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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2025/2024 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
16/10/1978 e residente in [...], int. 5, cittadina albanese ed italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Martorana;
ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
29/06/1971 e residente in [...], int. 5; resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio contenzioso o separazione giudiziale nella quale parte ricorrente, nell'udienza del giorno 11/2/2025, ha formulato le seguenti conclusioni (come da ricorso introduttivo):
“Nel merito, in via principale: pronuncia di divorzio:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e Parte_1
in premessa generalizzati, matrimonio celebrato a Fier (Albania) il 8/4/1998 CP_1
e trascritto anno 2024 Parte 2 Serie C n. 9 del Comune di Brugnera;
1 2) autorizzare, quindi, i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
3) stabilire che il signor versi alla moglie, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti, la somma mensile di €
1000,00 (500,00 cadauno), in forma tracciabile, entro i primi 15 giorni di ogni mese;
tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
4) stabilire che le spese straordinarie utili alla prole, da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone siano suddivise tra i genitori nella misura del 50%; al genitore che avrà anticipato la spesa spetterà un rimborso pro - quota entro il mese successivo dalla richiesta, che dovrà essere formulata per iscritto e corredata da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta;
5) stabilire che la signora percepisca gli assegni familiari;
detrazioni Parte_1
fiscali a favore della ricorrente, come avviene ora (all. 15 ss);
6) stabilire che la casa familiare, sita in Brugnera (PN) in via Ungaresca, 47, rimanga nella piena disponibilità della ricorrente la quale la abiterà insieme ai figli;
7) assegnarsi al sig. 30 gg di tempo, a partire dal provvedimento di omologa Parte_2
del presente procedimento, per asportare le cose mobili di proprietà; 8) stabilire
l'impegno reciproco in capo alle Parti di comunicarsi ogni eventuale variazione della dimora e/o residenza e ogni modifica del numero di telefono;
- compensi professionali e spese rifuse
Qualora non sia possibile addivenire ad una pronuncia di scioglimento del matrimonio per opposizione del signor CP_1
nel merito, in via subordinata: pronuncia di separazione:
1) dichiarare la separazione personale fra i signori e in Parte_1 CP_1
premessa generalizzati, matrimonio celebrato a Fier (Albania) il 8/4/1998 e trascritto anno 2024 Parte 2 Serie C n. 9 del Comune di Brugnera;
2) autorizzare, quindi, i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
3) stabilire che il signor versi alla moglie, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti, la somma mensile di €
1000,00 (500,00 cadauno), in forma tracciabile, entro i primi 15 giorni di ogni mese;
tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
2 4) stabilire che le spese straordinarie utili alla prole, da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone siano suddivise tra i genitori nella misura del 50%; al genitore che avrà anticipato la spesa spetterà un rimborso pro - quota entro il mese successivo dalla richiesta, che dovrà essere formulata per iscritto e corredata da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta;
5) stabilire che la signora percepisca gli assegni familiari;
detrazioni Parte_1
fiscali a favore della ricorrente, come avviene ora (all. 15 ss);
6) stabilire che la casa familiare, sita in Brugnera (PN) in via Ungaresca, 47, rimanga nella piena disponibilità della ricorrente la quale la abiterà insieme ai figli;
7) assegnarsi al sig. 30 gg di tempo, a partire dal provvedimento di omologa Parte_2
del presente procedimento, per asportare le cose mobili di proprietà;
8) stabilire l'impegno reciproco in capo alle Parti di comunicarsi ogni eventuale variazione della dimora e/o residenza e ogni modifica del numero di telefono;
compensi professionali e spese rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08/11/2024, ha chiesto in via Parte_1 principale, invocando l'applicazione della legge albanese, la pronuncia dello scioglimento immediato del matrimonio nei confronti del coniuge con il quale si era CP_1
sposata in Albania in data 08/04/1998, precisando che dal matrimonio, trascritto in Italia, erano nati in Italia due figli gemelli, attualmente maggiorenni, studenti universitari e quindi non ancora economicamente autosufficienti. In subordine, in caso di opposizione del resistente e quindi di inapplicabilità della fattispecie del divorzio diretto previsto dalla legge nazionale dei coniugi, ha chiesto la pronuncia della separazione giudiziale.
A fondamento delle domande, la ricorrente ha dedotto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, conseguente alla sistematica e pluriennale violazione da parte del marito dei doveri di assistenza morale e materiale, di collaborazione e di contribuzione anche economica ai bisogni familiari, avendo il resistente costantemente manifestato una visione patriarcale e autoritaria della famiglia, disinteresse affettivo per moglie e figli, problemi di alcol dipendenza aggravatisi nel corso del tempo, rifiuto quasi integrale di farsi carico, almeno per la propria parte, delle spese familiari.
3 Da un punto di vista economico, la ricorrente ha allegato di essere lavoratrice dipendente e di essere titolare di entrate, a titolo retributivo e assistenziale, per circa 2.000 euro al mese, con le quali deve far fronte, tra le altre, a spese fisse mensili per quasi mille euro, per le rate di finanziamenti contratti per l'acquisito e la ristrutturazione della casa familiare.
Quanto alle condizioni economico-patrimoniali del marito, pur non essendo a precisa conoscenza delle sue entrate reddituali, ha ipotizzato che lo stesso, quale operaio, percepisca uno stipendio mensile tra i 1.400 e i 1.600 euro, oltre a una pensione Inps di
241,21 euro, di cui ha fornito riscontro documentale.
Parte ricorrente ha chiesto, oltre alle pronunce sullo stato, l'adozione di provvedimenti di natura economica a proprio favore, e in particolare l'imposizione di un contributo a carico del coniuge, per il mantenimento ordinario dei figli, nella misura di 1.000,00 euro al mese complessivi, oltre alla partecipazione paritaria alle spese straordinarie, l'attribuzione in via integrale ed esclusiva dell'assegno unico universale e delle detrazioni fiscali,
l'assegnazione della casa familiare.
2. All'udienza del 11/2/25 è comparsa solo la parte ricorrente. nonostante la CP_1
rituale notifica degli atti introduttivi, non si è costituito in giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Il giudice relatore ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato alla ricorrente la casa familiare, con termine per il rilascio fino al 31/3/25, ha imposto l'obbligo a carico del resistente di versare alla moglie un assegno complessivo di € 600,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole.
Quindi, essendo la causa matura per la decisione, ha invitato la parte ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale, per poi rimettere la causa in decisione.
3. Si deve osservare, in via preliminare, che il matrimonio contratto dalle parti in Albania è stato trascritto in Italia (atto di Matrimonio Ann. 2024 Parte 2 Serie C n . 9 del Comune di
Brugnera), e che le parti, con convenzione di data 13/3/2014, hanno scelto il regime
4 patrimoniale della separazione dei beni (doc.3).
Sulle premesse che precedono, va innanzitutto rilevato che non può essere accolta la domanda proposta in via principale. Pur avendo dichiarato la ricorrente, optando per “la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza”, di volersi avvalere, ai sensi dell' art. 5 lett. c) del Regolamento UE n. 1259/2010 c.d. Roma III, della legge nazionale albanese, che prevede la possibilità di addivenire al divorzio diretto, nel caso in esame difettano i presupposti per la pronuncia di scioglimento immediato del matrimonio. L'art. 125 del codice della famiglia albanese, infatti, consente ai coniugi di presentare direttamente una domanda di scioglimento del matrimonio, che però deve essere congiunta, cioè fondata su “consenso reciproco”, mentre nel caso in esame il resistente, rimanendo contumace, non ha aderito all'iniziativa giudiziaria della moglie.
Deve essere invece accolta la domanda subordinata di separazione personale proposta da posto che la situazione coniugale, quale allegata nel ricorso, Parte_1
dimostra che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Sono fondate anche le ulteriori pretese di natura economica della ricorrente.
Innanzitutto, la casa familiare deve esserle assegnata così come richiesto, costituendo la convivenza con i figli, stabilmente dimoranti con lei, il presupposto per l'assegnazione della casa familiare, misura che deve tener conto del prioritario interesse dei figli, anche maggiorenni se non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. L'assegnazione è già stata temporaneamente disposta con i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., con i quali è stato anche concesso un termine congruo al resistente per rilasciare l'immobile. Non essendo ancora scaduto il termine concesso, la statuizione deve essere replicata in questa sede, ovviamente senza alcuna proroga, considerato l'arco temporale già trascorso dal giorno dell'udienza, nel quale il resistente ha potuto attivarsi per reperire una nuova sistemazione abitativa.
D'altro lato, invece, considerata l'esclusiva prestazione di cure domestiche e di assistenza da parte della madre a favore dei figli, e tenuto conto delle esigenze di questi ultimi rapportate all'età, ma anche delle disponibilità economico-reddituali dei genitori, va
5 disposto un assegno periodico mensile in favore della madre per il mantenimento dei figli pari ad euro 600,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo.
L'assegno unico universale va attribuito in via esclusiva alla madre, con la quale vivono stabilmente i figli economicamente non autosufficienti.
Le detrazioni fiscali spetteranno come per legge, per cui non vi è luogo a provvedere sul punto.
4. La sostanziale integrale soccombenza di parte resistente ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successivi agggiornamenti, per i giudizi di cognizione innanzi il tribunale di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo compensi minimi per la semplicità delle questioni trattate e la concentrazione dell'attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Albania in data 08/04/1998
2) assegna la casa familiare sita a Brugnera in Via Ungaresca 47, interno 5, a Parte_1
[...]
3) ribadisce l'ordine a (già emesso con provvedimenti di data 11/2/25) di CP_1
rilasciare la casa coniugale, con prelievo degli effetti personali e degli eventuali strumenti di lavoro, entro e non oltre il 31 marzo 2025;
4) dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli, con CP_1
decorrenza da dicembre 2024, mediante versamento alla madre Parte_1 dell'importo mensile di € 600,00 da corrispondere in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 del mese;
con rivalutazione annuale ISTAT se in aumento;
5) dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese CP_1
6 straordinarie sostenute per i figli, come individuate nel Protocollo stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli avvocati in data 22/2/2018;
6) dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre Parte_1
7) condanna a rifondere integralmente alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1 che liquida in € 2.356,00 per compenso avvocato e in € 125,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli ulteriori accessori di legge.
8) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brugnera, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (atto di Matrimonio Ann. 2024 Parte 2
Serie C n . 9 del Comune di Brugnera).
Così deciso in Pordenone, in data 25 marzo 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2025/2024 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
16/10/1978 e residente in [...], int. 5, cittadina albanese ed italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Martorana;
ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
29/06/1971 e residente in [...], int. 5; resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio contenzioso o separazione giudiziale nella quale parte ricorrente, nell'udienza del giorno 11/2/2025, ha formulato le seguenti conclusioni (come da ricorso introduttivo):
“Nel merito, in via principale: pronuncia di divorzio:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e Parte_1
in premessa generalizzati, matrimonio celebrato a Fier (Albania) il 8/4/1998 CP_1
e trascritto anno 2024 Parte 2 Serie C n. 9 del Comune di Brugnera;
1 2) autorizzare, quindi, i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
3) stabilire che il signor versi alla moglie, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti, la somma mensile di €
1000,00 (500,00 cadauno), in forma tracciabile, entro i primi 15 giorni di ogni mese;
tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
4) stabilire che le spese straordinarie utili alla prole, da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone siano suddivise tra i genitori nella misura del 50%; al genitore che avrà anticipato la spesa spetterà un rimborso pro - quota entro il mese successivo dalla richiesta, che dovrà essere formulata per iscritto e corredata da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta;
5) stabilire che la signora percepisca gli assegni familiari;
detrazioni Parte_1
fiscali a favore della ricorrente, come avviene ora (all. 15 ss);
6) stabilire che la casa familiare, sita in Brugnera (PN) in via Ungaresca, 47, rimanga nella piena disponibilità della ricorrente la quale la abiterà insieme ai figli;
7) assegnarsi al sig. 30 gg di tempo, a partire dal provvedimento di omologa Parte_2
del presente procedimento, per asportare le cose mobili di proprietà; 8) stabilire
l'impegno reciproco in capo alle Parti di comunicarsi ogni eventuale variazione della dimora e/o residenza e ogni modifica del numero di telefono;
- compensi professionali e spese rifuse
Qualora non sia possibile addivenire ad una pronuncia di scioglimento del matrimonio per opposizione del signor CP_1
nel merito, in via subordinata: pronuncia di separazione:
1) dichiarare la separazione personale fra i signori e in Parte_1 CP_1
premessa generalizzati, matrimonio celebrato a Fier (Albania) il 8/4/1998 e trascritto anno 2024 Parte 2 Serie C n. 9 del Comune di Brugnera;
2) autorizzare, quindi, i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
3) stabilire che il signor versi alla moglie, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti, la somma mensile di €
1000,00 (500,00 cadauno), in forma tracciabile, entro i primi 15 giorni di ogni mese;
tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
2 4) stabilire che le spese straordinarie utili alla prole, da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone siano suddivise tra i genitori nella misura del 50%; al genitore che avrà anticipato la spesa spetterà un rimborso pro - quota entro il mese successivo dalla richiesta, che dovrà essere formulata per iscritto e corredata da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta;
5) stabilire che la signora percepisca gli assegni familiari;
detrazioni Parte_1
fiscali a favore della ricorrente, come avviene ora (all. 15 ss);
6) stabilire che la casa familiare, sita in Brugnera (PN) in via Ungaresca, 47, rimanga nella piena disponibilità della ricorrente la quale la abiterà insieme ai figli;
7) assegnarsi al sig. 30 gg di tempo, a partire dal provvedimento di omologa Parte_2
del presente procedimento, per asportare le cose mobili di proprietà;
8) stabilire l'impegno reciproco in capo alle Parti di comunicarsi ogni eventuale variazione della dimora e/o residenza e ogni modifica del numero di telefono;
compensi professionali e spese rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08/11/2024, ha chiesto in via Parte_1 principale, invocando l'applicazione della legge albanese, la pronuncia dello scioglimento immediato del matrimonio nei confronti del coniuge con il quale si era CP_1
sposata in Albania in data 08/04/1998, precisando che dal matrimonio, trascritto in Italia, erano nati in Italia due figli gemelli, attualmente maggiorenni, studenti universitari e quindi non ancora economicamente autosufficienti. In subordine, in caso di opposizione del resistente e quindi di inapplicabilità della fattispecie del divorzio diretto previsto dalla legge nazionale dei coniugi, ha chiesto la pronuncia della separazione giudiziale.
A fondamento delle domande, la ricorrente ha dedotto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, conseguente alla sistematica e pluriennale violazione da parte del marito dei doveri di assistenza morale e materiale, di collaborazione e di contribuzione anche economica ai bisogni familiari, avendo il resistente costantemente manifestato una visione patriarcale e autoritaria della famiglia, disinteresse affettivo per moglie e figli, problemi di alcol dipendenza aggravatisi nel corso del tempo, rifiuto quasi integrale di farsi carico, almeno per la propria parte, delle spese familiari.
3 Da un punto di vista economico, la ricorrente ha allegato di essere lavoratrice dipendente e di essere titolare di entrate, a titolo retributivo e assistenziale, per circa 2.000 euro al mese, con le quali deve far fronte, tra le altre, a spese fisse mensili per quasi mille euro, per le rate di finanziamenti contratti per l'acquisito e la ristrutturazione della casa familiare.
Quanto alle condizioni economico-patrimoniali del marito, pur non essendo a precisa conoscenza delle sue entrate reddituali, ha ipotizzato che lo stesso, quale operaio, percepisca uno stipendio mensile tra i 1.400 e i 1.600 euro, oltre a una pensione Inps di
241,21 euro, di cui ha fornito riscontro documentale.
Parte ricorrente ha chiesto, oltre alle pronunce sullo stato, l'adozione di provvedimenti di natura economica a proprio favore, e in particolare l'imposizione di un contributo a carico del coniuge, per il mantenimento ordinario dei figli, nella misura di 1.000,00 euro al mese complessivi, oltre alla partecipazione paritaria alle spese straordinarie, l'attribuzione in via integrale ed esclusiva dell'assegno unico universale e delle detrazioni fiscali,
l'assegnazione della casa familiare.
2. All'udienza del 11/2/25 è comparsa solo la parte ricorrente. nonostante la CP_1
rituale notifica degli atti introduttivi, non si è costituito in giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Il giudice relatore ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato alla ricorrente la casa familiare, con termine per il rilascio fino al 31/3/25, ha imposto l'obbligo a carico del resistente di versare alla moglie un assegno complessivo di € 600,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole.
Quindi, essendo la causa matura per la decisione, ha invitato la parte ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale, per poi rimettere la causa in decisione.
3. Si deve osservare, in via preliminare, che il matrimonio contratto dalle parti in Albania è stato trascritto in Italia (atto di Matrimonio Ann. 2024 Parte 2 Serie C n . 9 del Comune di
Brugnera), e che le parti, con convenzione di data 13/3/2014, hanno scelto il regime
4 patrimoniale della separazione dei beni (doc.3).
Sulle premesse che precedono, va innanzitutto rilevato che non può essere accolta la domanda proposta in via principale. Pur avendo dichiarato la ricorrente, optando per “la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza”, di volersi avvalere, ai sensi dell' art. 5 lett. c) del Regolamento UE n. 1259/2010 c.d. Roma III, della legge nazionale albanese, che prevede la possibilità di addivenire al divorzio diretto, nel caso in esame difettano i presupposti per la pronuncia di scioglimento immediato del matrimonio. L'art. 125 del codice della famiglia albanese, infatti, consente ai coniugi di presentare direttamente una domanda di scioglimento del matrimonio, che però deve essere congiunta, cioè fondata su “consenso reciproco”, mentre nel caso in esame il resistente, rimanendo contumace, non ha aderito all'iniziativa giudiziaria della moglie.
Deve essere invece accolta la domanda subordinata di separazione personale proposta da posto che la situazione coniugale, quale allegata nel ricorso, Parte_1
dimostra che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Sono fondate anche le ulteriori pretese di natura economica della ricorrente.
Innanzitutto, la casa familiare deve esserle assegnata così come richiesto, costituendo la convivenza con i figli, stabilmente dimoranti con lei, il presupposto per l'assegnazione della casa familiare, misura che deve tener conto del prioritario interesse dei figli, anche maggiorenni se non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. L'assegnazione è già stata temporaneamente disposta con i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., con i quali è stato anche concesso un termine congruo al resistente per rilasciare l'immobile. Non essendo ancora scaduto il termine concesso, la statuizione deve essere replicata in questa sede, ovviamente senza alcuna proroga, considerato l'arco temporale già trascorso dal giorno dell'udienza, nel quale il resistente ha potuto attivarsi per reperire una nuova sistemazione abitativa.
D'altro lato, invece, considerata l'esclusiva prestazione di cure domestiche e di assistenza da parte della madre a favore dei figli, e tenuto conto delle esigenze di questi ultimi rapportate all'età, ma anche delle disponibilità economico-reddituali dei genitori, va
5 disposto un assegno periodico mensile in favore della madre per il mantenimento dei figli pari ad euro 600,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo.
L'assegno unico universale va attribuito in via esclusiva alla madre, con la quale vivono stabilmente i figli economicamente non autosufficienti.
Le detrazioni fiscali spetteranno come per legge, per cui non vi è luogo a provvedere sul punto.
4. La sostanziale integrale soccombenza di parte resistente ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successivi agggiornamenti, per i giudizi di cognizione innanzi il tribunale di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo compensi minimi per la semplicità delle questioni trattate e la concentrazione dell'attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Albania in data 08/04/1998
2) assegna la casa familiare sita a Brugnera in Via Ungaresca 47, interno 5, a Parte_1
[...]
3) ribadisce l'ordine a (già emesso con provvedimenti di data 11/2/25) di CP_1
rilasciare la casa coniugale, con prelievo degli effetti personali e degli eventuali strumenti di lavoro, entro e non oltre il 31 marzo 2025;
4) dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli, con CP_1
decorrenza da dicembre 2024, mediante versamento alla madre Parte_1 dell'importo mensile di € 600,00 da corrispondere in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 del mese;
con rivalutazione annuale ISTAT se in aumento;
5) dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese CP_1
6 straordinarie sostenute per i figli, come individuate nel Protocollo stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli avvocati in data 22/2/2018;
6) dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre Parte_1
7) condanna a rifondere integralmente alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1 che liquida in € 2.356,00 per compenso avvocato e in € 125,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli ulteriori accessori di legge.
8) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brugnera, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (atto di Matrimonio Ann. 2024 Parte 2
Serie C n . 9 del Comune di Brugnera).
Così deciso in Pordenone, in data 25 marzo 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
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