Articolo 47 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 46Articolo 48
Versione
11 maggio 1956
Art. 47.
All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e alla indennita' speciale, ai sensi dell'art. 48, una indennita' annua lorda non riversibile nella misura e con modalita' stabilite nell'art. 67 della legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.
Entrata in vigore il 11 maggio 1956
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