dà atto della intervenuta rinuncia alla domanda di rimborso precedentemente proposta da nei confronti di e di Parte_1 CP_18 CP_11
[...]
5) Compensa le spese processuali del giudizio di rinvio tra Controparte_28
[... ed;
CP_8 Parte_1
6) Condanna , Controparte_1 Controparte_25
, , e
[...] Controparte_7 Controparte_3 [...]
pro quota ereditaria, e pro Controparte_4 Controparte_9 Controparte_10
quota ereditaria, in solido, al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali relative a tutti i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 25.825,55 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, iva e cpa, per il grado di appello in € 16.375,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, iva e cpa, per il giudizio di
Cassazione in € 12.389,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario del
15% sui compensi, iva e cpa, per il presente giudizio di rinvio in € 2.556,00 per esborsi ed € 16.375,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, iva e cpa;
3) Nulla sulle spese processuali degli ex soci di e Controparte_15
nonché di ed ssendo rimasti tutti Controparte_12 CP_18 CP_11
contumaci.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 05.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
16