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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 2450 Reg. Gen. 2024 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 22.11.2024
da
- Parte_1
(avv. SPATA EMANUELE)
contro
- CP_1
(avv. APRILE SERGIO)
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Il GL, - rilevato che con ricorso depositato il 22.11.2024, in possesso di regolare Parte_1
permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ha chiesto, accertata ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 286
del 25/07/1986, l'infondatezza e comunque la discriminatorietà del provvedimento dell' con il CP_1
quale l'Istituto gli aveva negato il diritto a beneficiare della provvidenza Assegno Nucleo Familiare
e disapplicata in ogni caso la Circ. 95/2022, la condanna dell' a riconoscergli dal 8.1.21, CP_1 CP_1
il diritto alla suddetta provvidenza sino al 28.2.22, corrispondendo tutti gli arretrati maturati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla domanda amministrativa;
- rilevato che, costituendosi in giudizio, l' ha dato atto di aver avviato un riesame della posizione, CP_1
pur in mancanza dell'esperimento del previo rimedio amministrativo;
- rilevato che nel corso del giudizio, ha riconosciuto la pretesa e parte ricorrente ha confermato CP_1
l'avvenuto riconoscimento, dando atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere ed insistendo solo nelle spese di lite;
- rilevato che l'intervenuta cessazione della materia del contendere non esime il Giudicante dal valutare la soccombenza virtuale al fine della pronuncia sulle spese di lite, su cui insiste il procuratore attoreo;
- ritenuto che il comportamento processuale dell' che ha riconosciuto celermente la pretesa CP_1
consenta la compensazione per metà delle spese di lite, laddove metà delle spese devono gravare sull'Istituto soccombente virtuale
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per metà le spese di lite. Condanna l' alla rifusione dell'altra metà delle spese, CP_1
distratte a favore del procuratore ricorrente e liquidate in detta quota in € 1.750,00, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 26.3.2023. Il GL
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 2450 Reg. Gen. 2024 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 22.11.2024
da
- Parte_1
(avv. SPATA EMANUELE)
contro
- CP_1
(avv. APRILE SERGIO)
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Il GL, - rilevato che con ricorso depositato il 22.11.2024, in possesso di regolare Parte_1
permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ha chiesto, accertata ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 286
del 25/07/1986, l'infondatezza e comunque la discriminatorietà del provvedimento dell' con il CP_1
quale l'Istituto gli aveva negato il diritto a beneficiare della provvidenza Assegno Nucleo Familiare
e disapplicata in ogni caso la Circ. 95/2022, la condanna dell' a riconoscergli dal 8.1.21, CP_1 CP_1
il diritto alla suddetta provvidenza sino al 28.2.22, corrispondendo tutti gli arretrati maturati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla domanda amministrativa;
- rilevato che, costituendosi in giudizio, l' ha dato atto di aver avviato un riesame della posizione, CP_1
pur in mancanza dell'esperimento del previo rimedio amministrativo;
- rilevato che nel corso del giudizio, ha riconosciuto la pretesa e parte ricorrente ha confermato CP_1
l'avvenuto riconoscimento, dando atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere ed insistendo solo nelle spese di lite;
- rilevato che l'intervenuta cessazione della materia del contendere non esime il Giudicante dal valutare la soccombenza virtuale al fine della pronuncia sulle spese di lite, su cui insiste il procuratore attoreo;
- ritenuto che il comportamento processuale dell' che ha riconosciuto celermente la pretesa CP_1
consenta la compensazione per metà delle spese di lite, laddove metà delle spese devono gravare sull'Istituto soccombente virtuale
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per metà le spese di lite. Condanna l' alla rifusione dell'altra metà delle spese, CP_1
distratte a favore del procuratore ricorrente e liquidate in detta quota in € 1.750,00, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 26.3.2023. Il GL