Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza dell'1 aprile
2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6044/2024 promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Antonino Giacomo Anzalone, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
C.F. – PARTITA Controparte_1 P.IVA_1
IVA , con sede centrale in Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, che agisce anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...] con sede in Roma, elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Controparte_2
Catania, Piazza della Repubblica, 26 sede provinciale – presso il procuratore avv. Maria CP_1
Rosaria Battiato (c.f. che lo rappresenta per procura generale alle liti a rogito C.F._2 notaio in Roma rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024; Persona_1
CP_3 Parte_2
C.F. n. , in persona del Direttore regionale pro tempore per la Sicilia,
[...] P.IVA_3 elettivamente domiciliato presso l'ufficio avvocatura di Catania, sito presso la sede in via CP_3
Cifali 76/a, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maccarrone, giusta procura generale alle liti a rogito notaio rep. n. 2536/1915 del 17/01/2023; Persona_2
, con sede in Roma, via G. Grezar 14, C.F. e P. IVA Parte_3
, in persona del Responsabile Contenzioso , P.IVA_4 Parte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Lea Principato, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
1
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 24 giugno 2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania in funzione di giudice unico del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“previa sospensione cautelare e fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, annullare la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria impugnata e le cartelle e/o avvisi presupposti.
Rendere le statuizioni relative e conseguenti anche in punto alle spese e compensi dell'odierno giudizio, da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.”.
A sostegno della propria domanda la ricorrente adduceva di aver ricevuto, in data 17 maggio 2024, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202400000664000, per contributi relativi al periodo 2009/2019 per l'importo di € 229.593,8. CP_4
Eccepiva la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva dell' e dell' ex art.3, CP_1 CP_3 comma 9 e 10 della L. 335/1995, precisando che le annualità per cui si chiedeva il versamento dell'imposta e delle sanzioni si riferivano al periodo 2009/2019 per i quali era ampiamente decorso il termine quinquennale, con conseguente decadenza dell'Amministrazione resistente dal proprio potere impositivo.
Eccepiva, altresì, la violazione dell'art. 50, comma 2, del DPR 602/1973, evidenziando che nessuna cartella di pagamento era stata mai notificata alla stessa e in ogni caso, anche qualora fosse stata provata l'avvenuta notifica delle cartelle sottostanti alla comunicazione impugnata, quest'ultima sarebbe stata comunque da annullare perché nessun atto di intimazione di pagamento era stato notificato nel termine dei cinque anni, per cui in assenza di tempestivi atti interruttivi l'obbligazione contributiva sarebbe risultata in ogni caso prescritta.
Avanzava istanza di sospensione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, attesa la fondatezza dei motivi di opposizione e il danno derivante dall'iscrizione dell'ipoteca sui propri beni.
1.2. Con memoria di costituzione depositata in data 18 settembre 2024, si costituiva in giudizio l' deducendo di avere correttamente notificato gli atti Controparte_1 oggetto di causa ed eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza del termine di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/99, in quanto tardiva a fronte della data di notifica degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento.
2 Richiamava al riguardo la sentenza n. 14692/2007 della Sezione Lavoro della Suprema Corte: “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso
d.lgs. è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n.
389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Precisava che, nel caso in cui il ruolo fosse divenuto definitivo per omessa opposizione nei termini di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, non sarebbe stato più possibile proporre tutti i pretesi motivi di merito, fatta eccezione per quelli (ad es. la prescrizione successiva alla notifica dei ruoli) formatisi successivamente alla definitività del ruolo.
Rilevava inoltre l'eventuale carenza di interesse ad agire della ricorrente, riportando quanto affermato
- nella sentenza n. 22946/2016 - dalla Suprema Corte ai sensi della quale “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela
(il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento. A ciò si aggiunga una considerazione di carattere generale, sulla possibilità di far valere, in via di azione, l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui. Nel caso sottoposto al nostro esame, il debitore intendeva poi far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione). Lo strumento a sua disposizione sarebbe stato, a fonte dell'iniziativa esecutiva dell'amministrazione in forza di un credito prescritto,
l'opposizione all'esecuzione. Nel caso di specie, però, nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione”.
3 Rilevava ancora a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'eccepita asserita prescrizione successiva alla notifica delle cartelle o degli avvisi di addebito, imputandola invece al concessionario della Riscossione (cfr. Corte di Appello di Catania n. 405/2017).
In materia di prescrizione dei contributi, richiamava l'art. 3, comma 9, L. 335/1995, secondo cui “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art.
9-bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Asseriva inoltre che, nel caso di specie, non era maturata alcuna prescrizione tenuto altresì conto della sospensione disposta dal legislatore a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (D.L. n. 18/2020).
Da ultimo, formulava le seguenti conclusioni: “in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine per impugnare ex. art. 24 del dlgs. 46/99 o per carenza di interesse ad agire nonché per il difetto di legittimazione passiva dell' - in via principale e nel merito rigettare il CP_1 ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, confermando gli avvisi di addebito, dichiarando dovute le somme residue;
- in subordine dichiarare dovute le somme che saranno accertate in corso di causa;
- in estremo subordine, in caso di soccombenza dovuta alla maturazione della prescrizione in capo Cont all' per mancata produzione di atti interruttivi alla prescrizione o per altre omissioni, di tenere indenne l' dal pagamento delle spese processuali;
Con vittoria delle spese di lite, anche nei CP_1 confronti del Concessionario della Riscossione”.
1.3 Con comparsa difensiva depositata in data 18 ottobre 2024, si costituiva in giudizio l'
[...]
deducendo - in primis – Controparte_6 che le irregolarità formali o l'omessa notifica degli atti impugnati erano imputabili solo all'
[...]
, in quanto la riscossione dei crediti previdenziali spetta – in via esclusiva – Controparte_7 all'esattoria ai sensi del D.Lgs. n. 46/99.
Asseriva, altresì, di aver tempestivamente iscritto a ruolo tutti i debiti, spettando pertanto all'
[...]
l'onere di provare la mancata maturazione della prescrizione. Controparte_7
Concludeva chiedendo: “Contrariis verbis reiectis, nel merito rigettare la domanda del ricorrente,
l'eccezione di prescrizione e considerare valido il credito condannando conseguentemente, CP_3 il ricorrente al pagamento di quanto richiesto nell'atto opposto. Ci si oppone alla chiesta sospensione
4 in quanto il ricorso è infondato in fatto ed in diritto. Condannare la controparte alle spese, compensi ed onorari del presente giudizio.”
1.4 Con comparsa di costituzione depositata in data 18 ottobre 2024, si costituiva in giudizio l' eccependo, in primis, l'inammissibilità del ricorso Controparte_8 perché proposto oltre il termine di 40 giorni di cui all' art. 24, comma V, d.lgs. n. 46/99.
Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, precisando che l'opposizione concernente il merito della pretesa, l'omessa notifica degli avvisi di addebito - antecedenti l'intimazione di pagamento - e la prescrizione, andava indirizzata all'Ente impositore, vero soggetto legittimato passivo al quale spetta - in virtù del D.P.R. 602/73 - la formazione dei ruoli.
Invero, si dichiarava estranea alla pretesa contributiva e, pertanto, non legittimata a contraddire, spettandole la sola titolarità dell'azione esecutiva e non anche quella del credito, da imputare piuttosto ai titolari dei crediti.
Deduceva di svolgere per conto di questi l'attività di riscossione, anche coattiva, dei tributi insoluti, limitandosi a notificare – una volta ricevuti i ruoli vistati e resi esecutivi, senza entrare nel merito - le cartelle ai contribuenti, quale mero destinatario dei pagamenti.
Precisava, ancora, che le cartelle di pagamento erano state tutte regolarmente notificate e non impugnate dalla ricorrente nel termine di legge, con conseguente definitività delle stesse, per cui tutte le eccezioni relative a vizi di forma che sarebbero state proponibili impugnando le cartelle di pagamento o, al più, il primo avviso di intimazione notificato successivamente alle stesse non potevano ammettersi con l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Evidenziava, infine, con riferimento all'eccezione di prescrizione, che l'attività di riscossione era stata sospesa a causa dell'emergenza Covid. Il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, tra le numerosi previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva. Richiamava, in particolare, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 che ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dell' e dall' Parte_3 Controparte_9 monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall' , dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910,
[...] CP_1
5 “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n.
160/2019.
Pertanto, formulava le seguenti conclusioni “dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Nel merito, rigettare il ricorso e dichiarare la legittimità della comunicazione preventiva di ipoteca e degli atti ad essa sottesi. Favore di spese e compensi, salvis juribus, da distrarsi ex art. 93 I° comma c.p.c. al sottoscritto difensore.”
1.5 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Accolta in via preliminare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli concernenti contributi portati dalle cartelle di pagamento numeri 29320110008836010 e CP_1
29320110022886585 e degli avvisi di addebito numeri 59320120001574401, 59320120002593151 e
59320160003649134, piuttosto rigettata quanto ai restanti titoli;
sostituita l'udienza di discussione dell'1 aprile 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
2.1 Qualificazione della domanda
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo;
e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della
6 notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, etc...).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 D.Lgs. n. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione il comma 1 dell'art. 617 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”
(il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/2005, conv. in L. n. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, la ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo assumendo che, in mancanza di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, il termine quinquennale - tenuto conto delle annualità richieste - risulta decorso alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca;
ha, altresì, eccepito la prescrizione maturata successivamente alle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito, sì come dedotte nella comunicazione preventiva, e anche a volerle ritenere andate a buon fine, in assenza di atti interruttivi intermedi rispetto alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ora opposta.
Ebbene, dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, avendo l'opponente contestato che le cartelle e gli avvisi di addebito le siano stati notificati.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che
7 costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Cass. n. 29294/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto
– segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)” (Cass., Sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
Tanto premesso, in termini di qualificazione della domanda, sì come prospettata, deve tuttavia procedersi alla verifica della notifica degli atti in discussione, dalla società opponente negata, atteso che tale verifica, laddove positiva, precluderebbe ogni contestazione in ordine al merito della pretesa, solo restando in esame la questione afferente la prescrizione successiva.
2.2. Sulla posizione processuale di CP_8
In ragione dei motivi di opposizione spesi da parte ricorrente, si rileva la carenza di legittimazione passiva di , ciò rilevando al fine di dirimere in ordine ai rapporti con l'ente impositore. CP_8
Va, infatti, rilevato, sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell'agente della riscossione - quale adiectus solutionis causa -
l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass. Sez. Unite 8.03.2022 n.
7514).
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 ... la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale
(come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito” Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve
8 radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio... ... ...
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso
Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
(salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995;
Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010) ... " (Cass. S.U. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie concreta, come anzidetto (cfr. punto 2.1), le doglianze mosse dalla ricorrente investono il merito della pretesa contributiva senza far valere vizi dell'azione esecutiva, per cui, come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., “...contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n.
7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte... ... ... Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contraddittore il titolare di quella pretesa, cioè l' non già l'Agente della CP_1
Riscossione, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre
2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di
9 pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento...” (cfr., tra le varie, Tribunale di Catania sez. lav. 23.02.2023 n. 701; id. 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
2.3. Sulla notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione anche successiva
La parte ricorrente ha contestato, come premesso, l'omessa notifica – entro i termini di legge – delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e dei relativi atti interruttivi della prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, L. 335/1995, assumendo che, anche a voler ritenere notificati gli atti impugnati, in assenza di validi atti interruttivi, la pretesa contributiva sarebbe comunque prescritta alla data di conoscenza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ora opposta.
In primo luogo, giova evidenziare che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore
(e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis, tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ciò posto,a fronte della prospettazione della parte ricorrente che ha assunto l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, nonché degli atti interruttivi del termine di prescrizione successivi alla notifica dei titoli esecutivi de quo, le parti convenute hanno versato in atti documentazione che assumono essere idonea a contrastare la predetta prospettazione.
Giova rilevare che nonostante debba ritenersi la carenza di legittimazione passiva di , gli CP_8 allegati prodotti dalla stessa, vanno ritenuti definitivamente acquisiti agli atti, anche quelli prodotti tardivamente dall' , ai sensi dell'art. 421 c.p.c., in quanto essenziali ai fini della decisione. CP_1
Preliminarmente, dunque, è opportuno verificare l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito oggetto di opposizione.
2.4 Dalla documentazione in atti risultano correttamente notificati i seguenti titoli esecutivi:
➢ cartella di pagamento n. 293 2014 0028903533 – I,II,III,IV rata premio regolazione 2012 polizza dipendenti/rata 2013 polizza artigiani e dipendenti - notificata mediante affissione alla casa comunale e successiva comunicazione a mezzo posta in data 3.3.2015;
10 ➢ cartella di pagamento n. 293 2016 0058110549 - II,III,IV rata premio regolazione 2014 polizza dipendenti/rata 2015 polizza artigiani e dipendenti - notificata mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e successiva comunicazione di avvenuta notifica in data 6.10.2016;
➢ cartella di pagamento n. 293 2017 0023561335 – I,II,III,IV rata premio regolazione 2015 polizza dipendenti/rata 2016 polizza artigiani e dipendenti - notificata a mezzo pec in data 4.9.2017;
➢ cartella di pagamento n. 293 2018 0010103814 - II,III,IV rata premio regolazione 2016 polizza dipendenti/rata 2017 polizza artigiani e dipendenti - notificata a mezzo pec in data 12.7.2018;
➢ avviso di addebito n. 59320120002593151 – Modello DM/10 anni 2009 e 2010, notificato a mezzo posta in data 14.8.2012;
➢ avviso di addebito n. 59320120006867414, relativo a contributi fissi e sanzioni IV rata 2011, I
2012, notificato a mezzo posta in data 7.1.2013;
➢ avviso di addebito n. 59320130000639629, relativo a contributi fissi e sanzioni II 2012, notificato a mezzo posta in data 11.4.2013
➢ avviso di addebito n. 59320130004357912, relativo a contributi fissi e sanzioni III-IV 2012, notificato a mezzo posta in data 14.1.2014;
➢ avviso di addebito n. 59320140000726039, relativo a contributi fissi e sanzioni I-II 2013, notificato il 4.5.2014;
➢ avviso di addebito n. 59320140003515130, relativo a contributi fissi e sanzioni III-IV 2013, notificato a mezzo posta in data 9.10.2014;
➢ avviso di addebito n. 59320140006745462, relativo a contributi fissi e sanzioni I-II 2014, notificato a mezzo posta in data 27.1.2015;
➢ avviso di addebito n. 59320150001801279, relativo a contributi fissi e sanzioni III-IV 2014, notificato a mezzo posta in data 12.1.2016;
➢ avviso di addebito n. 59320160001013590, relativo a contributi fissi e sanzioni I-II 2015, notificato a mezzo posta in data 27.6.2016;
➢ avviso di addebito n. 59320160003649134, relativo a Modello DM/10-somme aggiuntive anno
2013-2014, notificato a mezzo posta in data 25.7.2016;
➢ avviso di addebito n. 59320160005165640, relativo a contributi fissi e sanzioni III-IV 2015, notificato a mezzo posta in data 12.12.2016;
➢ avviso di addebito n. 59320170002936350, relativo a contributi fissi e sanzioni I-II-III 2016, notificato a mezzo pec in data 2.10.2017;
11 ➢ avviso di addebito n. 59320170006029513, relativo a contributi eccedenti il minimale rata 1-2 e saldo anno 2012, notificato a mezzo pec in data 17.10.2017;
➢ avviso di addebito n. 59320180001976009, relativo a contributi fissi e sanzioni I-II-III 2017, notificato a mezzo pec in data 18.6.2018;
➢ avviso di addebito n. 59320180005212308, relativo a contributi eccedenti il minimale saldo anno
2011, notificato a mezzo pec in data 13.7.2018;
➢ avviso di addebito n. 59320180007876653, relativo a contributi fissi e sanzioni IV rata 2017, I rata
2018, notificato a mezzo pec in data 5.12.2018;
➢ avviso di addebito n. 59320180010470040, relativo a contributi eccedenti il minimale rata 1-2 anno 2013, notificato a mezzo pec in data 12.1.2019.
Tali notifiche devono ritenersi valide e regolari essendo in gran parte notificate a mezzo PEC all'indirizzo - la cui corretta riferibilità alla opponente non è Email_1 oggetto di contestazione da parte della ricorrente - e corredate di ricevuta di avvenuta consegna, altra parte notificate a mezzo posta.
Con riguardo alle notifiche a mezzo posta parte ricorrente, con le note del 21.3.2025, ha eccepito l'inidoneità della riproduzione fotografica delle relate di notifica delle cartelle a documentare quanto in essa riportata in mancanza di conformità all'originale, sostenendo trattarsi di atti privi di valore legale, insufficienti allo scopo voluto.
Va rilevato che sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che in mancanza di un disconoscimento formale e inequivoco da parte del contribuente, la fotocopia della notifica può essere considerata valida. Le semplici obiezioni generiche del contribuente, infatti, non sono sufficienti a invalidare la prova presentata dall'Agente della Riscossione. Il contribuente è tenuto a indicare in modo preciso le difformità o le incongruenze che ritiene presenti nella copia prodotta dall'Agente della Riscossione (cfr. tra le altre ordinanze Cassazione n. 24616 del 13 settembre 2024).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha formulato una contestazione specifica, dettagliata ed inequivoca della difformità della copia prodotta dall' , limitandosi a contestare Parte_3 le copie in quanto tali.
Partendo dunque dall'assunto dell'effettiva notifica degli atti, per la parte di competenza del giudice adito sottostanti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, ad eccezione delle cartelle di pagamento di cui si dirà infra - si procede, ai fini dell'accertamento della prescrizione successiva alla notifica dei titoli opposti, a verificare se vi siano stati successivi atti interruttivi del termine di prescrizione tra le suddette date di notifica e la notifica della comunicazione qui opposta.
12 In effetti, il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla notifica dei seguenti atti di intimazione di pagamento:
1) intimazione di pagamento n. 29320159010518319000, regolarmente notificata a mezzo posta in data 7.6.2017, relativamente ai seguenti titoli esecutivi: avviso di addebito n. 59320120002593151 notificato in data 14.8.2012;
2) intimazione di pagamento n. 29320179030451417000, regolarmente notificata a mezzo posta in data 20.11.2017, relativamente ai seguenti titoli esecutivi: avviso di addebito n. 59320120006867414 notificato in data 7.1.2013, avviso di addebito n. 59320130000639629 notificato in data 11.4.2013, avviso di addebito n. 59320130004357912 notificato in data 14.1.2014;
3) intimazione di pagamento n. 29320189014893914000 notificata a mezzo pec il 15.1.2019, relativamente ai seguenti titoli: cartella di pagamento n. 293 2014 0028903533 notificata in data
3.3.2015, cartella di pagamento n. 293 2016 0058110549 notificata in data 6.10.2016, avviso di addebito n. 59320140000726039 notificato il 4.5.2014, avviso di addebito n. 59320140003515130 notificato il 9.10.2014, avviso di addebito n. 59320140006745462 notificato in data 27.1.2015;
4) intimazione di pagamento n. 29320229000218741000 notificata a mezzo pec in data 16.02.2022 relativamente ai seguenti titoli esecutivi: cartella di pagamento n. 293 2016 0058110549 notificata in data 6.10.2016, cartella di pagamento n. 293 2017 0023561335 notificata in data 4.9.2017, avviso di addebito n. 59320120002593151 notificato in data 14.8.2012, avviso di addebito n.
59320120006867414 notificato in data 7.1.2013, avviso di addebito n. 59320130000639629 notificato il 11.4.2013, avviso di addebito n. 59320130004357912 notificato il 14.1.2014, avviso di addebito n. 59320150001801279 notificato in data 12.1.2016, avviso di addebito n.
59320160001013590 notificato in data 27.6.2016, avviso di addebito n. 59320160003649134, notificato a mezzo posta in data 25.7.2016, avviso di addebito n. 59320160005165640 notificato in data 12.12.2016, avviso di addebito n. 59320170002936350 notificato a mezzo pec in data 2.10.2017, avviso di addebito n. 59320170006029513 notificato a mezzo pec in data 17.10.2017;
5) intimazione di pagamento n. 29320239000225701000 notificata a mezzo pec il 14.02.2023 relativamente ai seguenti titoli esecutivi: cartella di pagamento n. 293 2014 0028903533 notificata in data 3.3.2015, cartella di pagamento n. 293 2018 0010103814 notificata in data 12.7.2018, avviso di addebito n. 59320140000726039 notificato il 4.5.2014, avviso di addebito n. 59320140003515130 notificato il 9.10.2014, avviso di addebito n. 59320140006745462 notificata in data 27.1.2015, avviso di addebito n. 59320180001976009 notificato in data 18.6.2018, avviso di addebito n.
59320180005212308 notificata in data 13.7.2018, avviso di addebito n. 59320180007876653 notificato in data 5.12.2018, avviso di addebito n. 59320180010470040 notificata in data 12.1.2019;
13 6) intimazione di pagamento n. 29320239008063169000 notificata a mezzo pec il 23.06.2023 relativamente ai seguenti titoli esecutivi: cartella di pagamento n. 293 2016 0058110549 notificata in data 6.10.2016, cartella di pagamento n. 293 2017 0023561335 notificata in data 4.9.2017, avviso di addebito n. 59320120002593151 notificato in data 14.8.2012, avviso di addebito n.
59320120006867414 notificato in data 7.1.2013, avviso di addebito n. 59320130000639629 notificato il 11.4.2013, avviso di addebito n. 59320130004357912 notificato il 14.1.2014, avviso di addebito n. 59320150001801279 notificato in data 12.1.2016, avviso di addebito n.
59320160001013590 notificato in data 27.6.2016, avviso di addebito n. 59320160003649134 notificato a mezzo posta in data 25.7.2016, avviso di addebito n. 59320160005165640 notificato in data 12.12.2016, avviso di addebito n. 59320170002936350 notificato a mezzo pec in data 2.10.2017, avviso di addebito n. 59320170006029513 notificato a mezzo pec in data 17.10.2017.
2.5 Con riferimento agli ulteriori atti prodromici e in particolare agli avvisi di addebito n.
59320150000541133, n. 59320150004704604, n. 59320150005270280, n. 59320160000086224, n.
59320160003520651, n. 59320160003765582, n. 59320160003879715, n. 59320160004416784, n.
59320160007890843, n. 59320170000014029, n. 59320170000518956, n. 59320170000774306, n.
59320170000965659, n. 59320170001530838, n. 59320170001858560, n. 59320170002032533, n.
59320170002182747, n. 59320170002547568, n. 59320170005902040, n. 59320170006770374, n.
59320170006780482, n. 59320170007924079, n. 59320180000450203, n. 59320180000756489, n.
59320180001126166, n. 59320180001474011, n. 59320180005050968, n. 59320180005758071, n.
59320180006506523, n. 59320180007267103, n. 59320180010246234, n. 59320190000674287, n.
59320190001054981 e n. 59320190001739646 va invece evidenziato che non risulta agli atti alcuna prova dell'avvenuta notifica degli stessi.
Sono stati tuttavia posti in essere atti successivi interruttivi del termine, tenuto conto delle annualità dei crediti in discussione e dei termini di scadenza, entro il quinquennio, tendo conto, altresì, nel computo del termine prescrizionale, degli effetti della sospensione della prescrizione introdotti dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19.
Deve infatti ritenersi che trova applicazione l'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020, conv. con modif. in legge n.27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d.l. 31.5.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n.122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24.9.2015, n. 159”.
14 Stabilisce poi l'art. 12 d.lgs. n. 159/2015 quanto segue “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art.3, comma 3, della legge 27.7.2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. […]”.
Pertanto, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8.3.2020 al 31.8.2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, pari a complessivi 542 giorni (cfr. Cass., ord.n.960/2025; Trib. Catania, n. 1619/2024, n. 292/2023, n.1427/2023); fermo restando che nella quasi totalità dei casi alcun termine di prescrizione quinquennale è maturato anche a voler considerare la sospensione determinata dalla situazione emergenziale per soli 331 giorni come ritenuto da altra parte della giurisprudenza di merito.
Non risultano quindi prescritti i crediti portati dai seguenti atti:
➢avviso di addebito n. 59320150000541133, relativo a contributi concernente gli anni 2014/2015, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320189014893914000 notificata a mezzo pec il 15.1.2019, termine ulteriormente interrotto con l'intimazione di pagamento n. 29320239000225701000 notificata a mezzo pec il 14.02.2023;
➢avviso di addebito n. 59320150004704604, relativo a contributi concernente l'anno 2015, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320229000218741000 notificata a mezzo pec in data 16.02.2022, termine ulteriormente interrotto con l'intimazione di pagamento n.
29320239008063169000 notificata a mezzo pec il 23.06.2023;
➢avviso di addebito n. 59320150005270280, relativo a contributi concernente l'anno 2015, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320229000218741000 notificata a mezzo pec in data 16.02.2022, termine ulteriormente interrotto con l'intimazione di pagamento n.
29320239008063169000 notificata a mezzo pec il 23.06.2023;
➢avviso di addebito n. 59320160000086224, relativo a contributi concernente gli anni 2015-2016, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320229000218741000
15 notificata a mezzo pec in data 16.02.2022, termine ulteriormente interrotto con l'intimazione di pagamento n. 29320239008063169000 notificata a mezzo pec il 23.06.2023;
➢avviso di addebito n. 59320160003520651, relativo a contributi concernente gli anni 2015-2016, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320229000218741000 notificata a mezzo pec in data 16.02.2022, termine ulteriormente interrotto con l'intimazione di pagamento n. 29320239008063169000 notificata a mezzo pec il 23.06.2023;
➢avviso di addebito n. 59320160003765582, relativo a contributi concernente l'anno 2016, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320229000218741000 notificata a mezzo pec in data 16.02.2022, termine ulteriormente interrotto con l'intimazione di pagamento n.
29320239008063169000 notificata a mezzo pec il 23.06.2023;
➢avviso di addebito n. 59320160003879715, relativo a contributi concernente l'anno 2016, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320229000218741000 notificata a mezzo pec in data 16.02.2022, termine ulteriormente interrotto con l'intimazione di pagamento n.
29320239008063169000 notificata a mezzo pec il 23.06.2023;
➢avviso di addebito n. 59320160004416784, relativo a contributi concernente l'anno 2016, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320229000218741000 notificata a mezzo pec in data 16.02.2022, termine ulteriormente interrotto con l'intimazione di pagamento n.
29320239008063169000 notificata a mezzo pec il 23.06.2023;
➢avviso di addebito n. 59320160007890843, relativo a contributi concernente l'anno 2016, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320229000218741000 notificata a mezzo pec in data 16.02.2022, termine ulteriormente interrotto con l'intimazione di pagamento n.
29320239008063169000 notificata a mezzo pec il 23.06.2023;
➢avviso di addebito n. 59320170000014029, relativo a contributi concernente gli anni 2015-2016, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320229000218741000 notificata a mezzo pec in data 16.02.2022, termine ulteriormente interrotto con l'intimazione di pagamento n. 29320239008063169000 notificata a mezzo pec il 23.06.2023;
➢avviso di addebito n. 59320170000518956, relativo a contributi concernente gli anni 2016-2017, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320239000225701000 notificata a mezzo pec il 14.02.2023;
➢avviso di addebito n. 59320170000774306, relativo a contributi concernente gli anni 2016-2017, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320229000218741000 notificata a mezzo pec in data 16.02.2022, termine ulteriormente interrotto con l'intimazione di pagamento n. 29320239008063169000 notificata a mezzo pec il 23.06.2023;
16 ➢avviso di addebito n. 59320170000965659, relativo a contributi concernente gli anni 2016-2017, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320229000218741000 notificata a mezzo pec in data 16.02.2022, termine ulteriormente interrotto con l'intimazione di pagamento n. 29320239008063169000 notificata a mezzo pec il 23.06.2023;
➢avviso di addebito n. 59320170001530838, relativo a contributi concernente l'anno 2017, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320229000218741000 notificata a mezzo pec in data 16.02.2022, termine ulteriormente interrotto con l'intimazione di pagamento n.
29320239008063169000 notificata a mezzo pec il 23.06.2023;
➢avviso di addebito n. 59320170001858560, relativo a contributi concernente l'anno 2017, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320229000218741000 notificata a mezzo pec in data 16.02.2022, termine ulteriormente interrotto con l'intimazione di pagamento n.
29320239008063169000 notificata a mezzo pec il 23.06.2023;
➢avviso di addebito n. 59320170002032533, relativo a contributi concernente l'anno 2017, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320229000218741000 notificata a mezzo pec in data 16.02.2022, termine ulteriormente interrotto con l'intimazione di pagamento n.
29320239008063169000 notificata a mezzo pec il 23.06.2023;
➢avviso di addebito n. 59320170002182747, relativo a contributi concernente gli anni 2016-2017, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320229000218741000 notificata a mezzo pec in data 16.02.2022;
➢avviso di addebito n. 59320170002547568, relativo a contributi concernente gli anni 2016-2017, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320229000218741000 notificata a mezzo pec in data 16.02.2022, termine ulteriormente interrotto con l'intimazione di pagamento n. 29320239008063169000 notificata a mezzo pec il 23.06.2023;
➢avviso di addebito n. 59320170005902040, relativo a contributi concernente l'anno 2017, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320229000218741000 notificata a mezzo pec in data 16.02.2022, termine ulteriormente interrotto con l'intimazione di pagamento n.
29320239008063169000 notificata a mezzo pec il 23.06.2023;
➢avviso di addebito n. 59320170006770374, relativo a contributi concernente l'anno 2017, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320229000218741000 notificata a mezzo pec in data 16.02.2022, termine ulteriormente interrotto con l'intimazione di pagamento n.
29320239008063169000 notificata a mezzo pec il 23.06.2023;
➢avviso di addebito n. 59320170006780482, relativo a contributi concernente l'anno 2017, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320229000218741000 notificata a 17 mezzo pec in data 16.02.2022, termine ulteriormente interrotto con l'intimazione di pagamento n.
29320239008063169000 notificata a mezzo pec il 23.06.2023;
➢avviso di addebito n. 59320170007924079, relativo a contributi concernente l'anno 2017, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320239000225701000 notificata a mezzo pec il 14.02.2023;
➢avviso di addebito n. 59320180000450203, relativo a contributi concernente l'anno 2017, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320239000225701000 notificata a mezzo pec il 14.02.2023;
➢avviso di addebito n. 59320180000756489, relativo a contributi concernente l'anno 2017, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320239000225701000 notificata a mezzo pec il 14.02.2023;
➢avviso di addebito n. 59320180001126166, relativo a contributi concernente l'anno 2018, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320239000225701000 notificata a mezzo pec il 14.02.2023;
➢avviso di addebito n. 59320180001474011, relativo a contributi concernente l'anno 2018, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320239000225701000 notificata a mezzo pec il 14.02.2023;
➢ avviso di addebito n. 59320180005050968, relativo a contributi concernente l'anno 2018, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320239000225701000 notificata a mezzo pec il 14.02.2023;
➢avviso di addebito n. 59320180005758071, relativo a contributi concernente l'anno 2018, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320239000225701000 notificata a mezzo pec il 14.02.2023;
➢avviso di addebito n. 59320180006506523, relativo a contributi concernente l'anno 2018, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320239000225701000 notificata a mezzo pec il 14.02.2023;
➢avviso di addebito n. 59320180007267103, relativo a contributi concernente l'anno 2018, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320239000225701000 notificata a mezzo pec il 14.02.2023;
➢ avviso di addebito n. 59320180010246234, relativo a contributi concernente l'anno 2018, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320239000225701000 notificata a mezzo pec il 14.02.2023;
18 ➢avviso di addebito n. 59320190000674287, relativo a contributi concernente l'anno 2018, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320239000225701000 notificata a mezzo pec il 14.02.2023;
➢avviso di addebito n. 59320190001054981 relativo a contributi concernente l'anno 2018, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320239000225701000 notificata a mezzo pec il 14.02.2023;
➢avviso di addebito n. 59320190001739646 relativo a contributi concernente l'anno 2019, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 29320239000225701000 notificata a mezzo pec il 14.02.2023.
2.6 Di contro con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29320110008836010, n.
29320110022886585 e con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320120001574401 e n.
59320130002661163 i motivi di opposizione possono ritenersi fondati.
Relativamente alle due cartelle di pagamento si richiama l'ordinanza del 31.10.2024 nella parte in cui afferma “[…] avuto riguardo al dato che le dette cartelle sono relative a contributi concernenti rispettivamente gli anni 2009 e 2010 e che la notifica della prima cartella ha avuto luogo ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 258/2012 nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600” senza che il vizio derivante dall'omessa affissione alla porta dell'abitazione sembra essere stato sanato, non essendovi prova del compimento di formalità che fanno ritenere che la destinataria sia effettivamente venuta a conoscenza della raccomandata spedita e del suo contenuto ed essendo il primo atto interruttivo rappresentato dalla intimazione di pagamento numero 29320159010518319000 notificata il 7 giugno
2017, oltre il quinquennio prescrizionale, mentre tra la notifica della seconda cartella avvenuta il 24 gennaio 2012 e la notifica della intimazione di pagamento avvenuta il 7 giugno 2017 è decorso il quinquennio prescrizionale di legge; […]” (cfr. pag. n. 1 dell'ordinanza del 31.10.2024; va rilevato, altresì, che con riferimento alla prima cartella di pagamento n. 29320110008836010, l' , con le CP_1 note del 5.11.2024, ha versato in atti un file denominato “relata di notifica cart.29320110008836010000.pdf” che avrebbe dovuto attestare l'avvenuta notifica della cartella suindicata alla ricorrente, ma in realtà l'ultima pagina del documento riporta un avviso di ricevimento indirizzata a persona diversa dalla ricorrente.
19 Parimenti prescritte sono le pretese contributive sottese ai due avvisi di addebito n.
59320120001574401 e n. 59320130002661163. Il primo avviso di addebito è stato notificato in data
16 maggio 2012 (allorché, temporaneamente assente la ricorrente, la stessa è stata avvisata del deposito del piego raccomandato presso l'ufficio postale) e la notifica del primo atto interruttivo è rappresentato dalla intimazione di pagamento del 7 giugno 2017, per cui è decorso il termine quinquennale di prescrizione;
con riguardo al secondo avviso di addebito non vi è prova in atti della notifica dello stesso alla ricorrente, dovendo peraltro tenersi conto del fatto che l'avviso di addebito è relativo a contributi concernenti gli anni 2010-2011 e il primo atto interruttivo è rappresentato dall'intimazione di pagamento n. 29320179030451417000 del 20.11.2017, non potendo che ritenersi ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto.
3. Le spese di lite in ragione della peculiarità del caso e dell'esito della lite, vanno compensate in ragione di un quarto la restante parte, nel resto seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c. nella misura di cui in dispositivo a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29320110008836010 e n. 29320110022886585 e agli avvisi di addebito n. 59320120001574401 e n. 59320130002661163 per le ragioni di cui in motivazione;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per un quarto le spese di lite, che per il residuo pone a carico della parte ricorrente, liquidandole in favore di ciascuna parte resistente in € 3.150,37 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, con riguardo ad con distrazione delle spese in favore del CP_8 procuratore.
Catania, 16 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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