TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15540 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34037 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 34037 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALFIERI Parte_1 C.F._1
LE presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Appellante
Nei confronti di
(C.F. ) con sede in Piazza del Campidoglio n. 1, in persona CP_1 P.IVA_1 CP_1 del Sindaco p.t., On. rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Dante (codice fiscale Controparte_2
), elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in C.F._2 CP_1
Via del Tempio di Giove n. 21, in virtù di procura generale alle liti del Dott. , Notaio in Persona_1
Repertorio n. 22954 Raccolta n. 12378 del 9 luglio 2024 in atti CP_1
Appellata
e di
, P.IVA e C.F.: con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2 alla Via Giuseppe Grezar n.14, in persona del dott. (C.F.: CP_1 Controparte_4
), nella qualità di Responsabile Atti Successivi del Giudizio , in virtù di C.F._3 CP_5 procura speciale autenticata per atto del Notaio del 25/07/2024, Repertorio n. 181515, Persona_2
pagina 1 di 6 Raccolta n. 12772, rilasciata dal medesimo Ente pubblico economico, subentrato a decorrere dal 1° luglio
2017 nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , tra cui Controparte_6
, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre Controparte_7
2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 - rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ciotola (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio in Salerno alla via Gen. Don Ferrante M. Gonzaga n.21, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Appellata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia Codesto III.mo Tribunale CP_1 CP_8 di Roma a totale riforma della sentenza 1373/2024, non notificata, depositata in data 5.2.2024 dal
Giudice di Pace di sezione 1, nell'ambito del procedimento R.G. 5784/2023: CP_1
In via principale: accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza così disporre in accoglimento di tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che si riportano:
In via principale:
Accertare e dichiarare la illegittimità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza del diritto presupposto e del relativo credito stante il pregresso pagamento del verbale n. 15190065277 e
l'annullamento del verbale n. 22190645745 per accoglimento del ricorso del Prefetto;
Per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'Ente Impositore e, per esso, dell'
[...]
- nella predetta qualità - a riscuotere la somma relativa alla cartella esattoriale n. Controparte_3
09720210250421876000 nei confronti del Sig. Con vittoria di compensi, oltre Parte_1 rimborso forfettario e accessori come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio».
In primo grado il aveva promosso opposizione avverso la cartella di pagamento di pagamento Parte_1
n. 09720210250421876000 notificata dall' in data 17 novembre Controparte_9
2022, postulandone la declaratoria di illegittimità «per inesistenza del diritto presupposto e del relativo credito stante il pregresso pagamento del verbale n. 15190065277 e l'annullamento del verbale n.
22190645745 per accoglimento del ricorso del Prefetto» .
pagina 2 di 6 In specie, il aveva dedotto motivi di opposizione relativi ai due verbali di accertamento di Parte_1 violazione sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
In relazione al verbale di accertamento n. 15190065277 elevato per violazione dell'art. 142, comma 8,
C.d.S. (sanzione edittale da un minimo di euro 173,00 ad un massimo di euro 695,00), notificato in data
14 dicembre 2019, l'odierno appellante aveva dedotto di aver proceduto al pagamento della sanzione irrogata il successivo 23 dicembre 2019.
Per quanto al verbale di accertamento di violazione n. 22190645745 elevato per violazione dell'art. 7/1 lett. f, 7/14 del C.d.S. (sanzione edittale da euro 42,00 a euro 173,00), notificato in data 6 febbraio 2020, il aveva argomentato di aver proposto ricorso al Prefetto il successivo 27 febbraio 2020 e Parte_1 che, pertanto, il ricorso doveva intendersi accolto stante la mancata emanazione di ordinanza ingiunzione nei termini di legge.
Si era costituita nell'incardinato giudizio, rubricato al n. R.G. 5784/2023, , impugnando e CP_1 contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Anche l' costituendosi, aveva chiesto il CP_8 rigetto della domanda, eccependo comunque preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Giudice di Pace adito, a definizione della lite, ha emesso sentenza recante il seguente dispositivo:
«
P.Q.M.
Il giudice di pace di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara la legittimità della intervenuta iscrizione a ruolo relativamente ai suddetti verbali;
compensa le spese».
Il De IS ha chiesto la riforma della predetta sentenza deducendone l'illegittimità per “motivazione della sentenza incentrata su fatti del tutto estranei a quanto contestato nella cartella di pagamento opposta” e “mancata corrispondenza in sentenza tra chiesto e pronunciato - violazione art. 112 c.p.c. - nullità della sentenza”.
Anche nella presente fase di sono costituiti in giudizio in persona del Sindaco p.t., e CP_1
l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_8
Acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado il Giudice ha rinviato la causa alla odierna udienza per la discussione, all'esito della quale ha emesso la presente sentenza.
Lamenta l'odierno appellante che «alcuno dei due motivi di doglianza contestati dall'opponente risulta oggetto né di esame, né di conseguenza di successiva pronuncia da parte del Giudicante, avendo lo stesso individuato in sentenza come presupposti di censura “l'omessa notifica dei verbali sottesi e
l'illegittimità delle maggiorazioni applicate alla cartella”, ovvero, circostanze del tutto avulse (ovvero diametralmente opposte) dalle eccezioni sollevate dalla presente difesa e, conseguentemente, deciso e
pagina 3 di 6 formato la pronuncia del tutto erronea».
Tale doglianza è fondata. Dalla lettura dell'atto introduttivo del primo grado e della motivazione della sentenza emerge subito che il Giudice ha fondato il rigetto dell'opposizione su argomentazioni non pertinenti con le doglianze in concreto formulate dal omettendo del tutto di esaminare le Parte_1 reali censure su cui si basava l'opposizione. Sotto questo profilo la sentenza va quindi riformata.
Dovendosi pertanto esaminare il merito dell'opposizione si deve rilevare la sua parziale fondatezza.
Era, infatti, infondata la prima censura.
In relazione al verbale di accertamento di violazione n. 15190065227 il pagamento effettuato dal
[...]
poiché non integrale, non ha avuto effetti estintivi dell'obbligazione sanzionatoria. Pt_1
La materia è regolata dal terzo comma dell'art. 203 C.d.S., il quale stabilisce che “Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”.
Tale norma trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'ammontare richiesto nel verbale di accertamento sia stato corrisposto solo in parte.
L'art. 389 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, prevede, al primo e al secondo comma, che “
1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 383, comma 2, e l'acconto fornito”.
Le disposizioni invocate consentono all'Amministrazione che abbia ricevuto un pagamento solo parziale dell'infrazione, come avvenuto nel caso di specie, di emettere un ruolo per un ammontare pari alla differenza tra l'importo indicato nel terzo comma dell'art. 203 C.d.S. e l'ammontare versato.
Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto dal l'iscrizione a ruolo è legittima Parte_1 collocandosi nell'alveo delle disposizioni citate.
Dall'esame degli atti di primo grado risulta che il verbale contestato è stato notificato al in Parte_1 data 14 dicembre 2019; il pagamento, nella misura parziale di euro 134,98, calcolato con la riduzione del
30%, è stato eseguito solo il successivo 23 dicembre 2019, quindi oltre i cinque giorni previsti per beneficiare del pagamento in misura ridotta.
Per quanto riguarda il verbale di accertamento di violazione n. 22190645745 aveva dedotto l'estinzione pagina 4 di 6 del credito per avvenuto accoglimento del proprio ricorso al Prefetto, accoglimento tacito, per omessa pronuncia dell'ordinanza nei termini di legge.
Deve ricordarsi che il soggetto sanzionato può proporre ricorso direttamente al Giudice di Pace avverso il v.a.v. entro sessanta giorni dalla sua notifica o in alternativa ricorso al prefetto.
Per inviare il ricorso contro una multa stradale al Prefetto ci sono due opzioni:
-spedire il ricorso direttamente alla : in tal caso la risposta deve essere emessa dalla CP_10
entro 210 giorni;
CP_10
-spedire il ricorso all' che ha accertato l'infrazione (ad esempio la municipale) che si curerà poi Pt_2 di inoltrarlo al Prefetto: in tal caso la risposta deve essere emessa dalla entro 180 giorni. CP_10
Se il Prefetto non si pronuncia nei termini anzidetti (210 giorni per i ricorsi inoltrati direttamente al
Prefetto; 180 giorni per quelli invece inviati all'organo accertatore), il ricorso si considera accolto e, di conseguenza, il verbale annullato. Non è quindi necessario un ulteriore provvedimento che confermi lo sgravio dell'atto illegittimo.
Nel caso di specie è stata allegata dall'odierno appellante la prova dell'avvenuta spedizione del ricorso in data 27.02.2020 come si evince dai documenti prodotti in primo grado. Incombeva, pertanto, sull'Amministrazione comprovare l'avvenuta emissione dell'ordinanza nei termini di legge;
tale prova non è stata fornita. Ragione per la quale la censura del risultava fondata in primo grado. Parte_1
L'appello va, quindi, accolto sul punto, con riforma della sentenza di primo grado ed accoglimento parziale dell'opposizione limitatamente all'iscrizione a ruolo, da ritenersi illegittima, dell'importo corrispondente al v.a.v. n. 22190645745.
Le spese, tenuto conto della parziale fondatezza dell'opposizione nel merito, vanno regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia:
-accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 1373/2024 emessa dal Giudice di Pace di all'esito del giudizio n. Rg 5784/23, annulla parzialmente la cartella n. CP_1
09720210250421876000 in relazione al v.a.v. n. 22190645745 con estinzione della pretesa creditoria;
-condanna e in solido tra loro, alla rifusione del 50% delle spese di lite sostenute CP_8 CP_1 dal per entrambi i gradi di giudizio, quota che si liquida, quanto al primo grado, € 90,00 per Parte_1
pagina 5 di 6 compensi professionali e quanto al secondo grado €180,00 per compensi professionali, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del 50% contributo unificato di entrambi i gradi di giudizio.
Sentenza emessa all'udienza del 6 novembre 2025 e da ritenersi allegata al relativo verbale.
Il Giudice
dott.ssa Fabiana Corbo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 34037 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALFIERI Parte_1 C.F._1
LE presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Appellante
Nei confronti di
(C.F. ) con sede in Piazza del Campidoglio n. 1, in persona CP_1 P.IVA_1 CP_1 del Sindaco p.t., On. rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Dante (codice fiscale Controparte_2
), elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in C.F._2 CP_1
Via del Tempio di Giove n. 21, in virtù di procura generale alle liti del Dott. , Notaio in Persona_1
Repertorio n. 22954 Raccolta n. 12378 del 9 luglio 2024 in atti CP_1
Appellata
e di
, P.IVA e C.F.: con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2 alla Via Giuseppe Grezar n.14, in persona del dott. (C.F.: CP_1 Controparte_4
), nella qualità di Responsabile Atti Successivi del Giudizio , in virtù di C.F._3 CP_5 procura speciale autenticata per atto del Notaio del 25/07/2024, Repertorio n. 181515, Persona_2
pagina 1 di 6 Raccolta n. 12772, rilasciata dal medesimo Ente pubblico economico, subentrato a decorrere dal 1° luglio
2017 nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , tra cui Controparte_6
, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre Controparte_7
2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 - rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ciotola (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio in Salerno alla via Gen. Don Ferrante M. Gonzaga n.21, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Appellata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia Codesto III.mo Tribunale CP_1 CP_8 di Roma a totale riforma della sentenza 1373/2024, non notificata, depositata in data 5.2.2024 dal
Giudice di Pace di sezione 1, nell'ambito del procedimento R.G. 5784/2023: CP_1
In via principale: accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza così disporre in accoglimento di tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che si riportano:
In via principale:
Accertare e dichiarare la illegittimità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza del diritto presupposto e del relativo credito stante il pregresso pagamento del verbale n. 15190065277 e
l'annullamento del verbale n. 22190645745 per accoglimento del ricorso del Prefetto;
Per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'Ente Impositore e, per esso, dell'
[...]
- nella predetta qualità - a riscuotere la somma relativa alla cartella esattoriale n. Controparte_3
09720210250421876000 nei confronti del Sig. Con vittoria di compensi, oltre Parte_1 rimborso forfettario e accessori come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio».
In primo grado il aveva promosso opposizione avverso la cartella di pagamento di pagamento Parte_1
n. 09720210250421876000 notificata dall' in data 17 novembre Controparte_9
2022, postulandone la declaratoria di illegittimità «per inesistenza del diritto presupposto e del relativo credito stante il pregresso pagamento del verbale n. 15190065277 e l'annullamento del verbale n.
22190645745 per accoglimento del ricorso del Prefetto» .
pagina 2 di 6 In specie, il aveva dedotto motivi di opposizione relativi ai due verbali di accertamento di Parte_1 violazione sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
In relazione al verbale di accertamento n. 15190065277 elevato per violazione dell'art. 142, comma 8,
C.d.S. (sanzione edittale da un minimo di euro 173,00 ad un massimo di euro 695,00), notificato in data
14 dicembre 2019, l'odierno appellante aveva dedotto di aver proceduto al pagamento della sanzione irrogata il successivo 23 dicembre 2019.
Per quanto al verbale di accertamento di violazione n. 22190645745 elevato per violazione dell'art. 7/1 lett. f, 7/14 del C.d.S. (sanzione edittale da euro 42,00 a euro 173,00), notificato in data 6 febbraio 2020, il aveva argomentato di aver proposto ricorso al Prefetto il successivo 27 febbraio 2020 e Parte_1 che, pertanto, il ricorso doveva intendersi accolto stante la mancata emanazione di ordinanza ingiunzione nei termini di legge.
Si era costituita nell'incardinato giudizio, rubricato al n. R.G. 5784/2023, , impugnando e CP_1 contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Anche l' costituendosi, aveva chiesto il CP_8 rigetto della domanda, eccependo comunque preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Giudice di Pace adito, a definizione della lite, ha emesso sentenza recante il seguente dispositivo:
«
P.Q.M.
Il giudice di pace di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara la legittimità della intervenuta iscrizione a ruolo relativamente ai suddetti verbali;
compensa le spese».
Il De IS ha chiesto la riforma della predetta sentenza deducendone l'illegittimità per “motivazione della sentenza incentrata su fatti del tutto estranei a quanto contestato nella cartella di pagamento opposta” e “mancata corrispondenza in sentenza tra chiesto e pronunciato - violazione art. 112 c.p.c. - nullità della sentenza”.
Anche nella presente fase di sono costituiti in giudizio in persona del Sindaco p.t., e CP_1
l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_8
Acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado il Giudice ha rinviato la causa alla odierna udienza per la discussione, all'esito della quale ha emesso la presente sentenza.
Lamenta l'odierno appellante che «alcuno dei due motivi di doglianza contestati dall'opponente risulta oggetto né di esame, né di conseguenza di successiva pronuncia da parte del Giudicante, avendo lo stesso individuato in sentenza come presupposti di censura “l'omessa notifica dei verbali sottesi e
l'illegittimità delle maggiorazioni applicate alla cartella”, ovvero, circostanze del tutto avulse (ovvero diametralmente opposte) dalle eccezioni sollevate dalla presente difesa e, conseguentemente, deciso e
pagina 3 di 6 formato la pronuncia del tutto erronea».
Tale doglianza è fondata. Dalla lettura dell'atto introduttivo del primo grado e della motivazione della sentenza emerge subito che il Giudice ha fondato il rigetto dell'opposizione su argomentazioni non pertinenti con le doglianze in concreto formulate dal omettendo del tutto di esaminare le Parte_1 reali censure su cui si basava l'opposizione. Sotto questo profilo la sentenza va quindi riformata.
Dovendosi pertanto esaminare il merito dell'opposizione si deve rilevare la sua parziale fondatezza.
Era, infatti, infondata la prima censura.
In relazione al verbale di accertamento di violazione n. 15190065227 il pagamento effettuato dal
[...]
poiché non integrale, non ha avuto effetti estintivi dell'obbligazione sanzionatoria. Pt_1
La materia è regolata dal terzo comma dell'art. 203 C.d.S., il quale stabilisce che “Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”.
Tale norma trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'ammontare richiesto nel verbale di accertamento sia stato corrisposto solo in parte.
L'art. 389 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, prevede, al primo e al secondo comma, che “
1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 383, comma 2, e l'acconto fornito”.
Le disposizioni invocate consentono all'Amministrazione che abbia ricevuto un pagamento solo parziale dell'infrazione, come avvenuto nel caso di specie, di emettere un ruolo per un ammontare pari alla differenza tra l'importo indicato nel terzo comma dell'art. 203 C.d.S. e l'ammontare versato.
Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto dal l'iscrizione a ruolo è legittima Parte_1 collocandosi nell'alveo delle disposizioni citate.
Dall'esame degli atti di primo grado risulta che il verbale contestato è stato notificato al in Parte_1 data 14 dicembre 2019; il pagamento, nella misura parziale di euro 134,98, calcolato con la riduzione del
30%, è stato eseguito solo il successivo 23 dicembre 2019, quindi oltre i cinque giorni previsti per beneficiare del pagamento in misura ridotta.
Per quanto riguarda il verbale di accertamento di violazione n. 22190645745 aveva dedotto l'estinzione pagina 4 di 6 del credito per avvenuto accoglimento del proprio ricorso al Prefetto, accoglimento tacito, per omessa pronuncia dell'ordinanza nei termini di legge.
Deve ricordarsi che il soggetto sanzionato può proporre ricorso direttamente al Giudice di Pace avverso il v.a.v. entro sessanta giorni dalla sua notifica o in alternativa ricorso al prefetto.
Per inviare il ricorso contro una multa stradale al Prefetto ci sono due opzioni:
-spedire il ricorso direttamente alla : in tal caso la risposta deve essere emessa dalla CP_10
entro 210 giorni;
CP_10
-spedire il ricorso all' che ha accertato l'infrazione (ad esempio la municipale) che si curerà poi Pt_2 di inoltrarlo al Prefetto: in tal caso la risposta deve essere emessa dalla entro 180 giorni. CP_10
Se il Prefetto non si pronuncia nei termini anzidetti (210 giorni per i ricorsi inoltrati direttamente al
Prefetto; 180 giorni per quelli invece inviati all'organo accertatore), il ricorso si considera accolto e, di conseguenza, il verbale annullato. Non è quindi necessario un ulteriore provvedimento che confermi lo sgravio dell'atto illegittimo.
Nel caso di specie è stata allegata dall'odierno appellante la prova dell'avvenuta spedizione del ricorso in data 27.02.2020 come si evince dai documenti prodotti in primo grado. Incombeva, pertanto, sull'Amministrazione comprovare l'avvenuta emissione dell'ordinanza nei termini di legge;
tale prova non è stata fornita. Ragione per la quale la censura del risultava fondata in primo grado. Parte_1
L'appello va, quindi, accolto sul punto, con riforma della sentenza di primo grado ed accoglimento parziale dell'opposizione limitatamente all'iscrizione a ruolo, da ritenersi illegittima, dell'importo corrispondente al v.a.v. n. 22190645745.
Le spese, tenuto conto della parziale fondatezza dell'opposizione nel merito, vanno regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia:
-accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 1373/2024 emessa dal Giudice di Pace di all'esito del giudizio n. Rg 5784/23, annulla parzialmente la cartella n. CP_1
09720210250421876000 in relazione al v.a.v. n. 22190645745 con estinzione della pretesa creditoria;
-condanna e in solido tra loro, alla rifusione del 50% delle spese di lite sostenute CP_8 CP_1 dal per entrambi i gradi di giudizio, quota che si liquida, quanto al primo grado, € 90,00 per Parte_1
pagina 5 di 6 compensi professionali e quanto al secondo grado €180,00 per compensi professionali, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del 50% contributo unificato di entrambi i gradi di giudizio.
Sentenza emessa all'udienza del 6 novembre 2025 e da ritenersi allegata al relativo verbale.
Il Giudice
dott.ssa Fabiana Corbo
pagina 6 di 6